Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13131/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13131 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 8.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il PA C.F._1
01.05.1938 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo 156 presso lo studio degli Avv.ti
Alberto Panelli (C.F. ) e Nando Costa CodiceFiscale_2
( ) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._3
atti;
- APPELLANTE -
E
, sito in Napoli alla Via Salita TE
Scudillo n. 20 (P. Iva ) in persona dell'amm.re p.t. elett.te P.IVA_1
dom.to in Napoli alla Via Duomo n. 348, presso lo studio degli avv.ti Fulvio
De Luise (C.F.: ) ed Olga Porta C. F: C.F._4 C.F._5
che lo rapp.tano e difendono giusta procura in atti;
[...]
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 43105/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli del 30.09.2019 e depositata in data 09.10.2019;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione contro il decreto PA
ingiuntivo n. 951/2014, emesso dal Giudice di Pace di Napoli con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore del TE
l'importo di € 1.883,83 oltre gli interessi nonché le spese del giudizio liquidate in € 50,00 per spese, € 283,00 per diritti ed € 77,50 per onorari oltre accessori di legge.
L'opponente eccepiva: - che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto la pretesa creditoria del nei confronti di essa TE
attrice quale proprietaria dell'unità immobiliare SC. D, int. C/6 sita nel richiamato Condominio;
- che il credito oggetto di ingiunzione sorgeva in virtù del mancato pagamento di n. 2 rate (luglio e agosto 2010) per i lavori ascensore, rispettivamente di € 435,90, del saldo iniziale anno 2012 per €
569,56 e di n. 1 rata riparazione pluviale per € 442,47.
In sede di opposizione, essa attrice, dopo aver specificato di aver pagato gli importi richiesti con l'atto di precetto, relativo sia alla sorta capitale che alle spese di lite, eccepiva, l'insussistenza del credito del , CP_1
evidenziando, in relazione alle due rate (luglio e agosto del 2010) relative al pagamento dei lavori ascensore di aver regolarmente provveduto al pagamento mediante bonifico bancario effettuato in favore del in CP_1
data 22.12.2010.
La deduceva poi, in relazione alla seconda causale indicata nel PA ricorso per decreto ingiuntivo, che la pretesa dell'ente fosse assolutamente infondata in quanto il saldo iniziale anno 2012 era riferito al bilancio consuntivo dell'anno 2012 che tuttavia non era mai stato approvato dall'assemblea.
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Infine, in relazione alla rata per la riparazione della pluviale, pari ad euro
442,47, esponeva che l'assemblea non aveva mai approvato la riparazione della stessa.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Giudice di Pace l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna del alla restituzione di quanto pagato, vinte le spese. CP_1
Si costituiva il che eccepiva l'infondatezza TE
dell'opposizione chiedendone il rigetto e la declaratoria di cessata materia del contendere, essendo intervenuto l'integrale pagamento dell'importo ingiunto.
Con sentenza n. 43105/2019, emessa il 30.09.2019 e depositata il 09.10.2019, il Giudice di Pace di Napoli, in persona della Dott.ssa Borzelli, accoglieva parzialmente la proposta opposizione disponendo: “(…) dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la restituzione della somma di euro 725,56
(settecentoventicinque/56) relativa alle n. 2 rate (luglio e agosto 2010) per lavori ascensore pagata con bonifico del 22.10.2010 e successivamente con bonifico del 10.03.2014 nella misura di € 871,80; compensa le spese di lite”.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello PA
chiedendone la parziale riforma per avere il Giudice di Pace errato nella
[...]
parte in cui ha condannato il alla restituzione soltanto in parte CP_1
della somma già precedentemente pagata dalla medesima.
L'appellante ha dedotto, in particolare: - l'infondatezza della pretesa creditoria relativa al “saldo iniziale anno 2012” ed alla rata per la riparazione della pluviale, non essendo le relative voci di spesa mai state approvate dall'Assemblea Condominiale del 30.04.2013; - l'errata declaratoria di cessata materia del contendere e l'errata mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo essa opponente specificamente contestato in sede di opposizione la pretesa creditoria del - la violazione dell'art. CP_1
91 c.p.c. per mancata condanna alle spese del opposto alla luce CP_1
della soccombenza, seppur parziale, dello stesso nel giudizio di primo grado.
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Si è costituito anche in questo giudizio il , TE eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la sua infondatezza, tanto nel merito della contestazione delle pretese creditorie quanto in punto di spese di lite.
L'appellato ha proposto, altresì, appello incidentale col quale ha CP_1
chiesto, a sua volta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di accertare che il pagamento di € 725,56, corrisposto in favore del CP_1
in data 22.10.2010, fosse avvenuto a titolo di spese di riscaldamento e non per lavori ascensore;
di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la restituzione di € 871,80 in favore della appellante e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 27.10.2020, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Nondimeno, alla successiva udienza del 21.5.21, rilevato che non risultava ancora acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa sul ruolo mentre, con ordinanza del 27.1.2023, verificata l'acquisizione del fascicolo di
I grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è stato trattenuto in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
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Va poi dato atto della tempestività e dell'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dal essendosi l'ente costituito entro il CP_1
termine di legge previsto dall'art. 343 cpc.
Nel merito l'appello principale è infondato e va rigettato.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dal per le CP_1
ragioni di seguito specificate.
In relazione alla prima causale del ricorso per decreto ingiuntivo, va detto che la spesa per i lavori ascensore è stata approvata nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il 30.4.2013 posta al terzo punto all'ordine del giorno.
Dall'esame del riparto di spesa (pag. 4 del relativo bilancio preventivo) emerge che la avesse un debito di euro 871,80 (due rate di euro PA
435,90).
Orbene, la ha sostenuto di aver già pagato tale debito attraverso il PA
bonifico avvenuto in data 22.12.2010 corrispondendo l'importo di euro
1.144,94 in favore del , indicando nella causale che, di tale CP_1
somma, euro 725,56 fossero relativi alle 2 rate per i lavori all'ascensore.
Il Condominio si è difeso, evidenziando che, in realtà, l'importo di euro
725,56, versato dalla , fosse relativo alle rate del riscaldamento di PA cui l'appellante era parimenti debitrice.
Orbene, risulta pacificamente dal bilancio approvato in data 30.4.2013, che l'importo dovuto dall'appellante per i lavori ascensore fosse pari ad euro
871,80.
Parimenti è pacifico che l'appellante abbia pagato euro 725,56.
E' evidente che gli importi non corrispondano e che la somma sia stata pagata per una causale diversa.
In relazione alla somma di euro 569,56 va detto che tale quota, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non fa assolutamente riferimento al bilancio consuntivo del 2012 che effettivamente non è stato approvato dall'assemblea del 30.4.2013.
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La somma richiesta alla si riferisce al saldo finale della gestione PA
anno dall'1.1.2011 al 31.1.2011 e quindi al residuo della gestione dell'anno
2011 ancora dovuto dalla . Dalla lettura del verbale dell'assemblea PA del 30.4.2013 emerge che per l'appunto il bilancio consuntivo dell'anno 2011 veniva regolarmente approvato (punto 4 ordine del giorno). Di ciò già dava atto il Giudice di Pace in sentenza.
Infine, infondata è anche la doglianza di parte appellante in relazione all'infondatezza del credito del in relazione alla rata relativa alla CP_1
riparazione della pluviale in quanto, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l'assemblea del 30.4.2013 approvava il bilancio preventivo anno
2012 e relativo riparto in cui erano inclusi anche i lavori di riparazione della pluviale per la somma di euro 2.500, di cui euro 442,47 erano dovuti dall'appellante, come si evince dalla ripartizione versata in atti.
Pertanto, la sentenza appellata va riformata e va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo.
In ragione, tuttavia, dell'avvenuto pagamento del debito e delle spese relative al procedimento monitorio e all'atto di precetto, va revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto si osserva che il pagamento della somma ingiunta da parte della comporta – effettivamente – la necessaria revoca del decreto e la PA
conseguente regolamentazione delle spese processuali (anche per la fase monitoria) secondo il principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento temporale alla data di emissione del decreto (fra le altre, cfr. Cass. 10.4.2014, n. 8428).
Invero, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi
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successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent.
n. 7448 del 199.3, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del
1992).
Alla luce di quanto sopra detto, atteso che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo la debitrice ha adempiuto l'obbligazione pagando anche le spese del procedimento monitorio, va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma l'opponente va comunque condannata al pagamento delle spese di lite, stante la sua soccombenza in ragione dell'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di lite vanno liquidate per il primo grado di giudizio in euro 633,00 per le quattro fasi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
giudizi davanti al Giudice di Pace valore della controversia tra euro 1.101,00 e
5.200,00); per il secondo grado di giudizio vanno liquidate in euro 852,00 per le tre fasi (fase di studio, introduttiva e decisionale, con eliminazione della fase istruttoria non svolta;
giudizi innanzi al Tribunale valore della controversia tra euro 1101,00 e 5.200,00).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma
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inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così PA
provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da;
PA
- accoglie l'appello incidentale proposto dal TE
, sito in Napoli alla Via Salita Scudillo n. 20 e, in riforma
[...]
della sentenza appellata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da;
PA
- dichiara cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento del debito e delle spese del procedimento monitorio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 951/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Napoli;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del PA
, sito in Napoli alla Via Salita Scudillo TE
n. 20 che liquida, per il primo grado di giudizio in euro 633,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge e per il secondo grado di giudizio in euro 852,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge con attribuzione ai difensori in solido;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico di . PA
Così deciso in Napoli il 7.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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