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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5200/2020
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5200/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI LUCIANA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ROSSINI LUCIANA.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BONAVERI LEANDRO, elettivamente domiciliato in VIA S. DONATO, 116/M
40057 GRANAROLO DELL' EMILIA presso il difensore avv. BONAVERI
LEANDRO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2110/2020 del Tribunale di OD, CP_1 ingiungeva all'ex coniuge il rimborso del 50% delle spese Parte_1 straordinarie (mediche e tasse universitarie) sostenute nell'interesse dei due figli per un totale di € 5.968,50.
Con atto di citazione in opposizione, eccepiva la nullità del decreto, Parte_1 fondato su un titolo (accordi di separazione) venuto meno a seguito della sopravvenuta sentenza di divorzio, la quale prevedeva diverse modalità di pagina 1 di 5 regolamentazione delle spese. In via riconvenzionale, eccepiva in compensazione l'importo corrisposto in eccedenza a titolo di assegno di mantenimento per i figli per il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione e il provvedimento della Corte di Appello di
Bologna, che aveva ridotto l'ammontare dell'assegno da € 3.500,00 a € 2.500,00; infine, chiedeva la condanna della alla restituzione della somma di € CP_1
51.500,00 versata a titolo di mutuo per l'acquisto di una autovettura e delle quote di una società intestate alla medesima, come documentato dagli assegni circolari in atti.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le domande ed eccezioni avanzate CP_1 dal sostenendo che le spese anticipate dalla medesima (e di cui chiedeva il Pt_1 rimborso per il 50 %) erano relative al periodo precedente alla sentenza di divorzio, nel quale non era previsto alcun previo accordo, osservando che, in ogni caso, non si trattava di spese straordinarie in senso stretto. Quanto alla domanda riconvenzionale, nell'eccepirne l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c., eccepiva a sua volta la compensazione con gli importi a lei dovuti per assegni di mantenimento non totalmente versati nell'anno 2020; rispetto alla domanda di restituzione di somme per l'acquisto di un'automobile e di quote societarie, negava la prova del contratto di mutuo, osservando che al più si trattava di assolvimento dei doveri coniugali o comunque liberalità d'uso.
Esperito con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, veniva assunta la prova per testi e, all'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Con riguardo alle somme oggetto del decreto ingiuntivo, risulta invero che le spese di cui viene richiesto il rimborso al 50 % riguardano prestazioni e tasse sostenute in vigenza del precedente “regime” derivante dal provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, la quale, in accoglimento del relativo reclamo, nel modificare la regolamentazione delle spese straordinarie, aveva previsto testualmente: “pone a suo carico [N.d.R.: del sig. il 50% delle spese Pt_1 straordinarie mediche, scolastiche e sportive”, senza prescrivere espressamente la necessità di un preventivo accordo sugli esborsi.
Dunque, se è vero che, antecedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione
(depositato il 18.6.2020), era intervenuta tra le parti sentenza di divorzio pubblicata in data 22.1.2019 (sentenza n. 116/19 Tribunale di OD), la quale aveva regolamentato in maniera più analitica la ripartizione delle spese straordinarie, prevedendo il previo accordo per quelle straordinarie indicate, è anche vero che tale regolamentazione doveva applicarsi alle spese sostenute successivamente alla pubblicazione della sentenza, mentre per le spese sostenute precedentemente
(sebbene richieste successivamente) resta valida la regolamentazione prevista con la separazione e il successivo provvedimento di modifica della Corte d'Appello di pagina 2 di 5 Bologna, confermato in sede presidenziale nella causa di divorzio.
Risultano, in particolare, spese antecedenti al 22/1/2019 (data della sentenza di divorzio): le spese per cure dentistiche di cui alle fatture nn. 1619/18, 25/19, le spese per psicoterapia di cui alle ricevute n. 2/18, 9/18, 19/18, 47/18, 62/18, 71/18,
81/18, 86/18, 105/18 (ovvero tutte quelle rese dalla dott. in favore di _1
, le spese per gli occhiali, le ricevute del dott. nn. 134/18, Pt_2 Per_2
150/18, 163/18, 185/18, 200/18.
Nel rilevare che l'opponente non contestava le spese scolastiche per € 4.240,00, si ritengono quindi anche dovute le spese mediche anticipate e documentate per un totale di € 1.728,50.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Con riferimento all'eccezione di di compensazione dell'importo di € Pt_1
14.200,00 chiesto a titolo di maggiori importi versati per l'assegno di mantenimento fino al provvedimento di modifica dell'assegno, si ritiene che tale eccezione sia fondata.
Si ritiene, infatti, che gli effetti della revisione dell'assegno operino, di regola, dal momento in cui essi si verificano e, in particolare, dalla proposizione della domanda, osservandosi che, nel caso di riduzione dell'assegno di mantenimento, per la ripetizione delle somme versate in eccesso non opera automaticamente il regime dell'assegno alimentare (e dunque i caratteri di irripetibilità, impignorabilità
e non compensabilità), dovendosi verificare, in concreto, se gli importi versati abbiano un tale peculiare funzione.
Nel caso di specie, ove la Corte d'Appello disponeva la riduzione dell'assegno da €
3.500,00 a € 2.500,00, è da escludersi che l'importo eccedente di € 1.000,00 abbia natura alimentare, tenuto conto che esso costituisce l'eccedenza rispetto ad una somma (€ 2.500,00) che appare coprire già lo “scopo alimentare”, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come emersa nei procedimenti di separazione e divorzio e non contestata in questo giudizio.
Rispetto all'eccepita prescrizione della domanda di restituzione di tali maggiori importi, sollevata da , si ritiene che, trattandosi di indebito oggettivo, operi CP_1
l'ordinaria prescrizione decennale, per cui, nel caso di specie, al momento della domanda, il termine non era inutilmente decorso.
Con riferimento all'eccezione di (tempestivamente sollevata nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta) di compensazione di tali somme sopra indicate con quelle a lei dovute a titolo di mancato pagamento degli assegni di mantenimento nel periodo da aprile a ottobre 2020 (per un importo complessivo di € 13.750,00), essa
è parzialmente fondata.
Se è vero che risulta in via documentale che non convivesse con i figli CP_1 maggiorenni ma non autosufficienti dal febbraio 2020 (avendo trasferito la pagina 3 di 5 residenza anagrafica in altro luogo), essendo dunque venuto meno il rapporto di coabitazione in senso formale con i medesimi, risulta peraltro che ella abbia continuato ad esercitare la propria attività in OD (presumendosi che, pertanto, ella ivi abitasse) e, in ogni caso, che l'assegno di mantenimento non sia stato versato da nemmeno direttamente ai figli, avendo egli affermato che, da Pt_1 settembre 2020, aveva iniziato a versare l'assegno sul conto corrente intestato ai figli (doc. 12).
Pertanto, va riconosciuta a la somma di € 11.250,00 (€ 13.750,00 – € CP_1
2.500,00) per il periodo aprile-agosto 2020, escluso settembre per le ragioni anzidette.
In merito alla domanda di parte opponente di restituzione di somme versate a a titolo di mutuo per l'acquisto di quote societarie e per l'acquisto di un CP_1 autoveicolo, la domanda è infondata.
Al riguardo, si premette che eccepiva l'infondatezza della domanda stante la CP_1 sussistenza di una clausola di definizione dei rapporti economici “tombale” contenuta nel verbale di separazione (clausola n. 9). rilevava che tale Pt_1 clausola era inefficace, stante l'avversarsi della condizione risolutiva ivi prevista
(che prevedeva che, nel caso in cui avesse avanzato richiesta di assegno CP_1 divorzile, l'accordo “tombale” sugli aspetti economici sarebbe stato sciolto). CP_1 eccepiva la nullità di tale condizione risolutiva, in quanto pattuizione anticipatoria degli effetti economico-patrimoniali del divorzio, nulla per illiceità della causa, con la conseguenza che, essendo l'intera clausola n. 9 nulla, le pretese economiche eventualmente spettanti dovevano ritenersi prescritte.
Ora, nel caso di specie, rispetto a tutte le questioni sopra indicate, è peraltro preliminare e dirimente, come osservato anche dalla convenuta, che non sussista la prova della dazione a titolo di mutuo.
La giurisprudenza di legittimità ritiene sul punto che “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n.
30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n.
pagina 4 di 5 12119)” Cass. n. 16332/2024.
Pertanto, se è incontestato il versamento di tali somme, non è tuttavia provato il titolo (mutuo) per cui si domandava la restituzione.
Nessuna delle contabili reca una causale afferente al mutuo (trattandosi di assegni circolari intestati a terzi) e neppure la prova per testi ha confermato la circostanza: il teste interrogato sul capitolo “vero che nel luglio 2004 la dott.ssa Tes_1
ha chiesto all'allora coniuge dott. un prestito per CP_1 Parte_1 pagare l'acquisto delle quote della Test S.r.l. avvenuto il 29/7/20222”, così rispondeva: “non ne sono a conoscenza e non mi sembra di aver mai sentito parlare di questa cosa”.
Si osserva, infine, che la contabile relativa all'emissione di assegno circolare di €
25.000,00 da parte di alla venditrice delle quote è datata 18/7/2005, circa un Pt_1 anno dopo la data del rogito di acquisto delle quote sociali (27/7/2004), atto che, peraltro, dava conto dell'avvenuto integrale pagamento delle quote in data antecedente la stipula (cfr. doc. 8 fasc. , sicché neppure può essere messo in Pt_1 relazione con l'acquisto delle quote sociali.
L'allegazione di parte opponente di dazione delle somme a titolo di mutuo e dell'obbligazione restitutoria è quindi rimasta del tutto indimostrata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ne deriva la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONFERMA il d.i. n. 2110/2020, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. previa compensazione degli importi rispettivamente riconosciuti, CONDANNA
al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
2.950,00 a titolo di indebito per maggiori somme per assegni di maritamento, oltre interessi al tasso legale dal momento dell'indebito.
3. RIGETTA le altre domande riconvenzionali.
4. COMPENSA le spese di lite.
OD, 12 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5200/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSINI LUCIANA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ROSSINI LUCIANA.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BONAVERI LEANDRO, elettivamente domiciliato in VIA S. DONATO, 116/M
40057 GRANAROLO DELL' EMILIA presso il difensore avv. BONAVERI
LEANDRO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2110/2020 del Tribunale di OD, CP_1 ingiungeva all'ex coniuge il rimborso del 50% delle spese Parte_1 straordinarie (mediche e tasse universitarie) sostenute nell'interesse dei due figli per un totale di € 5.968,50.
Con atto di citazione in opposizione, eccepiva la nullità del decreto, Parte_1 fondato su un titolo (accordi di separazione) venuto meno a seguito della sopravvenuta sentenza di divorzio, la quale prevedeva diverse modalità di pagina 1 di 5 regolamentazione delle spese. In via riconvenzionale, eccepiva in compensazione l'importo corrisposto in eccedenza a titolo di assegno di mantenimento per i figli per il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ex art. 710 c.p.c. di modifica delle condizioni di separazione e il provvedimento della Corte di Appello di
Bologna, che aveva ridotto l'ammontare dell'assegno da € 3.500,00 a € 2.500,00; infine, chiedeva la condanna della alla restituzione della somma di € CP_1
51.500,00 versata a titolo di mutuo per l'acquisto di una autovettura e delle quote di una società intestate alla medesima, come documentato dagli assegni circolari in atti.
Si costituiva in giudizio contestando tutte le domande ed eccezioni avanzate CP_1 dal sostenendo che le spese anticipate dalla medesima (e di cui chiedeva il Pt_1 rimborso per il 50 %) erano relative al periodo precedente alla sentenza di divorzio, nel quale non era previsto alcun previo accordo, osservando che, in ogni caso, non si trattava di spese straordinarie in senso stretto. Quanto alla domanda riconvenzionale, nell'eccepirne l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c., eccepiva a sua volta la compensazione con gli importi a lei dovuti per assegni di mantenimento non totalmente versati nell'anno 2020; rispetto alla domanda di restituzione di somme per l'acquisto di un'automobile e di quote societarie, negava la prova del contratto di mutuo, osservando che al più si trattava di assolvimento dei doveri coniugali o comunque liberalità d'uso.
Esperito con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, risultato vano il tentativo di conciliazione, veniva assunta la prova per testi e, all'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Con riguardo alle somme oggetto del decreto ingiuntivo, risulta invero che le spese di cui viene richiesto il rimborso al 50 % riguardano prestazioni e tasse sostenute in vigenza del precedente “regime” derivante dal provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, la quale, in accoglimento del relativo reclamo, nel modificare la regolamentazione delle spese straordinarie, aveva previsto testualmente: “pone a suo carico [N.d.R.: del sig. il 50% delle spese Pt_1 straordinarie mediche, scolastiche e sportive”, senza prescrivere espressamente la necessità di un preventivo accordo sugli esborsi.
Dunque, se è vero che, antecedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione
(depositato il 18.6.2020), era intervenuta tra le parti sentenza di divorzio pubblicata in data 22.1.2019 (sentenza n. 116/19 Tribunale di OD), la quale aveva regolamentato in maniera più analitica la ripartizione delle spese straordinarie, prevedendo il previo accordo per quelle straordinarie indicate, è anche vero che tale regolamentazione doveva applicarsi alle spese sostenute successivamente alla pubblicazione della sentenza, mentre per le spese sostenute precedentemente
(sebbene richieste successivamente) resta valida la regolamentazione prevista con la separazione e il successivo provvedimento di modifica della Corte d'Appello di pagina 2 di 5 Bologna, confermato in sede presidenziale nella causa di divorzio.
Risultano, in particolare, spese antecedenti al 22/1/2019 (data della sentenza di divorzio): le spese per cure dentistiche di cui alle fatture nn. 1619/18, 25/19, le spese per psicoterapia di cui alle ricevute n. 2/18, 9/18, 19/18, 47/18, 62/18, 71/18,
81/18, 86/18, 105/18 (ovvero tutte quelle rese dalla dott. in favore di _1
, le spese per gli occhiali, le ricevute del dott. nn. 134/18, Pt_2 Per_2
150/18, 163/18, 185/18, 200/18.
Nel rilevare che l'opponente non contestava le spese scolastiche per € 4.240,00, si ritengono quindi anche dovute le spese mediche anticipate e documentate per un totale di € 1.728,50.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Con riferimento all'eccezione di di compensazione dell'importo di € Pt_1
14.200,00 chiesto a titolo di maggiori importi versati per l'assegno di mantenimento fino al provvedimento di modifica dell'assegno, si ritiene che tale eccezione sia fondata.
Si ritiene, infatti, che gli effetti della revisione dell'assegno operino, di regola, dal momento in cui essi si verificano e, in particolare, dalla proposizione della domanda, osservandosi che, nel caso di riduzione dell'assegno di mantenimento, per la ripetizione delle somme versate in eccesso non opera automaticamente il regime dell'assegno alimentare (e dunque i caratteri di irripetibilità, impignorabilità
e non compensabilità), dovendosi verificare, in concreto, se gli importi versati abbiano un tale peculiare funzione.
Nel caso di specie, ove la Corte d'Appello disponeva la riduzione dell'assegno da €
3.500,00 a € 2.500,00, è da escludersi che l'importo eccedente di € 1.000,00 abbia natura alimentare, tenuto conto che esso costituisce l'eccedenza rispetto ad una somma (€ 2.500,00) che appare coprire già lo “scopo alimentare”, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come emersa nei procedimenti di separazione e divorzio e non contestata in questo giudizio.
Rispetto all'eccepita prescrizione della domanda di restituzione di tali maggiori importi, sollevata da , si ritiene che, trattandosi di indebito oggettivo, operi CP_1
l'ordinaria prescrizione decennale, per cui, nel caso di specie, al momento della domanda, il termine non era inutilmente decorso.
Con riferimento all'eccezione di (tempestivamente sollevata nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta) di compensazione di tali somme sopra indicate con quelle a lei dovute a titolo di mancato pagamento degli assegni di mantenimento nel periodo da aprile a ottobre 2020 (per un importo complessivo di € 13.750,00), essa
è parzialmente fondata.
Se è vero che risulta in via documentale che non convivesse con i figli CP_1 maggiorenni ma non autosufficienti dal febbraio 2020 (avendo trasferito la pagina 3 di 5 residenza anagrafica in altro luogo), essendo dunque venuto meno il rapporto di coabitazione in senso formale con i medesimi, risulta peraltro che ella abbia continuato ad esercitare la propria attività in OD (presumendosi che, pertanto, ella ivi abitasse) e, in ogni caso, che l'assegno di mantenimento non sia stato versato da nemmeno direttamente ai figli, avendo egli affermato che, da Pt_1 settembre 2020, aveva iniziato a versare l'assegno sul conto corrente intestato ai figli (doc. 12).
Pertanto, va riconosciuta a la somma di € 11.250,00 (€ 13.750,00 – € CP_1
2.500,00) per il periodo aprile-agosto 2020, escluso settembre per le ragioni anzidette.
In merito alla domanda di parte opponente di restituzione di somme versate a a titolo di mutuo per l'acquisto di quote societarie e per l'acquisto di un CP_1 autoveicolo, la domanda è infondata.
Al riguardo, si premette che eccepiva l'infondatezza della domanda stante la CP_1 sussistenza di una clausola di definizione dei rapporti economici “tombale” contenuta nel verbale di separazione (clausola n. 9). rilevava che tale Pt_1 clausola era inefficace, stante l'avversarsi della condizione risolutiva ivi prevista
(che prevedeva che, nel caso in cui avesse avanzato richiesta di assegno CP_1 divorzile, l'accordo “tombale” sugli aspetti economici sarebbe stato sciolto). CP_1 eccepiva la nullità di tale condizione risolutiva, in quanto pattuizione anticipatoria degli effetti economico-patrimoniali del divorzio, nulla per illiceità della causa, con la conseguenza che, essendo l'intera clausola n. 9 nulla, le pretese economiche eventualmente spettanti dovevano ritenersi prescritte.
Ora, nel caso di specie, rispetto a tutte le questioni sopra indicate, è peraltro preliminare e dirimente, come osservato anche dalla convenuta, che non sussista la prova della dazione a titolo di mutuo.
La giurisprudenza di legittimità ritiene sul punto che “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n.
30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n.
pagina 4 di 5 12119)” Cass. n. 16332/2024.
Pertanto, se è incontestato il versamento di tali somme, non è tuttavia provato il titolo (mutuo) per cui si domandava la restituzione.
Nessuna delle contabili reca una causale afferente al mutuo (trattandosi di assegni circolari intestati a terzi) e neppure la prova per testi ha confermato la circostanza: il teste interrogato sul capitolo “vero che nel luglio 2004 la dott.ssa Tes_1
ha chiesto all'allora coniuge dott. un prestito per CP_1 Parte_1 pagare l'acquisto delle quote della Test S.r.l. avvenuto il 29/7/20222”, così rispondeva: “non ne sono a conoscenza e non mi sembra di aver mai sentito parlare di questa cosa”.
Si osserva, infine, che la contabile relativa all'emissione di assegno circolare di €
25.000,00 da parte di alla venditrice delle quote è datata 18/7/2005, circa un Pt_1 anno dopo la data del rogito di acquisto delle quote sociali (27/7/2004), atto che, peraltro, dava conto dell'avvenuto integrale pagamento delle quote in data antecedente la stipula (cfr. doc. 8 fasc. , sicché neppure può essere messo in Pt_1 relazione con l'acquisto delle quote sociali.
L'allegazione di parte opponente di dazione delle somme a titolo di mutuo e dell'obbligazione restitutoria è quindi rimasta del tutto indimostrata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ne deriva la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONFERMA il d.i. n. 2110/2020, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. previa compensazione degli importi rispettivamente riconosciuti, CONDANNA
al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
2.950,00 a titolo di indebito per maggiori somme per assegni di maritamento, oltre interessi al tasso legale dal momento dell'indebito.
3. RIGETTA le altre domande riconvenzionali.
4. COMPENSA le spese di lite.
OD, 12 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 5 di 5