Decreto decisorio 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 16/05/2022, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00069/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01311/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2016, proposto da
SI SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lippolis, con domicilio eletto presso lo studio C. Sandro Rollo in Lecce, via Ugo Foscolo n. 14;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lelio Palazzo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Provincia di Taranto - Ente di Gestione Provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" in data 31.5.2016 prot. n. PTA/2016/0024939/P, conosciuto in data 3.6.2016 a seguito di comunicazione pec di pari data, ad oggetto "Art. 2 L. 241/1990. Provvedimento di diniego archiviazione relativo sia alla richiesta del Servizio di Valutazione di Incidenza Ambientale di questa Provincia di cui al prot. prov. 23520 del 6.5.2015 (invero, la richiesta di parere è la nota PTA/2014/28241/A del 07/05/2014) relativo ad un progetto di recupero strutturale/completamento di un fabbricato rurale sul Fg. 72, P.lla 224 sub 1 in agro di Mottola di cui alla SCIA depositata presso l'UTC che all'istanza di notifica per richiesta parere e nulla osta sul progetto di cui al prot. prov. n. 33627 del 2.7.2015. Applicabilità art. 6, comma 4 della L.R. 11/2001 e art. 11 L.R. 18/2005. - Proponente: SS SI prot. prov. n. 33627 del 2.7.2015 e successive integrazioni prot. prov. n. 44023 del 17.9.2015, prot. prov. n. 12422 del 11.3.2016, prot. prov. n. 21538 del 9.5.2016 e prot. prov. n. 22296 del 13.5.2016", nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 settembre 2016;
Considerato che il 12 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 19 aprile 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO