Versione
12 febbraio 1980
12 febbraio 1980
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Versione
25 febbraio 1994
25 febbraio 1994
Art. 10.
Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:
a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 : beni, diritti ed interessi perduti nei territori gia soggetti alla sovranita' italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);
b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall' articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;
d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 , e dall' articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131 : beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;
e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.
I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
Essi devono essere esperti in materia di estimo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 3) che "Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269 , sono soppresse."
Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:
a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 : beni, diritti ed interessi perduti nei territori gia soggetti alla sovranita' italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);
b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall' articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;
d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 , e dall' articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131 : beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;
e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall' articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961 , e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.
I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
Essi devono essere esperti in materia di estimo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 3) che "Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269 , sono soppresse."
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/07/2025, n. 20221Provvedimento: […] Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4 e 6 della Legge Regionale Pugliese n. 12/1981 e dell'art. 10 della Legge Regionale Pugliese n. 16/1980, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. […]Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- art. 2909 cod. civ.·
- retrodatazione inquadramento·
- annullamento atto amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
- giudicato inter partes·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- giurisdizione giudice ordinario·
- principio di efficacia inter partes