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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo – che sostituisce la dott.ssa CRISCI CLAUDIA, assente, alla udienza del 19.03.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità ed i termini di cui all' art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 535/2017 R.G.L. TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.
Sebastiano Tanzola con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Filomena Sacco e Antonio Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso come in atti, giusta procura speciale, dagli avv.ti Gianluca
Fava e Anna Mele;
RESISTENTI Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.03.2017, l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 02.03.2017, a seguito di richiesta di accesso alla documentazione inerente i ruoli a suo carico iscritti presso Equitalia S.p.A., di una serie di cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi , CP_1 segnatamente:
1) anno 2001, 2002 e 2004, ruolo n. 02/2004, cart. N. 10020040023415774 presuntivamente notificata in data 28.06.2004, importo euro 495,80;
2) anno 2002, 2003 e 2004, ruolo n. 04/2005, cart. N. 10020040077468384 presuntivamente notificata in data 31.01.2005, importo euro 499,32; 3) anno 2001, 2002, 2004, 2005 e 2006, ruolo n. 02/2006, cart. N. 1002006005660715 presuntivamente notificata in data 16.12.2006, importo euro 508,73;
4) anno 2005, 2006 e 2007, ruolo n. 02/2007, cart. N. 10020070063710603 presuntivamente notificata in data 18.12.2007, importo euro 514,89;
5) anno 2007, ruolo n. 1333/2008, cart. N. 100200843277569 presuntivamente notificata in data 23.10.2008, importo euro 2.143,28;
6) anno 2006, 2007 e 2008, ruolo n. 105/2008, cart. N.
10020080052486690 presuntivamente notificata in data 01.04.2009, importo euro 492,51; 7) anno 2008/2009, ruolo n. 94/2009, cart. N. 10020090089502592 presuntivamente notificata in data 26.11.2009, importo euro 495,66;
8) anno 2009 e 2010, ruolo n. 101/2010, cart. N. 10020100073871000 presuntivamente notificata in data 29.11.2012, importo euro 439/88;
9) anno 2009 e 2010, ruolo n. 100/2011, cart. N. 10020110061220652 presuntivamente notificata in data 15.11.2011, importo euro 841/73;
10) anno 2011 e 2012, ruolo n. 205/2012, cart. N. 10020130007162849 presuntivamente notificata in data 20.07.2013, importo euro 411,42. Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento nonché di eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione quinquennale che, pertanto, sarebbe, nel caso di specie, maturata. Sempre in via preliminare, eccepiva la decadenza di cui all'art. 25 del D. lgs. N. 46/1999 “all'iscrizione a ruolo dei contributi fissi in quanto parte di tali iscrizioni sono avvenute in dispregio dei tempi di cui all'art. 25 e 36 comma 6 del d.lgs n. 46 del 1999”, in particolare per i ruoli di cui ai numeri 1, 2, 4 e 6.
Deduceva, altresì, la nullità o annullabilità delle cartelle per carenza di motivazione ed eccessiva onerosità degli interessi;
l'inapplicabilità delle sanzioni per causa di forza maggiore. Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, dichiararsi la nullità dei ruoli per nulla, omessa o inesistente notifica delle cartelle ad essi riferite nonché la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità per violazione degli artt. 25 e 36 del D.lgs. 46 del 1999 ovvero la nullità e/annullabilità delle cartelle per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa ed eccessiva onerosità degli interessi;
l'inapplicabilità delle sanzioni;
in ogni caso la prescrizione degli importi iscritti a ruolo, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Con provvedimento del 07.06.2017, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente. Successivamente, si costituivano in giudizio le resistenti. L' Controparte_2
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità nonché improponibilità del
[...] ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 D. lgs. 546/92. Contestava, poi, tutto quanto rappresentato, deducendo, in particolare, la regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché la non impugnabilità, in via autonoma, degli estratti di ruolo. L' eccepiva, in via preliminare: l'improponibilità del ricorso per mancato CP_1 esperimento della procedura di cui all'art. 1, commi 537/543, L. 228/2012; il difetto di competenza per territorio del Giudice adito;
la tardività dell'opposizione e la decadenza ai sensi dell'art. 24, D. lgs. 46/99. Nel merito deduceva: la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
la sussistenza di procedure esecutive poste in essere dal;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva per il CP_3 rigetto del ricorso.
Stante la sopravvenienza della legge n. 215/21 di conversione del d.l. 146/21, il
Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa alla applicabilità della norma
Pag. 2 di 4 alle controversie pendenti. Dopo il rinvio della causa, il Giudicante, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lui rilasciato in data 02.03.2017, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese.
Come anzidetto, va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D. Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo
e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
Pag. 3 di 4 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento dell' 08.12.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. La parte ricorrente, invero, non è più comparsa alle successive udienze, nonostante la rituale notifica, da parte della Cancelleria, dei relativi provvedimenti di fissazione delle udienze. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo – che sostituisce la dott.ssa CRISCI CLAUDIA, assente, alla udienza del 19.03.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità ed i termini di cui all' art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 535/2017 R.G.L. TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.
Sebastiano Tanzola con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Filomena Sacco e Antonio Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso come in atti, giusta procura speciale, dagli avv.ti Gianluca
Fava e Anna Mele;
RESISTENTI Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.03.2017, l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 02.03.2017, a seguito di richiesta di accesso alla documentazione inerente i ruoli a suo carico iscritti presso Equitalia S.p.A., di una serie di cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi , CP_1 segnatamente:
1) anno 2001, 2002 e 2004, ruolo n. 02/2004, cart. N. 10020040023415774 presuntivamente notificata in data 28.06.2004, importo euro 495,80;
2) anno 2002, 2003 e 2004, ruolo n. 04/2005, cart. N. 10020040077468384 presuntivamente notificata in data 31.01.2005, importo euro 499,32; 3) anno 2001, 2002, 2004, 2005 e 2006, ruolo n. 02/2006, cart. N. 1002006005660715 presuntivamente notificata in data 16.12.2006, importo euro 508,73;
4) anno 2005, 2006 e 2007, ruolo n. 02/2007, cart. N. 10020070063710603 presuntivamente notificata in data 18.12.2007, importo euro 514,89;
5) anno 2007, ruolo n. 1333/2008, cart. N. 100200843277569 presuntivamente notificata in data 23.10.2008, importo euro 2.143,28;
6) anno 2006, 2007 e 2008, ruolo n. 105/2008, cart. N.
10020080052486690 presuntivamente notificata in data 01.04.2009, importo euro 492,51; 7) anno 2008/2009, ruolo n. 94/2009, cart. N. 10020090089502592 presuntivamente notificata in data 26.11.2009, importo euro 495,66;
8) anno 2009 e 2010, ruolo n. 101/2010, cart. N. 10020100073871000 presuntivamente notificata in data 29.11.2012, importo euro 439/88;
9) anno 2009 e 2010, ruolo n. 100/2011, cart. N. 10020110061220652 presuntivamente notificata in data 15.11.2011, importo euro 841/73;
10) anno 2011 e 2012, ruolo n. 205/2012, cart. N. 10020130007162849 presuntivamente notificata in data 20.07.2013, importo euro 411,42. Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento nonché di eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione quinquennale che, pertanto, sarebbe, nel caso di specie, maturata. Sempre in via preliminare, eccepiva la decadenza di cui all'art. 25 del D. lgs. N. 46/1999 “all'iscrizione a ruolo dei contributi fissi in quanto parte di tali iscrizioni sono avvenute in dispregio dei tempi di cui all'art. 25 e 36 comma 6 del d.lgs n. 46 del 1999”, in particolare per i ruoli di cui ai numeri 1, 2, 4 e 6.
Deduceva, altresì, la nullità o annullabilità delle cartelle per carenza di motivazione ed eccessiva onerosità degli interessi;
l'inapplicabilità delle sanzioni per causa di forza maggiore. Pertanto, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, dichiararsi la nullità dei ruoli per nulla, omessa o inesistente notifica delle cartelle ad essi riferite nonché la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità per violazione degli artt. 25 e 36 del D.lgs. 46 del 1999 ovvero la nullità e/annullabilità delle cartelle per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa ed eccessiva onerosità degli interessi;
l'inapplicabilità delle sanzioni;
in ogni caso la prescrizione degli importi iscritti a ruolo, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Con provvedimento del 07.06.2017, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente. Successivamente, si costituivano in giudizio le resistenti. L' Controparte_2
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità nonché improponibilità del
[...] ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 D. lgs. 546/92. Contestava, poi, tutto quanto rappresentato, deducendo, in particolare, la regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché la non impugnabilità, in via autonoma, degli estratti di ruolo. L' eccepiva, in via preliminare: l'improponibilità del ricorso per mancato CP_1 esperimento della procedura di cui all'art. 1, commi 537/543, L. 228/2012; il difetto di competenza per territorio del Giudice adito;
la tardività dell'opposizione e la decadenza ai sensi dell'art. 24, D. lgs. 46/99. Nel merito deduceva: la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
la sussistenza di procedure esecutive poste in essere dal;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva per il CP_3 rigetto del ricorso.
Stante la sopravvenienza della legge n. 215/21 di conversione del d.l. 146/21, il
Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa alla applicabilità della norma
Pag. 2 di 4 alle controversie pendenti. Dopo il rinvio della causa, il Giudicante, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lui rilasciato in data 02.03.2017, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese.
Come anzidetto, va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D. Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo
e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
Pag. 3 di 4 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento dell' 08.12.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. La parte ricorrente, invero, non è più comparsa alle successive udienze, nonostante la rituale notifica, da parte della Cancelleria, dei relativi provvedimenti di fissazione delle udienze. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 31.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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