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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6035/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...] – Trieste Parte_1
– e con domicilio in Loc. Basovizza n. 338 – Trieste -, cod. fisc. , C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Guaiana (cod. fisc. ; P.E.C. C.F._2
e Francesco Camerotto, del Foro di Trieste (cod. fisc. Email_1
; P.E.C. , ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso lo studio legale del primo sito in via Dante n. 7, Trieste ricorrente contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. fisc. CP_1
C.F._4
Resistente- contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi pagina 1 di 4 Conclusioni della parte ricorrente: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi
[...]
e autorizzandoli a vivere separatamente come di fatto già avviene;
Persona_1 CP_1
2) disporre un assegno di mantenimento a carico del padre a favore di ciascun CP_1
figlio pari a 400,00 Euro al mese e quindi complessivamente Euro 800,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre;
ripartire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
3) con condanna di parte resistente alle competenze legali e alle spese del presente giudizio solo in caso di opposizione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024 la signora ha chiesto al Parte_1
tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge esponendo e CP_1
documentando quanto segue:
- che i coniugi contraevano matrimonio civile in data 07.09.1997 nel Comune di
Trieste (TS), trascritto negli atti di matrimonio di detto Comune, anno 1997, numero 273, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]); Persona_3
- che, a causa dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza con il sig. per i suoi comportamenti di violenza verbale dovuti a problematiche di CP_1
alcoolismo, lei e i due figli avevano deciso a fine dell'anno 2021 di lasciare l'allora residenza familiare sita in via Zelik n. 13 – Trieste – e trasferirsi presso una abitazione presa in locazione dapprima in Loc. Borgo Grotta Gigante n. 17 ed oggi in Loc.
Basovizza n. 338 dove tuttora sono domiciliati;
- che da allora i contatti del padre con i due figli erano stati sporadici e mai il padre aveva provveduto al loro mantenimento;
entrambi non sono economicamente autosufficienti e frequentano l'Università di Trieste rispettivamente la Facoltà di Per_2
Chimica e Tecnologia Farmaceutica e la Facoltà di Statistica;
Persona_3
pagina 2 di 4 - che la ricorrente provvede integralmente al loro mantenimento svolgendo l'attività di imprenditore individuale in quanto gestisce il Bar della Polisportiva di
Opicina;
- la ricorrente, infine, ha esposto di non conoscere i redditi del marito che da quanto avrebbe appreso lavora come dipendente e risulta comunque proprietario dei seguenti beni immobili: - alloggio al quinto piano di via dei Moreri n. 25/1 e 25 – Trieste
- P.T. 3177 c.t. 1° di;
- cantina al primo piano di via dei Moreri n. 23/1 – Trieste Per_4
– P.T. 3523 c.t. 1° di;
- box al secondo piano di via dei Moreri n. 23/1 – Trieste – Per_4
P.T. 3527 c.t. 1° di;
- 3/4 di casa con corte sita in via Zelik n. 13 – Trieste – P.T. Per_4
2892 c.t. 1° di Scorcola;
box auto sito in via Zelik n. 9 – Trieste – P.T. 8025 c.t. 1° di
Scorcola.
Ha chiesto dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe.
2.Comparsa dinanzi al giudice delegato per la trattazione del procedimento, la ricorrente ha ribadito le circostanze di cui al ricorso, asserendo altresì che la propria attività va bene e che l'anno scorso spera di aver realizzato circa 40.000 euro di ricavi;
il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
dagli accertamenti disposti presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps è emerso che il sig. ha denunciato un reddito imponibile medio per gli anni 2021 CP_1
e 2022 di circa 7.500 euro (derivante da lavoro dipendente e da rendita di immobili): seppure modesto, si tratta di un reddito che non può sollevarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, entrambi ancora studenti.
La contumacia del signor , poi, pare una scelta processuale coerente con il suo CP_1
completo disinteresse per i bisogni della famiglia.
Va perciò accolta la domanda di separazione, autorizzati i coniugi a vivere separati, e imposto al sig. l'obbligo di versare la somma di euro 150,00 per ciascun figlio - CP_1
direttamente alla madre con cui i figli stessi convivono - per contribuire alle spese di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie che, data l'età dei ragazzi, più incidono sulle spese da sostenere per le loro necessità.
La ricorrente non ha chiesto alcun contributo per sé, né l'assegnazione della casa familiare e ha chiesto di condannare il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio solo se vi fosse stata opposizione, che non ha invece avuto luogo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
Persona_1
Contro
CP_1
Così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Persona_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separatamente;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1
maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, versando entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente della madre, euro 300,00 al mese (150,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste e ciò a decorrere dal mese di gennaio 2025;
3) nulla sulle spese del giudizio
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di trieste proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 09/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
La Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6035/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...] – Trieste Parte_1
– e con domicilio in Loc. Basovizza n. 338 – Trieste -, cod. fisc. , C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Guaiana (cod. fisc. ; P.E.C. C.F._2
e Francesco Camerotto, del Foro di Trieste (cod. fisc. Email_1
; P.E.C. , ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliata presso lo studio legale del primo sito in via Dante n. 7, Trieste ricorrente contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. fisc. CP_1
C.F._4
Resistente- contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi pagina 1 di 4 Conclusioni della parte ricorrente: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi
[...]
e autorizzandoli a vivere separatamente come di fatto già avviene;
Persona_1 CP_1
2) disporre un assegno di mantenimento a carico del padre a favore di ciascun CP_1
figlio pari a 400,00 Euro al mese e quindi complessivamente Euro 800,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della madre;
ripartire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste;
3) con condanna di parte resistente alle competenze legali e alle spese del presente giudizio solo in caso di opposizione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024 la signora ha chiesto al Parte_1
tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge esponendo e CP_1
documentando quanto segue:
- che i coniugi contraevano matrimonio civile in data 07.09.1997 nel Comune di
Trieste (TS), trascritto negli atti di matrimonio di detto Comune, anno 1997, numero 273, parte II, serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]); Persona_3
- che, a causa dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza con il sig. per i suoi comportamenti di violenza verbale dovuti a problematiche di CP_1
alcoolismo, lei e i due figli avevano deciso a fine dell'anno 2021 di lasciare l'allora residenza familiare sita in via Zelik n. 13 – Trieste – e trasferirsi presso una abitazione presa in locazione dapprima in Loc. Borgo Grotta Gigante n. 17 ed oggi in Loc.
Basovizza n. 338 dove tuttora sono domiciliati;
- che da allora i contatti del padre con i due figli erano stati sporadici e mai il padre aveva provveduto al loro mantenimento;
entrambi non sono economicamente autosufficienti e frequentano l'Università di Trieste rispettivamente la Facoltà di Per_2
Chimica e Tecnologia Farmaceutica e la Facoltà di Statistica;
Persona_3
pagina 2 di 4 - che la ricorrente provvede integralmente al loro mantenimento svolgendo l'attività di imprenditore individuale in quanto gestisce il Bar della Polisportiva di
Opicina;
- la ricorrente, infine, ha esposto di non conoscere i redditi del marito che da quanto avrebbe appreso lavora come dipendente e risulta comunque proprietario dei seguenti beni immobili: - alloggio al quinto piano di via dei Moreri n. 25/1 e 25 – Trieste
- P.T. 3177 c.t. 1° di;
- cantina al primo piano di via dei Moreri n. 23/1 – Trieste Per_4
– P.T. 3523 c.t. 1° di;
- box al secondo piano di via dei Moreri n. 23/1 – Trieste – Per_4
P.T. 3527 c.t. 1° di;
- 3/4 di casa con corte sita in via Zelik n. 13 – Trieste – P.T. Per_4
2892 c.t. 1° di Scorcola;
box auto sito in via Zelik n. 9 – Trieste – P.T. 8025 c.t. 1° di
Scorcola.
Ha chiesto dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe.
2.Comparsa dinanzi al giudice delegato per la trattazione del procedimento, la ricorrente ha ribadito le circostanze di cui al ricorso, asserendo altresì che la propria attività va bene e che l'anno scorso spera di aver realizzato circa 40.000 euro di ricavi;
il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
dagli accertamenti disposti presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps è emerso che il sig. ha denunciato un reddito imponibile medio per gli anni 2021 CP_1
e 2022 di circa 7.500 euro (derivante da lavoro dipendente e da rendita di immobili): seppure modesto, si tratta di un reddito che non può sollevarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, entrambi ancora studenti.
La contumacia del signor , poi, pare una scelta processuale coerente con il suo CP_1
completo disinteresse per i bisogni della famiglia.
Va perciò accolta la domanda di separazione, autorizzati i coniugi a vivere separati, e imposto al sig. l'obbligo di versare la somma di euro 150,00 per ciascun figlio - CP_1
direttamente alla madre con cui i figli stessi convivono - per contribuire alle spese di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie che, data l'età dei ragazzi, più incidono sulle spese da sostenere per le loro necessità.
La ricorrente non ha chiesto alcun contributo per sé, né l'assegnazione della casa familiare e ha chiesto di condannare il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio solo se vi fosse stata opposizione, che non ha invece avuto luogo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
Persona_1
Contro
CP_1
Così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Persona_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separatamente;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1
maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, versando entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente della madre, euro 300,00 al mese (150,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste e ciò a decorrere dal mese di gennaio 2025;
3) nulla sulle spese del giudizio
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di trieste proceda all'annotazione della sentenza.
Trieste, 09/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
La Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4