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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1355/2019
All'udienza collegiale del giorno 27/05/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARBARANELLI BRUNO avv. Carlucci in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. LUPPINO BARBARA avv. Imperio in sost
VITERBO ASL
Avv. LUPPINO BARBARA
***
L'appellante si riporta ai precedenti scritti difensivi in particolare all'istanza del
29/11/2022 insistente in particolar modo sulle prove in via articolate.
L'appellata si oppone e si riporta ai propri atti.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1355/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, Largo F. Parte_1 C.F._1
Nagni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Bruno Barbaranelli (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta, assiste e difende, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
, con sede in Viterbo, via Enrico Fermi n. 15, (P.IVA/CF , in persona del CP_2 P.IVA_1
suo Direttore Generale – rappresentante pro tempore, e c.f. ), CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliate in Roma, Via Roccaporena 51, presso lo studio dell'Avv. Barbara Luppino
(CF. ) che le rappresenta e difende, giusta delega in atti C.F._4
-APPELLATI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Viterbo, n. 50/2019, pubblicata il 10.1.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ Parte_1
adiva il tribunale di Viterbo chiedendo, previo accertamento della invalidità, nullità e/o comunque inefficacia dell'atto transattivo del 31.8.2011 nella parte in cui disciplinava la tacitazione definitiva e irrevocabile di tutti i danni futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali e la rinuncia ad ogni conseguente azione risarcitoria, e previo accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti occorsi in data 13.3.2010 la loro condanna al risarcimento dei maggiori danni subiti, patrimoniali e non, quantificabili in € 102.710,64 a titolo di danno biologico nonché nell'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa a ristoro del danno da perdita di capacità di lavoro specifica, oltre interessi e rivalutazione. A fondamento della domanda allegava: che in data 13.3.2010 si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montefiascone lamentando forti dolori addominali;
che all'esito di una prima visita si riscontrava un addome “…dolente e dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, specie in fossa iliaca destra…” e leucocitosi all'emocromo sicché si disponeva il trasferimento all'Ospedale Belcolle di Viterbo;
che ivi giunto la dott.ssa CP_1
sanitario di turno, eseguiva un'ulteriore visita e disponeva la ripetizione degli esami di
[...] laboratorio, una radiografia diretta addome ed un'ecografia addome inferiore;
che tuttavia l'esame relativo all'emocromo, sebbene fosse molto importante, non perveniva e nonostante tale omissione la dott.ssa dimetteva incautamente il paziente con diagnosi di “dolore addominale di n.d.d.” e CP_1
prognosi di 3 gg;
che tuttavia le sue condizioni di salute peggioravano tant'è che nella notte del 20 marzo 2010 era costretto a recarsi nuovamente al P.S. dove trovava ancora una volta la dott.ssa la quale repertava ancora una volta la presenza di “dolorabilità alla palpazione profonda CP_1 prevalentemente fianco dx” collocando il paziente in sala d'attesa sino al mattino successivo;
che al cambio di turno il dott. richiedeva una consulenza chirurgica che disvelava la Persona_1 corretta diagnosi di “appendicopatia acuta” e stante l'assenza di posti letto veniva immediatamente trasferito all'Ospedale di Acquapendente ove gli ulteriori accertamenti confermavano una
“Appendicite acuta con ascesso peritoneale”; che seguiva un intervento chirurgico urgente di
“resezione ileo-colica, causa la presenza di un quadro clinico di addome acuto causato da ascesso della giunzione ileo-colica con peritonite consensuale”; che il 30.3.2010 veniva dimesso con diagnosi di “Addome acuto da ascesso della giunzione ileo-colica con peritonite consensuale”; che seguiva un periodo di convalescenza e cure all'esito dei quali residuavano dei postumi permanenti che una tempestiva diagnosi non avrebbe cagionato;
che a seguito di contatti con la struttura ospedaliera e la sua compagnia di assicurazioni le parti pervenivano ad un accordo per l'integrale risarcimento dei danni subiti riconoscendogli postumi permanenti del 10% comprendenti sia le lesioni fisiche subite che il Disturbo depressivo maggiore risoltosi otto mesi dopo l'evento per la somma di € 32.000 che veniva corrisposta il 31.8.2011; che tuttavia nei mesi successivi alla liquidazione dopo aver programmato nuovamente il suo futuro in quanto sembrava che esso attore avesse rielaborato l'accaduto cominciava a ripresentare diversi problemi quali ansia, angoscia, insonnia;
che per comprendere le ragioni del suo malessere si recava da uno psichiatra che gli prescriveva uno stabilizzatore dell'umore poi sospeso per collateralità con un sempre più evidente aumento di peso e sedazione;
che tale grave quadro clinico determinava una significativa compromissione del funzionamento sociale e lavorativo tanto da costringerlo a rinunciare al suo progetto imprenditoriale;
che gli veniva diagnosticato un disturbo Post-Traumatico da Stress
Cronico ad esordio ritardato causalmente connesso con l'evento di malpractice oggetto di causa ma sopravvenuto alla transazione del 31.8.2011 e all'epoca non conoscibile e non prevedibile trattandosi di una infermità autonoma e distinta dal disturbo depressivo maggiore risoltosi otto mesi dopo il trauma;
che sebbene avesse richiesto di riaprire il sinistro i convenuti si erano opposti;
che aveva diritto al risarcimento di tale danno che non poteva essere coperto dalla transazione;
che precisamente aveva subito un danno biologico pari al 21% che andava aumentato a titolo di personalizzazione oltre al risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro specifica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore; B) condanna in favore dell' Parte_1 CP_3
e di solidalmente, alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura
[...] CP_1 complessiva di € 5.700 per compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui alla narrativa, in accoglimento del presente appello ed a totale modifica dell'impugnata Sentenza n.
50/2019, RG 3548/2016, emessa e pubblicata il 10.1.2019 dal Tribunale di Viterbo, accogliere le conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado e qui integralmente riportate: - in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo istruttorio e conseguentemente: a) ammettere la CTU medico-legale assegnando al perito il quesito formulato alle pagg. 4/5 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice;
b) ammettere inoltre le prove orali articolate dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; - nel merito: i) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti occorsi in data 13.3.2010 e per tutte le conseguenze che ne sono derivate;
ii) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità e/o annullabilità e comunque l'inefficacia dell'atto transattivo datato
31.8.2011 nella parte in cui disciplina la tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali, nonché la rinuncia ad ogni conseguente azione risarcitoria in relazione all'evento per cui è causa;
iii) accertare e dichiarare che l'aggravamento del quadro clinico riscontrato sull'attore nella relazione di parte in atti è eziologicamente connesso all'errore diagnostico del 13.3.2010 ed è derivato dalla sopravvenienza di una nuova ed autonoma patologia che al momento della transazione del 31.8.2011 non poteva essere considerata - né direttamente, né indirettamente - in quanto lesione sopravvenuta, imprevista ed imprevedibile, né altrimenti conoscibile in quel tempo;
iv) accertare e dichiarare che le sopravvenute menomazioni psico-fisiche riscontrate sull'attore configurano un danno biologico quantificabile nella misura del
21% ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
v) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Signor dei maggiori Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza del sinistro, allo stato quantificabili in € 102.710,64 a titolo di danno biologico - ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa e/o di giustizia - nonché nell'ulteriore importo da liquidarsi in via equitativa a ristoro del danno da perdita di capacità lavorativa specifica. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Successivamente, si sono costituiti in giudizio ed che hanno così CP_2 CP_1 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - Accertare e dichiarare palesemente infondato l'appello interposto e, per l'effetto, dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. per l'ampliamento delle conclusioni rassegnate ex adverso in grado di appello;
- Respingere integralmente l'appello promosso dal sig. in Parte_1
quanto infondato in fatto e non provato in diritto, per tutti i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo, n. 50/2019, pubblicata il
10.01.2019, rigettando ogni pretesa nei confronti delle appellate;
- In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, accertare e dichiarare congruo e interamente satisfattivo quanto già in precedenza versato alle attrici e/o ridurre le pretese risarcitorie nella stretta misura dell'oggettivo provato, sofferto e riconducibile ai fatti lamentati. -
Con vittoria di spese e competenze del grado. - Con espressa riserva di ulteriormente articolare e/o indicare o produrre mezzi istruttori, nei limiti consentiti dal rito”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata dall'appellata. Essa non ha pregio.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che, alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante. L'esame del merito rende poi superata l'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Violazione di legge- Nullità del procedimento e della sentenza
– Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, si censura la sentenza poiché, in relazione alla qualificazione quale danno futuro sopravvenuto della nuova patologia che ha colpito l'odierno appellante il giudice, da un lato ha ritenuto non provata la domanda risarcitoria proposta nonostante sia stata fornita prova documentale del peggioramento delle condizioni di salute del paziente, dall'altro non ha consentito l'espletamento della CTU. Soggiunge che così il giudicante avrebbe violato la legge che richiede, laddove siano necessari accertamenti di natura tecnica, che il giudice motivi sia perché non ha ritenuto necessaria la CTU sia su quali elementi probatori abbia fondato il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea ricostruzione della vicenda offerta dal giudice di prime cure;
circostanze da cui deriva la violazione di legge;
rilevanza ai fini della decisione impugnata”, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti, evidenziando l'errore di valutazione commesso dal giudice di prime cure nel trattare indistintamente il disturbo depressivo maggiore e quello post- traumatico da stress. Rileva che quest'ultimo sia successivo alla transazione intercorsa tra l'odierno appellante e la struttura ospedaliera e non già connesso con il precedente disturbo, come peraltro evidenziato nella CTP. Il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che tra la guarigione dalla depressione maggiore e l'insorgere del successivo disturbo fossero decorsi solo 5/6 mesi e che il secondo disturbo fosse verosimilmente conseguenza del primo, senza tuttavia supportare il proprio convincimento con studi o pubblicazioni né con specifiche competenze tecniche.
La sentenza impugnata ha così motivato: “La domanda è infondata e va rigettata. Gli aspetti problematici della presente vicenda sono due e sono costituiti precisamente da un lato dagli effetti della transazione sottoscritta tra le parti in relazione ai cd. danni futuri e dall'altro dalla qualificazione quale danno futuro sopravvenuto della patologia psichiatrica che ha colpito il sig. nei primi mesi del 2012. Sotto il primo profilo l'accordo sottoscritto tra le parti il 30.8.2011 Pt_2 recita testualmente che il sig. “dichiara di accettare in via di bonaria definizione Parte_1
sulla questione della responsabilità, a tacitazione definitiva e irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali la somma di euro trentaduemila incluse le spese”. Rilevato che la transazione è il contratto con il quale le parti mettono fine ad una lite tra gli stessi esistenti ovvero ad un contrasto di posizioni non ancora sfociato in un procedimento giudiziale, il suo presupposto è costituito dall'incertezza che non è configurabile come attributo intrinseco della situazione su cui le parti vengono a incidere ma deriva più semplicemente dalle discordanti valutazioni delle parti in ordine ai reciprochi diritti ed obblighi, sicché ai fini della validità della transazione l'accertamento ex post della assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente, per l'esistenza di tale presupposto, che sorga un conflitto tra discordanti ed incomparabili valutazioni di interessi e di pretese. Ai fini della sua validità è necessario poi che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite con l'unico limite rappresentato pertanto da quei diritti che per lor natura o per espressa diposizione di legge siano sottratti alla disponibilità delle parti con la conseguenza che possono sicuramente essere oggetto di transazione anche i diritti futuri purché gli stessi siano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula. Alla luce di quanto appena affermato allora sicuramente legittima è la pattuizione contrattuale con la quale nella concreta fattispecie le parti facevano riferimento anche ai danni futuri. Tuttavia, la transazione non può coprire per il solo riferimento ai danni futuri anche quei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione per i quali il danneggiato può sempre domandare il relativo risarcimento (Cfr. Cass. n. 20981/2011). Se dunque del tutto legittima è la richiesta del sig. ferma restando la validità dell'accordo transattivo Parte_1
concluso, il secondo aspetto problematico della vicenda è allora quello di stabilire se la patologia allegata dall'attore rappresenti un danno che, sia pure futuro, era tuttavia prevedibile al momento della transazione con la conseguenza di essere coperto da questa, ovvero se costituisca un danno autonomo e sopravvenuto che dà diritto ad una ulteriore richiesta di risarcimento. A sostegno della tesi della assoluta autonomia e imprevedibilità della patologia indicata nell'atto di citazione il sig. ha prodotto una consulenza di parte redatta dal dott. , specialista in Parte_1 Persona_2 psichiatria, il quale ha affermato che “I dati emergenti dalla valutazione psicometrica sono in linea con una diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress” causalmente riconducibile alla vicenda del ricovero ospedaliero escludendo che “la sintomatologia osservata sia riconducibile o aggravata da disturbi preesistenti, dal momento che il soggetto presenta anamnesi personale e familiare negativa per disturbi psicopatologici”. Sebbene il perito affermi che tale patologia sia del tutto autonoma da disturbi precedenti tuttavia la tesi non può essere accolta. Bisogna considerare infatti che nel caso di specie a seguito dell'evento traumatico il sig. subiva ripercussioni anche psicologiche Parte_1 tant'è che lo stesso risultava affetto da una Depressione maggiore di cui si è tenuto conto nell'accordo transattivo. Sebbene il ricorrente abbia affermato nell'atto introduttivo che tale depressione si sarebbe completamente risolta a distanza di circa otto mesi dall'evento a seguito anche di una cura farmacologica in realtà il consulente di parte non ha in alcun modo esplicitato le ragioni in base alle quali il “nuovo” disturbo dallo stesso riscontrato non sarebbe potuto essere una verosimile e non eccezionale evoluzione del primo essendosi limitato sotto tale profilo ad escludere tale nesso per la assenza familiare e personale di disturbi psicopatologici laddove in realtà l'attore era stato già colpito da un disturbo postraumatico di particolare intensità proprio a causa del sinistro oggetto di transazione. Precisamente il professionista incaricato dal non ha in alcun modo Parte_1
indicato sulla base di quali studi o statistiche il primo disturbo postraumatico poteva considerarsi definitivamente risolto a prescindere da quanto riferitogli dal paziente e sulla base di quali studi quello del 2012 non potesse essere considerato una probabile “ricaduta”, ma qualcosa di autonomo e non prevedibile al momento della transazione. Il perito di parte inoltre non ha specificato quale doveva essere l'evoluzione della “prima” depressione nella normalità dei casi e se vi fossero studi specifici e accreditati che affermassero che la completa guarigione dalla prima depressione non potesse comportare, con una determinata percentuale statistica, una ricaduta ed eventualmente a quale distanza temporale, essendosi limitato sotto il profilo causale a sostenere l'assoluta autonomia solo per la carenza in famiglia di persone con problemi psichiatrici. Per altro verso occorre rilevare che il primo disturbo depressivo maggiore veniva trattato anche attraverso la somministrazione di farmaci, poi chiaramente sospesa in ragione del miglioramento del paziente, e che al rimanifestarsi del fenomeno depressivo la psichiatra che lo aveva in cura e cioè un professionista al quale il allora per sua stessa ammissione continuava a rivolgersi -segno questo di una non perfetta Parte_1
e completa guarigione- gli prescriveva una nuova e più forte cura farmacologica che l'attore poi doveva interrompere per collateralità. Appare davvero poco ragionevole sostenere che a distanza di soli 5/6 mesi dalla remissione del paziente sotto il profilo psicologico si origini una nuova manifestazione depressivo-ansiosa completamente sganciata dalla prima e del tutto imprevedibile apparendo invece assai più verosimile, in mancanza di dati scientifici di rifermento dello stesso tecnico di parte attrice, che il disturbo depressivo maggiore in fase involutiva al momento della transazione si sia poi nuovamente manifestato in quanto privo del supporto di una cura adeguata ovvero quale normale e probabile conseguenza di una patologia di questo tipo. Peraltro milita ulteriormente in questo senso la considerazione, fondata sulla stessa relazione di parte, secondo cui anche il primo disturbo avrebbe sulla base degli indicatori elencati in perizia natura cronica avendo una durata superiore ai tre mesi, e cioè come tale non destinato alla completa e irreversibile guarigione con la conseguenza che ancora una volta il disturbo traumatico da stress manifestatosi nei primi mesi del 2012 appare in realtà quale probabile e verosimile conseguenza del primo. Se allora quest'ultimo si configura quale evento futuro ma prevedibile del Disturbo depressivo maggiore oggetto di transazione e se con tale ultimo accordo le parti hanno inteso tacitare ogni pretesa anche con riguardo ai possibili danni futuri la resipiscenza della patologia non può essere oggetto di alcun autonomo risarcimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo liquidando per la fase istruttoria una somma inferiore al limite minimo in quanto non
è stata espletata alcuna attività dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.”.
I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente afferendo entrambi all'an della pretesa del non colgono nel segno e vanno pertanto respinti. Parte_1
Lamenta il l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza in quanto il giudice non Parte_1
avrebbe disposto la consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare se il disturbo post traumatico da stress da lui subito fosse un danno che, sia pure futuro, era tuttavia prevedibile al momento della transazione con la conseguenza di essere coperto da questa ovvero se esso costituisse un danno autonomo e sopravvenuto che dava diritto ad un ulteriore richiesta risarcitoria. Orbene va detto in iure come “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cassazione civile sez. I, 01/09/2023, n.25593); ed ancora che “Il giudice dunque ben può porre a sostegno della motivazione l'intero corredo probatorio di cui dispone formato questo anche da prove atipiche purchè estrinsechi adeguatamente le ragioni della decisione che ben potrà essere contestata in sede di gravame ma non per il sol fatto della mancata ammissione della consulenza;
il giudice, ove non siano state allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita. (Cass, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013 (Rv. 629002 - 01) in materia di dichiarazione di paternità naturale).
Le stesse sentenze citate dalla parte appellante, del resto, fanno riferimento non già ad un dovere del giudice ma ad un potere di natura discrezionale, dovendo egli dare conto delle ragioni della decisione che ben può fondarsi su prove atipiche.
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 (Rv. 674241 - 02).
Il Giudice, nella specie, ha ritenuto di non dover disporre la ctu argomentando il rigetto della sentenza non soltanto in base ai dati acquisiti e non contestati ma anche e soprattutto basandosi su quanto emerso dalla stessa consulente di parte attrice.
Venendo poi alla questione della natura del disturbo post traumatico da stress va detto che nessuna censura può essere sul punto mossa alla sentenza impugnata.
Invero, posto che nessuno dubita che da una parte la depressione maggiore da cui fu afflitto il Parte_1
a seguito della lesione subita, senz'altro coperta dall'accordo transattivo e dall'altra il disturbo post traumatico da stress siano disturbi diversi ed ontologicamente distinti da un punto di vista clinico anche per prognosi e sintomi, ciò che invece non è risultato provato è proprio il nesso sussistente tra tali diversi disturbi;
nel senso che, posto che non risulta affatto provato che la depressione maggiore fosse effettivamente e definitivamente guarita, non è risultato in alcun modo chiarito dalla parte attrice, che ne aveva l'onere, in quali termini il disturbo post traumatico non potesse dirsi una conseguenza prevedibile del primo disturbo (depressione maggiore).
Il perito di parte in vero non ha chiarito da un punto di vista scientifico quale potesse essere l'evoluzione clinica della depressione maggiore del nella normalità dei casi ovvero se Parte_1
sussistessero studi scientifici che potessero affermare che, pur nella completa guarigione, si potesse verificare e con qual percentuale statistica una evoluzione della prima patologia.
Né a tal fine possono sopperire i meri riferimenti alla letteratura scientifica riportata a pie' di pagina della consulenza di parte che, si ripete, non ha in alcun modo chiarito in quali termini il secondo disturbo non potesse essere considerato con giudizio di verosimiglianza come evoluzione del primo, ferma la diversità clinica di entrambi;
va poi ribadita l'irrilevanza, in ordine alla questione della prevedibilità del secondo disturbo, dell'assenza di familiarità e di pregresse malattie psicopatologiche del prima dell'evento lesivo, posto che l'assunto veniva smentito proprio dall'insorgenza Parte_1
della depressione che, notoriamente, è proprio e tipicamente malattia psichiatrica.
E' poi lo stesso appellante ad affermare, contrariamente a quanto sostenuto in appello, che vi fu nella sostanza una vera e propria continuità di cura visto che anche per il disturbo post traumatico da stress il si rivolse ancora una volta ad uno psichiatra che gli prescrisse uno stabilizzatore Parte_1 dell'umore e notoriamente la depressione maggiore determina anch'essa una alterazione del tono dell'umore.
Il giudice, in definitiva, ha svolto un condivisibile giudizio probabilistico, basandosi sui dati assunti nel corso del giudizio;
egli ha rilevato come;
a) la stretta vicinanza temporale tra la depressione maggiore intervenuta dopo l'evento traumatico e per la quale non vi era evidenza probatoria circa l'epoca della sua completa regressione ed il disturbo post traumatico, intervenuto nei primi mesi del
2012, al di là dello specifico riferimento ad dato temporale fatto dal giudice;
b) in uno con il rilievo tratto dalla stessa consulenza di parte in cui si evidenzia che il primo disturbo aveva natura cronica avendo durata superiore a tre mesi e quindi non destinato alla completa ed irreversibile guarigione;
c) ed infine, l' assenza di dati contrari rilevabili dalla consulenza di parte, facevano sì che il secondo disturbo potesse considerarsi, allorquando si ebbe a manifestare, come derivazione più che probabile del primo.
Neppure sembra a questa Corte che sussistano le ragioni per potersi discostare, quanto alle richieste istruttorie, da quanto affermato con l'ordinanza di questa Corte del 19.10.2022 e secondo cui: “…non possono essere ammesse le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., vista la loro generica formulazione mediante il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado e la loro conseguente inammissibilità, alla stregua del principio affermato dalla S.C., secondo cui: «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»
(Cass. 23-3-2016, n. 5812; v. anche Cass. 3-8-2017, n. 19352: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte»; in senso conforme, Cass. 27-2-2019, n. 5741); considerato che, in assenza di documentazione medica comprovante la data di insorgenza della patologia sopravvenuta lamentata dall'appellante, non appare necessaria l'ammissione della chiesta CTU medico-legale;
ritenuto che
, per quanto precede, le istanze istruttorie avanzate da debbono essere respinte”. Parte_1
Ed in vero, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025 (Rv. 674241 - 02).
Quanto alla richiesta avanzata dall'appellante in udienza vanno richiamate le considerazioni già rese da questa Corte con ordinanza del 3.7.2023 che ha rigettato l'istanza proposta dal il Parte_1
29.11.2022 con cui si chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria del 19.10.2022, “considerato che il rinvio all'orientamento giurisprudenziale sopra indicato non è pertinente, in quanto il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall appellante è dipeso dalla loro generica formulazione in appello e non dal fatto che le stesse sono state abbandonate nel giudizio di primo grado”.
In conclusione, i motivi di appello svolti debbono essere respinti e così integralmente l'impugnazione proposta. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata). Le ragioni della decisione rendono evidente che non sussistono i presupposti per la maggiorazione data dalla presenza di più parti, attesa la perfetta identità delle posizioni assunte in giudizio.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza definitiva del Tribunale di Viterbo, n. 50/2019, pubblicata il 10.1.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di ed le Parte_1 Controparte_3 CP_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 12.154 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-