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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 12.6.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 4557/'24 del ruolo generale
T R A in persona del leg. rapp.te p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in atti, dall'avv. Michele Madaio, presso il cui studio in Napoli al Corso Meridionale n. 51, elett.te domicilia
C O N T R O in persona del leg rapp.te Controparte_1
p.t. - rapp.ta e difesa, virtù di procura in atti, dagli avv.ti Maurizio Parlato e Manuela Parlato, presso il cui studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 42, elett.te domicilia
E
, in persona del leg rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale di CP_2
rappto e difeso, in virtù di procura notarile, dall'avv. A. di Stefano, con la CP_3 quale elett.te domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 55
NONCHE' in persona del leg rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_4 in atti, dall'Avv. Carlo Maria Liguori, presso il cui studio in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro, elett.te domicilia.
Ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a cartella esattoriale n. 071 2023 00919833 87 000 ed agli avvisi di addebito nn. 371 2022 00004758 47 000, 371 2022 00023151 26 000, 371 2022 00028555 36 000 e 371 2023 00026838 69 000, lamentando l'omessa notifica dei titoli, sottesi al pignoramento presso terzi n. 071/84/2024/00001486/00. Si costituiva , deducendo Controparte_1 che la cartella e gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati alla parte. Si costituiva l' che eccepiva la tardività dell'opposizione, assumendo la rituale CP_2 notifica dei titoli, oggetto di successive domande di dilazione di pagamento. Si costituiva l' , che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto CP_4 alla cartella 071/2023/00919833/87/000.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero dalla produzione di risulta che la cartella Controparte_1 esattoriale n. 071 2023 00919833 87 000 è stata notificata a mezzo pec in data 22.9.2023 (cfr allegato 7 della produzione di parte). Dal fascicolo dell' risulta CP_2 inoltre prova dell'avvenuta notifica, in data 7.7.2023, dell'avviso di addebito n. 371 2023 00026838 69 000 (cr allegato in atti).
Pertanto, posto che il giudizio in oggetto risulta instaurato in data 23.2.2024, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli, deve dichiararsi l'inammissibilità della proposta opposizione.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 37120220000475847 000, 37120220002315126 000 e 37120220002855536000, a prescindere da ogni ulteriore considerazione va rilevato che agli atti è intimazione di pagamento n. 071 2023 90121317 63/000, relativa anche a detti avvisi, notificata a mezzo pec a parte ricorrente in data 26.6.2023.
Orbene, anche a voler recuperare il momento di garanzia per l'esercizio del diritto di difesa con riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento, sicuramente successivo alla contestata data di notifica delle cartelle in essa richiamate, deve ugualmente concludersi per la tardività dell'opposizione proposta anche con riferimento agli avvisi di addebito in oggetto, dovendosi comunque verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione. Invero l'intimazione relativa agli avvisi di addebito in oggetto risulta essere stata notificata a mezzo pec in data 26.6.2023 mentre il presente giudizio incardinato solo in data 23.2.2024. Il contenuto della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) Compensa le spese.
Napoli, 12.6.2025
Il Giudice del lavoro