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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15776 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15776 /2023 promossa da
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a , sulla minore Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_4
sulla minore , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_2
Aires) il 7/11/2014;
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996; , nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a , sulla minore Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_4
sulla minore , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_2
Aires) il 7/11/2014;
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Persona_3
, sui figli minori , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_4
Aires) il 12/12/2006 e , nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il Persona_5
11/10/2014;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a
[...] , sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Controparte_13 Persona_6
Buenos Aires) il 3/08/2008;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_15
sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Buenos Aires)
[...] Persona_7
il 18/06/2021, nonchè nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Controparte_16
, sull'altra figlia minore , nata a [...] (provincia di
[...] Persona_8
Buenos Aires) il 15/09/2011;
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Per_3 Per_3
, sui figli minori , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_4
Aires) il 12/12/2006 e , nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il Persona_5
11/10/2014;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a
[...]
, sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Controparte_13 Persona_6
Buenos Aires) il 3/08/2008;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_15
sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Buenos Aires)
[...] Persona_7
il 18/06/2021, nonchè nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Controparte_16 , sull'altra figlia minore , nata a [...] (provincia di
[...] Persona_8
Buenos Aires) il 15/09/2011;
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984; difesi dall'avv. Mario Antonio Angelelli ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_18
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_9
nato a [...], il [...], ed emigrato in Argentina.
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato argentino, ha contratto matrimonio con Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione è nata [...]; Persona_11
− dall'unione tra e è nata il Persona_11 Parte_5 Persona_12
25.03.1923;
− dall'unione tra e sono nati Persona_12 Controparte_19 [...]
, il 16/11/1946 e , il 28/07/1953; Persona_13 Persona_14
− dall'unione tra e sono nati Persona_13 Controparte_20 Parte_1
il 9/04/1970, , il 13/12/1974, ,
[...] Controparte_6 Controparte_9
l'8/08/1978, , l'8/08/1978 e , il 12/01/1981; Controparte_10 Parte_3
− dall'unione tra e è nata Parte_1 Controparte_1 Persona_15
il 2/05/2011;
[...]
− dall'unione tra e sono nati Parte_1 Controparte_21 CP_2
il 4/03/1989, , il 14/11/1990, ,
[...] Parte_2 Controparte_3
il 3/08/1993 e , il 27/03/2001; Controparte_5 − dall'unione tra e è nata Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
il 7/11/2014;
[...]
− dall'unione tra e sono nati Controparte_6 Controparte_22 Controparte_7
il 23/06/1996 e , il 6/01/1998;
[...] Controparte_8
− dall'unione tra e è nata , Controparte_10 Persona_16 Controparte_11
il 5/04/2001;
− dall'unione tra e sono nati Parte_3 Per_3 Persona_3 Persona_4
il 12/12/2006 e , il 11/10/2014;
[...] Persona_5
− dall'unione tra e sono nati Persona_14 Controparte_23 Controparte_12
il 19/02/1980, , il 2/09/1985 e , il
[...] Parte_4 Controparte_17
5/01/1984;
− dall'unione tra e è nata Controparte_12 Controparte_13 Per_6
il 3/08/2008;
[...]
− dall'unione tra e è nato Controparte_12 Parte_6 CP_14
, il 18/03/2002;
[...]
− dall'unione tra e è nata , il Parte_4 Controparte_15 Persona_7
18/06/2021;
− dall'unione tra e è nata Parte_4 Controparte_24 [...]
, il 15/09/2011. Per_8
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_18
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento argentino la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. L'accordo tra Italia e Argentina ratificato con la Legge 18 maggio 1973 n. 282 prevede che l'acquisizione della cittadinanza argentina non provoca la perdita di quella italiana e viceversa con conservazione della precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima (v. art. 1 e ss. Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. (Cass. Civ. sent. n.
25318/2022).
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_18
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_18
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_18 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille – Argentina - firmataria della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=567), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini argentini, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa argentina prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Argentina in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v.
Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_18 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, , , Parte_1 Persona_1 Controparte_2 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Persona_2 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
, , Persona_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , , CP_3 Persona_2 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Parte_3 Persona_4 Per_5
, , ,
[...] Controparte_12 Persona_6 Controparte_14 [...]
, , , , Parte_4 Persona_7 Persona_8 Controparte_17 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Parte_3 [...]
, , , , Persona_4 Persona_5 Controparte_12 Persona_6 [...]
, , , , CP_14 Parte_4 Persona_7 Persona_8 [...]
, nei confronti del CP_17 Controparte_18
dichiara che
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993;
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 7/11/2014; Persona_2
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974; , nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970; Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993,
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 7/11/2014; Persona_2
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981,
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 12/12/2006 ; Persona_4
, nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il 11/10/2014; Persona_5
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 3/08/2008; Persona_6 , nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985
nato a [...] - Repubblica Argentina CP_17 CP_17
- il 5/01/1984;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981,
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 3/08/2008; Persona_6
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 18/06/2021, Persona_7
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 15/09/2011; Persona_8
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984; sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_18
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa
le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15776 /2023 promossa da
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a , sulla minore Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_4
sulla minore , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_2
Aires) il 7/11/2014;
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996; , nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a , sulla minore Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_4
sulla minore , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_2
Aires) il 7/11/2014;
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Persona_3
, sui figli minori , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_4
Aires) il 12/12/2006 e , nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il Persona_5
11/10/2014;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a
[...] , sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Controparte_13 Persona_6
Buenos Aires) il 3/08/2008;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_15
sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Buenos Aires)
[...] Persona_7
il 18/06/2021, nonchè nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Controparte_16
, sull'altra figlia minore , nata a [...] (provincia di
[...] Persona_8
Buenos Aires) il 15/09/2011;
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Per_3 Per_3
, sui figli minori , nata a [...] (provincia di Buenos
[...] Persona_4
Aires) il 12/12/2006 e , nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il Persona_5
11/10/2014;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a
[...]
, sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Controparte_13 Persona_6
Buenos Aires) il 3/08/2008;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a CP_15
sulla figlia minore , nata a [...] (provincia di Buenos Aires)
[...] Persona_7
il 18/06/2021, nonchè nella qualità di esercente la potestà genitoriale assieme a Controparte_16 , sull'altra figlia minore , nata a [...] (provincia di
[...] Persona_8
Buenos Aires) il 15/09/2011;
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984; difesi dall'avv. Mario Antonio Angelelli ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_18
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_9
nato a [...], il [...], ed emigrato in Argentina.
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato argentino, ha contratto matrimonio con Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione è nata [...]; Persona_11
− dall'unione tra e è nata il Persona_11 Parte_5 Persona_12
25.03.1923;
− dall'unione tra e sono nati Persona_12 Controparte_19 [...]
, il 16/11/1946 e , il 28/07/1953; Persona_13 Persona_14
− dall'unione tra e sono nati Persona_13 Controparte_20 Parte_1
il 9/04/1970, , il 13/12/1974, ,
[...] Controparte_6 Controparte_9
l'8/08/1978, , l'8/08/1978 e , il 12/01/1981; Controparte_10 Parte_3
− dall'unione tra e è nata Parte_1 Controparte_1 Persona_15
il 2/05/2011;
[...]
− dall'unione tra e sono nati Parte_1 Controparte_21 CP_2
il 4/03/1989, , il 14/11/1990, ,
[...] Parte_2 Controparte_3
il 3/08/1993 e , il 27/03/2001; Controparte_5 − dall'unione tra e è nata Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
il 7/11/2014;
[...]
− dall'unione tra e sono nati Controparte_6 Controparte_22 Controparte_7
il 23/06/1996 e , il 6/01/1998;
[...] Controparte_8
− dall'unione tra e è nata , Controparte_10 Persona_16 Controparte_11
il 5/04/2001;
− dall'unione tra e sono nati Parte_3 Per_3 Persona_3 Persona_4
il 12/12/2006 e , il 11/10/2014;
[...] Persona_5
− dall'unione tra e sono nati Persona_14 Controparte_23 Controparte_12
il 19/02/1980, , il 2/09/1985 e , il
[...] Parte_4 Controparte_17
5/01/1984;
− dall'unione tra e è nata Controparte_12 Controparte_13 Per_6
il 3/08/2008;
[...]
− dall'unione tra e è nato Controparte_12 Parte_6 CP_14
, il 18/03/2002;
[...]
− dall'unione tra e è nata , il Parte_4 Controparte_15 Persona_7
18/06/2021;
− dall'unione tra e è nata Parte_4 Controparte_24 [...]
, il 15/09/2011. Per_8
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_18
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento argentino la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. L'accordo tra Italia e Argentina ratificato con la Legge 18 maggio 1973 n. 282 prevede che l'acquisizione della cittadinanza argentina non provoca la perdita di quella italiana e viceversa con conservazione della precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima (v. art. 1 e ss. Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. (Cass. Civ. sent. n.
25318/2022).
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_18
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_18
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_18 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille – Argentina - firmataria della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=567), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini argentini, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa argentina prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Argentina in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v.
Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_18 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, , , Parte_1 Persona_1 Controparte_2 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_3 Persona_2 Controparte_5 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
, , Persona_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , , CP_3 Persona_2 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Parte_3 Persona_4 Per_5
, , ,
[...] Controparte_12 Persona_6 Controparte_14 [...]
, , , , Parte_4 Persona_7 Persona_8 Controparte_17 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Parte_3 [...]
, , , , Persona_4 Persona_5 Controparte_12 Persona_6 [...]
, , , , CP_14 Parte_4 Persona_7 Persona_8 [...]
, nei confronti del CP_17 Controparte_18
dichiara che
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970, Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993;
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 7/11/2014; Persona_2
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974; , nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il 9/04/1970; Parte_1
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] - Repubblica Argentina Controparte_2
- il 4/03/1989;
, nata a [...] - Repubblica Argentina Parte_2
- il 14/11/1990;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_3
il 3/08/1993,
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 7/11/2014; Persona_2
nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_5
27/03/2001;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_6
il 13/12/1974;
, nata a [...] - Repubblica Controparte_7
Argentina - il 23/06/1996;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_8
6/01/1998;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981,
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 12/12/2006 ; Persona_4
, nato a [...] (provincia di Buenos Aires) il 11/10/2014; Persona_5
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 3/08/2008; Persona_6 , nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985
nato a [...] - Repubblica Argentina CP_17 CP_17
- il 5/01/1984;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Controparte_9
il 8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_10
8/08/1978;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_11
5/04/2001;
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Parte_3
12/01/1981,
, nata a [...] - Repubblica Controparte_12
Argentina - il 19/02/1980
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 3/08/2008; Persona_6
, nato a [...] - Repubblica Argentina - il Controparte_14
18/03/2002;
, nata a [...] - Repubblica Argentina - Parte_4
il 2/09/1985
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 18/06/2021, Persona_7
, nata a [...] (provincia di Buenos Aires) il 15/09/2011; Persona_8
, nato a [...] - Repubblica Argentina Controparte_17
- il 5/01/1984; sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_18
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa
le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi