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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 915/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Piccinno Marco, giusta mandato in P.IVA_2 atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via Bastione Carlo n. 14;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cosentino Rocco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
RM (Le) alla Via Regina Margherita n. 25/A;
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_3 C.F._2 dall'Avv. De Rocco Simona, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi alla Via San Giovanni Bosco n. 87;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: attrice: “A) dichiarare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 27.05.2015 a rogito del Notaio rep. 456, racc. n.364, trascritto il 29.05.2015 con Persona_1 cui e il coniuge conferivano in fondo patrimoniale la Controparte_1 Parte_3 piena proprietà [...dei beni indicati...], è pregiudizievole delle ragioni creditorie
1 dell'attrice poiché elimina le garanzie e rende impossibile o, comunque, più difficile, la realizzazione del credito dalla stessa vantato nei confronti dei disponenti pari ad €
63.434,54 alla data del 07.09.2016, oltre accessori;
B) in conseguenza e per l'effetto revocarlo e, quindi, dichiararne la sua inefficacia nei confronti di Parte_1
C) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Brindisi e/o comunque
[...] competente, di annotare l'emananda sentenza;
D) con vittoria di spese e compensi”; convenuto, “- In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di CP_1 legittimazione in capo alla e per essa già Parte_1 Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per le ragioni espresse CP_2 in narrativa;
Sempre in via preliminare: accertare la nullità della fideiussione sottoscritta dal convenuto e, per l'effetto, dichiarare il convenuto carente di legittimazione passiva e respingere la domanda attorea anche secondo diversa e migliore qualificazione giuridica;
Nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari proposte: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; convenuta, Prence: “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in persona del legale rappresentante p.t. per le Parte_1 motivazioni dinanzi esposte;
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea;
3) In ogni caso mandare esente da responsabilità la NO , per la vicenda per cui è causa;
4) Il Parte_3 tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.02.2020, la (da ora in avanti, Parte_1 brevemente, ) e per essa la citava innanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 Parte_2
e , deducendo: che il 14.07.2017, nell'ambito di Controparte_1 Parte_3 un'operazione di cartolarizzazione di crediti, acquistava pro-soluto da un Controparte_3 portfolio di crediti, ivi incluso quello vantato nei confronti del convenuto, CP_1
; che il 20.07.2017 conferiva a la procura per l'amministrazione,
[...] Pt_2 gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti;
che il credito per cui è causa traeva origine dal saldo debitore di cui al conto corrente n. 010589765, acceso da Controparte_4
[...]
2
[...] presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di Brindisi;
che le relative aperture di credito in conto corrente erano assistite da garanzia fideiussoria rilasciata da , già Controparte_1 amministratore unico della sino alla concorrenza di € 65.000; che Controparte_4
l'istituto di credito in data 22.11.2013 recedeva dal rapporto per l'irregolare uso delle linee di credito, con contestuale richiesta di pagamento del saldo debitorio alla debitrice principale e al fideiussore;
che con decreto ingiuntivo n. 1030/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti della società e del fideiussore, veniva intimato il pagamento di quanto dovuto per l'importo di € 63.434,54 oltre accessori;
che tale decreto ingiuntivo veniva opposto dagli ingiunti con atto del 07.12.2016 ed il Tribunale adito con sentenza parziale n. 1845/2019 dichiarava il decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di CP_1
a causa dell'inammissibilità della sua opposizione;
che da indagini finanziarie,
[...] ferma l'impossidenza della società, apprendeva che con atto del Controparte_1
27.05.2015, rep. 456, racc. n. 364, trascritto il 29.05.2015 rep. Gen. 7103, reg. part. 5588, a rogito del Notaio , e con il consenso e l'accettazione della coniuge in Persona_1 separazione dei beni, , aveva costituito un fondo patrimoniale avente Parte_4 ad oggetto la proprietà di alcuni beni immobili.
In punto di diritto, la società attrice evidenziava che: tale atto arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie poiché gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale erano stati sottratti alla garanzia del credito;
che il danno arrecato alle ragioni del credito era ben noto ai convenuti attesa la preesistenza delle stesse rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2020, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di per
[...] Pt_1 mancanza di idonea prova della cessione del credito da parte di nonché il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva per nullità assoluta della fideiussione rilasciata nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. Nel merito, quanto ai presupposti dell'azione revocatoria, eccepiva l'assenza e la mancata prova del consilium fraudis e dell'eventus damni, poiché nell'atto dispositivo non era stato ricompreso l'intero patrimonio del debitore.
Successivamente, con comparsa di costituzione risposta del 16.09.2020, si costituiva la sig.ra , la quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione Parte_3
3 attiva della per mancanza di idonea prova della cessione del credito. Nel merito, si Pt_1 dichiarava completamente estranea e all'oscuro dei rapporti obbligatori tra l'attrice e il
CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 14.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia fraudis (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i
4 contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium fraudis (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni purché plurime e concordanti (cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Tanto chiarito in via generale, è necessario procedere al preventivo vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
Deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
. Pt_1
In primo luogo, il convenuto, , ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attrice in ragione della mancanza di prova in ordine all'avvenuta notifica al debitore ceduto del contratto di cessione del credito.
Come noto l'art. 1264 c.c. dispone che “la cessione ha effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata” mentre l'art. 58, co. 2
TUB stabilisce che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto.
5 Dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che il credito inizialmente vantato da
Unicredit spa è stato ceduto a;
tale operazione è stata resa nota mediante Pt_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. allegati all'atto di citazione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 D. Lgs. 385/93, con i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Va poi, aggiunto, che in ogni caso questo Giudice ritiene, concordemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, che la notifica della cessione debba ritenersi perfezionata anche con la notifica del ricorso monitorio;
tanto in ossequio al principio secondo il quale: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (ex multis, Tribunale Velletri Sez. II Sent., 22/11/2022).
Tanto chiarito in ordine alla notifica della cessione del credito, va dato atto che i convenuti hanno contestato la legittimazione attiva dell'attrice evidenziando non soltanto l'assenza di prova della notifica dell'avvenuta cessione (doglianza infondata, alla luce delle considerazioni sopra esposte) ma anche eccependo il difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito e della riconducibilità del credito per cui è causa alla cessione in blocco dei crediti sopra citata.
Secondo quanto di recente stabilito dalla Corte di Cassazione: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Dunque - dando applicazione a tale principio di diritto, dal quale questo Giudice non intende discostarsi - è possibile affermare che la prova della notificazione della cessione
6 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non equivale a prova della cessione stessa;
tuttavia, essa può valere quale indizio dell'avvenuta cessione e dell'avvenuta inclusione nell'atto di cessione del credito per cui è causa. E' chiaro che tale elemento indiziario dovrà essere corroborato da ulteriori circostanze, idonee a far ritenere, all'esito di una loro complessiva valutazione, come dimostrata l'avvenuta cessione del credito.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono una serie di elementi di fatto che inducono questo
Giudice a ritenere provata la cessione del credito.
Il primo indizio dell'avvenuta cessione è rappresentato appunto dalla notizia di tale cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
si tratta, tra l'altro di una notizia piuttosto dettagliata, con indicazione esatta dei criteri identificativi dei crediti ceduti.
Il secondo elemento indiziario è costituito dalla dichiarazione resa dalla cessionaria, datata
7.9.2020, con la quale si conferma la cessione del credito e, soprattutto, la ricomprensione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti del convenuto e derivante dal rapporto di conto corrente n. 10589765.
Il terzo elemento in punto di fatto da prendere in considerazione è la disponibilità materiale che l'attrice ha della documentazione contrattuale, difficilmente ipotizzabile in mancanza della cessione del credito.
In definitiva, gli argomenti di prova finora evidenziati, congiuntamente valutati, consentono di far ritenere provata la piena legittimazione attiva di ad agire a tutela Pt_1 delle ragioni di credito ab origine vantate da Unicredit s.p.a.
Con la seconda eccezione preliminare, il convenuto, , ha sostenuto il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, stante la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto.
Come anticipato, ad avviso del convenuto, il contratto di fideiussione sarebbe nullo in quanto agli articoli 2, 6 ed 8 conterrebbero le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), le quali sono state ritenute dalla Banca d'Italia
(con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) contrarie all'art. 2 della legge antitrust (l. n.
287/1990). In particolare, ad avviso del convenuto tale dato di fatto comporterebbe la nullità dell'intero contratto ovvero, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia per mancata proposizione delle
7 istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ad avviso di chi giudica, l'eccezione oltre che infondata è anche inammissibile.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Orbene, nel caso in valutazione, la contestazione mossa da e posta a Controparte_1 fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva attiene chiaramente al merito della controversia o meglio alla fondatezza della pretesa creditoria e non, invece, alla legittimazione passiva del convenuto;
in sostanza, ciò che quest'ultimo effettivamente contesta è il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata promossa.
Va ricordato, tuttavia, che ai fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'azione revocatoria non è necessario, come già sopra chiarito in via generale, che il credito vantato dall'attore sia certo, liquido ed esigibile, potendo trattarsi finanche di un credito litigioso o sub iudice.
Nel caso di specie, va aggiunto che il credito vantato dall'attrice è stato addirittura oggetto di accertamento giudiziale, come risulta dalla lettura della sentenza emessa in data
29.12.2019 dal Tribunale di Brindisi, con la quale è stata accertata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. 1030/2016 - con cui gli CP_1 era stato intimato il pagamento in favore di Unicredit spa della somma di € 63.434,54
(credito successivamente ceduto all'odierna attrice) - il quale ha, dunque, acquistato efficacia di giudicato tanto in ordine alla sussistenza del credito quanto in merito alla legittimità del titolo che ne è alla base (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/07/2025, n.21801, secondo cui “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il
8 quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”).
Ciò premesso, va dato atto che l'attrice ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, dando prova della ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In primo luogo, come detto, sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. della società attrice, le cui ragioni di credito erano, indiscutibilmente, già sorte nei confronti del prima del compimento dell'atto dispositivo. A tal proposito, rilevano i CP_1 documenti agli atti dai quali risulta che già all'atto del recesso formalizzato in data
22.11.2013 dall'istituto cedente vi era un'esposizione debitoria, dunque, precedente rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, risalente al 27.05.2015.
La circostanza che il credito sia divenuto esigibile e che sia stato accertato in epoca successiva non rileva, considerato che ai fini dell'azione revocatoria occorre tenere conto del momento in cui sorge il credito. (cfr. Tribunale Foggia sez. III, 27/09/2024, n.2218;
Corte appello Venezia sez. II, 16/02/2023, n. 378).
Nel caso di specie, che attiene ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, inoltre, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
In ordine all'eventus damni non vi è dubbio che l'atto dispositivo abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attrice, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo quantitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione in discussione il debitore abbia sottratto parte dei propri beni immobili, rendendo più incerto l'immediato realizzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27178; Cass., ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022).
Sul punto, il convenuto, , ha eccepito la capienza del proprio Controparte_1 patrimonio, documentando la titolarità di un locale ad uso artigianale, del valore stimato di
€ 63.072,00. Ad avviso di questo Giudice, il convenuto non è riuscito a dimostrare l'insussistenza dell'eventus damni. Invero, pur volendo ritenere corretta la valutazione immobiliare di parte, l'unico immobile escluso dal fondo patrimoniale ha, difatti, un valore inferiore a quello del credito, comprensivo non soltanto dell'importo portato dal decreto
9 ingiuntivo n. 1030/2016 (che già considerato singolarmente sarebbe superiore al valore del locale) ma anche di quello relativo alle spese di lite di cui al procedimento monitorio e di cui a quello di opposizione a decreto ingiuntivo (fase per la quale il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 29.12.2019 ha liquidato in favore di l'importo di € 1.990,00 oltre Pt_1 accessori).
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio a danno del creditore. La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, come tale, è soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, sent. 16 maggio 2023
n. 601). Tale stato soggettivo deve essere accertato unicamente in capo al debitore e non anche in capo al terzo, trattandosi, appunto, di atto di disposizione a titolo gratuito compiuto successivamente all'insorgenza delle ragioni di credito.
Pare, dunque, ad avviso di chi scrive, inverosimile che il debitore non fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della società da egli stesso amministrata e per la quale aveva assunto un'obbligazione fideiussoria e, dunque, dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a ledere gli interessi del creditore.
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
10 - accoglie la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di costituzione del fondo Parte_1 patrimoniale a rogito del Notaio , datato 27.05.2015, rep. 456, racc. n. Persona_1
364, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 29.05.2015 rep. Gen. 7103, reg. part. 5588;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
- condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.355,00, di cui € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 915/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Piccinno Marco, giusta mandato in P.IVA_2 atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via Bastione Carlo n. 14;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cosentino Rocco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
RM (Le) alla Via Regina Margherita n. 25/A;
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_3 C.F._2 dall'Avv. De Rocco Simona, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi alla Via San Giovanni Bosco n. 87;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: attrice: “A) dichiarare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 27.05.2015 a rogito del Notaio rep. 456, racc. n.364, trascritto il 29.05.2015 con Persona_1 cui e il coniuge conferivano in fondo patrimoniale la Controparte_1 Parte_3 piena proprietà [...dei beni indicati...], è pregiudizievole delle ragioni creditorie
1 dell'attrice poiché elimina le garanzie e rende impossibile o, comunque, più difficile, la realizzazione del credito dalla stessa vantato nei confronti dei disponenti pari ad €
63.434,54 alla data del 07.09.2016, oltre accessori;
B) in conseguenza e per l'effetto revocarlo e, quindi, dichiararne la sua inefficacia nei confronti di Parte_1
C) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Brindisi e/o comunque
[...] competente, di annotare l'emananda sentenza;
D) con vittoria di spese e compensi”; convenuto, “- In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di CP_1 legittimazione in capo alla e per essa già Parte_1 Parte_2
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per le ragioni espresse CP_2 in narrativa;
Sempre in via preliminare: accertare la nullità della fideiussione sottoscritta dal convenuto e, per l'effetto, dichiarare il convenuto carente di legittimazione passiva e respingere la domanda attorea anche secondo diversa e migliore qualificazione giuridica;
Nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari proposte: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; convenuta, Prence: “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in persona del legale rappresentante p.t. per le Parte_1 motivazioni dinanzi esposte;
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea;
3) In ogni caso mandare esente da responsabilità la NO , per la vicenda per cui è causa;
4) Il Parte_3 tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.02.2020, la (da ora in avanti, Parte_1 brevemente, ) e per essa la citava innanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 Parte_2
e , deducendo: che il 14.07.2017, nell'ambito di Controparte_1 Parte_3 un'operazione di cartolarizzazione di crediti, acquistava pro-soluto da un Controparte_3 portfolio di crediti, ivi incluso quello vantato nei confronti del convenuto, CP_1
; che il 20.07.2017 conferiva a la procura per l'amministrazione,
[...] Pt_2 gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti;
che il credito per cui è causa traeva origine dal saldo debitore di cui al conto corrente n. 010589765, acceso da Controparte_4
[...]
2
[...] presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di Brindisi;
che le relative aperture di credito in conto corrente erano assistite da garanzia fideiussoria rilasciata da , già Controparte_1 amministratore unico della sino alla concorrenza di € 65.000; che Controparte_4
l'istituto di credito in data 22.11.2013 recedeva dal rapporto per l'irregolare uso delle linee di credito, con contestuale richiesta di pagamento del saldo debitorio alla debitrice principale e al fideiussore;
che con decreto ingiuntivo n. 1030/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti della società e del fideiussore, veniva intimato il pagamento di quanto dovuto per l'importo di € 63.434,54 oltre accessori;
che tale decreto ingiuntivo veniva opposto dagli ingiunti con atto del 07.12.2016 ed il Tribunale adito con sentenza parziale n. 1845/2019 dichiarava il decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di CP_1
a causa dell'inammissibilità della sua opposizione;
che da indagini finanziarie,
[...] ferma l'impossidenza della società, apprendeva che con atto del Controparte_1
27.05.2015, rep. 456, racc. n. 364, trascritto il 29.05.2015 rep. Gen. 7103, reg. part. 5588, a rogito del Notaio , e con il consenso e l'accettazione della coniuge in Persona_1 separazione dei beni, , aveva costituito un fondo patrimoniale avente Parte_4 ad oggetto la proprietà di alcuni beni immobili.
In punto di diritto, la società attrice evidenziava che: tale atto arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie poiché gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale erano stati sottratti alla garanzia del credito;
che il danno arrecato alle ragioni del credito era ben noto ai convenuti attesa la preesistenza delle stesse rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.08.2020, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di per
[...] Pt_1 mancanza di idonea prova della cessione del credito da parte di nonché il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva per nullità assoluta della fideiussione rilasciata nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. Nel merito, quanto ai presupposti dell'azione revocatoria, eccepiva l'assenza e la mancata prova del consilium fraudis e dell'eventus damni, poiché nell'atto dispositivo non era stato ricompreso l'intero patrimonio del debitore.
Successivamente, con comparsa di costituzione risposta del 16.09.2020, si costituiva la sig.ra , la quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione Parte_3
3 attiva della per mancanza di idonea prova della cessione del credito. Nel merito, si Pt_1 dichiarava completamente estranea e all'oscuro dei rapporti obbligatori tra l'attrice e il
CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 14.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia fraudis (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i
4 contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium fraudis (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni purché plurime e concordanti (cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Tanto chiarito in via generale, è necessario procedere al preventivo vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
Deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
. Pt_1
In primo luogo, il convenuto, , ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attrice in ragione della mancanza di prova in ordine all'avvenuta notifica al debitore ceduto del contratto di cessione del credito.
Come noto l'art. 1264 c.c. dispone che “la cessione ha effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata” mentre l'art. 58, co. 2
TUB stabilisce che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco del credito esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto.
5 Dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che il credito inizialmente vantato da
Unicredit spa è stato ceduto a;
tale operazione è stata resa nota mediante Pt_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. allegati all'atto di citazione) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 D. Lgs. 385/93, con i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Va poi, aggiunto, che in ogni caso questo Giudice ritiene, concordemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, che la notifica della cessione debba ritenersi perfezionata anche con la notifica del ricorso monitorio;
tanto in ossequio al principio secondo il quale: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (ex multis, Tribunale Velletri Sez. II Sent., 22/11/2022).
Tanto chiarito in ordine alla notifica della cessione del credito, va dato atto che i convenuti hanno contestato la legittimazione attiva dell'attrice evidenziando non soltanto l'assenza di prova della notifica dell'avvenuta cessione (doglianza infondata, alla luce delle considerazioni sopra esposte) ma anche eccependo il difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito e della riconducibilità del credito per cui è causa alla cessione in blocco dei crediti sopra citata.
Secondo quanto di recente stabilito dalla Corte di Cassazione: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Dunque - dando applicazione a tale principio di diritto, dal quale questo Giudice non intende discostarsi - è possibile affermare che la prova della notificazione della cessione
6 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non equivale a prova della cessione stessa;
tuttavia, essa può valere quale indizio dell'avvenuta cessione e dell'avvenuta inclusione nell'atto di cessione del credito per cui è causa. E' chiaro che tale elemento indiziario dovrà essere corroborato da ulteriori circostanze, idonee a far ritenere, all'esito di una loro complessiva valutazione, come dimostrata l'avvenuta cessione del credito.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono una serie di elementi di fatto che inducono questo
Giudice a ritenere provata la cessione del credito.
Il primo indizio dell'avvenuta cessione è rappresentato appunto dalla notizia di tale cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
si tratta, tra l'altro di una notizia piuttosto dettagliata, con indicazione esatta dei criteri identificativi dei crediti ceduti.
Il secondo elemento indiziario è costituito dalla dichiarazione resa dalla cessionaria, datata
7.9.2020, con la quale si conferma la cessione del credito e, soprattutto, la ricomprensione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti del convenuto e derivante dal rapporto di conto corrente n. 10589765.
Il terzo elemento in punto di fatto da prendere in considerazione è la disponibilità materiale che l'attrice ha della documentazione contrattuale, difficilmente ipotizzabile in mancanza della cessione del credito.
In definitiva, gli argomenti di prova finora evidenziati, congiuntamente valutati, consentono di far ritenere provata la piena legittimazione attiva di ad agire a tutela Pt_1 delle ragioni di credito ab origine vantate da Unicredit s.p.a.
Con la seconda eccezione preliminare, il convenuto, , ha sostenuto il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, stante la nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto.
Come anticipato, ad avviso del convenuto, il contratto di fideiussione sarebbe nullo in quanto agli articoli 2, 6 ed 8 conterrebbero le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), le quali sono state ritenute dalla Banca d'Italia
(con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) contrarie all'art. 2 della legge antitrust (l. n.
287/1990). In particolare, ad avviso del convenuto tale dato di fatto comporterebbe la nullità dell'intero contratto ovvero, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia per mancata proposizione delle
7 istanze nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ad avviso di chi giudica, l'eccezione oltre che infondata è anche inammissibile.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Orbene, nel caso in valutazione, la contestazione mossa da e posta a Controparte_1 fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva attiene chiaramente al merito della controversia o meglio alla fondatezza della pretesa creditoria e non, invece, alla legittimazione passiva del convenuto;
in sostanza, ciò che quest'ultimo effettivamente contesta è il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata promossa.
Va ricordato, tuttavia, che ai fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'azione revocatoria non è necessario, come già sopra chiarito in via generale, che il credito vantato dall'attore sia certo, liquido ed esigibile, potendo trattarsi finanche di un credito litigioso o sub iudice.
Nel caso di specie, va aggiunto che il credito vantato dall'attrice è stato addirittura oggetto di accertamento giudiziale, come risulta dalla lettura della sentenza emessa in data
29.12.2019 dal Tribunale di Brindisi, con la quale è stata accertata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n. 1030/2016 - con cui gli CP_1 era stato intimato il pagamento in favore di Unicredit spa della somma di € 63.434,54
(credito successivamente ceduto all'odierna attrice) - il quale ha, dunque, acquistato efficacia di giudicato tanto in ordine alla sussistenza del credito quanto in merito alla legittimità del titolo che ne è alla base (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/07/2025, n.21801, secondo cui “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il
8 quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”).
Ciò premesso, va dato atto che l'attrice ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, dando prova della ricorrenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In primo luogo, come detto, sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. della società attrice, le cui ragioni di credito erano, indiscutibilmente, già sorte nei confronti del prima del compimento dell'atto dispositivo. A tal proposito, rilevano i CP_1 documenti agli atti dai quali risulta che già all'atto del recesso formalizzato in data
22.11.2013 dall'istituto cedente vi era un'esposizione debitoria, dunque, precedente rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, risalente al 27.05.2015.
La circostanza che il credito sia divenuto esigibile e che sia stato accertato in epoca successiva non rileva, considerato che ai fini dell'azione revocatoria occorre tenere conto del momento in cui sorge il credito. (cfr. Tribunale Foggia sez. III, 27/09/2024, n.2218;
Corte appello Venezia sez. II, 16/02/2023, n. 378).
Nel caso di specie, che attiene ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, inoltre, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
In ordine all'eventus damni non vi è dubbio che l'atto dispositivo abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attrice, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo quantitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione in discussione il debitore abbia sottratto parte dei propri beni immobili, rendendo più incerto l'immediato realizzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27178; Cass., ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022).
Sul punto, il convenuto, , ha eccepito la capienza del proprio Controparte_1 patrimonio, documentando la titolarità di un locale ad uso artigianale, del valore stimato di
€ 63.072,00. Ad avviso di questo Giudice, il convenuto non è riuscito a dimostrare l'insussistenza dell'eventus damni. Invero, pur volendo ritenere corretta la valutazione immobiliare di parte, l'unico immobile escluso dal fondo patrimoniale ha, difatti, un valore inferiore a quello del credito, comprensivo non soltanto dell'importo portato dal decreto
9 ingiuntivo n. 1030/2016 (che già considerato singolarmente sarebbe superiore al valore del locale) ma anche di quello relativo alle spese di lite di cui al procedimento monitorio e di cui a quello di opposizione a decreto ingiuntivo (fase per la quale il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 29.12.2019 ha liquidato in favore di l'importo di € 1.990,00 oltre Pt_1 accessori).
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio a danno del creditore. La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, come tale, è soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, sent. 16 maggio 2023
n. 601). Tale stato soggettivo deve essere accertato unicamente in capo al debitore e non anche in capo al terzo, trattandosi, appunto, di atto di disposizione a titolo gratuito compiuto successivamente all'insorgenza delle ragioni di credito.
Pare, dunque, ad avviso di chi scrive, inverosimile che il debitore non fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della società da egli stesso amministrata e per la quale aveva assunto un'obbligazione fideiussoria e, dunque, dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a ledere gli interessi del creditore.
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
10 - accoglie la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di costituzione del fondo Parte_1 patrimoniale a rogito del Notaio , datato 27.05.2015, rep. 456, racc. n. Persona_1
364, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 29.05.2015 rep. Gen. 7103, reg. part. 5588;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
- condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.355,00, di cui € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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