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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3397 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NICOTRA CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
◊
All'udienza del 11/04/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che
Tribunale di Palermo sez. Lavoro la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità dall'08 novembre 2024.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.03.2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
CP_ l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire delle prestazioni assistenziali indicate dall' 08 novembre 2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità da 08 novembre 2024.Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l' 11/04/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3397 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NICOTRA CLAUDIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA)
Resistente
◊
All'udienza del 11/04/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che
Tribunale di Palermo sez. Lavoro la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità dall'08 novembre 2024.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la parte ricorrente, in contraddittorio con
CP_ l proponeva, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20.03.2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
CP_ l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha ritenuto parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire delle prestazioni assistenziali indicate dall' 08 novembre 2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati e pienamente esaustive rispetto alle contestazioni mosse dal ricorrente.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità da 08 novembre 2024.Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è maturato il prescritto requisito
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanitario rispetto a quello indicato nella domanda, appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l' 11/04/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro