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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Maria Caruso Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1510/2023 del 4.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2022 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di essere stato assunto dal (di seguito denominato Controparte_1
Parte Parte
) il 14.9.2001 dopo aver lavorato sempre a favore del con le medesime mansioni per effetto di una serie di contratti a tempo determinato sin dal 16.12.1994, affermava che l'ente resistente non aveva tenuto conto, ai fini dell'anzianità di servizio da utilizzare per l'applicazione di vari istituti contrattuali, del periodo lavorativo nel quale egli aveva svolto attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato;
affermava, ai sensi delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE, di avere diritto al calcolo dell'anzianità maturata in virtù dei contratti a termine, non essendovi stata alcuna soluzione di continuità nei rapporti ed avendo sempre svolto le medesime mansioni con le stesse modalità. Parte Conveniva, quindi, davanti al giudice del lavoro di Tivoli il chiedendo di riconoscere “) il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo a tutti i fini giuridici Parte ed economici con conseguente obbligo del di procedere alla ricostruzione di carriera con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto;
b) condannare di conseguenza l'ente convenuto al pagamento delle somme in atto ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive Parte dovute con interessi dal fatto al soddisfo;
c) condannare il al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità per violazione della Direttiva 1999/70/CE; d) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione”. Parte Si costituiva il eccependo la prescrizione ex art. 2948, comma 5, c.c., affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, esso affermava che a seguito della stabilizzazione si era costituito un nuovo rapporto di lavoro e non vi era stata alcuna conversione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato, per cui la richiesta di ancorare la data di decorrenza dell'anzianità di servizio non già al momento dell'assunzione, ma a quello della stipula del primo dei contratti a termine era infondata.
Il Tribunale-ritenuto il diritto fondato nell' an ma estinto per prescrizione- ha così deciso: “dichiara il diritto della parte ricorrente al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti Controparte_1 rispettivamente dalle date indicate in ricorso;
dichiara prescritte le domande volte ad ottenere le differenze retributive maturate;
compensa le spese di lite”.
2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
-errato accoglimento integrale dell'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive, anziché fino al 17.12.2012;
-errata compensazione delle spese di lite.
Pertanto così concludeva nel grado: “previa conferma del capo della sentenza del Tribunale di Tivoli
n. 1510 del 4.10.2023 che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente, ai fini connessi all'anzianità di servizio, al computo dell'attività lavorativa prestata dall'odierno appellante presso il
[...]
con contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date Controparte_1 indicate nel ricorso introduttivo, riformare detta sentenza, oltre che per il capo relativo alle spese di lite, nella parte in cui dichiara totalmente prescritte le domande attinenti alle differenze retributive senza escludere dalla prescrizione quelle maturate dal 17.12.2012; e per l'effetto, respingere per queste ultime l'eccezione di prescrizione, e così condannare il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante delle dette differenze retributive maturate dal 17.12.2012 a tutt'oggi, aumentate degli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.In primo luogo si dà atto che, in assenza di appello incidentale, è sceso il giudicato sull'accertamento del diritto del l computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attività Pt_1
Parte lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date indicate in ricorso di primo grado proposto dal Pt_1
4.Il primo motivo di appello è fondato nei termini che seguono, con assorbimento del secondo.
Il giudice di prime cure ha così motivato in ordine all'accoglimento integrale dell'eccezione di Parte prescrizione sollevata dal
“non può non accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente istituto atteso che il relativo termine decorreva dall'assunzione a tempo indeterminato del 14.09.2001 ed aveva durata quinquennale.
Tale conclusione è stata confermata dalla Suprema Corte la quale ha reso un chiarimento relativamente al dibattito circa la natura del termine di prescrizione nei casi analoghi a quello esaminato.
In particolare la Corte ha precisato come “Da un lato si è ritenuto che la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato, abbia natura retributiva e soggiaccia, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4 (…)
"nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (…) ”.
L'appellante si duole che di tale principio di diritto, senz'altro pienamente condivisibile, il Tribunale non abbia fatto buon governo, avendone fatto conseguire un effetto sostanzialmente “tombale” ed omettendo di considerare che egli, per effetto del richiesto riconoscimento dell'attività lavorativa svolta attraverso i contratti di lavoro a tempo determinato, aveva maturato una maggiore anzianità rispetto a quella riconosciutagli dall'appellato, che incideva in modo permanente sul calcolo della retribuzione, e dunque anche oltre il periodo ritenuto prescritto per decorso del termine quinquennale.
La doglianza coglie nel segno.
Osserva infatti la Corte che dal pacifico riconoscimento del diritto del a vedersi Pt_1 riconosciuta, ai fini connessi all'anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato consegue, sotto il profilo logico-giuridico, anche quello di vedersi riconoscere una retribuzione periodica mensile che, nel tempo, matura via via in misura appunto connessa alla sua anzianità e il cui ammontare, pertanto, viene a determinarsi tenuto conto anche del periodo precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente diritto del lavoratore, in astratto, alle differenze retributive tra la retribuzione già corrisposta e quella cui egli avrebbe avuto diritto in considerazione di un rapporto di lavoro con decorrenza dal 16.12.1994 anziché dal
14.09.2001.
Ne consegue che se è vero che una parte delle differenze retributive si è estinto per prescrizione-come statuito dal giudice di prime cure- ciò non può ex se comportare la perenzione definitiva del diritto alle differenze retributive maturatesi successivamente- sempre per effetto del diritto alla ricostruzione della carriera- al periodo coperto da prescrizione.
Tenuto conto delle comunicazioni interruttive in atti (comunicazione via pec datata 17.12.2017 doc.
99 ricorso di primo grado;
comunicazione via pec datata 1.10.2020 doc. 97), la prima utile delle quali risale al 17.12.2017, seguita entro il successivo quinquennio dall'ulteriore comunicazione interruttiva del 1.10.2020, nonché dalla notifica del ricorso di primo grado del 29.10.2022, al evono Pt_1 essere riconosciute le differenze de quibus dal 17.12.2012 (cinque anni antecedenti l'atto interruttivo del 17.12.2017) fino al 4.2.2022 (data di deposito del ricorso di primo grado, alla cui epoca si è cristallizzato il thema decidendum).
Per l'effetto l'ente appellato va condannato alla corresponsione a favore dell'appellante delle differenze retributive conseguenti al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti Controparte_1 rispettivamente dalle date indicate nel ricorso di primo grado-già statuito dal giudice di prime cure con sentenza passata in giudicato sul punto- a decorrere dal 17.12.2012 fino al 4.2.2022.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante, che restano per i restanti due terzi a carico dell'ente appellato rimasto prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'ente appellato alla corresponsione a favore dell'appellante delle differenze retributive maturate dal 17.12.2012 fino al 4.2.2022 conseguenti al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata a favore dell'ente appellato medesimo in virtù dei contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date indicate nel ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna l'ente appellato alla refusione di due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidati in € 2.600,00 per il primo grado ed € 2.400,00 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. ove versato, e compensa il restante terzo.
Roma, lì 19.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 783/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Maria Caruso Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1510/2023 del 4.10.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2022 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di essere stato assunto dal (di seguito denominato Controparte_1
Parte Parte
) il 14.9.2001 dopo aver lavorato sempre a favore del con le medesime mansioni per effetto di una serie di contratti a tempo determinato sin dal 16.12.1994, affermava che l'ente resistente non aveva tenuto conto, ai fini dell'anzianità di servizio da utilizzare per l'applicazione di vari istituti contrattuali, del periodo lavorativo nel quale egli aveva svolto attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato;
affermava, ai sensi delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE, di avere diritto al calcolo dell'anzianità maturata in virtù dei contratti a termine, non essendovi stata alcuna soluzione di continuità nei rapporti ed avendo sempre svolto le medesime mansioni con le stesse modalità. Parte Conveniva, quindi, davanti al giudice del lavoro di Tivoli il chiedendo di riconoscere “) il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo a tutti i fini giuridici Parte ed economici con conseguente obbligo del di procedere alla ricostruzione di carriera con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto;
b) condannare di conseguenza l'ente convenuto al pagamento delle somme in atto ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive Parte dovute con interessi dal fatto al soddisfo;
c) condannare il al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità per violazione della Direttiva 1999/70/CE; d) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione”. Parte Si costituiva il eccependo la prescrizione ex art. 2948, comma 5, c.c., affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, esso affermava che a seguito della stabilizzazione si era costituito un nuovo rapporto di lavoro e non vi era stata alcuna conversione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato, per cui la richiesta di ancorare la data di decorrenza dell'anzianità di servizio non già al momento dell'assunzione, ma a quello della stipula del primo dei contratti a termine era infondata.
Il Tribunale-ritenuto il diritto fondato nell' an ma estinto per prescrizione- ha così deciso: “dichiara il diritto della parte ricorrente al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti Controparte_1 rispettivamente dalle date indicate in ricorso;
dichiara prescritte le domande volte ad ottenere le differenze retributive maturate;
compensa le spese di lite”.
2.Proponeva gravame il er i seguenti motivi: Pt_1
-errato accoglimento integrale dell'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive, anziché fino al 17.12.2012;
-errata compensazione delle spese di lite.
Pertanto così concludeva nel grado: “previa conferma del capo della sentenza del Tribunale di Tivoli
n. 1510 del 4.10.2023 che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente, ai fini connessi all'anzianità di servizio, al computo dell'attività lavorativa prestata dall'odierno appellante presso il
[...]
con contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date Controparte_1 indicate nel ricorso introduttivo, riformare detta sentenza, oltre che per il capo relativo alle spese di lite, nella parte in cui dichiara totalmente prescritte le domande attinenti alle differenze retributive senza escludere dalla prescrizione quelle maturate dal 17.12.2012; e per l'effetto, respingere per queste ultime l'eccezione di prescrizione, e così condannare il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante delle dette differenze retributive maturate dal 17.12.2012 a tutt'oggi, aumentate degli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resisteva l'appellato nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.In primo luogo si dà atto che, in assenza di appello incidentale, è sceso il giudicato sull'accertamento del diritto del l computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attività Pt_1
Parte lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date indicate in ricorso di primo grado proposto dal Pt_1
4.Il primo motivo di appello è fondato nei termini che seguono, con assorbimento del secondo.
Il giudice di prime cure ha così motivato in ordine all'accoglimento integrale dell'eccezione di Parte prescrizione sollevata dal
“non può non accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente istituto atteso che il relativo termine decorreva dall'assunzione a tempo indeterminato del 14.09.2001 ed aveva durata quinquennale.
Tale conclusione è stata confermata dalla Suprema Corte la quale ha reso un chiarimento relativamente al dibattito circa la natura del termine di prescrizione nei casi analoghi a quello esaminato.
In particolare la Corte ha precisato come “Da un lato si è ritenuto che la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato, abbia natura retributiva e soggiaccia, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4 (…)
"nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, art. 2955 c.c., n. 2 e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (…) ”.
L'appellante si duole che di tale principio di diritto, senz'altro pienamente condivisibile, il Tribunale non abbia fatto buon governo, avendone fatto conseguire un effetto sostanzialmente “tombale” ed omettendo di considerare che egli, per effetto del richiesto riconoscimento dell'attività lavorativa svolta attraverso i contratti di lavoro a tempo determinato, aveva maturato una maggiore anzianità rispetto a quella riconosciutagli dall'appellato, che incideva in modo permanente sul calcolo della retribuzione, e dunque anche oltre il periodo ritenuto prescritto per decorso del termine quinquennale.
La doglianza coglie nel segno.
Osserva infatti la Corte che dal pacifico riconoscimento del diritto del a vedersi Pt_1 riconosciuta, ai fini connessi all'anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato consegue, sotto il profilo logico-giuridico, anche quello di vedersi riconoscere una retribuzione periodica mensile che, nel tempo, matura via via in misura appunto connessa alla sua anzianità e il cui ammontare, pertanto, viene a determinarsi tenuto conto anche del periodo precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente diritto del lavoratore, in astratto, alle differenze retributive tra la retribuzione già corrisposta e quella cui egli avrebbe avuto diritto in considerazione di un rapporto di lavoro con decorrenza dal 16.12.1994 anziché dal
14.09.2001.
Ne consegue che se è vero che una parte delle differenze retributive si è estinto per prescrizione-come statuito dal giudice di prime cure- ciò non può ex se comportare la perenzione definitiva del diritto alle differenze retributive maturatesi successivamente- sempre per effetto del diritto alla ricostruzione della carriera- al periodo coperto da prescrizione.
Tenuto conto delle comunicazioni interruttive in atti (comunicazione via pec datata 17.12.2017 doc.
99 ricorso di primo grado;
comunicazione via pec datata 1.10.2020 doc. 97), la prima utile delle quali risale al 17.12.2017, seguita entro il successivo quinquennio dall'ulteriore comunicazione interruttiva del 1.10.2020, nonché dalla notifica del ricorso di primo grado del 29.10.2022, al evono Pt_1 essere riconosciute le differenze de quibus dal 17.12.2012 (cinque anni antecedenti l'atto interruttivo del 17.12.2017) fino al 4.2.2022 (data di deposito del ricorso di primo grado, alla cui epoca si è cristallizzato il thema decidendum).
Per l'effetto l'ente appellato va condannato alla corresponsione a favore dell'appellante delle differenze retributive conseguenti al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato decorrenti Controparte_1 rispettivamente dalle date indicate nel ricorso di primo grado-già statuito dal giudice di prime cure con sentenza passata in giudicato sul punto- a decorrere dal 17.12.2012 fino al 4.2.2022.
4.In conclusione la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
5. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante, che restano per i restanti due terzi a carico dell'ente appellato rimasto prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'ente appellato alla corresponsione a favore dell'appellante delle differenze retributive maturate dal 17.12.2012 fino al 4.2.2022 conseguenti al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata a favore dell'ente appellato medesimo in virtù dei contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dalle date indicate nel ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna l'ente appellato alla refusione di due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidati in € 2.600,00 per il primo grado ed € 2.400,00 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. ove versato, e compensa il restante terzo.
Roma, lì 19.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi