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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1975/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello alla sentenza n. 4/2023, emessa in data 03.01.2023 dal Giudice di Pace di IV, in persona della Dott.ssa Ercolini ed iscritta al n. R.G. 76/2020 promossa da:
La società in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 [...]
, con sede legale in via Pantanelli n. 202, 61025 (PU) Montelabbate, P.I.: CP_2
, difesa e rappresentata dall' Avv. Sara Battaglia del Foro di Pesaro presso il P.IVA_1 cui studio sito in Pesaro CAP 61122, Via Y. Gagarin n. 202, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
La ditta individuale ora n persona del legale rap- Controparte_3 Controparte_4 presentante pro-tempore ( C.F.: , P.I. Controparte_3 C.F._1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rap- P.IVA_2 presentato e difeso dall' Avv. Giacomo Pasquinucci presso il cui studio sito in IV, Via dell'Origine n. 32 è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di IV n. 4/2023, (R.G. 76/2020) emessa in data 03.01.2023 e pubblicata in data 09.01.2023 – altri contratti ti- pici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte deposi- tate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
Per parte appellante Controparte_1
“Voglia L'Acc.mo Tribunale di IV, contrariis reiectis:
1 In via principale e nel merito:
A) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO N. 4/2023 DEL
03.01.2023 PER IL PROCEDIMENTO R.G. N. 76/2020 REP. 13/2023 CRON. 70/2023 del
03.01.2023 pubblicata in data 09.01.2023, non notificata, resa inter partes dal Giudice di
Pace di IV, Sezione Civile, R.G. n. 76/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ In via principale e riconvenzionale : ac- cogliere la presente opposizione e:
a) Previo accertamento concreto dei presupposti dell'azione di risoluzione per l' inadem- pimento del sig. , Voglia il Giudice, dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_3
intercorso tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 c.c. o dell'art. 1492 c.c. per i motivi indicati in narrativa ( ovvero per l' inadempimento contrattuale del sig. CP_3
e per l'effetto, previa restituzione ( da parte della del materiale non con- CP_1
forme ( n. 73 scatole di TNT) dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto e pertanto dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiu- sto ed illegittimo e condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla che qui si elencano: - 730 buste x 0.15 = € 109,50 (costo buste allu- CP_1
minio termosaldabili) - 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 (corrispondenti a 365 lt di prodotto) - Mano d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro
20,00 = € 480,00 Costi fissi di produzione forfettari = € 400,00”
Con riserva di specificare altri danni in corso di giudizio, anche all'esito delle richieste ri- sarcitorie da parte della cliente finale CP_5
b) In alternativa ( e/o in subordine ), qualora anche all'esito dell'istruttoria, non sussistano
i presupposti della risoluzione del contratto di compravendita per l' inadempimento del sig.
Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare, all'esito della CTU tecnica o in CP_3
via equitativa, la riduzione del prezzo del materiale ( TNT) non conforme (ai sensi dell'art.
1497 c.c. o 1492 c.c. 3° comma) e conseguentemente previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, quantificare esattamente il valore “ ridotto” delle n. 73 scatole di TNT impregna- to.
Condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni patiti dalla CP_3 CP_1
che qui si elencano: - 730 buste x 0.15 = € 109,50 ( costo buste alluminio termosaldabili) -
2 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 ( corrispondenti a 365 lt di prodotto) - Mano
d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro 20,00 = € 480,00 Co- sti fissi di produzione forfettari = € 400,00”
Con riserva di specificare altri danni in corso di giudizio, anche all'esito delle richieste ri- sarcitorie da parte della cliente finale CP_5
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinan- zi il Giudice di pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
B) Per l'effetto, disporre la restituzione alla della sorte capitale, degli in- CP_1
teressi di mora, delle spese legali ed onorari oltre accessori del Decreto Ingiuntivo n.
987/2019 opposto e delle spese legali oltre onorari ed accessori liquidati nella sentenza impugnata, in quanto già corrisposti dalla al in esecuzione CP_1 CP_4
(ma con riserva di ripetizione) della sentenza impugnata;
C) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario ed accessori relativamente ai due gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanza istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico : “In questa sede la difesa della società insiste affinché venga CP_1
esperita una CTU tecnica al fine di verificare, attraverso gli esami di laboratorio sulle ca- ratteristiche tecniche del prodotto, la difettosità del prodotto, prodotto che ha CP_1
tutt'ora in deposito il proprio magazzino per gli accertamenti tecnici del caso o per la re- stituzione alla controparte. Si chiede quindi al Giudice di rimettere in istruttoria la causa de qua per esperire la suddetta CTU tecnica.”
Per parte appellata Ditta Individuale ora Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di IV, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I GRADO
Parte appellata, con ricorso per ingiunzione del 7 novembre 2019, adiva il Giudice di Pace di IV affinché condannasse la società pagare la “somma di € Controparte_1
3 3.384,28, oltre interessi di mora dalla data del dovuto sino al saldo, le spese della presente procedura e le successive, come per legge”
Il Giudice di Pace di IV, in persona della Dott.ssa Mariaelena Cristiani, emetteva in data 11/11/2019 il decreto ingiuntivo n. 987/2019, condannando la l pa- CP_1
gamento della somma di euro 3.384,28 oltre interessi di mora dalla data del dovuto sino al saldo, le spese della procedura monitoria che liquidava in complessivi € 600,00, oltre spese generali Cap ed Iva come per legge.
Il decreto ingiuntivo n. 987/2019, veniva munito di formula esecutiva in data 18.11.2019 e notificato alla ontestualmente all'atto di precetto, a mezzo posta elettroni- CP_1
ca certificata, in data 21.11.2019.
Con atto di citazione a comparire di fronte all'Ufficio del Giudice di Pace di IV per l'udienza del 26/03/2020, regolarmente notificato, la in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la ditta individuale CP_6
ora per chiedere l'accoglimento delle conclusioni, reitera-
[...] Controparte_7
te anche nell'atto di appello e, pertanto, già riportate in epigrafe.
Parte opponente esponeva in fatto quanto segue:
- di essere una società che commercializza prodotti per l'igiene e la pulizia industriale e ri- vendeva ai propri clienti finali il prodotto denominato “TNT” (tessuto non tessuto), utilizza- to prevalentemente nell'industria automobilistica, delle imbarcazioni, della meccanica e del legno in generale;
- che il si era presentato presso l'opponente nell'aprile del 2019 per proporre la CP_3
vendita del TNT e che già in quel frangente la in persona dei sigg.ri CP_1 [...]
e , lo aveva informato che il tessuto sarebbe servito per un cliente CP_8 Per_1
finale in particolare, ovvero la società operante nel settore automobilisti- CP_5
co che avrebbe utilizzato il tessuto nell'ambito della lucidatura dei paraurti e, pertanto, ne-
Contr cessitava di grosse quantità di
- di aver verificato la conformità del prodotto alle esigenze del cliente finale mediante l'esame di una campionatura ricevuta dal e, pertanto, di aver provveduto ad or- CP_3
dinare una prima fornitura del valore di € 3.800,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 119 del
28/05/2019;
4 - di aver ricevuto la merce e, confidando nella buona qualità del campione già testato nell'aprile 2019, di aver provveduto all'impregnatura del tessuto come di consueto, conse- gnandone diverse quantità al proprio cliente finale segnatamente n. 73 CP_5
scatole (cfr. atto di citazione in opposizione – fatt. 1029 del 26/06/2019);
- di aver ricevuto nel mese di giugno 2019 contestazioni da parte del proprio cliente riguar- do alla fornitura di TNT, il quale anche attraverso formale denuncia, rappresentava che il materiale era inutilizzabile in quanto presentava un problema di “perdita di pelo” in corri- spondenza del taglio che aveva comportato il blocco della produzione in quanto i peli persi rimanevano attaccati ai paraurti delle auto durante la lucidatura;
- di aver provveduto, con comunicazione e-mail del 1° luglio 2019, a contestare a sua volta la qualità del materiale nei confronti del il quale provvedeva immediatamente al CP_3
ritiro delle 23 scatole di prodotto non impregnato, ma comunicava altresì di non poter ritira- re il materiale già lavorato/impregnato da parte della che comunque si sa- CP_1
rebbe impegnato a rivenderlo presso clienti operanti in altri settori;
Parte opponente deduceva altresì in diritto la sussistenza dei presupposti per l'azione di ri- soluzione per inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. o, in alternativa, per l'azione di ridu- zione del prezzo ai sensi del medesimo articolo e, in subordine, qualora in sede istruttoria anziché una “mancanza di qualità” fosse stata accertata la presenza di “vizi”, l'azione quan- ti minoris di cui all'art. 1492 comma 3 c.c..
L'opponente domandava altresì la sospensione della provvisoria esecutività del decreto in- giuntivo opposto sulla scorta del fatto che il documento attestante l'ordine del prodotto, ri- tenuto “documentazione sottoscritta dal debitore” ai sensi e per gli effetti dell'art. 642
c.p.c., avrebbe integrato un mero ordinativo di merce che non avrebbe garantito né
l'avvenuta consegna, né la garanzia di conformità e qualità del prodotto e non essendo la fattura depositata in sede di ricorso monitorio sufficiente a dare dimostrazione del credito asseritamente vantato dall'opposta.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta ditta individuale ora Controparte_3 [...]
con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/09/2020 con- CP_10
testava in fatto e in diritto le allegazioni avversarie e domandava il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
5 In tale sede la società opposta confermava di aver accettato – solo ai fini commerciali, viste le potenzialità del cliente e senza alcun riconoscimento di una propria responsabilità – il ri- tiro della merce non lavorata dalla segnatamente n. 23 scatole di prodotto CP_1
“asciutto”) e di aver conseguentemente emesso la nota di credito n. 5 in data 31/07/2019 per l'importo di € 874,00 oltre iva, per un totale di € 1.066,28.
In pari data l'opposta aveva altresì inviato una e-mail alla società opponente indicando le coordinate bancarie ove poter effettuare il saldo a compensazione tra la fattura n. 119 e la nota di credito n. 5 (doc. 9 fascicolo del ricorrente – procedimento monitorio).
In comparsa la società opposta eccepiva altresì:
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della irca il cliente CP_1
finale, ovvero circa l'utilizzo che dallo stesso sarebbe stato fatto delle merci oggetto della fornitura;
- di essere stata lei stessa contattata da parte di un certo Sig. , il quale, per conto Per_1
della le avrebbe richiesto l'invio di una campionatura di TNT in microfi- CP_1
bra, che procedeva ad acquistare dall'azienda Miliotti S.r.l., ovvero la medesima CP_3
dalla quale si serviva il precedente fornitore della della quale il CP_1 Per_1
era stato dipendente;
-l'inverosimiglianza della ricostruzione avversaria riguardo alla conoscenza del cliente fina- le della a parte del in epoca precedente all'ordine; CP_1 CP_3
- l'esclusiva responsabilità della per i difetti del prodotto lamentati dal CP_1
cliente di quest'ultima avendo la società compratrice reputato soddisfacente il campione ri- cevuto, di uguale taglio e caratteristica rispetto a quello successivamente venduto e che, pertanto, l'inutilizzabilità del materiale contestata da parte della (cliente CP_5
finale) alla sarebbe esclusiva responsabilità di quest'ultima poiché non si CP_1
sarebbe avveduta, né avrebbe verificato al momento della ricezione del campione, che lo stesso fosse utilizzabile dal proprio cliente finale;
- di aver riservato alla esclusivamente per ragioni commerciali – un trat- CP_1
tamento di favore, provvedendo a ritirare le 23 scatole di materiale non impregnato e – co- me si legge nella mail del 1° luglio 2019 – offrendosi di cercare nuovi clienti per il materia- le impregnato dalla stessa che, per ovvie ragioni, non poteva però ritirare;
6 - di aver adito il Giudice di Pace di IV solo per domandare la condanna al pagamento del materiale non ritirato, ovvero n. 73 scatole;
- che il taglio del campione di TNT testato da dalla stessa ritenuto idoneo CP_1 nell'aprile 2019 sarebbe stato il medesimo taglio effettuato sulla partita per cui è causa (pa- cificamente consegnata il 21 maggio 2019);
In punto di fatto deduceva altresì quanto segue:
- la era ben consapevole delle caratteristiche tecniche del prodotto com- CP_1
mercializzato dalla ditta opposta in quanto il sig. , dipendente dell'opponente, era Per_1
in precedenza alle dipendenze della società Miliotti S.r.l., ovvero la società che forniva lo stesso tessuto alla in precedenza. Il Sig. conosceva bene il sig. CP_1 Per_1
sales manager di altra azienda, ovvero la Advanced NonWovens Tech- Testimone_1
nologies S.r.l., la quale produceva il tessuto per cui è causa;
- in data 19/04/2019 la effettuava l'ordine di € 3.800,00 oltre iva a CP_1 [...]
il quale, a sua volta, inviava la conferma d'ordine (v. fascicolo monitorio di par- CP_3
te ricorrente doc. 2 e 3);
- in data 18/04/2019 il effettuava l'ordine all'azienda produttrice, il quale veniva CP_3
evaso in data 14/05/2019 come da DDT n. 289 di pari data (doc. C fascicolo opposizione);
- la qualità del campione inviato ad aprile era la stessa della fornitura, come da caratteristi- che tecniche di cui al doc. D1;
- il tessuto fornito dalla Advanced NonWovens Technologies S.r.l. era stato inviato alla dit- ta specializzata la quale avrebbe effettuato sullo stesso il medesimo taglio effet- Pt_1
tuato sul campione approvato dalla ad aprile 2019, la quale riceveva la CP_1
merce in data 21/05/2019 (doc. E fascicolo opposizione);
- ad ulteriore riprova della bontà delle caratteristiche della fornitura effettuata, la CP_1
vrebbe successivamente (segnatamente in data 10 giugno 2019) effettuato un nuo-
[...]
vo ordine di TNT per 3.350 confezioni e, pertanto, il avrebbe ordinato in pari CP_3
data il materiale richiestogli alla società produttrice di cui si è detto (doc. F – fascicolo op- posizione);
- il fatto che la avesse provveduto, dopo aver verificato la conformità del CP_1
campione ricevuto nell'aprile 2019, ad effettuare la trasformazione del materiale e suc- cessivamente avesse richiesto una ulteriore fornitura avrebbe provato l'assenza dei vizi la-
7 mentati e la rispondenza del materiale venduto alle caratteristiche tecniche del materiale commercializzato;
Infine, l'opposta deduceva in diritto quanto segue:
- l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa sia dell'art. 1497 che del 1492 c.c. in quan- to la comunicazione di denuncia dei vizi sarebbe pervenuta alla ditta venditrice solo il 1° luglio 2019 mentre l'ordine sarebbe stato ricevuto dalla compratrice in data 21/05/2019, dunque ben oltre gli 8 giorni previsti come termine per effettuare la denuncia.
All'udienza di prima comparizione del 14/09/2020 il Giudice di prime cure fissava l'udienza del 16/10/2020 per concedere alle parti il deposito di ulteriori produzioni e richie- ste di prova ai sensi dell'art. 320 quarto comma c.p.c..
La in sede di memoria ex art. 320 c.p.c., formulava richiesta di prova per CP_1
testi e di CTU tecnica sulla qualità del materiale contestando altresì quanto dedotto ed ec- cepito in comparsa da parte della ditta opposta ed in particolare:
- la non identicità fra il campione fornito ad aprile 2019 e il materiale di cui al successivo ordine, nonché l'infondatezza dell'eccezione riguardo all'asserito mancato controllo della merce da parte della la stessa avrebbe infatti effettuato i dovuti controlli CP_1
sul campione ricevuto ma non sulla merce in quanto sarebbe stato insostenibile richiedere al compratore di una partita di merce l'espletamento delle operazioni di controllo della qualità su ogni singolo pezzo ordinato;
- l'inconferente riferimento al secondo ordine di merce effettuato dalla CP_1
nonché l'irrilevanza, l'estraneità e la non riconducibilità dei documenti “G” ed “F” ai fatti per cui è causa;
- di aver ricevuto da parte del il riconoscimento dei vizi in quanto questo si sa- CP_3
rebbe impegnato a rivendere la merce oggetto di lavorazione da parte della CP_1
presso altri clienti operanti in settori diversi dall'automobilistico;
- l'applicabilità degli art. 1497 e 1492 c.c. sulla base dell'assunto che il termine di 8 giorni per la denuncia del vizio sarebbe decorso dalla scoperta di quest'ultimo e, dunque, la de- nuncia effettuata da parte della n data 1° luglio 2019 sarebbe stata tempe- CP_1
stiva, in quanto pervenuta ad 1 giorno di distanza dalla scoperta del vizio della merce in vir- tù delle contestazioni mosse dal cliente finale . Controparte_11
8 Il Giudice di Pace con l'ordinanza del 16/10/2020 ammetteva le sole istanze di prova orale articolate da parte opposta (prova per testi e interrogatorio formale) Controparte_3
mentre riteneva inammissibile sia la richiesta di CTU tecnica sia quella di prova orale arti- colata da parte opponente CP_1
All'udienza del 17/09/2021 venivano escussi i testi (il quale ricopriva la Testimone_1
carica di sales manager dell'azienda Advanced NonWovens Technology S.r.l. all'epoca dei fatti di causa) e (titolare della ovvero l'azienda che si era occupa- Testimone_2 Pt_1 ta di effettuare i tagli sul “tessuto non tessuto” per cui è causa).
Alla successiva udienza dell'11/02/2022, si teneva l'interrogatorio formale della legale rappresentante della società opponente, all'esito della quale il Giudice di prime cure rin- viava all'udienza del 14/10/2022 per la discussione, con termine per il deposito di note con- clusive fino a 10 giorni prima, depositate da entrambe le parti dopodiché, tratteneva la cau- sa in decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
4/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di IV, con la quale la domanda di parte oppo- nente veniva dichiarata rigettata con la seguente motivazione: “(…) In sede di interrogato- rio formale, la legale rappresentante della non ammette di aver visionato il CP_1
campione e di averlo accettato, però confessa che la ha emesso la fattura poco CP_3
dopo la consegna del materiale: risulta, quindi, provato che il materiale sia stato fornito pochi giorni prima del 28.05.2018 – data della fattura- nonché che la denuncia del vizio della merce sia del 1.7.2019 ( doc. 1 fasc. : la pertanto, è deca- CP_1 CP_1
duta dalla garanzia per i vizi in quanto la denuncia è tardiva non avendola effettuata entro
8 giorni dalla scoperta e, comunque, entro un anno dalla consegna secondo quanto pre- scrive l'art. 1495 c.c.. Quindi, sebbene non risulti provato che la abbia accet- CP_1
tato il materiale fornito con il campione, risulta provato che la abbia chiesto CP_1
di acquistare la merce indicata nella fattura (si veda interrogatorio formale sul punto) e che risulta essere, poi, stata fornita;
non risulta, invece, provato che la merce compraven- duta non avesse le qualità richieste: quindi, non sussiste alcun inadempimento contrattuale da parte della L'opposizione è, quindi, infondata e viene respinta. Il decreto in- CP_3 giuntivo viene integralmente confermato.”
APPELLO
9 Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la CP_1
onveniva davanti al Tribunale di IV la (già
[...] Controparte_4 [...]
) proponendo l'appello avverso la sentenza n. 4/2023, emessa in Controparte_12
data 03.01.2023 dal Giudice di Pace di IV, pubblicata il 09.01.2023 per i seguenti
MOTIVI:
1) Omessa e/o erronea valutazione della documentazione probatoria;
2) Omessa valutazione della valenza confessoria della documentazione attestante la dichia- razione della difettosità del prodotto;
3) Omessa valutazione della contraddittorietà delle risultanze dell'istruttoria orale.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata on la compar- Controparte_7
sa di costituzione depositata in data 10 maggio 2022 contestava in fatto ed in diritto le alle- gazioni avversarie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In tale sede la società appellata eccepiva: i) la correttezza della valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi effettuata da parte della n data 1 luglio 2019, in quanto la stessa aveva ricevuto la merce in data 23 CP_1
maggio 2019, superando dunque il termine di decadenza di 8 giorni per poter esercitare l'azione di risoluzione per vizi del bene;
ii) la correttezza delle valutazioni operate sulle ri- sultanze istruttorie dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che il tessuto di cui al campione esaminato nell'aprile 2019 da parte della ra il medesimo, sia per CP_1
qualità del materiale che per il taglio, della partita ricevuta dalla stessa a maggio;
iii)
l'assoluta irrilevanza, rispetto al rapporto dedotto in giudizio, del fatto che i fogli di TNT non avessero le caratteristiche necessarie per essere utilizzati al fine di lucidare i paraurti delle automobili;
iv) l'infondatezza delle doglianze in merito al supposto mancato esame della documentazione contenente dichiarazioni confessorie riguardo all'esistenza dei difetti del prodotto;
v) l'irrilevanza di una CTU tecnica in quanto, essendo stato accertato che il materiale fornito aveva le medesime caratteristiche del campione reputato idoneo dalla sarebbe stato inutile accertare che il prodotto non era idoneo a soddisfare CP_1
le necessità di un soggetto terzo, ovvero il cliente finale della circostanza CP_1
del tutto estranea ed inconferente rispetto al presente giudizio.
Lo scrivente Giudicante, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza in trattazione scritta del 28/03/2024, ritenuta, alla luce delle allegazioni e difese delle parti, la superfluità della
10 CTU richiesta dall'appellante e la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, rigettava le istanze istruttorie rinviando all'udienza del 20/03/2025 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle note scritte di preci- sazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 20/03/2025 lo scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente occorre precisare che parte appellante si duole, fra le altre cose, del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe ammesso nessuna istanza istruttoria da essa artico- lata (“né le prove testimoniali né la C.T.U. tecnica”).
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni nel primo giudizio l'odierna appellante non provvedeva a reiterare precisamente e compiutamente le istanze istruttorie (segnata- mente, istanze di prova orale) di cui ha lamentato in questa sede il rigetto.
Ed invero parte appellante nelle note conclusive relative al giudizio di I grado del
13/10/2022 scriveva: “Si chiede al Giudice di rimettere in istruttoria la causa de qua per esperire la suddetta CTU tecnica”, di modo che trova applicazione nei suoi confronti il principio secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.»
(cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534)”.
Pertanto, il mancato accoglimento delle istanze di prova orale articolate da parte appellante nel primo giudizio non potrà essere oggetto di censura da parte di questo giudice in quanto le stesse sono state abbandonate dalla stessa.
Quanto alla richiesta di CTU, mai abbandonata da parte opponente/odierna appellante, si ri- badisce anche in questa sede la superfluità del richiesto accertamento peritale atteso che i) il prodotto oggetto di accertamento (anche a voler prescindere dalle eccezioni della difesa della econdo cui non vi sarebbe certezza sulla esatta corri- CP_3
spondenza della merce – tessuto non tessuto – nella disponibilità dell'appellante
11 con quella oggetto della fornitura per cui è causa) risulterebbe “diverso” da quello originariamente fornito dalla ditta stante la pacifica “tra- CP_3 sformazione” dello stesso da parte dell'acquirente tramite Controparte_1
il pacifico processo di lavorazione (“impregnatura”) del tessuto;
ii) la perizia non apporterebbe alcun risultato probatorio ulteriore rispetto alla sussi-
stenza dei vizi (relativi al taglio del tessuto) pacificamente ammessi – come si esporrà – dalla con la dirimente (ai fini della decisione del pre- Controparte_12
sente appello) comunicazione del 1° luglio 2019.
2. Ciò premesso, l'appello interposto dalla è fondato e merita acco- Controparte_1
glimento sulla scorta della seguente motivazione.
In primis si deve dare atto che il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato pre- scritto ex art. 1495, comma 3 c.c. il diritto di garanzia della per non Controparte_1
aver la stessa introdotto l'azione entro un anno dalla consegna della merce. Il primo Giudi- cante ha individuato la consegna del materiale per cui è causa (tessuto non tessuto) “pochi giorni prima del 28.5.2018 – data della fattura” (id est, la fattura n. 119 del 28 maggio
2019 di € 4.450,56, iva compresa) ed ha, conseguentemente ravvisato la tardività sia della denuncia del vizio (comunicazione del 1° luglio 2019) rispetto al termine di legge (8 giorni dalla scoperta) sia dell'azione.
Orbene, è pacifico – su tale circostanza la stessa parte appellata conviene1 – che l'azione di garanzia non si sarebbe in alcun modo prescritta atteso che il riferimento effettuato dal Giu- dice di Pace all'annualità 2018 anziché alla corretta annualità 2019 è evidentemente frutto di errore.
Ed invero, la documentazione prodotta dalla stessa appellata (ricorrente in monitorio) – se- gnatamente la fattura n. 119 del 28 maggio 2019 (cfr. all. 4 ricorso ex art. 633 c.p.c.) - e po- sta a fondamento della pretesa monitoria dà prova inconfutabile dell'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure.
12 Quanto alla decadenza del diritto alla garanzia da parte della società acquirente
[...]
in assenza del riconoscimento del vizio (di cui, invece, si dirà a breve) da parte CP_1
della si poteva, per contro, discutere sulla tardività o meno della de- Controparte_12
nunzia del vizio e sulla natura (palese o occulta) dello stesso.
Ed invero, premessa l'incontestata ricezione da parte della i un campione CP_1 di tessuto non tessuto nell'aprile 2019 fornitole dalla e premesso che su tale CP_3
campione, per stessa ammissione dell'odierna appellante, la vrebbe pale- CP_1
sato tutta la sua approvazione e soddisfazione rispetto alle sue esigenze (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello “Al fine di verificare preventivamente la qualità del prodotto, nell'aprile 2019, il sig. aveva inviato alla una campio- Controparte_3 Controparte_1
natura di microfibra di TNT;
la aveva visionato il campione, provveduto CP_1 all'impregnatura e trovandolo conforme alle esigenze del cliente finale ( CP_5 ne aveva ordinata una prima (ed unica) fornitura del valore di € 3.648,00 oltre IVA come documentato con la Fattura n. 119 del 28 maggio 2019 (fattura oggetto di Decreto Ingiun- tivo qui opposto)”), risulta pacifica – oltre che documentata (cfr. all. E) - la consegna in da- ta 21 maggio 2019 alla el tessuto non tessuto oggetto di ordinativo. CP_1
E', altresì, pacifica la circostanza per cui la denunzia del vizio (“perdita di pelo sulla parte del taglio”) da parte della sia intervenuta in data 1° luglio 2019, dopo CP_1 che l'appellante aveva ricevuto (segnatamente in data 29 giugno 2019) dal di lei cliente fi- nale contestazione dei vizi del tessuto/panno per cui è causa (ed asse- CP_5
ritamente utilizzato dalla cliente finale per la pulizia delle superfici di paraurti delle autovet- ture tra una fase di verniciatura e l'altra).
La contestazione dei vizi concerneva, in particolare, lo sfilacciamento e perdita di pelo del tessuto allorquando veniva strofinato vicino ai bordi dei paraurti con conseguente rilascio di peli.
Orbene, essendo la denunzia dei vizi (da parte di lla tem- CP_1 CP_3
poralmente e pacificamente collocata in data 1° luglio 2019 ed essendo la consegna della merce collocata in data 21 maggio 2019, laddove il vizio fosse stato “palese”, la denunzia non sarebbe stata tempestivamente formulata nel termine di legge (8 giorni) e, pertanto, fondata sarebbe stata in parte qua l'eccezione di decadenza formulata dall'odierna appellata e condivisa dal primo Giudicante.
13 Del resto, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo puntualizzato in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, ovvero per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, tale termine decorre dal momento della scoperta, che ricorre allorché il comparente abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio
(cfr., inter alia, Cass. 30 agosto 2000, n. 11452; in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n.
8880 del 18/04/2011, Rv. 617474 - 01).
In altri termini, l'apparenza dei vizi vale solo a far decorrere dal giorno del ricevimento della merce il dies a quo del termine di otto giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 1495 c.c. per la denuncia, avendo avuto l'acquirente sin da quel momento la possibilità di accertarsi delle condizioni della merce ricevuta mentre per i vizi occulti, non riconoscibili
(né effettivamente conosciuti) il momento iniziale del termine stabilito per la loro denun- zia, al fine di impedire la decadenza del diritto alla garanzia, decorre dal giorno della loro scoperta.
Come noto, il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019, Rv. 655343 - 01).
La riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude infatti il sorgere della ga- ranzia, cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 cod. civ.
e trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato ben può essere rileva- bile d'ufficio dal giudice, in quanto, risultante dal materiale probatorio legittimamente ac- quisito al processo (Cass. 12353/2010).
Ed invero, l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di auto-responsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del
06/02/2020, Rv. 657247 - 01).
14 Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circo- stanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Il tutto, non obliterando il fatto che l'art. 1491 c.c. non postula in capo al compratore una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla dili- genza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass.
18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Del resto, se così non fosse, la conseguenza sarebbe quella di imporre in tutte le compravendite delle indagini tecniche qualificate e specifiche non dovute in situazioni di tipo ordinario.
A ciò si aggiunga che secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “Nel con- tratto di compravendita, la norma dell'art. 1491 cod. civ. - secondo cui il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto - non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011, Rv.
617474 – 01; Cass. 19.12.2006, n. 27125; Cass. 26.1.2000, n. 851; Cass. 30.5.1995, n.
6073; Cas. 23.7.1983, n. 5075).
Tutto ciò premesso, va detto che ex actis non risulta provata la circostanza per cui il tessuto non tessuto acquistato dalla presentasse da un sommario esame un vizio imme- CP_1
diatamente o comunque facilmente riconoscibile.
confidando nella “bontà” del materiale acquistato – affidamento legittimamen- CP_1
te riposto anche in ragione della verifica effettuata sul campione di microfibra fornitale dal- la nell'aprile 2019 – ha ordinato il quantitativo di TNT necessario a soddisfare i CP_3
suoi clienti (tra cui la e, una volta ricevuto il tessuto non tessuto (21 CP_5
maggio 2019), provvedeva alla lavorazione (impregnatura con liquido) su parte del TNT consegnatole (lavorazione quest'ultima peraltro già effettuata con esito positivo con riferi- mento al campione di TNT fornito ad aprile 2019) ed alla successiva commercializzazione della merce.
15 Solo con la ricezione della contestazione da parte del cliente finale la CP_5 ha scoperto il vizio (sfilacciamento e perdita di “pelucchi” vicino al taglio del CP_1
TNT) ed ha provveduto alla tempestiva denunzia alla venditrice odierna appellata con nota del 1° luglio 2019.
Ciò premesso, il primo Giudicante non ha debitamente tenuto conto della comunicazione della effettuata in risposta alla contestazione de qua. CP_3
E' appena il caso di riportarne il contenuto (il “grassetto” è stato apposto dallo scrivente
Giudicante): “...Siamo rammaricati dell'accaduto e ben comprendiamo le Vs. difficoltà, ma
è evidente che la scrivente può legittimamente rispondere, così come effettivamente inten- de fare, del materiale asciutto così come consegnatovi, quindi prima che venga sottoposto ad ulteriori lavorazione come di fatto è l'impregnazione con un liquido. Se il problema, come si evince dal materiale videofotografico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibili a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente ed eventualmente integrandolo con quanto già in ordine a ns. mani, ma non le scatole di materiale impregnato in quanto, appunto, rilavorato da Voi su specifica del Vs. cliente. Nella fattispecie, avreste dovuto controllare il materiale asciut- to in entrata e, rilevato il difetto, non avreste dovuto procedere con l'impregnazione e se- gnalarci tempestivamente il problema, restituendoci il prodotto per la sua sostituzione. Ben comprendendo però i disagi che stanno ovviamente verificandosi Vi informiamo che sarà ns. impregno provare a rivendere il prodotto impregnato in altri settori commerciali, a tale scopo Vi chiediamo l'invio di 3/ 4 buste a titolo di campionatura”.
Dalla piana disamina della comunicazione de qua si evince il riconoscimento espresso del vizio (dedotto dall'opponente/odierna appellante) da parte dell'appellata CP_3 riconoscimento che avrebbe comunque esonerato il compratore dall'onere della tempestiva denuncia (riconoscimento che, stando al notorio insegnamento della Suprema Corte, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia quando il venditore, ad esempio, provveda alla sostituzione della cosa – Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33380 del 30/11/2023; Sez.
2, Ordinanza n. 27076 del 22/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019; Sez. 62,
Ordinanza n. 6295 del 04/03/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019; Sez. 2, Sen- tenza n. 16881 del 07/07/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 15746 del 23/06/2017; Sez. 2, Sentenza
n. 23970 del 22/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002; Sez. 2, Sentenza n.
16 1561 del 20/02/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6641 del 12/06/1991; Sez. 2, Sentenza n. 87 del
08/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977).
L'odierna ditta appellata, previa visione del compendio videofotografico trasmesso dall'acquirente e che documentava il vizio (“problema della perdita di pelo CP_1
Contr sulla parte del taglio” del oggetto di fornitura) interessante la merce compravenduta, non ha esitato a riconoscere la sussistenza del vizio (“la scrivente può legittimamente ri- spondere, così come effettivamente intende fare, del materiale asciutto così come conse- gnatovi”) ed ad impegnarsi per risolvere l'inconveniente tramite sostituzione (ancorché del solo tessuto “asciutto”, ergo non oggetto di impregnatura con liquido) con quantità di “ma- teriale tagliato correttamente” (“Se il problema, come si evince dal materiale videofoto- grafico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibili a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente ed eventualmente integrandolo con quanto già in ordine a ns. mani”).
Significativo il fatto che la società venditrice abbia riconosciuto il vizio (non corretta esecu- zione del taglio del TNT che ha poi prodotto la “perdita di pelo”) con riferimento al mate- riale “asciutto” ed abbia, per contro, rifiutato di “rispondere” per il materiale TNT oggetto di lavorazione (impregnatura con liquido).
Ed infatti, laddove la avesse ritenuto il materiale dalla stessa fornito immune da CP_3
alcun vizio, avrebbe non solo rifiutato di sostituire la merce oggetto di trasformazio- ne/lavorazione (vale a dire, il TNT ceduto dalla alla ma CP_1 CP_5
avrebbe contestato in radice (e, a fortiori) la sussistenza del vizio con riferimento al mate- riale “asciutto”.
Ed invece, la ha subito riconosciuto di dover “rispondere” per il vizio del mate- CP_3 riale “asciutto”, provvedendo al ritiro delle relative 23 scatole per poi trincerarsi dietro l'avvenuta esecuzione di lavorazioni (impregnatura con liquido) della restante merce ed ad un non meglio specificato difetto di diligenza in capo alla venditrice nella condotta da quest'ultima serbata post consegna merce (“Nella fattispecie, avreste dovuto controllare il materiale asciutto in entrata e, rilevato il difetto, non avreste dovuto procedere con
l'impregnazione e segnalarci tempestivamente il problema, restituendoci il prodotto per la sua sostituzione”) al fine di non “rispondere” in alcun modo del proprio operato, forse an- che tenuto conto della particolare difficoltà di “rivendita” della merce viziata “impregnata”
17 (di cui comunque parte appellata, comprendendo i disagi dell'appellante e per mantenere una continuità commerciale con il cliente dal grande potenziale, si impegnava ad effettuare una ricollocazione sul mercato “in altri settori commerciali”).
Orbene, avendo la riconosciuto il vizio nel materiale “asciutto” (di cui ha pron- CP_3
tamente e pacificamente curato la sostituzione), del tutto irrilevante (salvo quanto si esporrà in ordine all'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione contrattuale) si presenta l'avvenuta “trasformazione” del TNT mediante impregnatura con liquido eseguita dall'odierna appellante.
In conclusione, tenuto conto del riconoscimento del vizio da parte della venditrice Pt_2
nonché considerata la documentazione videofotografica in atti (mai oggetto di disco-
[...] noscimento da parte dell'appellata), l'odierna appellante ha dimostrato la sussistenza del vi- zio della merce così assolvendo all'onere pacificamente gravante sul compratore2.
Stante il riconoscimento del vizio, l'appellante sarebbe stata esonerata finanche dalla tem- pestiva denunzia.
Ad ogni modo, come esposto, la dalla scoperta del vizio ha provveduto nel CP_1
termine di legge alla rituale denunzia.
Le dichiarazioni testimoniali – anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità del teste titolare della ovvero l'azienda che si era occupata di effettuare i Testimone_2 Pt_1 tagli sul “tessuto non tessuto” per cui è causa ergo l'attività che, per stessa ammissione del- la avrebbe condotto al vizio censurato (cfr. la più volte richiamata comunicazio- CP_3 ne della in replica alle contestazioni della “Se il problema, come si CP_3 CP_1
evince dal materiale videofotografico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibi- li a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente”) – non rilevano ai fini della decisione del presente giudizio.
18 I dichiaranti hanno permesso solo di ricostruire le dinamiche contrattuali pregresse alla sti- pula della fornitura tra gli odierni paciscenti (approvvigionamento da parte della CP_3
del TNT oggetto di causa dal fornitore Advanced NonWovens Technology S.r.l. ed esecu- zione del taglio sia sul campione di microfibra TNT sottoposto in visione alla CP_1 nell'aprile 2019 sia della restante merce ad opera della ditta di su Pt_1 Testimone_2 incaico della e di corroborare l'assunto difensivo dell'appellata secondo cui il CP_3
TNT sia nella sua versione di “campione/prova” che nella sua versione di partita definitiva di acquisto sarebbe sempre stato lo stesso ed appartenente alla stessa bobina.
Nulla ci dicono, tuttavia, sulla assenza dei vizi lamentati dalla appellante e riconosciuti espressamente, lo si ripete, dalla appellata.
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e considerato, la pronuncia gravata merita di essere riformata.
Premesso che non può trovare accoglimento la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. at- teso che non può ravvisarsi nel caso di specie al TNT venduto alla una vera e CP_1 propria “mancanza di qualità essenziali” per l'uso a cui la res è destinata (mancanza di qua- lità essenziali che, come noto, implica, invece, che la cosa venduta debba considerarsi come appartenente per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristi- che strutturali a un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto), deve prendersi posizione sulla domanda riconvenzionale formulata ex art. 1492 c.c. dall'allora opponente (odierna appellante).
In particolare, non può trovare accoglimento – stante il cristallino dettato di cui all'art. 1492
c.c. - la domanda riconvenzionale principale di risoluzione contrattuale articolata da CP_1 perché è pacifica l'avvenuta “trasformazione” della merce in esame da parte
[...] dell'acquirente mediante la più volte citata lavorazione di impregnatura con liquido chimi- co.
Può, tuttavia, accogliersi la domanda riconvenzionale quanti minoris spiegata dall'allora opponente (odierna appellante volta ad ottenere la riduzione del prezzo3. CP_1
19 In particolare, per la determinazione di tale riduzione, si può fare riferimento ai costi vivi di impregnatura allegati (e mai puntualmente contestati da parte appellata) da parte appellante.
La con riferimento alla merce di cui alle n. 73 scatole di TNT impregnato, ha CP_1
sostenuto le seguenti (incontestate) voci di costo: “- 730 buste x 0.15 = € 109,50 ( costo bu- ste alluminio termosaldabili); - 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 ( corrispondenti a
365 lt di prodotto) - Mano d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro 20,00 = € 480,00 Costi fissi di produzione forfettari = € 400,00”. Il tutto, per un tota- le di € 1.901,64.
Si tratta di spese risultate del tutto “inutili” per la e che, in assenza di fornitura CP_1
del prodotto viziato, avrebbero invece trovato una loro giustificazione economica in funzio- ne della vendita a terzi del tessuto.
L'importo di cui sopra (€ 1.901,64) verrà, quindi, portato in riduzione dell'importo richiesto in via monitoria (€ 3.384,28, importo a sua volta risultante dalla differenza tra la fattura n.
119 del 28 maggio 2019 di € 4.450,56 iva compresa e la nota di credito n. 5 del 31 luglio
2019 di € 1.066,28 iva compresa).
La pertanto, applicata la riduzione ex art. 1492, comma 3 c.c. del prezzo per CP_3
l'importo di cui sopra (€ 1.901,64), avrà diritto ad ottenere a titolo di prezzo del TNT cedu- to alla l'importo di € 1.482,64 (=3.384,28 - € 1901,64) oltre interessi commer- CP_1
ciali di mora dalla domanda monitoria sino al saldo.
Ne consegue la revoca del d.i. opposto, e la condanna della alla corre- Controparte_1 sponsione in favore della di € 1.482,64,00 (oltre interessi moratori dalla doman- CP_3
da monitoria al saldo) a titolo di prezzo (ridotto ex art. 1492 comma 3 c.c.) della cessione del TNT per cui a causa4.
Ogni altra domanda ed eccezione è da intendersi integralmente assorbita.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese si precisa quanto segue.
20 Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata CP_4
[...]
Non sembra superfluo rammentare che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno spe- cifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, an- che d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statui- to sulle spese (Corte appello Roma sez. VII, 03/05/2022, n.2904, in Guida al diritto 2022,
21).
In altri termini, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regola- mento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussi- ste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma del- la sentenza, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazio- ne (cfr. in tal senso, inter alia, Cass, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv.
671298 - 03).
Ciò premesso, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, dunque, la soccom- benza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 10 marzo
2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istrut- toria) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessi- tà della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Quanto al primo grado di giudizio, le spese di lite da porsi a carico dell'appellata
[...]
si liquidano nell'importo di € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase studio;
€ CP_13
252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 425,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
21 4. Quanto, infine, alla domanda di parte appellante volta ad ottenere “la restituzione alla
della sorte capitale, degli interessi di mora, delle spese legali ed onorari CP_1
oltre accessori del Decreto Ingiuntivo n. 987/2019 opposto e delle spese legali oltre onora- ri ed accessori liquidati nella sentenza impugnata, in quanto già corrisposti dalla
[...]
al in esecuzione (ma con riserva di ripetizione) della sentenza im- CP_1 CP_4 pugnata”, si precisa quanto segue.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019), la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo.
Ciò premesso, la domanda de qua è ammissibile e fondata.
Va detto che parte appellata non ha minimamente contestato la circostanza fattuale dell'avvenuta corresponsione in suo favore dei predetti importi e, pertanto, si impone la condanna della alla restituzione degli importi a titolo di sorte capitale (€ CP_3
3.384,28), interessi di mora (individuati dal Giudice del monitorio “dalla data del dovuto sino al saldo”), spese legali ed onorari di cui al d.i. opposto (e liquidati dal Giudice di Pace nel d.i. opposto nel complessivo importo di € “600,00, di cui Euro 76 per spese, Euro
524,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% oltre al C.A.P. ed I.V.A. ai sensi di legge, le spese di notifica, le eventuali successive occorrende”) nonché delle spese legali di cui alla sentenza gravata (“€ 1.265,00 per com- pensi oltre rimb. Forf. 15% iva e cap come per legge”).
P.Q.M.
Il Tribunale di IV, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Riforma per le ragioni di cui in parte motiva la sentenza n. 4/2023 emessa dal
Giudice di Pace di IV (Dott.ssa Emanuela Ercolini) in data 3 gennaio 2023 ed oggetto del presente giudizio di gravame e, per l'effetto:
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 987/2019 emesso dal Giudice di Pace di IV in data 11 novembre 2019 (depositato in Cancelleria in data 12 novembre 2019) ed og- getto di opposizione da parte della Controparte_1
22 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata di parte appellante ex art. 1492, comma 3 c.c., applicata la riduzione del prezzo, condanna CP_1
a corrispondere alla l'importo di € 1.482,64 oltre interessi di
[...] Controparte_4
mora dalla data del ricorso monitorio sino al saldo.
4) Condanna alla corresponsione in favore della parte appellante Controparte_4
delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 76,00 Controparte_1 per esborsi ed in € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase studio;
€ 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 425,00 per la fase de- cisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed acces- sori come per legge;
5) Condanna alla corresponsione in favore della parte appellante Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
174,00 per esborsi ed in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimbor- so forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
6) Condanna parte appellata a restituire all'appellante Controparte_4 CP_1
[... gli importi da quest'ultima versati all'appellata a titolo di capitale, interessi di mora, spese legali ed onorari oltre accessori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 987/2019 opposto nonché l'importo delle spese legali versate dalla alla Controparte_1
così come liquidate nella sentenza impugnata, oltre interessi legali Controparte_4
per entrambi gli importi dalla data del pagamento sino al saldo
Così deciso in data 17 aprile 2025 dal Tribunale di IV
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in appello della “Appare opportuno evidenziare l'unico Controparte_4 punto sul quale si può concordare con parte appellante, che è anche l'unico aspetto censurabile della senten- za impugnata: e cioè che effettivamente non è stato violato il termine annuale di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., come erroneamente affermato dalla sentenza del Giudice di Pace;
tale presunta violazione, del resto, non è stata mai eccepita da parte opposta nel procedimento di primo grado”. 2 Ed invero, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22979 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U,
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024, Rv. 670730 - 02). 3 Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che stando ad un orientamento della Suprema Corte la riduzio- ne del prezzo prevista nei casi ex art. 1492 co. 3 c.c. per la cosa viziata sarebbe applicabile anche per la cosa priva di qualità ex art. 1497 c.c. (Cass. 10728/2001; nonché, da ultimo, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024, Rv. 670429 - 01). 4 La predetta condanna si impone atteso che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi an- che in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria
(cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello alla sentenza n. 4/2023, emessa in data 03.01.2023 dal Giudice di Pace di IV, in persona della Dott.ssa Ercolini ed iscritta al n. R.G. 76/2020 promossa da:
La società in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 [...]
, con sede legale in via Pantanelli n. 202, 61025 (PU) Montelabbate, P.I.: CP_2
, difesa e rappresentata dall' Avv. Sara Battaglia del Foro di Pesaro presso il P.IVA_1 cui studio sito in Pesaro CAP 61122, Via Y. Gagarin n. 202, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
La ditta individuale ora n persona del legale rap- Controparte_3 Controparte_4 presentante pro-tempore ( C.F.: , P.I. Controparte_3 C.F._1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rap- P.IVA_2 presentato e difeso dall' Avv. Giacomo Pasquinucci presso il cui studio sito in IV, Via dell'Origine n. 32 è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di IV n. 4/2023, (R.G. 76/2020) emessa in data 03.01.2023 e pubblicata in data 09.01.2023 – altri contratti ti- pici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte deposi- tate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
Per parte appellante Controparte_1
“Voglia L'Acc.mo Tribunale di IV, contrariis reiectis:
1 In via principale e nel merito:
A) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO N. 4/2023 DEL
03.01.2023 PER IL PROCEDIMENTO R.G. N. 76/2020 REP. 13/2023 CRON. 70/2023 del
03.01.2023 pubblicata in data 09.01.2023, non notificata, resa inter partes dal Giudice di
Pace di IV, Sezione Civile, R.G. n. 76/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ In via principale e riconvenzionale : ac- cogliere la presente opposizione e:
a) Previo accertamento concreto dei presupposti dell'azione di risoluzione per l' inadem- pimento del sig. , Voglia il Giudice, dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_3
intercorso tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1497 c.c. o dell'art. 1492 c.c. per i motivi indicati in narrativa ( ovvero per l' inadempimento contrattuale del sig. CP_3
e per l'effetto, previa restituzione ( da parte della del materiale non con- CP_1
forme ( n. 73 scatole di TNT) dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto e pertanto dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiu- sto ed illegittimo e condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla che qui si elencano: - 730 buste x 0.15 = € 109,50 (costo buste allu- CP_1
minio termosaldabili) - 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 (corrispondenti a 365 lt di prodotto) - Mano d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro
20,00 = € 480,00 Costi fissi di produzione forfettari = € 400,00”
Con riserva di specificare altri danni in corso di giudizio, anche all'esito delle richieste ri- sarcitorie da parte della cliente finale CP_5
b) In alternativa ( e/o in subordine ), qualora anche all'esito dell'istruttoria, non sussistano
i presupposti della risoluzione del contratto di compravendita per l' inadempimento del sig.
Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare, all'esito della CTU tecnica o in CP_3
via equitativa, la riduzione del prezzo del materiale ( TNT) non conforme (ai sensi dell'art.
1497 c.c. o 1492 c.c. 3° comma) e conseguentemente previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, quantificare esattamente il valore “ ridotto” delle n. 73 scatole di TNT impregna- to.
Condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni patiti dalla CP_3 CP_1
che qui si elencano: - 730 buste x 0.15 = € 109,50 ( costo buste alluminio termosaldabili) -
2 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 ( corrispondenti a 365 lt di prodotto) - Mano
d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro 20,00 = € 480,00 Co- sti fissi di produzione forfettari = € 400,00”
Con riserva di specificare altri danni in corso di giudizio, anche all'esito delle richieste ri- sarcitorie da parte della cliente finale CP_5
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinan- zi il Giudice di pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
B) Per l'effetto, disporre la restituzione alla della sorte capitale, degli in- CP_1
teressi di mora, delle spese legali ed onorari oltre accessori del Decreto Ingiuntivo n.
987/2019 opposto e delle spese legali oltre onorari ed accessori liquidati nella sentenza impugnata, in quanto già corrisposti dalla al in esecuzione CP_1 CP_4
(ma con riserva di ripetizione) della sentenza impugnata;
C) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario ed accessori relativamente ai due gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanza istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello e nello specifico : “In questa sede la difesa della società insiste affinché venga CP_1
esperita una CTU tecnica al fine di verificare, attraverso gli esami di laboratorio sulle ca- ratteristiche tecniche del prodotto, la difettosità del prodotto, prodotto che ha CP_1
tutt'ora in deposito il proprio magazzino per gli accertamenti tecnici del caso o per la re- stituzione alla controparte. Si chiede quindi al Giudice di rimettere in istruttoria la causa de qua per esperire la suddetta CTU tecnica.”
Per parte appellata Ditta Individuale ora Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di IV, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I GRADO
Parte appellata, con ricorso per ingiunzione del 7 novembre 2019, adiva il Giudice di Pace di IV affinché condannasse la società pagare la “somma di € Controparte_1
3 3.384,28, oltre interessi di mora dalla data del dovuto sino al saldo, le spese della presente procedura e le successive, come per legge”
Il Giudice di Pace di IV, in persona della Dott.ssa Mariaelena Cristiani, emetteva in data 11/11/2019 il decreto ingiuntivo n. 987/2019, condannando la l pa- CP_1
gamento della somma di euro 3.384,28 oltre interessi di mora dalla data del dovuto sino al saldo, le spese della procedura monitoria che liquidava in complessivi € 600,00, oltre spese generali Cap ed Iva come per legge.
Il decreto ingiuntivo n. 987/2019, veniva munito di formula esecutiva in data 18.11.2019 e notificato alla ontestualmente all'atto di precetto, a mezzo posta elettroni- CP_1
ca certificata, in data 21.11.2019.
Con atto di citazione a comparire di fronte all'Ufficio del Giudice di Pace di IV per l'udienza del 26/03/2020, regolarmente notificato, la in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la ditta individuale CP_6
ora per chiedere l'accoglimento delle conclusioni, reitera-
[...] Controparte_7
te anche nell'atto di appello e, pertanto, già riportate in epigrafe.
Parte opponente esponeva in fatto quanto segue:
- di essere una società che commercializza prodotti per l'igiene e la pulizia industriale e ri- vendeva ai propri clienti finali il prodotto denominato “TNT” (tessuto non tessuto), utilizza- to prevalentemente nell'industria automobilistica, delle imbarcazioni, della meccanica e del legno in generale;
- che il si era presentato presso l'opponente nell'aprile del 2019 per proporre la CP_3
vendita del TNT e che già in quel frangente la in persona dei sigg.ri CP_1 [...]
e , lo aveva informato che il tessuto sarebbe servito per un cliente CP_8 Per_1
finale in particolare, ovvero la società operante nel settore automobilisti- CP_5
co che avrebbe utilizzato il tessuto nell'ambito della lucidatura dei paraurti e, pertanto, ne-
Contr cessitava di grosse quantità di
- di aver verificato la conformità del prodotto alle esigenze del cliente finale mediante l'esame di una campionatura ricevuta dal e, pertanto, di aver provveduto ad or- CP_3
dinare una prima fornitura del valore di € 3.800,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 119 del
28/05/2019;
4 - di aver ricevuto la merce e, confidando nella buona qualità del campione già testato nell'aprile 2019, di aver provveduto all'impregnatura del tessuto come di consueto, conse- gnandone diverse quantità al proprio cliente finale segnatamente n. 73 CP_5
scatole (cfr. atto di citazione in opposizione – fatt. 1029 del 26/06/2019);
- di aver ricevuto nel mese di giugno 2019 contestazioni da parte del proprio cliente riguar- do alla fornitura di TNT, il quale anche attraverso formale denuncia, rappresentava che il materiale era inutilizzabile in quanto presentava un problema di “perdita di pelo” in corri- spondenza del taglio che aveva comportato il blocco della produzione in quanto i peli persi rimanevano attaccati ai paraurti delle auto durante la lucidatura;
- di aver provveduto, con comunicazione e-mail del 1° luglio 2019, a contestare a sua volta la qualità del materiale nei confronti del il quale provvedeva immediatamente al CP_3
ritiro delle 23 scatole di prodotto non impregnato, ma comunicava altresì di non poter ritira- re il materiale già lavorato/impregnato da parte della che comunque si sa- CP_1
rebbe impegnato a rivenderlo presso clienti operanti in altri settori;
Parte opponente deduceva altresì in diritto la sussistenza dei presupposti per l'azione di ri- soluzione per inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. o, in alternativa, per l'azione di ridu- zione del prezzo ai sensi del medesimo articolo e, in subordine, qualora in sede istruttoria anziché una “mancanza di qualità” fosse stata accertata la presenza di “vizi”, l'azione quan- ti minoris di cui all'art. 1492 comma 3 c.c..
L'opponente domandava altresì la sospensione della provvisoria esecutività del decreto in- giuntivo opposto sulla scorta del fatto che il documento attestante l'ordine del prodotto, ri- tenuto “documentazione sottoscritta dal debitore” ai sensi e per gli effetti dell'art. 642
c.p.c., avrebbe integrato un mero ordinativo di merce che non avrebbe garantito né
l'avvenuta consegna, né la garanzia di conformità e qualità del prodotto e non essendo la fattura depositata in sede di ricorso monitorio sufficiente a dare dimostrazione del credito asseritamente vantato dall'opposta.
Radicatosi il contraddittorio, parte opposta ditta individuale ora Controparte_3 [...]
con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/09/2020 con- CP_10
testava in fatto e in diritto le allegazioni avversarie e domandava il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
5 In tale sede la società opposta confermava di aver accettato – solo ai fini commerciali, viste le potenzialità del cliente e senza alcun riconoscimento di una propria responsabilità – il ri- tiro della merce non lavorata dalla segnatamente n. 23 scatole di prodotto CP_1
“asciutto”) e di aver conseguentemente emesso la nota di credito n. 5 in data 31/07/2019 per l'importo di € 874,00 oltre iva, per un totale di € 1.066,28.
In pari data l'opposta aveva altresì inviato una e-mail alla società opponente indicando le coordinate bancarie ove poter effettuare il saldo a compensazione tra la fattura n. 119 e la nota di credito n. 5 (doc. 9 fascicolo del ricorrente – procedimento monitorio).
In comparsa la società opposta eccepiva altresì:
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della irca il cliente CP_1
finale, ovvero circa l'utilizzo che dallo stesso sarebbe stato fatto delle merci oggetto della fornitura;
- di essere stata lei stessa contattata da parte di un certo Sig. , il quale, per conto Per_1
della le avrebbe richiesto l'invio di una campionatura di TNT in microfi- CP_1
bra, che procedeva ad acquistare dall'azienda Miliotti S.r.l., ovvero la medesima CP_3
dalla quale si serviva il precedente fornitore della della quale il CP_1 Per_1
era stato dipendente;
-l'inverosimiglianza della ricostruzione avversaria riguardo alla conoscenza del cliente fina- le della a parte del in epoca precedente all'ordine; CP_1 CP_3
- l'esclusiva responsabilità della per i difetti del prodotto lamentati dal CP_1
cliente di quest'ultima avendo la società compratrice reputato soddisfacente il campione ri- cevuto, di uguale taglio e caratteristica rispetto a quello successivamente venduto e che, pertanto, l'inutilizzabilità del materiale contestata da parte della (cliente CP_5
finale) alla sarebbe esclusiva responsabilità di quest'ultima poiché non si CP_1
sarebbe avveduta, né avrebbe verificato al momento della ricezione del campione, che lo stesso fosse utilizzabile dal proprio cliente finale;
- di aver riservato alla esclusivamente per ragioni commerciali – un trat- CP_1
tamento di favore, provvedendo a ritirare le 23 scatole di materiale non impregnato e – co- me si legge nella mail del 1° luglio 2019 – offrendosi di cercare nuovi clienti per il materia- le impregnato dalla stessa che, per ovvie ragioni, non poteva però ritirare;
6 - di aver adito il Giudice di Pace di IV solo per domandare la condanna al pagamento del materiale non ritirato, ovvero n. 73 scatole;
- che il taglio del campione di TNT testato da dalla stessa ritenuto idoneo CP_1 nell'aprile 2019 sarebbe stato il medesimo taglio effettuato sulla partita per cui è causa (pa- cificamente consegnata il 21 maggio 2019);
In punto di fatto deduceva altresì quanto segue:
- la era ben consapevole delle caratteristiche tecniche del prodotto com- CP_1
mercializzato dalla ditta opposta in quanto il sig. , dipendente dell'opponente, era Per_1
in precedenza alle dipendenze della società Miliotti S.r.l., ovvero la società che forniva lo stesso tessuto alla in precedenza. Il Sig. conosceva bene il sig. CP_1 Per_1
sales manager di altra azienda, ovvero la Advanced NonWovens Tech- Testimone_1
nologies S.r.l., la quale produceva il tessuto per cui è causa;
- in data 19/04/2019 la effettuava l'ordine di € 3.800,00 oltre iva a CP_1 [...]
il quale, a sua volta, inviava la conferma d'ordine (v. fascicolo monitorio di par- CP_3
te ricorrente doc. 2 e 3);
- in data 18/04/2019 il effettuava l'ordine all'azienda produttrice, il quale veniva CP_3
evaso in data 14/05/2019 come da DDT n. 289 di pari data (doc. C fascicolo opposizione);
- la qualità del campione inviato ad aprile era la stessa della fornitura, come da caratteristi- che tecniche di cui al doc. D1;
- il tessuto fornito dalla Advanced NonWovens Technologies S.r.l. era stato inviato alla dit- ta specializzata la quale avrebbe effettuato sullo stesso il medesimo taglio effet- Pt_1
tuato sul campione approvato dalla ad aprile 2019, la quale riceveva la CP_1
merce in data 21/05/2019 (doc. E fascicolo opposizione);
- ad ulteriore riprova della bontà delle caratteristiche della fornitura effettuata, la CP_1
vrebbe successivamente (segnatamente in data 10 giugno 2019) effettuato un nuo-
[...]
vo ordine di TNT per 3.350 confezioni e, pertanto, il avrebbe ordinato in pari CP_3
data il materiale richiestogli alla società produttrice di cui si è detto (doc. F – fascicolo op- posizione);
- il fatto che la avesse provveduto, dopo aver verificato la conformità del CP_1
campione ricevuto nell'aprile 2019, ad effettuare la trasformazione del materiale e suc- cessivamente avesse richiesto una ulteriore fornitura avrebbe provato l'assenza dei vizi la-
7 mentati e la rispondenza del materiale venduto alle caratteristiche tecniche del materiale commercializzato;
Infine, l'opposta deduceva in diritto quanto segue:
- l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa sia dell'art. 1497 che del 1492 c.c. in quan- to la comunicazione di denuncia dei vizi sarebbe pervenuta alla ditta venditrice solo il 1° luglio 2019 mentre l'ordine sarebbe stato ricevuto dalla compratrice in data 21/05/2019, dunque ben oltre gli 8 giorni previsti come termine per effettuare la denuncia.
All'udienza di prima comparizione del 14/09/2020 il Giudice di prime cure fissava l'udienza del 16/10/2020 per concedere alle parti il deposito di ulteriori produzioni e richie- ste di prova ai sensi dell'art. 320 quarto comma c.p.c..
La in sede di memoria ex art. 320 c.p.c., formulava richiesta di prova per CP_1
testi e di CTU tecnica sulla qualità del materiale contestando altresì quanto dedotto ed ec- cepito in comparsa da parte della ditta opposta ed in particolare:
- la non identicità fra il campione fornito ad aprile 2019 e il materiale di cui al successivo ordine, nonché l'infondatezza dell'eccezione riguardo all'asserito mancato controllo della merce da parte della la stessa avrebbe infatti effettuato i dovuti controlli CP_1
sul campione ricevuto ma non sulla merce in quanto sarebbe stato insostenibile richiedere al compratore di una partita di merce l'espletamento delle operazioni di controllo della qualità su ogni singolo pezzo ordinato;
- l'inconferente riferimento al secondo ordine di merce effettuato dalla CP_1
nonché l'irrilevanza, l'estraneità e la non riconducibilità dei documenti “G” ed “F” ai fatti per cui è causa;
- di aver ricevuto da parte del il riconoscimento dei vizi in quanto questo si sa- CP_3
rebbe impegnato a rivendere la merce oggetto di lavorazione da parte della CP_1
presso altri clienti operanti in settori diversi dall'automobilistico;
- l'applicabilità degli art. 1497 e 1492 c.c. sulla base dell'assunto che il termine di 8 giorni per la denuncia del vizio sarebbe decorso dalla scoperta di quest'ultimo e, dunque, la de- nuncia effettuata da parte della n data 1° luglio 2019 sarebbe stata tempe- CP_1
stiva, in quanto pervenuta ad 1 giorno di distanza dalla scoperta del vizio della merce in vir- tù delle contestazioni mosse dal cliente finale . Controparte_11
8 Il Giudice di Pace con l'ordinanza del 16/10/2020 ammetteva le sole istanze di prova orale articolate da parte opposta (prova per testi e interrogatorio formale) Controparte_3
mentre riteneva inammissibile sia la richiesta di CTU tecnica sia quella di prova orale arti- colata da parte opponente CP_1
All'udienza del 17/09/2021 venivano escussi i testi (il quale ricopriva la Testimone_1
carica di sales manager dell'azienda Advanced NonWovens Technology S.r.l. all'epoca dei fatti di causa) e (titolare della ovvero l'azienda che si era occupa- Testimone_2 Pt_1 ta di effettuare i tagli sul “tessuto non tessuto” per cui è causa).
Alla successiva udienza dell'11/02/2022, si teneva l'interrogatorio formale della legale rappresentante della società opponente, all'esito della quale il Giudice di prime cure rin- viava all'udienza del 14/10/2022 per la discussione, con termine per il deposito di note con- clusive fino a 10 giorni prima, depositate da entrambe le parti dopodiché, tratteneva la cau- sa in decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
4/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di IV, con la quale la domanda di parte oppo- nente veniva dichiarata rigettata con la seguente motivazione: “(…) In sede di interrogato- rio formale, la legale rappresentante della non ammette di aver visionato il CP_1
campione e di averlo accettato, però confessa che la ha emesso la fattura poco CP_3
dopo la consegna del materiale: risulta, quindi, provato che il materiale sia stato fornito pochi giorni prima del 28.05.2018 – data della fattura- nonché che la denuncia del vizio della merce sia del 1.7.2019 ( doc. 1 fasc. : la pertanto, è deca- CP_1 CP_1
duta dalla garanzia per i vizi in quanto la denuncia è tardiva non avendola effettuata entro
8 giorni dalla scoperta e, comunque, entro un anno dalla consegna secondo quanto pre- scrive l'art. 1495 c.c.. Quindi, sebbene non risulti provato che la abbia accet- CP_1
tato il materiale fornito con il campione, risulta provato che la abbia chiesto CP_1
di acquistare la merce indicata nella fattura (si veda interrogatorio formale sul punto) e che risulta essere, poi, stata fornita;
non risulta, invece, provato che la merce compraven- duta non avesse le qualità richieste: quindi, non sussiste alcun inadempimento contrattuale da parte della L'opposizione è, quindi, infondata e viene respinta. Il decreto in- CP_3 giuntivo viene integralmente confermato.”
APPELLO
9 Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la CP_1
onveniva davanti al Tribunale di IV la (già
[...] Controparte_4 [...]
) proponendo l'appello avverso la sentenza n. 4/2023, emessa in Controparte_12
data 03.01.2023 dal Giudice di Pace di IV, pubblicata il 09.01.2023 per i seguenti
MOTIVI:
1) Omessa e/o erronea valutazione della documentazione probatoria;
2) Omessa valutazione della valenza confessoria della documentazione attestante la dichia- razione della difettosità del prodotto;
3) Omessa valutazione della contraddittorietà delle risultanze dell'istruttoria orale.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata on la compar- Controparte_7
sa di costituzione depositata in data 10 maggio 2022 contestava in fatto ed in diritto le alle- gazioni avversarie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In tale sede la società appellata eccepiva: i) la correttezza della valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi effettuata da parte della n data 1 luglio 2019, in quanto la stessa aveva ricevuto la merce in data 23 CP_1
maggio 2019, superando dunque il termine di decadenza di 8 giorni per poter esercitare l'azione di risoluzione per vizi del bene;
ii) la correttezza delle valutazioni operate sulle ri- sultanze istruttorie dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che il tessuto di cui al campione esaminato nell'aprile 2019 da parte della ra il medesimo, sia per CP_1
qualità del materiale che per il taglio, della partita ricevuta dalla stessa a maggio;
iii)
l'assoluta irrilevanza, rispetto al rapporto dedotto in giudizio, del fatto che i fogli di TNT non avessero le caratteristiche necessarie per essere utilizzati al fine di lucidare i paraurti delle automobili;
iv) l'infondatezza delle doglianze in merito al supposto mancato esame della documentazione contenente dichiarazioni confessorie riguardo all'esistenza dei difetti del prodotto;
v) l'irrilevanza di una CTU tecnica in quanto, essendo stato accertato che il materiale fornito aveva le medesime caratteristiche del campione reputato idoneo dalla sarebbe stato inutile accertare che il prodotto non era idoneo a soddisfare CP_1
le necessità di un soggetto terzo, ovvero il cliente finale della circostanza CP_1
del tutto estranea ed inconferente rispetto al presente giudizio.
Lo scrivente Giudicante, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza in trattazione scritta del 28/03/2024, ritenuta, alla luce delle allegazioni e difese delle parti, la superfluità della
10 CTU richiesta dall'appellante e la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, rigettava le istanze istruttorie rinviando all'udienza del 20/03/2025 per la remissione della causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle note scritte di preci- sazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 20/03/2025 lo scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente occorre precisare che parte appellante si duole, fra le altre cose, del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe ammesso nessuna istanza istruttoria da essa artico- lata (“né le prove testimoniali né la C.T.U. tecnica”).
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni nel primo giudizio l'odierna appellante non provvedeva a reiterare precisamente e compiutamente le istanze istruttorie (segnata- mente, istanze di prova orale) di cui ha lamentato in questa sede il rigetto.
Ed invero parte appellante nelle note conclusive relative al giudizio di I grado del
13/10/2022 scriveva: “Si chiede al Giudice di rimettere in istruttoria la causa de qua per esperire la suddetta CTU tecnica”, di modo che trova applicazione nei suoi confronti il principio secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.»
(cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534)”.
Pertanto, il mancato accoglimento delle istanze di prova orale articolate da parte appellante nel primo giudizio non potrà essere oggetto di censura da parte di questo giudice in quanto le stesse sono state abbandonate dalla stessa.
Quanto alla richiesta di CTU, mai abbandonata da parte opponente/odierna appellante, si ri- badisce anche in questa sede la superfluità del richiesto accertamento peritale atteso che i) il prodotto oggetto di accertamento (anche a voler prescindere dalle eccezioni della difesa della econdo cui non vi sarebbe certezza sulla esatta corri- CP_3
spondenza della merce – tessuto non tessuto – nella disponibilità dell'appellante
11 con quella oggetto della fornitura per cui è causa) risulterebbe “diverso” da quello originariamente fornito dalla ditta stante la pacifica “tra- CP_3 sformazione” dello stesso da parte dell'acquirente tramite Controparte_1
il pacifico processo di lavorazione (“impregnatura”) del tessuto;
ii) la perizia non apporterebbe alcun risultato probatorio ulteriore rispetto alla sussi-
stenza dei vizi (relativi al taglio del tessuto) pacificamente ammessi – come si esporrà – dalla con la dirimente (ai fini della decisione del pre- Controparte_12
sente appello) comunicazione del 1° luglio 2019.
2. Ciò premesso, l'appello interposto dalla è fondato e merita acco- Controparte_1
glimento sulla scorta della seguente motivazione.
In primis si deve dare atto che il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato pre- scritto ex art. 1495, comma 3 c.c. il diritto di garanzia della per non Controparte_1
aver la stessa introdotto l'azione entro un anno dalla consegna della merce. Il primo Giudi- cante ha individuato la consegna del materiale per cui è causa (tessuto non tessuto) “pochi giorni prima del 28.5.2018 – data della fattura” (id est, la fattura n. 119 del 28 maggio
2019 di € 4.450,56, iva compresa) ed ha, conseguentemente ravvisato la tardività sia della denuncia del vizio (comunicazione del 1° luglio 2019) rispetto al termine di legge (8 giorni dalla scoperta) sia dell'azione.
Orbene, è pacifico – su tale circostanza la stessa parte appellata conviene1 – che l'azione di garanzia non si sarebbe in alcun modo prescritta atteso che il riferimento effettuato dal Giu- dice di Pace all'annualità 2018 anziché alla corretta annualità 2019 è evidentemente frutto di errore.
Ed invero, la documentazione prodotta dalla stessa appellata (ricorrente in monitorio) – se- gnatamente la fattura n. 119 del 28 maggio 2019 (cfr. all. 4 ricorso ex art. 633 c.p.c.) - e po- sta a fondamento della pretesa monitoria dà prova inconfutabile dell'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure.
12 Quanto alla decadenza del diritto alla garanzia da parte della società acquirente
[...]
in assenza del riconoscimento del vizio (di cui, invece, si dirà a breve) da parte CP_1
della si poteva, per contro, discutere sulla tardività o meno della de- Controparte_12
nunzia del vizio e sulla natura (palese o occulta) dello stesso.
Ed invero, premessa l'incontestata ricezione da parte della i un campione CP_1 di tessuto non tessuto nell'aprile 2019 fornitole dalla e premesso che su tale CP_3
campione, per stessa ammissione dell'odierna appellante, la vrebbe pale- CP_1
sato tutta la sua approvazione e soddisfazione rispetto alle sue esigenze (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello “Al fine di verificare preventivamente la qualità del prodotto, nell'aprile 2019, il sig. aveva inviato alla una campio- Controparte_3 Controparte_1
natura di microfibra di TNT;
la aveva visionato il campione, provveduto CP_1 all'impregnatura e trovandolo conforme alle esigenze del cliente finale ( CP_5 ne aveva ordinata una prima (ed unica) fornitura del valore di € 3.648,00 oltre IVA come documentato con la Fattura n. 119 del 28 maggio 2019 (fattura oggetto di Decreto Ingiun- tivo qui opposto)”), risulta pacifica – oltre che documentata (cfr. all. E) - la consegna in da- ta 21 maggio 2019 alla el tessuto non tessuto oggetto di ordinativo. CP_1
E', altresì, pacifica la circostanza per cui la denunzia del vizio (“perdita di pelo sulla parte del taglio”) da parte della sia intervenuta in data 1° luglio 2019, dopo CP_1 che l'appellante aveva ricevuto (segnatamente in data 29 giugno 2019) dal di lei cliente fi- nale contestazione dei vizi del tessuto/panno per cui è causa (ed asse- CP_5
ritamente utilizzato dalla cliente finale per la pulizia delle superfici di paraurti delle autovet- ture tra una fase di verniciatura e l'altra).
La contestazione dei vizi concerneva, in particolare, lo sfilacciamento e perdita di pelo del tessuto allorquando veniva strofinato vicino ai bordi dei paraurti con conseguente rilascio di peli.
Orbene, essendo la denunzia dei vizi (da parte di lla tem- CP_1 CP_3
poralmente e pacificamente collocata in data 1° luglio 2019 ed essendo la consegna della merce collocata in data 21 maggio 2019, laddove il vizio fosse stato “palese”, la denunzia non sarebbe stata tempestivamente formulata nel termine di legge (8 giorni) e, pertanto, fondata sarebbe stata in parte qua l'eccezione di decadenza formulata dall'odierna appellata e condivisa dal primo Giudicante.
13 Del resto, come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo puntualizzato in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, ovvero per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, tale termine decorre dal momento della scoperta, che ricorre allorché il comparente abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio
(cfr., inter alia, Cass. 30 agosto 2000, n. 11452; in motivazione Cass., Sez. 2, Sentenza n.
8880 del 18/04/2011, Rv. 617474 - 01).
In altri termini, l'apparenza dei vizi vale solo a far decorrere dal giorno del ricevimento della merce il dies a quo del termine di otto giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 1495 c.c. per la denuncia, avendo avuto l'acquirente sin da quel momento la possibilità di accertarsi delle condizioni della merce ricevuta mentre per i vizi occulti, non riconoscibili
(né effettivamente conosciuti) il momento iniziale del termine stabilito per la loro denun- zia, al fine di impedire la decadenza del diritto alla garanzia, decorre dal giorno della loro scoperta.
Come noto, il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019, Rv. 655343 - 01).
La riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude infatti il sorgere della ga- ranzia, cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 cod. civ.
e trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato ben può essere rileva- bile d'ufficio dal giudice, in quanto, risultante dal materiale probatorio legittimamente ac- quisito al processo (Cass. 12353/2010).
Ed invero, l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di auto-responsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del
06/02/2020, Rv. 657247 - 01).
14 Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circo- stanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Il tutto, non obliterando il fatto che l'art. 1491 c.c. non postula in capo al compratore una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla dili- genza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass.
18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Del resto, se così non fosse, la conseguenza sarebbe quella di imporre in tutte le compravendite delle indagini tecniche qualificate e specifiche non dovute in situazioni di tipo ordinario.
A ciò si aggiunga che secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “Nel con- tratto di compravendita, la norma dell'art. 1491 cod. civ. - secondo cui il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto - non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011, Rv.
617474 – 01; Cass. 19.12.2006, n. 27125; Cass. 26.1.2000, n. 851; Cass. 30.5.1995, n.
6073; Cas. 23.7.1983, n. 5075).
Tutto ciò premesso, va detto che ex actis non risulta provata la circostanza per cui il tessuto non tessuto acquistato dalla presentasse da un sommario esame un vizio imme- CP_1
diatamente o comunque facilmente riconoscibile.
confidando nella “bontà” del materiale acquistato – affidamento legittimamen- CP_1
te riposto anche in ragione della verifica effettuata sul campione di microfibra fornitale dal- la nell'aprile 2019 – ha ordinato il quantitativo di TNT necessario a soddisfare i CP_3
suoi clienti (tra cui la e, una volta ricevuto il tessuto non tessuto (21 CP_5
maggio 2019), provvedeva alla lavorazione (impregnatura con liquido) su parte del TNT consegnatole (lavorazione quest'ultima peraltro già effettuata con esito positivo con riferi- mento al campione di TNT fornito ad aprile 2019) ed alla successiva commercializzazione della merce.
15 Solo con la ricezione della contestazione da parte del cliente finale la CP_5 ha scoperto il vizio (sfilacciamento e perdita di “pelucchi” vicino al taglio del CP_1
TNT) ed ha provveduto alla tempestiva denunzia alla venditrice odierna appellata con nota del 1° luglio 2019.
Ciò premesso, il primo Giudicante non ha debitamente tenuto conto della comunicazione della effettuata in risposta alla contestazione de qua. CP_3
E' appena il caso di riportarne il contenuto (il “grassetto” è stato apposto dallo scrivente
Giudicante): “...Siamo rammaricati dell'accaduto e ben comprendiamo le Vs. difficoltà, ma
è evidente che la scrivente può legittimamente rispondere, così come effettivamente inten- de fare, del materiale asciutto così come consegnatovi, quindi prima che venga sottoposto ad ulteriori lavorazione come di fatto è l'impregnazione con un liquido. Se il problema, come si evince dal materiale videofotografico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibili a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente ed eventualmente integrandolo con quanto già in ordine a ns. mani, ma non le scatole di materiale impregnato in quanto, appunto, rilavorato da Voi su specifica del Vs. cliente. Nella fattispecie, avreste dovuto controllare il materiale asciut- to in entrata e, rilevato il difetto, non avreste dovuto procedere con l'impregnazione e se- gnalarci tempestivamente il problema, restituendoci il prodotto per la sua sostituzione. Ben comprendendo però i disagi che stanno ovviamente verificandosi Vi informiamo che sarà ns. impregno provare a rivendere il prodotto impregnato in altri settori commerciali, a tale scopo Vi chiediamo l'invio di 3/ 4 buste a titolo di campionatura”.
Dalla piana disamina della comunicazione de qua si evince il riconoscimento espresso del vizio (dedotto dall'opponente/odierna appellante) da parte dell'appellata CP_3 riconoscimento che avrebbe comunque esonerato il compratore dall'onere della tempestiva denuncia (riconoscimento che, stando al notorio insegnamento della Suprema Corte, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia quando il venditore, ad esempio, provveda alla sostituzione della cosa – Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33380 del 30/11/2023; Sez.
2, Ordinanza n. 27076 del 22/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019; Sez. 62,
Ordinanza n. 6295 del 04/03/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019; Sez. 2, Sen- tenza n. 16881 del 07/07/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 15746 del 23/06/2017; Sez. 2, Sentenza
n. 23970 del 22/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002; Sez. 2, Sentenza n.
16 1561 del 20/02/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6641 del 12/06/1991; Sez. 2, Sentenza n. 87 del
08/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977).
L'odierna ditta appellata, previa visione del compendio videofotografico trasmesso dall'acquirente e che documentava il vizio (“problema della perdita di pelo CP_1
Contr sulla parte del taglio” del oggetto di fornitura) interessante la merce compravenduta, non ha esitato a riconoscere la sussistenza del vizio (“la scrivente può legittimamente ri- spondere, così come effettivamente intende fare, del materiale asciutto così come conse- gnatovi”) ed ad impegnarsi per risolvere l'inconveniente tramite sostituzione (ancorché del solo tessuto “asciutto”, ergo non oggetto di impregnatura con liquido) con quantità di “ma- teriale tagliato correttamente” (“Se il problema, come si evince dal materiale videofoto- grafico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibili a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente ed eventualmente integrandolo con quanto già in ordine a ns. mani”).
Significativo il fatto che la società venditrice abbia riconosciuto il vizio (non corretta esecu- zione del taglio del TNT che ha poi prodotto la “perdita di pelo”) con riferimento al mate- riale “asciutto” ed abbia, per contro, rifiutato di “rispondere” per il materiale TNT oggetto di lavorazione (impregnatura con liquido).
Ed infatti, laddove la avesse ritenuto il materiale dalla stessa fornito immune da CP_3
alcun vizio, avrebbe non solo rifiutato di sostituire la merce oggetto di trasformazio- ne/lavorazione (vale a dire, il TNT ceduto dalla alla ma CP_1 CP_5
avrebbe contestato in radice (e, a fortiori) la sussistenza del vizio con riferimento al mate- riale “asciutto”.
Ed invece, la ha subito riconosciuto di dover “rispondere” per il vizio del mate- CP_3 riale “asciutto”, provvedendo al ritiro delle relative 23 scatole per poi trincerarsi dietro l'avvenuta esecuzione di lavorazioni (impregnatura con liquido) della restante merce ed ad un non meglio specificato difetto di diligenza in capo alla venditrice nella condotta da quest'ultima serbata post consegna merce (“Nella fattispecie, avreste dovuto controllare il materiale asciutto in entrata e, rilevato il difetto, non avreste dovuto procedere con
l'impregnazione e segnalarci tempestivamente il problema, restituendoci il prodotto per la sua sostituzione”) al fine di non “rispondere” in alcun modo del proprio operato, forse an- che tenuto conto della particolare difficoltà di “rivendita” della merce viziata “impregnata”
17 (di cui comunque parte appellata, comprendendo i disagi dell'appellante e per mantenere una continuità commerciale con il cliente dal grande potenziale, si impegnava ad effettuare una ricollocazione sul mercato “in altri settori commerciali”).
Orbene, avendo la riconosciuto il vizio nel materiale “asciutto” (di cui ha pron- CP_3
tamente e pacificamente curato la sostituzione), del tutto irrilevante (salvo quanto si esporrà in ordine all'impossibilità di accogliere la domanda di risoluzione contrattuale) si presenta l'avvenuta “trasformazione” del TNT mediante impregnatura con liquido eseguita dall'odierna appellante.
In conclusione, tenuto conto del riconoscimento del vizio da parte della venditrice Pt_2
nonché considerata la documentazione videofotografica in atti (mai oggetto di disco-
[...] noscimento da parte dell'appellata), l'odierna appellante ha dimostrato la sussistenza del vi- zio della merce così assolvendo all'onere pacificamente gravante sul compratore2.
Stante il riconoscimento del vizio, l'appellante sarebbe stata esonerata finanche dalla tem- pestiva denunzia.
Ad ogni modo, come esposto, la dalla scoperta del vizio ha provveduto nel CP_1
termine di legge alla rituale denunzia.
Le dichiarazioni testimoniali – anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità del teste titolare della ovvero l'azienda che si era occupata di effettuare i Testimone_2 Pt_1 tagli sul “tessuto non tessuto” per cui è causa ergo l'attività che, per stessa ammissione del- la avrebbe condotto al vizio censurato (cfr. la più volte richiamata comunicazio- CP_3 ne della in replica alle contestazioni della “Se il problema, come si CP_3 CP_1
evince dal materiale videofotografico esaminato, è effettivamente il taglio, siamo disponibi- li a ritirare le 23 scatole di prodotto asciutto, sostituendolo con pari quantità di materiale tagliato correttamente”) – non rilevano ai fini della decisione del presente giudizio.
18 I dichiaranti hanno permesso solo di ricostruire le dinamiche contrattuali pregresse alla sti- pula della fornitura tra gli odierni paciscenti (approvvigionamento da parte della CP_3
del TNT oggetto di causa dal fornitore Advanced NonWovens Technology S.r.l. ed esecu- zione del taglio sia sul campione di microfibra TNT sottoposto in visione alla CP_1 nell'aprile 2019 sia della restante merce ad opera della ditta di su Pt_1 Testimone_2 incaico della e di corroborare l'assunto difensivo dell'appellata secondo cui il CP_3
TNT sia nella sua versione di “campione/prova” che nella sua versione di partita definitiva di acquisto sarebbe sempre stato lo stesso ed appartenente alla stessa bobina.
Nulla ci dicono, tuttavia, sulla assenza dei vizi lamentati dalla appellante e riconosciuti espressamente, lo si ripete, dalla appellata.
In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e considerato, la pronuncia gravata merita di essere riformata.
Premesso che non può trovare accoglimento la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c. at- teso che non può ravvisarsi nel caso di specie al TNT venduto alla una vera e CP_1 propria “mancanza di qualità essenziali” per l'uso a cui la res è destinata (mancanza di qua- lità essenziali che, come noto, implica, invece, che la cosa venduta debba considerarsi come appartenente per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristi- che strutturali a un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto), deve prendersi posizione sulla domanda riconvenzionale formulata ex art. 1492 c.c. dall'allora opponente (odierna appellante).
In particolare, non può trovare accoglimento – stante il cristallino dettato di cui all'art. 1492
c.c. - la domanda riconvenzionale principale di risoluzione contrattuale articolata da CP_1 perché è pacifica l'avvenuta “trasformazione” della merce in esame da parte
[...] dell'acquirente mediante la più volte citata lavorazione di impregnatura con liquido chimi- co.
Può, tuttavia, accogliersi la domanda riconvenzionale quanti minoris spiegata dall'allora opponente (odierna appellante volta ad ottenere la riduzione del prezzo3. CP_1
19 In particolare, per la determinazione di tale riduzione, si può fare riferimento ai costi vivi di impregnatura allegati (e mai puntualmente contestati da parte appellata) da parte appellante.
La con riferimento alla merce di cui alle n. 73 scatole di TNT impregnato, ha CP_1
sostenuto le seguenti (incontestate) voci di costo: “- 730 buste x 0.15 = € 109,50 ( costo bu- ste alluminio termosaldabili); - 730 buste x 0.5 lt x 2.499 lt = € 912,14 ( corrispondenti a
365 lt di prodotto) - Mano d'opera x 2 dipendenti per 12h ore totali = 24 ore lavorative ad euro 20,00 = € 480,00 Costi fissi di produzione forfettari = € 400,00”. Il tutto, per un tota- le di € 1.901,64.
Si tratta di spese risultate del tutto “inutili” per la e che, in assenza di fornitura CP_1
del prodotto viziato, avrebbero invece trovato una loro giustificazione economica in funzio- ne della vendita a terzi del tessuto.
L'importo di cui sopra (€ 1.901,64) verrà, quindi, portato in riduzione dell'importo richiesto in via monitoria (€ 3.384,28, importo a sua volta risultante dalla differenza tra la fattura n.
119 del 28 maggio 2019 di € 4.450,56 iva compresa e la nota di credito n. 5 del 31 luglio
2019 di € 1.066,28 iva compresa).
La pertanto, applicata la riduzione ex art. 1492, comma 3 c.c. del prezzo per CP_3
l'importo di cui sopra (€ 1.901,64), avrà diritto ad ottenere a titolo di prezzo del TNT cedu- to alla l'importo di € 1.482,64 (=3.384,28 - € 1901,64) oltre interessi commer- CP_1
ciali di mora dalla domanda monitoria sino al saldo.
Ne consegue la revoca del d.i. opposto, e la condanna della alla corre- Controparte_1 sponsione in favore della di € 1.482,64,00 (oltre interessi moratori dalla doman- CP_3
da monitoria al saldo) a titolo di prezzo (ridotto ex art. 1492 comma 3 c.c.) della cessione del TNT per cui a causa4.
Ogni altra domanda ed eccezione è da intendersi integralmente assorbita.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese si precisa quanto segue.
20 Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata CP_4
[...]
Non sembra superfluo rammentare che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno spe- cifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, an- che d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statui- to sulle spese (Corte appello Roma sez. VII, 03/05/2022, n.2904, in Guida al diritto 2022,
21).
In altri termini, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regola- mento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussi- ste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma del- la sentenza, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazio- ne (cfr. in tal senso, inter alia, Cass, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv.
671298 - 03).
Ciò premesso, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, dunque, la soccom- benza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 10 marzo
2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istrut- toria) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessi- tà della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Quanto al primo grado di giudizio, le spese di lite da porsi a carico dell'appellata
[...]
si liquidano nell'importo di € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase studio;
€ CP_13
252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 425,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
21 4. Quanto, infine, alla domanda di parte appellante volta ad ottenere “la restituzione alla
della sorte capitale, degli interessi di mora, delle spese legali ed onorari CP_1
oltre accessori del Decreto Ingiuntivo n. 987/2019 opposto e delle spese legali oltre onora- ri ed accessori liquidati nella sentenza impugnata, in quanto già corrisposti dalla
[...]
al in esecuzione (ma con riserva di ripetizione) della sentenza im- CP_1 CP_4 pugnata”, si precisa quanto segue.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019), la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo.
Ciò premesso, la domanda de qua è ammissibile e fondata.
Va detto che parte appellata non ha minimamente contestato la circostanza fattuale dell'avvenuta corresponsione in suo favore dei predetti importi e, pertanto, si impone la condanna della alla restituzione degli importi a titolo di sorte capitale (€ CP_3
3.384,28), interessi di mora (individuati dal Giudice del monitorio “dalla data del dovuto sino al saldo”), spese legali ed onorari di cui al d.i. opposto (e liquidati dal Giudice di Pace nel d.i. opposto nel complessivo importo di € “600,00, di cui Euro 76 per spese, Euro
524,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% oltre al C.A.P. ed I.V.A. ai sensi di legge, le spese di notifica, le eventuali successive occorrende”) nonché delle spese legali di cui alla sentenza gravata (“€ 1.265,00 per com- pensi oltre rimb. Forf. 15% iva e cap come per legge”).
P.Q.M.
Il Tribunale di IV, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Riforma per le ragioni di cui in parte motiva la sentenza n. 4/2023 emessa dal
Giudice di Pace di IV (Dott.ssa Emanuela Ercolini) in data 3 gennaio 2023 ed oggetto del presente giudizio di gravame e, per l'effetto:
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 987/2019 emesso dal Giudice di Pace di IV in data 11 novembre 2019 (depositato in Cancelleria in data 12 novembre 2019) ed og- getto di opposizione da parte della Controparte_1
22 3) In accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata di parte appellante ex art. 1492, comma 3 c.c., applicata la riduzione del prezzo, condanna CP_1
a corrispondere alla l'importo di € 1.482,64 oltre interessi di
[...] Controparte_4
mora dalla data del ricorso monitorio sino al saldo.
4) Condanna alla corresponsione in favore della parte appellante Controparte_4
delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 76,00 Controparte_1 per esborsi ed in € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase studio;
€ 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 425,00 per la fase de- cisionale) per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed acces- sori come per legge;
5) Condanna alla corresponsione in favore della parte appellante Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
174,00 per esborsi ed in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) per compensi oltre al rimbor- so forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
6) Condanna parte appellata a restituire all'appellante Controparte_4 CP_1
[... gli importi da quest'ultima versati all'appellata a titolo di capitale, interessi di mora, spese legali ed onorari oltre accessori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 987/2019 opposto nonché l'importo delle spese legali versate dalla alla Controparte_1
così come liquidate nella sentenza impugnata, oltre interessi legali Controparte_4
per entrambi gli importi dalla data del pagamento sino al saldo
Così deciso in data 17 aprile 2025 dal Tribunale di IV
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in appello della “Appare opportuno evidenziare l'unico Controparte_4 punto sul quale si può concordare con parte appellante, che è anche l'unico aspetto censurabile della senten- za impugnata: e cioè che effettivamente non è stato violato il termine annuale di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., come erroneamente affermato dalla sentenza del Giudice di Pace;
tale presunta violazione, del resto, non è stata mai eccepita da parte opposta nel procedimento di primo grado”. 2 Ed invero, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22979 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U,
Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024, Rv. 670730 - 02). 3 Non sembra, peraltro, superfluo rammentare che stando ad un orientamento della Suprema Corte la riduzio- ne del prezzo prevista nei casi ex art. 1492 co. 3 c.c. per la cosa viziata sarebbe applicabile anche per la cosa priva di qualità ex art. 1497 c.c. (Cass. 10728/2001; nonché, da ultimo, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 16/02/2024, Rv. 670429 - 01). 4 La predetta condanna si impone atteso che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi an- che in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria
(cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).