Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6378/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessione di crediti;
vertente
TRA
, già già Parte_1 Parte_2
P.IVA: in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Tr. Pr.
T. de Amicis n. 52, presso lo studio dell'avv. Loredana Basile, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Adele Carlino, in virtù di delibera di G.C. n. 158 del 6.6.2022,
nonché giusta procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 08-03-2022, la evocava in giudizio il , in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il CP_1 Controparte_1
(P.IVA E CF ), in persona del Sindaco p.t., ope
[...] P.IVA_2
legis dom.to in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Vittorio Emanuele
II, 10,80046, indirizzo PEC Email_1 estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di per le Parte_1
ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:
1) € 1.265.708,16 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del
3/3/22 ammontano ad Euro 5.863,11:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta
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capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
1c) € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le
27 fatture costituenti la sorta capitale insoluta.
2)€ 27.140,65 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Controparte_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta all.
[...]
1 e di cui alle Fatt. N. 90010534 del 23/7/21, N. 90015293 del 25/10/21 e N.
90001137 del 24/1/22 (all.5);
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3)€ 560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del Controparte_1
e di cui alla Fatt. N. 90001329 del 06/1/22 di cui all'all.8.
[...]
e su questa somma:
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3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il Controparte_1
(P.IVA E CF ), in persona del Sindaco p.t., ope
[...] P.IVA_2
legis dom.to in San Giorgio a Cremano (NA) alla Piazza Vittorio Emanuele
II, 10,80046, indirizzo PEC Email_1 estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di delle Parte_1
diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale in sintesi eccepiva: Controparte_1
- l'inammissibilità della domanda per parcellizzazione del credito, per aver parte attrice notificato dal 17-05-2021 al 09-03-2022, ben sei atti di citazione per il
Co pagamento di fatture afferenti alla medesima cessione Parte_3
- il difetto di legittimazione attiva di per aver l'attrice Controparte_3
depositato agli atti una cessione di crediti da cui non era dato evincere esattamente i crediti ceduti ossia non venivano indicati né le fatture cedute, né il contratto da cui sarebbero derivati i presunti crediti;
- l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per inesistenza del credito.
Cessata materia del contendere in quanto relativamente all'importo richiesto quale sorta capitale, le fatture oggetto del contenzioso erano state liquidate
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con atto liquidativo N 3 del 5.1.2022 e 23 del 2.2.2022 per i quali erano stati emessi mandati di pagamento.
Istruita in via documentale, la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, era posta in decisione.
La domanda è parzialmente fondata.
Nella specie ha evocato in giudizio il Parte_2 [...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma € Controparte_1
1.265.708,16 per sorta capitale, di cui alle fatture analiticamente indicate nell'elenco allegato ai documenti versati in atti. In particolare l'attrice allega Part che trattasi di fatture cedute a in virtù di tre distinti atti di cessione.
Ciò posto, occorre premettere, in punto di stretto diritto, che:
- il cessionario è tenuto a provare, in primis, il credito e, in secundis, la cessione;
- il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (tra cui, in particolare, l'eccezione di pagamento e l'eccezione di inadempimento);
- la cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta a regole speciali.
Nella fattispecie concreta si tratta di contratti pubblici che ricadono, ratione temporis, sotto la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, alla cui stregua “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici” (co 2) e “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (co 3), fermo restando che “le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da
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parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione” (co 4).
Ebbene nella presente fattispecie da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti emerge con adeguata chiarezza come le cessioni dei crediti oggetto del presente procedimento siano pienamente opponibili all'Ente convenuto, essendo state perfezionate conformemente al suddetto dettato normativo e, in particolare, i crediti da mediante atto di cessione Rep. 37847 del 26-05-2020, i CP_4
crediti da Hera Comm mediante atto di cessione Rep. 39426 del 30-12-2021 ed infine i crediti da mediante atto di cessione Rep.39836 del 16-12- Pt_3
2020, regolarmente notificati all'Ente convenuto a mezzo PEC.
Ancora, giova rilevare che, sia la cessione che la cessione CP_4
hanno ad oggetto i crediti esistenti e quindi espressamente identificati Pt_3
mediante indicazione degli estremi delle relative fatture, nonché i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione.
Alla luce, dunque, della prova della notifica delle tre cessioni al si CP_1
deve ritenere che non fosse necessaria alcuna ulteriore autorizzazione delle stesse da parte dell'Ente, essendo sufficiente la stipulazione della cessione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la semplice notifica, in carenza di un espresso rifiuto successivo alla notifica che il Controparte_1
non ha provato, e in realtà neppure allegato, nel presente giudizio.
[...]
Per quanto concerne, poi l'eccezione secondo cui la cessione sarebbe Pt_3
stata notificata da soggetto privo di rappresentanza, sul punto si osserva che parte attrice ha provato che l'Avv. Grilletta ha ricevuto da una Pt_1
procura speciale, anche per la sua qualifica di notaio (necessaria per il rispetto delle forme ex lege richieste per gli atti di cessione), che lo legittima a firmare
Part e notificare gli atti di cessione della (cfr. all.11 fascicolo . Pt_2
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Accertata l'efficacia delle cessioni di credito poste a fondamento della pretesa Part creditoria di azionata nel presente giudizio, e la conseguente legittimazione attiva della stessa, a questo punto occorre procedere alla disamina dell'eccezione di inammissibilità della domanda per parcellizzazione del credito, pure dedotta ex adversis dalla difesa dell'Ente convenuto.
Il convenuto adduce che per il pagamento di fatture afferenti alla CP_1
medesima cessione da parte di parte attrice ha notificato ben sei Parte_3
atti di citazione. Tali citazioni sono state tutte iscritte a ruolo, nello specifico:
1.Citazione notificata il 17/05/2021 R.G. n. 13348/2021;
2. Citazione notificata il 07/07/2021 R.G. n. 18550/2021;
3. Citazione notificata il 09/11/2021 R.G. n. 27444/2021;
4. Citazione notificata il 10/12/2021 R.G. n. 30247/2021 ;
5. Citazione notificata il 07/02/2022 R.G. n. 3847/2022;
6. Citazione notificata il 27/05/2022 R.G. n. 13715/2022.
A tale riguardo, la giurisprudenza di merito ha precisato, in più occasioni, che
“Il creditore di una data somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, giacché tale condotta è posta in essere dal creditore per sua esclusiva utilità, con correlativa unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore. Tale condotta, infatti, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2019, n.5140) e ancora che “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e
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per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (Tribunale L'Aquila sez. I, 04/10/2023, n.604) e inoltre che
“Le domande relative a diritti di credito fondati su analogo oggetto e titolo, anche se derivanti da diversi fatti, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i detti fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice - ad azionare in giudizio solo uno, oppure solo alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria”
(Corte Appello Roma sez. lav., 29/05/2023, n.2004).
Tale orientamento si pone in adesione all'indirizzo, anche di recente, ribadito dalla S.C. secondo cui “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25480) e per la quale “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
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l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2022, n.14984) in linea con la nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2007 a tenore della quale
“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza
e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante
l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cassazione civile sez. un., 15/11/2007,
n.23726).
Part Nel caso di specie, risulta, invero, che ha agito in tutti e sei giudizi sopra menzionati in qualità di cessionaria dei crediti di in virtù del medesimo Pt_3
contratto di cessione dei crediti del 16-12-2020.
Non si individuano, allora, le ragioni che possano giustificare la parcellizzazione del credito operato dalla società attrice e, segnatamente, la ragione, giuridicamente apprezzabile, per la quale il predetto credito, già oggetto della dedotta cessione, non sia stato azionato nel precedente giudizio iscritto a ruolo nell'anno 2022, trattandosi di fatture emesse nel dicembre
2021 e gennaio 2022.
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Invero, nell'anno 2022 risulta che la prima citazione (n. 3847/2022 R.G.) sia stata notificata al il 7 febbraio 2022, la Controparte_1 seconda citazione relativa al giudizio odierno (n. 6378/2022 R.G.) l'8 marzo
2022 e la terza citazione relativa al giudizio R.G. n. 13715/2022 il 27-05-
2022.
Ragion per cui, in relazione ai crediti da cessione va dichiarata la Pt_3
improponibilità della domanda per violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
Part Sul quantum del credito occorre, tuttavia, evidenziare che la all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni nonché in comparsa conclusionale, ha riferito che il , dopo la Controparte_1 notifica dell'atto di citazione, ha corrisposto una consistente parte della sorte capitale e che il credito residuo ammonta ad € 140,67 per sorta capitale, di cui alle fatture Hera Comm n. 2111096394 di euro 46.89 del 15/11/2021 con scadenza 31/12/2021 e n. 2111096393 di euro 46.89 del 15/11/2021 con scadenza 31/12/2021.
Su tali basi, quindi, sostiene di aver diritto a:
“1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
• con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
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• gli interessi moratori sulla sorta capitale pagata in ritardo rispetto alle scadenze “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo”.
Il benché abbia riferito che le fatture Controparte_1
oggetto del contenzioso siano state tutte liquidate, come dagli atti liquidativi ed annessi mandati di pagamento versati in atti, tuttavia, ha documentato Part soltanto l'avvenuto pagamento dei crediti ceduti ed azionati da Pt_3
Ragion per cui l'Ente convenuto va condannato a pagare la somma residua di
€ 140,67 per sorta capitale, di cui alle fatture Hera Comm n. 2109996724 di €
46,89 del 15-12-2021 con scadenza 30-11-2021, n. 2111096394 di euro 46.89 del 15-11-2021 con scadenza 31-12-2021 e n. 2111096393 di euro 46.89 del
15-11-2021 con scadenza 31-12-2021.
Al suddetto importo vanno aggiunti gli interessi nella misura determinata dal
D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle fatture, atteso che in merito alle transazioni con la P.A., il D.Lgs. 231/2002 detta una disciplina specifica che amplia i termini di pagamento, ma non prevede alcuna deroga in relazione alla decorrenza automatica degli interessi dalla scadenza del suddetto termine di pagamento.
Per quanto concerne gli interessi moratori sulla sorta capitale pagata in ritardo rispetto alle scadenze, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 si osserva che i mentovati interessi non sono
Part dovuti sui crediti ceduti a attesa la dichiarata improponibilità della Pt_3
domanda per violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
I predetti interessi moratori, invece, sono dovuti sui restanti pagamenti eseguiti in ritardo ossia sui crediti Hera e CP_4
Part Non merita accoglimento, invece, la domanda proposta da in punto di interessi anatocistici in quanto connotata da estrema genericità.
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Invero, affinché la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi anatocistici possa trovare accoglimento è necessario che: “(…) si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno.” (cfr. Cass., sez. I, n.
1164/2017).
Part Orbene, nel caso di specie, la domanda formulata da non indica né quali interessi si fossero accumulati da almeno sei mesi, né il capitale sul quale gli interessi già scaduti avrebbe dovuto produrre gli ulteriori interessi anatocistici.
Residua infine la domanda di pagamento avanzata ai sensi dell'art. 6 co. 2
D.Lgs 231/2002, costo che secondo l'assunto di parte attrice dovrebbe essere calcolato nella misura di €. 40,00 per ciascuna fattura ceduta e rimasta insoluta, per un totale di €. 1.080,00.
Le spese descritte dalla previsione normativa costituiscono un rimborso forfetario del danno conseguente all'attività di recupero che il creditore deve affrontare, danno che si aggiunge alle spese sostenute, oltre all'eventuale maggior pregiudizio, come recita la norma :
“ 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Così interpretata la norma, l'importo preteso per ciascuna fattura insoluta non può essere ritenuto una mera appendice del credito, ma postula che vi sia stata
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un'attività di recupero che abbia impegnato il creditore, fonte del risarcimento forfetario allo stesso riconosciuto.
Alla luce delle risultanze documentali offerte, ritiene il Tribunale di escludere tale voce di spesa, non essendovi prova che la parte cessionaria del credito abbia promosso anche un minimo di attività diretta ad ottenere il pagamento, tranne l'azione di condanna intrapresa con il presente procedimento, né che vi siano stati dei tentativi da parte del creditore cedente, con relativa maturazione di spese di recupero che consentano di affermare che alle stesse sia subentrato il cessionario. Part Le spese di giudizio, poiché il credito azionato da è risultato di gran lunga inferiore alla richiesta (se si tiene conto della parcellizzazione del credito da , e quasi integralmente soddisfatto, vengono dichiarate Pt_3
interamente compensate tra le parti in lite. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese ex art. 92 c.p.c., trova infatti applicazione non soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte cumulate in un unico processo ma anche nel caso di accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (c.f.r. così cass. n.° 22381/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 140,67 per sorta capitale;
CP_
- condanna, altresì, l' convenuto, al pagamento degli interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture Hera Comm nonché delle singole fatture al saldo, ai sensi degli CP_4
artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12;
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- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 20 gennaio 2025
.
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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