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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1848/2018 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Raffaelino Tolli Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Elena Niscola Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento autenticità sottoscrizioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver esposto di Parte_1
aver acquistato da , a mezzo di scrittura privata di compravendita Controparte_1
immobiliare non autenticata del 12/03/2011 (per complessivi € 1.600,00), l'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune al foglio 10 part. 72, sem., mq 3850,
nonché l'immobile sito nel Comune di Avezzano, frazione di Cese, censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq 19 (quest'ultima con servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo) chiedeva di vedersi accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su detta scrittura privata al fine di poter procedere alla regolare trascrizione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila.
Deduceva, in particolare l'attore, l'impossibilità di poter procedere alla stipula dell'atto notarile, in ragione della difficoltà di reperire gran parte della documentazione necessaria in tal senso, tra cui i titoli di proprietà e quindi di procedere alla trascrizione della compravendita immobiliare presso la Conservatoria.
2) Si costituiva regolarmente in giudizio il quale dichiarava di Controparte_1
aderire integralmente alle domande proposte da parte attorea, chiedendone il totale accoglimento.
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
4) All'udienza del 18/12/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che la domanda proposta da Parte_1
è fondata e dunque deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
6) Sul tema, risulta principio consolidato in giurisprudenza che il contratto di compravendita con scrittura privata non autenticata pur se idonea a sortire gli effetti di trasferire la proprietà di un bene immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 c.c.,
non costituisce comunque titolo idoneo per la trascrizione, che, a norma dell'art. 2657
c.c., non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (cfr. Trib. Monza n.
1966/2023).
Parimenti risulta principio consolidato in giurisprudenza che il contratto di compravendita con scrittura privata non autenticata non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni (cfr. Cass. Civ. n. 26136/2022).
7) Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi di come nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali versate in atti, siano emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1350 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto della compravendita immobiliare.
In particolare, è risultato di indiscussa evidenza che l'attore in data 12/03/2011 ha acquistato dal convenuto l'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune
al foglio 10 part. 72, sem., mq. 3850, nonché l'immobile sito nel Comune di Avezzano,
frazione di Cese, censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq. 19
(quest'ultimo con tanto di servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo).
L'istruttoria esperita, infatti, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1350 c.c. (al pari degli artt. 1322 e 1362 c.c.).
Risulta inoltre pacifico che la scrittura privata per cui è causa, avente forza di legge tra i contraenti ex art. 1372 c.c., produce i propri effetti giuridici nei confronti degli stessi.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
8) Altresì, l'istruttoria esperita consente di ritenere raggiunta la prova della paternità e autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 12/03/2011
in capo alle odierne parti in causa.
L'art. 2702 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è
attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso di specie il convenuto non ha contestato le allegazioni di parte attorea ed anzi ha dichiarato di aderire integralmente alla domanda di quest'ultimo, riconoscendo in tal modo l'autenticità e la paternità delle firme apposte nella scrittura privata di compravendita immobiliare del 12/03/2011.
9) Alla luce di quanto sopra ne consegue che sussistono i presupposti per la trascrizione della scrittura privata per cui è causa, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
10) La natura della causa e le modalità di svolgimento della stessa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata non autenticata del 12/03/2011 intercorsa tra e e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto dichiara l'avvenuto trasferimento della proprietà in favore di Parte_1
dell'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune al foglio 10 part. 72,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
sem., mq. 3850, nonché dell'immobile sito nel Comune di Avezzano, frazione di Cese,
censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq. 19, quest'ultimo con servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo.
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- da atto della sussistenza dei presupposti per la trascrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2657 c.c., della scrittura privata non autenticata del 12/03/2011 intercorsa tra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Avezzano in data 28/01/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1848/2018 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Raffaelino Tolli Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Elena Niscola Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento autenticità sottoscrizioni.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver esposto di Parte_1
aver acquistato da , a mezzo di scrittura privata di compravendita Controparte_1
immobiliare non autenticata del 12/03/2011 (per complessivi € 1.600,00), l'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune al foglio 10 part. 72, sem., mq 3850,
nonché l'immobile sito nel Comune di Avezzano, frazione di Cese, censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq 19 (quest'ultima con servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo) chiedeva di vedersi accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su detta scrittura privata al fine di poter procedere alla regolare trascrizione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila.
Deduceva, in particolare l'attore, l'impossibilità di poter procedere alla stipula dell'atto notarile, in ragione della difficoltà di reperire gran parte della documentazione necessaria in tal senso, tra cui i titoli di proprietà e quindi di procedere alla trascrizione della compravendita immobiliare presso la Conservatoria.
2) Si costituiva regolarmente in giudizio il quale dichiarava di Controparte_1
aderire integralmente alle domande proposte da parte attorea, chiedendone il totale accoglimento.
3) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
4) All'udienza del 18/12/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che la domanda proposta da Parte_1
è fondata e dunque deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
6) Sul tema, risulta principio consolidato in giurisprudenza che il contratto di compravendita con scrittura privata non autenticata pur se idonea a sortire gli effetti di trasferire la proprietà di un bene immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 c.c.,
non costituisce comunque titolo idoneo per la trascrizione, che, a norma dell'art. 2657
c.c., non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (cfr. Trib. Monza n.
1966/2023).
Parimenti risulta principio consolidato in giurisprudenza che il contratto di compravendita con scrittura privata non autenticata non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni (cfr. Cass. Civ. n. 26136/2022).
7) Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi di come nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali versate in atti, siano emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1350 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto della compravendita immobiliare.
In particolare, è risultato di indiscussa evidenza che l'attore in data 12/03/2011 ha acquistato dal convenuto l'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune
al foglio 10 part. 72, sem., mq. 3850, nonché l'immobile sito nel Comune di Avezzano,
frazione di Cese, censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq. 19
(quest'ultimo con tanto di servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo).
L'istruttoria esperita, infatti, consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1350 c.c. (al pari degli artt. 1322 e 1362 c.c.).
Risulta inoltre pacifico che la scrittura privata per cui è causa, avente forza di legge tra i contraenti ex art. 1372 c.c., produce i propri effetti giuridici nei confronti degli stessi.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
8) Altresì, l'istruttoria esperita consente di ritenere raggiunta la prova della paternità e autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 12/03/2011
in capo alle odierne parti in causa.
L'art. 2702 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta quando la parte alla quale è
attribuita ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso di specie il convenuto non ha contestato le allegazioni di parte attorea ed anzi ha dichiarato di aderire integralmente alla domanda di quest'ultimo, riconoscendo in tal modo l'autenticità e la paternità delle firme apposte nella scrittura privata di compravendita immobiliare del 12/03/2011.
9) Alla luce di quanto sopra ne consegue che sussistono i presupposti per la trascrizione della scrittura privata per cui è causa, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
10) La natura della causa e le modalità di svolgimento della stessa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata non autenticata del 12/03/2011 intercorsa tra e e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto dichiara l'avvenuto trasferimento della proprietà in favore di Parte_1
dell'immobile sito in Capistrello, censito al NCT di detto Comune al foglio 10 part. 72,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
sem., mq. 3850, nonché dell'immobile sito nel Comune di Avezzano, frazione di Cese,
censito al NCT di detto Comune al foglio 47, part. 1139, sem., mq. 19, quest'ultimo con servitù attiva di passaggio, con qualsiasi mezzo.
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- da atto della sussistenza dei presupposti per la trascrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2657 c.c., della scrittura privata non autenticata del 12/03/2011 intercorsa tra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Avezzano in data 28/01/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5