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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16996/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FARENGA EMANUELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGARO Parte_1 Parte_2
TORINESE il 9/7/2016.
Dall'unione sono nati i figli: , il 25.12.2011, , il 06.07.2014 ed il 08.05.2017. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i coniugi, con mantenimento della residenza presso l'abitazione paterna e con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione.
DISPONE che, sempre fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, si applichi il seguente calendario:
- i minori trascorreranno, a settimane alterne, una settimana intera presso la mamma e una settimana intera presso il papà: nello specifico i minori staranno con la mamma dal venerdì dall'uscita di scuola sino al venerdì successivo sino all'uscita di scuola ove li andrà a prendere il padre che li terrà con sé sino al venerdì successivo, allorché la mamma li andrà a prendere all'uscita di scuola e così via.
-Le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 e dal 31 al 6 gennaio.
-le festività pasquali ad anni alterni.
-15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31.05 di ogni anno.
-Ad anni alterni tutte le altre festività e/o eventuali ponti, ivi compresi il giorno del compleanno.
DA' ATTO che quale parte essenziale e necessaria per il raggiungimento del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 19 l. n. 74/1987, che la sig.ra trasferirà, a titolo oneroso, la proprietà integrale della Pt_2 casa coniugale sita in Torino, C.so Molise n. 77, scala D, identificata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Torino ed è distinto nel foglio 1072 con la part. 5 ed il sub. 55, piano 3, z.c. 3, cat. A/3, classe
6, vani 5, rendita Euro 555,19 al sig. Parte_1
DA' ATTO che quale condizione necessaria ed essenziale per il raggiungimento del presente accordo che il sig. stipulerà nuovo contratto di mutuo, in sostituzione di quello esistente che Parte_1 prevede lo stesso come esclusivo garante dell'obbligazione principale assunta dalla moglie, diventando unico intestatario del contratto di mutuo relativo al predetto immobile e sarà pertanto tenuto in via esclusiva al pagamento dello stesso.
DA' ATTO che a far data dal mese di maggio 2024, seppure il trasferimento dell'immobile avverrà successivamente, il sig. provvederà a pagare integralmente la rata di mutuo gravante Parte_1 sulla casa coniugale.
DA' ATTO che, stante la suddivisione partitaria del tempo trascorso con i minori, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto e ciascun genitore provvederà al mantenimento degli stessi quando li avrà con sé.
DISPONE che tutte le spese relative alla scuola, mensa ed attività relative ai minori siano equamente divise nella misura del 50% tra i coniugi.
pagina 2 di 3 DISPONE che la madre versi, inoltre, il 50% delle spese straordinarie ivi comprese quelle mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative, così come da protocollo tra avvocati e magistrati.
DA' ATTO che ciascun genitore percepirà nella misura del 50% l'assegno unico ed ogni altra agevolazione fiscale.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16996/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FARENGA EMANUELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BORGARO Parte_1 Parte_2
TORINESE il 9/7/2016.
Dall'unione sono nati i figli: , il 25.12.2011, , il 06.07.2014 ed il 08.05.2017. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 11/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i coniugi, con mantenimento della residenza presso l'abitazione paterna e con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione.
DISPONE che, sempre fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, si applichi il seguente calendario:
- i minori trascorreranno, a settimane alterne, una settimana intera presso la mamma e una settimana intera presso il papà: nello specifico i minori staranno con la mamma dal venerdì dall'uscita di scuola sino al venerdì successivo sino all'uscita di scuola ove li andrà a prendere il padre che li terrà con sé sino al venerdì successivo, allorché la mamma li andrà a prendere all'uscita di scuola e così via.
-Le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 e dal 31 al 6 gennaio.
-le festività pasquali ad anni alterni.
-15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31.05 di ogni anno.
-Ad anni alterni tutte le altre festività e/o eventuali ponti, ivi compresi il giorno del compleanno.
DA' ATTO che quale parte essenziale e necessaria per il raggiungimento del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 19 l. n. 74/1987, che la sig.ra trasferirà, a titolo oneroso, la proprietà integrale della Pt_2 casa coniugale sita in Torino, C.so Molise n. 77, scala D, identificata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Torino ed è distinto nel foglio 1072 con la part. 5 ed il sub. 55, piano 3, z.c. 3, cat. A/3, classe
6, vani 5, rendita Euro 555,19 al sig. Parte_1
DA' ATTO che quale condizione necessaria ed essenziale per il raggiungimento del presente accordo che il sig. stipulerà nuovo contratto di mutuo, in sostituzione di quello esistente che Parte_1 prevede lo stesso come esclusivo garante dell'obbligazione principale assunta dalla moglie, diventando unico intestatario del contratto di mutuo relativo al predetto immobile e sarà pertanto tenuto in via esclusiva al pagamento dello stesso.
DA' ATTO che a far data dal mese di maggio 2024, seppure il trasferimento dell'immobile avverrà successivamente, il sig. provvederà a pagare integralmente la rata di mutuo gravante Parte_1 sulla casa coniugale.
DA' ATTO che, stante la suddivisione partitaria del tempo trascorso con i minori, nessun contributo al mantenimento sarà dovuto e ciascun genitore provvederà al mantenimento degli stessi quando li avrà con sé.
DISPONE che tutte le spese relative alla scuola, mensa ed attività relative ai minori siano equamente divise nella misura del 50% tra i coniugi.
pagina 2 di 3 DISPONE che la madre versi, inoltre, il 50% delle spese straordinarie ivi comprese quelle mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative, così come da protocollo tra avvocati e magistrati.
DA' ATTO che ciascun genitore percepirà nella misura del 50% l'assegno unico ed ogni altra agevolazione fiscale.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3