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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
OL, all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3402/2023 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentata e difesa giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Maria Santarsiero, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza piazza Pagano 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. CP_1
Via Rossini snc., rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Arabia, giusta procura per notaio Per_1
in atti,
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 12% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1994 di attività lavorativa (operaia metalmeccanico sulla linea nel reparto montaggio con utilizzo di avvitatori, e sollecitazioni continue degli arti superiori), per la quale in data 18.11.2021 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “SPALLA
SINISTRA: TENDINITE DEL SOVRASPINOSO PER CONFLITTO SUB-ACROMIALE
LAVORO-CORRELATO. TENOSINOVITE DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE BRACHIALE.
LIMITAZIONE PER 1/3 DEI MOVIMENTI DELL'ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE
”; L rigettava la domanda sicchè la ricorrente si vedeva costretta a ricorrere al giudice del CP_1 lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie non riconosciute dall' del grado di inabilità CP_1 almeno del 12% e condannare l' al pagamento della somma per danno biologico, con vittoria CP_2 di spese e onorari di causa.
Si costituiva l regolarmente citato opponendosi alla domanda per la correttezza dela valutazione CP_1 operata.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova per testi e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, riassegnata la causa, sulla discussione orale della parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, dott. , con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di Persona_2 condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso che, a seguito dell'attività lavorativa svolta “… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo, della documentazione sanitaria esaminata, vista l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, si ritiene che la malattia lamentata dal Sig. , indirizzi all'origine professionale;
si viene Parte_1 pertanto a determinare un grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% (dodici per cento), considerato anche il pregresso infortunio sul lavoro occorso il
29.04.2017, ai sensi dell'art. 13, comma 5, d.lvo 23 febbraio 2000 n° 38, con decorrenza Novembre
2021 epoca della denuncia all' ”. CP_1
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto. Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 12% a far data da novembre 2021.
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 9.12.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e determina il grado di inabilità in misura del 12%;
2) Condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro CP_1
2.697,00 oltre Iva e CPA, a titolo di spese e onorari di causa in favore della ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio OL