Articolo 1 della Legge 11 giugno 1967, n. 459
Articolo 2
Versione
13 luglio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Entrata in vigore il 13 luglio 1967