Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, letti gli atti di causa e udito il giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 825 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Zagarise (CZ), alla Via Corso Garibaldi, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Isabella Erminia Mangone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Fiume Tacina, n.54/B, presso lo studio dell'Avv. Danilo Faragò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
RGVG n. 825/2024 - Pagina 1 di 8
[...]
e ai sensi dell'art. 158 c.c. e secondo le Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 16 del presente atto che si intendono richiamate nelle presenti conclusioni;
- ordinare al Comune di Zagarise di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- verificata la conformità alla legge, omologare l'accordo intercorso tra i coniugi sopra meglio specificato”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 maggio 2024,
[...]
e - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in data 12 agosto 2004 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni ed in costanza del quale erano nati i figli: (nato il 27 Per_1
luglio 2007), (nata il [...]) e (nata il28 dicembre 2017) Per_2 Per_3
– deducevano che a causa di insanabili incompatibilità caratteriali la relazione affettiva era irrimediabilmente entrata in crisi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti, concordate condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i minori e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Persona_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in
Zagarise (CZ), alla Via Milano n. 16;
3. la suddetta casa, di proprietà del sig. , quindi viene assegnata, Controparte_1
cin tutti gli arredi ivi presenti, alla madre ove continuerà a vivere insieme ai figli minori. L'altro coniuge se ne allontanerà, successivamente al deposito del presente ricorso, portando con sé i propri indumenti ed effetti personali;
4.i sig.ri e si impegnano a salvaguardare il loro reciproco ruolo Pt_1 CP_1
genitoriale ed a comunicare in modo cooperativo scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti i figli. I genitori si obbligano a comunicare, fino al compimento della maggiore età dei figli, ogni variazione
RGVG n. 825/2024 - Pagina 2 di 8 relativa alle utenze telefoniche e ai loro indirizzi anagrafici. Ogni decisione inerente la vita e la crescita (educazione, istruzione, salute, tempo libero) dei figli, verrà presa in accordo tra i due genitori;
5. il padre, riconosciuto dal Centro Medico Legale INPS di Crotone invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani potrà vedere in ogni momento i figli e trascorrere con loro le festività e le vacanze secondo accordo tra i coniugi. Le frequentazioni tra i figli e il padre saranno gestite dai genitori in maniera collaborativa, tenendo in debita considerazione sia le esigenze scolastiche e di vita dei minori, che lo stato di salute del padre e gli impegni della madre;
6. il sg. percependo mensilmente un assegno di invalidità categoria IO CP_1 pari ad € 202,68 (al netto delle trattenute) ed un assegno di invalidità categoria
INVCIV di importo lordo di € 856,09, corrisponderà alla SI.ra , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 per ciascun figlio (€ 300,00 totali), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
7 la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale per i figli a carico, ricevendo il versamento diretto dall'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge;
8. la somma dovuta dal sig. a titolo di mantenimento per i minori sarà CP_1
adeguata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
9. ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
10. i coniugi hanno già provveduto alla divisione nella misura del 50% (circa
€10.000,00 ciascuno) dei risparmi accantonati sul cointestato libretto postale n.
000024452025, e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11. i genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra i minori e i rispettivi nonni;
12. i genitori danno, sin da ora, consenso e adesione, reciprocamente, al rilascio o rinnovo del passaporto e/o altro documento anche valido per l'espatrio per i minori;
RGVG n. 825/2024 - Pagina 3 di 8 13. i genitori non ritengono necessario l'ascolto dei minori”.
Fatte tali premesse, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano, altresì, la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
1.1. Con ordinanza dell'11 novembre 2024 pronunciata all'esito dell'udienza celebrata in modalità cartolare del 16 ottobre 2024, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento invitava le parti ad integrare l'accordo raggiunto relativamente all'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, onde assicurare ai minori il diritto a mantenere rapporti maggiormente stabili e co ntinuativi con la figura genitoriale non collocataria.
1.2. All'udienza all'uopo fissata del 18 dicembre 2024, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte alle quali le parti allegavano il nuovo accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, il Giudice delegato – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non ri conciliarsi – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 21 gennaio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dalle parti, formalizzate nel ricorso introduttivo ed integrate in corso di causa mediante sottoscrizione in data 22 novembre 2024 di un nuovo accordo, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, nonché al superiore interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
RGVG n. 825/2024 - Pagina 4 di 8 Nel dettaglio, il Tribunale provvede all'omologazione delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i minori e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Persona_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in
Zagarise (CZ), alla Via Milano n. 16;
3. la suddetta casa, di proprietà del sig. , quindi viene assegnata, Controparte_1
con tutti gli arredi ivi presenti, alla madre ove continuerà a vivere insieme ai figli minori. L'altro coniuge, in seguito al deposito del ricorso, in data 15.05.2024 ha abbandonato l'abitazione de qua portando con sé i propri indumenti ed effetti personali;
4.il padre, considerato lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, come riconosciuto dal Centro Medico Legale INPS di
Crotone a seguito di emorragia cerebrale in sede nucleo -capsulare e fronto- temporale sx con emiparesi fbc dx, vedrà i figli un pomeriggio a settimana, preferibilmente il venerdì dalle 16:00 alle 20:00, quando la madre li riprenderà personalmente per fare ritorno presso la casa familiare. Le frequentazioni tra i figli ed il padre saranno gestite dai genitori in maniera collaborativa e potranno essere modificate in caso di esigenze particolari, tenendo in debita considerazione sia le esigenze scolastiche e di vita dei minori, che lo stato di salute del padre e gli impegni della madre;
5. con riferimento alle festività, i figli trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 o il 25 dicembre e il 31 o il 1° gennaio. Ad anni alterni trascorreranno, altresì, con ciascun genitore il 06 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, l'08 dicembre e il 1° novembre;
6. Quanto alle ferie estive (giugno, luglio, agosto e settembre), i minori trascorreranno con il padre, dato il suo stato di salute, 10 (dieci) giorni anche non consecutivi, che verranno definiti di anno in anno e non oltre il 30 maggio;
RGVG n. 825/2024 - Pagina 5 di 8 7. il padre, a condizione di iun netto miglioramento del prooprio stato di salute e su richiesta dei figli, potrà tenere con sé questi ultimi a weekend alternati senza pernottamento nei seguenti termini:
- il sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00 quando la madre li riprenderà personalmente per fare ritorno presso la casa familiare;
- la domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:00 quando la madre li riprenderà personalmente per fare ritorno presso la casa familiare;
8. i sig.ri e si impegnano a salvaguardare il loro reciproco ruolo Pt_1 CP_1
genitoriale ed a comunicare in modo cooperativo scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti i figli. I genitori si obbligano a comunicare, fino al compimento della maggiore età dei figli, ogni variazione relativa alle utenze telefoniche e ai loro indirizzi anagrafici. Ogni decisione inerente la vita e la crescita (educazione, istruzione, salute, tempo libero) dei figli, verrà presa in accordo tra i due genitori;
9. il sig. percependo mensilmente un assegno di invalidità categoria IO CP_1 pari ad € 202,68 (al netto delle trattenute) ed un assegno di invalidità categoria
INVCIV di importo lordo di € 856,09, corrisponderà alla SI.ra , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 per ciascun figlio (€ 300,00 totali), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie
(spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
10. la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale per i figli a carico, ricevendo il versamento diretto dall'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge;
11. la somma dovuta dal sig. a titolo di mantenimento per i minori sarà CP_1
adeguata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
12. ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
13. i coniugi hanno già provveduto alla divisione nella misura del 50% (circa
€10.000,00 ciascuno) dei risparmi accantonati sul cointestato libretto postale n.
000024452025, e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
RGVG n. 825/2024 - Pagina 6 di 8 14. i genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra i minori e i rispettivi nonni;
15. i genitori danno, sin da ora, consenso e adesione, reciprocamente, al rilascio o rinnovo del passaporto e/o altro documento anche valido per l'espatrio per i minori;
16. i genitori non ritengono necessario l'ascolto dei minori”.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento (punto n. 12 dell'accordo).
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1 il 07.01.1971, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno matrimonio concordatario in Zagarise (CZ) in data Controparte_1
12 agosto 2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Zagarise
(CZ), Anno 2004, Atto n. 3, Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto della reciproca rinuncia all'assegno di mantenimento;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
RGVG n. 825/2024 - Pagina 7 di 8 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 825/2024 - Pagina 8 di 8