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Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2024, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6484 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/10/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, di proprietà della famiglia del signor resterà CP_1 assegnata al predetto mentre la signora trasferirà la residenza in altro Pt_1 immobile unitamente a e . Per_1 Per_2
3) I minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I coniugi eserciteranno congiuntamente, nel rispetto del principio di bigenitorialità, la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale, quando sarà il momento.
La madre si impegna a comunicare tempestivamente al padre eventuali mutamenti della residenza propria e dei minori.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, ogni qual volta lo desideri;
in caso di disaccordo si osserveranno le seguenti modalità; a settimane alternate si osserverà il seguente calendario:
- lunedì e martedì con la mamma;
- mercoledì e giovedì con il padre dalle ore 17,00 alle ore 22,00;
- venerdì sabato e domenica con la mamma;
- lunedì e martedì con il padre dalle 17,00 alle 22,00;
Pag. 2 di 3 - mercoledì e giovedì con la mamma;
- venerdì sabato e domenica con il padre dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
22,00 della domenica.
5) Durante le festività il diritto di visita verrà esercitato alle seguenti condizioni:
- relativamente ai singoli giorni festivi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta), i minori staranno per l'intera giornata ad anni alterni con il padre o con la madre;
qualora spettasse al padre l'orario stabilito sarà dalle 10:00 alle 22,00, salvo diverso accordo.
6) Si rappresenta che entrambi i bambini sono portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L.
5.2.1992 n. 104, come da certificazione
INPS e percepiscono entrambi una pensione di invalidità pari a circa 2.000,00 euro per ciascuno.
7) La signora è impiegata presso la COVISIAN S.p.A. e percepisce un reddito Pt_1 di circa 1.000,00 euro mensili mentre il signor è titolare di un'attività CP_1 appena avviata e al momento non produce reddito.
8) Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 318,00 pari alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico universale che verrà riscosso per intero dalla signora . Pt_1
Oltre a ciò verrà riconosciuto il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, spese sportive, scolastiche (libri, corredo scolastico, spese di trasporto, mensa, gite).
9) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6484 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/10/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, di proprietà della famiglia del signor resterà CP_1 assegnata al predetto mentre la signora trasferirà la residenza in altro Pt_1 immobile unitamente a e . Per_1 Per_2
3) I minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I coniugi eserciteranno congiuntamente, nel rispetto del principio di bigenitorialità, la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale, quando sarà il momento.
La madre si impegna a comunicare tempestivamente al padre eventuali mutamenti della residenza propria e dei minori.
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, ogni qual volta lo desideri;
in caso di disaccordo si osserveranno le seguenti modalità; a settimane alternate si osserverà il seguente calendario:
- lunedì e martedì con la mamma;
- mercoledì e giovedì con il padre dalle ore 17,00 alle ore 22,00;
- venerdì sabato e domenica con la mamma;
- lunedì e martedì con il padre dalle 17,00 alle 22,00;
Pag. 2 di 3 - mercoledì e giovedì con la mamma;
- venerdì sabato e domenica con il padre dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
22,00 della domenica.
5) Durante le festività il diritto di visita verrà esercitato alle seguenti condizioni:
- relativamente ai singoli giorni festivi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta), i minori staranno per l'intera giornata ad anni alterni con il padre o con la madre;
qualora spettasse al padre l'orario stabilito sarà dalle 10:00 alle 22,00, salvo diverso accordo.
6) Si rappresenta che entrambi i bambini sono portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L.
5.2.1992 n. 104, come da certificazione
INPS e percepiscono entrambi una pensione di invalidità pari a circa 2.000,00 euro per ciascuno.
7) La signora è impiegata presso la COVISIAN S.p.A. e percepisce un reddito Pt_1 di circa 1.000,00 euro mensili mentre il signor è titolare di un'attività CP_1 appena avviata e al momento non produce reddito.
8) Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 318,00 pari alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico universale che verrà riscosso per intero dalla signora . Pt_1
Oltre a ciò verrà riconosciuto il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, spese sportive, scolastiche (libri, corredo scolastico, spese di trasporto, mensa, gite).
9) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3