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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3562/2024 R.G. e vertente
fra
(P.IVA. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Angela Cassini ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Salerno, alla via Trento n. 141 bis, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Reale ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il di lei studio, in Lauria, alla via XXV Aprile n. 24, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 07.12.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 315/2024 emesso dal Tribunale di
Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.784,10 a titolo di T.F.R. maturato in relazione al rapporto intercorso tra le parti dal 11.01.2019 al 07.04.2024, data in cui il lavoratore rassegnava le dimissioni, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto opposto la insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 n. 1 e 634 c.p.c. e, nel merito, l'avvenuto pagamento dell'emolumento rivendicato, al netto delle operate trattenute per ferie negative e per danni arrecati al mezzo aziendale.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in via preliminare, di dichiarare la inesistenza e/o la nullità della notifica effettuata da controparte per le palesi e molteplici e violazioni al procedimento delle norme in tema di notificazione degli atti giudiziari;
sempre in via preliminare e salvo gravame, di revocare il decreto ingiuntivo n. 315/2024 perché non fondato su un credito esistente, certo, liquido ed esigibile;
nel merito, di accertare che nessuna somma deve essere versata a titolo di TFR dalla Parte_1
in favore del sig. a titolo di TFR e per l'effetto
[...] Controparte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n.
315/2024 - r.g. 3015/2024, reso dal Tribunale di Potenza – sez. lavoro – in data
22.10.2024 in persona del G.L. dott.ssa Rosalba De Bonis;
di condannare ex art. 96 c.p.c. il Sig. , per aver essa agito con dolo o quanto meno con Controparte_1
colpa grave, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, avendo richiesto la liquidazione del TFR dopo averlo già integralmente ottenuto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'opposto e domandava di rigettare e/o dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto non fondata su prova scritta;
di dichiarare inammissibili le eccezioni proposte nel ricorso in opposizione per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto di confermare il
2 decreto ingiuntivo con contenimento delle somme già percepite pari ad €
3.335,37 n. 315/2024 emesso dal Giudice di Pace di Potenza;
di concedere la provvisorietà esecutività del decreto ingiuntivo n. 315/2024 emesso il
22.10.2024; con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 08 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento nei limiti di seguiti esposti.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
3 In applicazione dei principi richiamati, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in quanto la eventuale mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. non esime il Tribunale adito dalla pronuncia sul merito del diritto rivendicato dal lavoratore (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
7020 del 12.03.2019) e, inoltre, i dedotti vizi di notifica devono ritenersi sanati con l'instaurazione del presente giudizio.
Passando al merito, attraverso la documentazione versata in atti deve ritenersi provato l'importo rivendicato dal lavoratore a titolo di T.F.R. ed ammontante alla somma di € 7.185,60, ossia il fatto costitutivo del credito vantato.
Tale fatto costitutivo del credito, oltre che provato, è stato esplicitamente ammesso dalla parte opponente, la cui difesa, peraltro, è stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dello stesso (Cass. civ., sez. III, del 17.11.2003 n. 17371).
Parte opponente, infatti, non ha contestato il credito nell'an, l'oggetto della difesa, viceversa, verte sull'accertamento del quantum.
Al riguardo si osserva che è circostanza documentata, e non contestata, che parte opponente abbia corrisposto al lavoratore la somma di € 3.356,68 a mezzo bonifico bancario come depositato in atti.
In merito ai pagamenti parziali, anche successivi all'emissione del decreto opposto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 6514/2007; Cass. Civ. sentenza n. 22489/06; SS.UU. n. 7448/1993).
Ne consegue che, stante il suddetto pagamento parziale, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento
4 della somma residua di € 3.828,92 (pari alla differenza tra l'ammontare del TFR
- € 7.185,60 – e la somma corrisposta di € 3.356,68), oltre accessori di legge, attesa la illegittimità delle operate trattenute per asserite ferie negative e per asseriti danni al mezzo aziendale, a fronte della contestazione sollevata dal lavoratore al riguardo e l'assenza di una pronuncia giurisdizionale che accerti l'an il quantum del credito di cui parte datoriale si afferma titolare.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna per lite temeraria, atteso che non è possibile ravvisare in capo al lavoratore né il dolo o la colpa grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. né è possibile ritenere che l'azione esercitata sia un'azione pretestuosa o, più in generale, vi sia stato un abuso del processo, legittimante la condanna di cui al comma 3 del medesimo articolo (si veda
Sezioni Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” nonché, con riguardo all'ultimo comma della norma in argomento, Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3830 del 15.02.2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di
5 carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'avere agito o resistito pretestuosamente”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto dell'avvenuto pagamento parziale e delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 315/2024, proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione pagamento da parte della società disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della proposta opposizione, dichiara l'avvenuto opponente in favore del sig. dell'importo di € 3.356,68 e Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 315/2024;
2) condanna la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'importo residuo di € 3.828,92 a titolo di Controparte_1
TFR oltre accessori come per legge;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c;
4) previa compensazione di un terzo, atteso il pagamento parziale, condanna la società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite
6 che liquida complessivamente in € 1.500,00 (comprensive della fase monitoria), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 08 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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