Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4245
CASS
Sentenza 16 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 23 gennaio 2024 e pubblicata il 16 febbraio 2024. Le parti in causa sono un acquirente e il fallimento di una venditrice, coinvolti in una controversia relativa a un contratto di compravendita immobiliare. L'acquirente ha contestato l'inadempimento della venditrice, richiedendo la riduzione del prezzo o, in alternativa, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni per vizi dell'immobile. La venditrice, al contrario, ha chiesto la risoluzione per inadempimento dell'acquirente.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso dell'acquirente, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso la possibilità di riduzione del prezzo o risarcimento, limitandosi a confermare la risoluzione del contratto. La Corte ha argomentato che, in presenza di vizi tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso, l'acquirente ha diritto a richiedere la riduzione del prezzo, anche in base all'art. 1497 c.c. La decisione ha sottolineato l'importanza di considerare le esigenze di tutela dell'acquirente, affermando che la pluralità di rimedi non deve essere rigidamente separata, ma può essere articolata in base alle specifiche circostanze del caso. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di appello di Milano per una nuova valutazione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, la tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'azione "quanti minoris", posto che l'art. 1497 c.c. - nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale - non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'interesse dell'attore fosse stato manifestato attraverso una consentita graduazione delle domande che prevedeva, in via prioritaria, "la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno" e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, cassando con rinvio la decisione di merito che aveva accolto la pretesa subordinata).

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Azione di riduzione del prezzo
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 21 gennaio 2025

    Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …

     Leggi di più…

  • 2Carmela NovellaAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 3Eutekne.infoAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 4Risorse online: Frammenti di Diritto CivileAccesso limitato
    Piccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/

  • 5Carmela NovellaAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/
Mostra tutto (7)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4245
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo