Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.