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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE- PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
Presidente dott. Enrico Astuni
Giudice rel. dott.ssa Maurizia Giusta dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 394/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI Parte_1 Parte_2 di Parte_3 (C.F. C.F. 1 residente in [...], via Einaudi
n.
C.F. 2 (), residente in [...], e di Parte_4 (C.F.
Via Garrone n.5 entrambi elett. dom.ti presso lo studio degli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica
Invincibile, che li rappr. e difendono per delega in atti
- debitori istanti in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 03/07/2025 da Parte_4 in proprio, con l'assistenza Parte_3 e dell'OCC del Comune di Pianezza denominato "Pianezza città solidale", che ha nominato l'Avv. Paolo Rossati quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e le relazioni redatte dall'OCC per ciascun debitore, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 66 CCII, atteso che i debitori hanno presentato un'unica domanda di accesso alla procedura concorsuale in qualità di membri della stessa famiglia, secondo la definizione del c.2 del citato art.66 e hanno rappresentato una situazione di sovraindebitamento avente origine comune;
che pertanto la competenza appartiene al Tribunale adito per primo, indipendentemente dal luogo di residenza dei debitori (che, nel caso in esame, rientra nel circondario del Tribunale di Torino per Parte_3 e in quello del Tribunale di Ivrea per Parte_4 ); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto: i debitori non risultano assoggettabili ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
. al ricorso sono state allegate due relazioni (una per ciascun debitore) nelle quali il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
i ricorrenti risultano effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a complessivi € 465.129,81 (di cui € 272.703,03 imputabili a Parte_3 ; € 83.083,10 riferibili a Parte_4 ed € posizioni debitorie comun 109.343,68 tenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del patrimonio dei debitori, costituito unicamente -per quanto Parte_4 in assenza di beni immobili e beni mobili dotati di concerne apprezzabile valore commerciale da una rata mensile del reddito percepito pari all'importo indicato dal ricorrente come eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e dei suoi familiari (la quota di partecipazione alle spese viene quantificata in € 1138,00), il tutto per la durata di anni tre;
per quanto concerne Parte_3 dalla proprietà di un bene immobile sito in Rivoli, Via Ciamarella 7, cat. C/6 (box per auto della superficie di circa mq.12), non risultando al momento disponibile alcun margine di reddito eccedente la necessità di sostentamento, avuto riguardo all'esiguità dei redditi indicati;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione
.
controllata ex art. 268 ss. CCII;
che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito
.
ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
che risulti congruo consentire al ricorrente Parte_4 di trattenere le somme
.
indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), 38,00 mensili al fine di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare in ragione del 50% unitamente alla compagna Persona_1 ; che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate
•
dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
• Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. che ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o
•
proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma
•
2, lett.b) mediante scelta nel registro degli OCC;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_3 (C.F. residente in [...] e di Parte_4 C.F. 1 '
(C.F.
), residente in [...] C.F. 2 la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomi nomina Liquidatore l'Avv. Marica Cresta, con studio in Torino, iscritta nel registro degli
OCC; invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II., dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del
Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina_qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE- PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
Presidente dott. Enrico Astuni
Giudice rel. dott.ssa Maurizia Giusta dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 394/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI Parte_1 Parte_2 di Parte_3 (C.F. C.F. 1 residente in [...], via Einaudi
n.
C.F. 2 (), residente in [...], e di Parte_4 (C.F.
Via Garrone n.5 entrambi elett. dom.ti presso lo studio degli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica
Invincibile, che li rappr. e difendono per delega in atti
- debitori istanti in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 03/07/2025 da Parte_4 in proprio, con l'assistenza Parte_3 e dell'OCC del Comune di Pianezza denominato "Pianezza città solidale", che ha nominato l'Avv. Paolo Rossati quale Gestore della crisi con funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e le relazioni redatte dall'OCC per ciascun debitore, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 66 CCII, atteso che i debitori hanno presentato un'unica domanda di accesso alla procedura concorsuale in qualità di membri della stessa famiglia, secondo la definizione del c.2 del citato art.66 e hanno rappresentato una situazione di sovraindebitamento avente origine comune;
che pertanto la competenza appartiene al Tribunale adito per primo, indipendentemente dal luogo di residenza dei debitori (che, nel caso in esame, rientra nel circondario del Tribunale di Torino per Parte_3 e in quello del Tribunale di Ivrea per Parte_4 ); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto: i debitori non risultano assoggettabili ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
. al ricorso sono state allegate due relazioni (una per ciascun debitore) nelle quali il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
i ricorrenti risultano effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a complessivi € 465.129,81 (di cui € 272.703,03 imputabili a Parte_3 ; € 83.083,10 riferibili a Parte_4 ed € posizioni debitorie comun 109.343,68 tenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del patrimonio dei debitori, costituito unicamente -per quanto Parte_4 in assenza di beni immobili e beni mobili dotati di concerne apprezzabile valore commerciale da una rata mensile del reddito percepito pari all'importo indicato dal ricorrente come eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e dei suoi familiari (la quota di partecipazione alle spese viene quantificata in € 1138,00), il tutto per la durata di anni tre;
per quanto concerne Parte_3 dalla proprietà di un bene immobile sito in Rivoli, Via Ciamarella 7, cat. C/6 (box per auto della superficie di circa mq.12), non risultando al momento disponibile alcun margine di reddito eccedente la necessità di sostentamento, avuto riguardo all'esiguità dei redditi indicati;
ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione
.
controllata ex art. 268 ss. CCII;
che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito
.
ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
che risulti congruo consentire al ricorrente Parte_4 di trattenere le somme
.
indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), 38,00 mensili al fine di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare in ragione del 50% unitamente alla compagna Persona_1 ; che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate
•
dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC; La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
• Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura. che ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o
•
proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma
•
2, lett.b) mediante scelta nel registro degli OCC;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_3 (C.F. residente in [...] e di Parte_4 C.F. 1 '
(C.F.
), residente in [...] C.F. 2 la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomi nomina Liquidatore l'Avv. Marica Cresta, con studio in Torino, iscritta nel registro degli
OCC; invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art. 270, c.5, 150,151 CC.II., dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del
Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina_qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)