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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2624 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Telematico Pt_1 presso lo studio dell'Avv.EMILIA CONROTTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti Controparte_1 dall'Avv. PEZZULLO MASSIMO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA SAN NICOLA N.96 82031 AMOROSI
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 a seguito di dissenso Pt_1 alla CTU espletata in fase di ATP, instaurava giudizio di merito convenendo in giudizio . Controparte_1
Esponeva l' che il CTU aveva ritenuto la affetta da Pt_1 CP_1 infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal 21-03-2023 (data presentazione domanda); che la CTU era viziata da lacune diagnostico valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine al giudizio espresso;
che le conclusioni cui era pervenruto il consulente erano basate esclusivamente sulla visita medica e sulle dichiarazioni della
1 ricorrente, in totale assenza di documentazione sanitaria;
che la patologia da cui era affetta la - lieve ipostenia dell'emilato CP_1 destro e cofosi omolaterale quali esitidi una sofferenza ipossica perinatale – era presente fin dalla nascita e mancava totalmente la verifica di un eventuale peggioramento sotto l'aspetto “lavoro- correlato” o, quantomeno, di un'accelerazione della sua naturale evoluzione fisiopatologica;
che mancava l'anamnesi lavorativa. Concludeva chiedendo “in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla sig.ra dei requisiti Controparte_1 sanitari prescritti ex art. 1 della L. n. 222/1984 ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità così ora come alla data della domanda amministrativa – 21/03/2023 - indicata dal CTU dott.
[...]
, respingendo ogni diversa pretesa Spese come per legge. Per_1
Regolarmente costituita, si opponeva al ricorso Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame l' ha argomentato specificamente, Pt_1 evidenziando numerose lacune da cui era affetta la CTU. Per tale motivo, ritenuti condivisibili i rilievi di parte ricorrente, è stata disposta nuova ctu. Dalla nuova relazione di consulenza è emerso che la ricorrente è affetta da “ Lieve emipotrofia con ipostenia emilato dx e cofosi a dx in esiti di asfissia perinatale, quale vizio precostituito. Sindrome fobico-ossessiva, esiti intervento di tunnel carpale a sin, esiti amputazione subtotale terza falange 2° dito mano sin. Disturbo ossessivo compulsivo cronicizzato ”. Quanto all'attività lavorativa, la lavora part - time per 4 ore al giorno, alle CP_1 dipendenze di un'azienda casearia quale operaia addetta al confezionamento ed imballaggio, all'affumicatura ed alla linea cubettatrice. Veniva sottopsota a visita di idoneità alla mansione specifica in data 29.8.2023 e giudicata idonea con le prescrizioni. Il CTU evidenziava che il complesso menomativo più rilevante (Lieve emipotrofia con ipostenia emilato dx e cofosi a dx in esiti di asfissia perinatale) non aveva presentato un'evoluzione peggiorativa nel tempo, e che le patologie sopravvenute non erano di particolare rilievo. Infatti gli esiti di intervento di tunnel carpale a sin, erano senza attuale impegno funzionale, l'amputazione sub-totale della terza
2 falange del secondo dito, quale esito di incidente domestico, anch'esso di nessun impegno della funzione prensile e dei movimenti a pinza digito-digitali. Quanto al disturbo ossessivo compulsivo ad andamento cronico era ben compensato farmacologicamente. e non interferiva significativamente col funzionamento lavorativo della ricorrente Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda di riconoscimento della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini della a decorrere dal 21-03-2023 CP_1 dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito) in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115 (in atti è stata depositata solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) .
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 13/06/2024 nei confronti di Pt_1
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rigetta la domanda di accertamento del requisito sanitario per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini proposta da Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dell' che liquida in complessivi €3.633 Pt_1 di cui €936 per fase di ATP e €2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA, ponendo definitivamente a suo carico le spese delle due CTU espletate. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2624 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Telematico Pt_1 presso lo studio dell'Avv.EMILIA CONROTTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti Controparte_1 dall'Avv. PEZZULLO MASSIMO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA SAN NICOLA N.96 82031 AMOROSI
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/06/2024 a seguito di dissenso Pt_1 alla CTU espletata in fase di ATP, instaurava giudizio di merito convenendo in giudizio . Controparte_1
Esponeva l' che il CTU aveva ritenuto la affetta da Pt_1 CP_1 infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal 21-03-2023 (data presentazione domanda); che la CTU era viziata da lacune diagnostico valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine al giudizio espresso;
che le conclusioni cui era pervenruto il consulente erano basate esclusivamente sulla visita medica e sulle dichiarazioni della
1 ricorrente, in totale assenza di documentazione sanitaria;
che la patologia da cui era affetta la - lieve ipostenia dell'emilato CP_1 destro e cofosi omolaterale quali esitidi una sofferenza ipossica perinatale – era presente fin dalla nascita e mancava totalmente la verifica di un eventuale peggioramento sotto l'aspetto “lavoro- correlato” o, quantomeno, di un'accelerazione della sua naturale evoluzione fisiopatologica;
che mancava l'anamnesi lavorativa. Concludeva chiedendo “in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla sig.ra dei requisiti Controparte_1 sanitari prescritti ex art. 1 della L. n. 222/1984 ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità così ora come alla data della domanda amministrativa – 21/03/2023 - indicata dal CTU dott.
[...]
, respingendo ogni diversa pretesa Spese come per legge. Per_1
Regolarmente costituita, si opponeva al ricorso Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata CTU, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame l' ha argomentato specificamente, Pt_1 evidenziando numerose lacune da cui era affetta la CTU. Per tale motivo, ritenuti condivisibili i rilievi di parte ricorrente, è stata disposta nuova ctu. Dalla nuova relazione di consulenza è emerso che la ricorrente è affetta da “ Lieve emipotrofia con ipostenia emilato dx e cofosi a dx in esiti di asfissia perinatale, quale vizio precostituito. Sindrome fobico-ossessiva, esiti intervento di tunnel carpale a sin, esiti amputazione subtotale terza falange 2° dito mano sin. Disturbo ossessivo compulsivo cronicizzato ”. Quanto all'attività lavorativa, la lavora part - time per 4 ore al giorno, alle CP_1 dipendenze di un'azienda casearia quale operaia addetta al confezionamento ed imballaggio, all'affumicatura ed alla linea cubettatrice. Veniva sottopsota a visita di idoneità alla mansione specifica in data 29.8.2023 e giudicata idonea con le prescrizioni. Il CTU evidenziava che il complesso menomativo più rilevante (Lieve emipotrofia con ipostenia emilato dx e cofosi a dx in esiti di asfissia perinatale) non aveva presentato un'evoluzione peggiorativa nel tempo, e che le patologie sopravvenute non erano di particolare rilievo. Infatti gli esiti di intervento di tunnel carpale a sin, erano senza attuale impegno funzionale, l'amputazione sub-totale della terza
2 falange del secondo dito, quale esito di incidente domestico, anch'esso di nessun impegno della funzione prensile e dei movimenti a pinza digito-digitali. Quanto al disturbo ossessivo compulsivo ad andamento cronico era ben compensato farmacologicamente. e non interferiva significativamente col funzionamento lavorativo della ricorrente Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda di riconoscimento della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini della a decorrere dal 21-03-2023 CP_1 dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito) in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115 (in atti è stata depositata solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) .
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 13/06/2024 nei confronti di Pt_1
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rigetta la domanda di accertamento del requisito sanitario per riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini proposta da Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dell' che liquida in complessivi €3.633 Pt_1 di cui €936 per fase di ATP e €2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA, ponendo definitivamente a suo carico le spese delle due CTU espletate. Così deciso in Benevento il 12/11/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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