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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2004/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BLASI GIANLUCA
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
l' , rappresentato Controparte_2
e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ROVELLI STEFANO, CORSO
MAGENTA 45 20123 MILANO;
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente in forza di numerosi contratti a Pt_2
termine ha evocato in giudizio il e del merito Controparte_3 CP_4
e avanti il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento della retribuzione professionale docenti e la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute ha tale titolo.
In particolare la ricorrente ha esposto che a partire dall'a.s. 2020/21, è stata destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (all. 1) ha chiesto che gli venga riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 esponendo di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 1990/90.
Si sono costituiti in giudizio il , l Controparte_3 CP_4
e l' , i quali hanno sostenuto l'infondatezza della Controparte_5
domanda azionata, sostenendo che La Retribuzione Professionale docenti (RPD) spetta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di ridurre la domanda ad euro 1.146,54 come da osservazioni del . CP_1
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori ha invitato le parti alla discussione
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Va premesso che la “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti alpersonale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. 3, CCNL CP_1
15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato,
l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Sentenza n. 3458/2023 pubbl. il 19/10/2023 RG n. 4144/2023
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e in particolare anche questo
Tribunale che in una recentissima sentenza che qui si richiama anche ai sensi del 118
c.p.c. ha chiarito
“…con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il
non ha dato prova alcuna della asserita diversa “professionalità” (che CP_1
giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per
l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni e potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, anche per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi anche lunghi. T. Milano 3458/2023.
Alla luce dei principi e delle considerazioni sopra riportate la domanda deve essere accolta.
L'ammontare dovuto è stato indicato dalla parte ricorrente sulla base delle considerazioni del in € 1146,54 con interessi e rivalutazione. CP_1 Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2004/2025 così dispone:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza per cui è causa;
condanna il , al pagamento, in Controparte_6
favore del ricorrente, della somma di € 1.146,54, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_6
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_7
€ 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
05/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2004/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BLASI GIANLUCA
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
l' , rappresentato Controparte_2
e difeso dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ROVELLI STEFANO, CORSO
MAGENTA 45 20123 MILANO;
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente in forza di numerosi contratti a Pt_2
termine ha evocato in giudizio il e del merito Controparte_3 CP_4
e avanti il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo il riconoscimento della retribuzione professionale docenti e la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute ha tale titolo.
In particolare la ricorrente ha esposto che a partire dall'a.s. 2020/21, è stata destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (all. 1) ha chiesto che gli venga riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 esponendo di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 1990/90.
Si sono costituiti in giudizio il , l Controparte_3 CP_4
e l' , i quali hanno sostenuto l'infondatezza della Controparte_5
domanda azionata, sostenendo che La Retribuzione Professionale docenti (RPD) spetta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di ridurre la domanda ad euro 1.146,54 come da osservazioni del . CP_1
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori ha invitato le parti alla discussione
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Va premesso che la “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti alpersonale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. 3, CCNL CP_1
15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato,
l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Sentenza n. 3458/2023 pubbl. il 19/10/2023 RG n. 4144/2023
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e in particolare anche questo
Tribunale che in una recentissima sentenza che qui si richiama anche ai sensi del 118
c.p.c. ha chiarito
“…con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il
non ha dato prova alcuna della asserita diversa “professionalità” (che CP_1
giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per
l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni e potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, anche per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi anche lunghi. T. Milano 3458/2023.
Alla luce dei principi e delle considerazioni sopra riportate la domanda deve essere accolta.
L'ammontare dovuto è stato indicato dalla parte ricorrente sulla base delle considerazioni del in € 1146,54 con interessi e rivalutazione. CP_1 Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2004/2025 così dispone:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza per cui è causa;
condanna il , al pagamento, in Controparte_6
favore del ricorrente, della somma di € 1.146,54, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_6
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_7
€ 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
05/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli