Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5338/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5338/2023, avente ad oggetto:
Altri contratti d'opera, riservata in decisione all'udienza del 7.2.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
Raffaele Marciano (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
Corvino (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Omero, 16 C.F._2
Casal Di Principe, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Parte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale
[...] Controparte_1
opponendo il D.I. n. 1612/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
26.4.2023 R.G. n. 3904/2023 con cui veniva ingiunto pagamento della somma di €
63.519,27.
A sostegno della domanda parte opponente deduceva che l'opposta assumeva di aver eseguito lavori di riattamento ed adeguamento del centro sociale da realizzarsi al piano seminterrato della sede comunale di via Pizzo delle Canne, a seguito di aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 17 del 29.3.2023, il cui correspettivo sarebbe divenuto erogabile solo previa liquidazione delle somme pagina 2 di 6 oggetto di finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nel DPVM del 17.07.2020, il tutto come ben chiarito dalle clausole contrattuali contenute nel documento di affidamento dei lavori sottoscritte dalle parti.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità del D.I. n. 1612/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 26.4.2023 R.G. n. 3904/2023 per il pagamento della somma di € 63.519,27, oltre accessori.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo l'avvenuto pagamento del capitale ingiunto dopo la notifica del d.i. e cioè in data 9.8.2023, dichiarando di voler proseguire il giudizio per il pagamento degli accessori.
Alla luce delle dichiarazioni del procuratore della Impianti, quindi, va CP_1
dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del capitale portato nel d.i. in favore dell'opposta.
L'avvenuto pagamento risolvendo la questione relativa all'oggetto principale del presente giudizio, preclude ogni altro esame della vicenda nel merito, per cui vanno rigettate tutte le richieste conseguenti e ad esse collegate. Infatti, la dichiarazione della quale attrice sostanziale, conduce direttamente alla pronuncia Controparte_1
di cessazione della materia del contendere cui la controparte processuale, nel caso di specie il , che non abbia svolta una domanda riconvenzionale, Parte_1
non può opporsi. pagina 3 di 6 Ne consegue che il d.i. opposto va revocato, rimanendo in atto ancora la vicenda relativa agli accessori liquidati, ed in particolare degli interessi che, alla luce dell'intervenuto pagamento in data 9.8.2023, vanno calcolati così come liquidati nel d.i. opposto e cioè sulla somma corrisposta, dalla data di emissione del d.i. a quella dell'effettivo incasso del capitale ingiunto da parte della nel Controparte_1
mentre vanno liquidati gli interessi legali sull'intera somma, e cioè capitale ingiunto
+ interessi da d.i., dalla data di effettivo pagamento alla srl opposta al soddisfo.
Secondo il principio di soccombenza virtuale, infine, quando sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del giudizio, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, se condivide le eccezioni di chi ha impugnato la delibera e conformandosi alle relative indicazioni. Fatto per cui va dichiarata l'automatica condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese di giudizio tra le parti, giacchè la soccombenza virtuale va individuata solo in considerazione della fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere di fatti sopravvenuti determinanti la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. VI, Ord., 21.1.
2021, n. 1098).
Le spese di lite quindi seguono la soccombenza come sopra dichiarata e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e pagina 4 di 6 con l'applicazione dei minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della così provvede: Controparte_1
-Revoca il D.I. n. 1612/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
26.4.2023 R.G. n. 3904/2023 per il pagamento della somma di € 63.519,27, oltre accessori.
- Rigetta l'opposizione avanzata dal;
Parte_1
- Condanna il al pagamento degli interessi ex art. 231/2010 Pt_1 Parte_1
sulla somma di € 63.519,27 dalla data di notifica del d.i. fino alla data all'avvenuto pagamento in favore della srl opposta;
- Condanna il al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
degli interessi di legge sul capitale ingiunto sommato agli interessi ex art.
[...]
pagina 5 di 6 231/2010 quantificati secondo quanto sopra specificato, dalla data di pagamento del capitale ingiunto, e per essa il 9.8.2023, fino al soddisfo;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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