Art. 113. ((Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale))
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita', nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano, a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita', nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.