Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1653/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca
Antonio Peluso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1653/2020 R.G., avente ad oggetto
“opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/2020 emesso dal Tribunale di Patti il
21-09-2020, depositato il 22-09-2020 e notificato il 6-10-2020”, promossa
DA
nato a [...]_1
l'11/6/1979 (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Patti (ME), Piazza del Tribunale, 4, presso lo studio dell' avv. Lidia Di
Blasi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opponente;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P. IVA ), con sede in Patti (ME) P.IVA_1
via Cap. F. Zuccarello n. 189, rappresentata e difesa per mandato in atti,
1
Emanuele 2/A, è elettivamente domiciliata;
Opposta;
Conclusioni: come da note scritte in atti depositate dalle parti per l'udienza del 13 gennaio 2025, svoltasi, giusta decreto del 14-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
[...]
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
353/2020 emesso dal Tribunale di Patti il 21-09-2020, depositato il 22-09-
2020 e notificato il 6-10-2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 137.500,44, Controparte_1
oltre agli interessi commerciali richiesti in domanda, nonché spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di una serie di fatture relative alla fornitura di prodotti ittici.
Sulla scorta dei motivi di opposizione ivi articolati, l'opponente chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Dichiarare nullo, annullare, dire inefficace e/o revocare, in accoglimento dei motivi di opposizione, l'opposto decreto ingiuntivo n.ro 353/2020 reso dal Tribunale di Patti in data
21/09/2020, dichiarando che l'opponente non è debitore della somma così come allo stesso ingiunta;
2) In subordine, ricondurre il credito della Soc. Coop.
opposta nei limiti del giusto e del provato e senza il riconoscimento di interessi.-
3) Condannare l'opposta al pagamento in favore dell'opponente di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6-04-2021, si costituiva , instando per “1) Controparte_1
Preliminarmente, non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta, né
di pronta soluzione, concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo n. 353/2020, n.
601/2020 R.G., del 21-22.9.2020, emesso dal Tribunale di Patti, Giudice Dr.ssa
Michela Agata La Porta in favore della Controparte_1
e nei confronti di c.f. , notificato Parte_1 C.F._1
il 26.9 – 6.10.2020; 2) dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché
infondate, le domande e le eccezioni formulate dal Sig. con Parte_1
l'Avv. Lidia Di Blasi, con l'atto di citazione dell'11.11.2020, notificato via pec l'11.11.2020, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 353/2020,
n. 601/2020 R.G., del 21-22.9.2020, emesso dal Tribunale di Patti, Giudice
Dr.ssa Michela Agata La Porta in favore della Controparte_1
e nei confronti di c.f.
[...] Parte_1
, notificato il 26.9 – 6.10.2020; 3) in subordine, in caso C.F._1
di revoca totale o parziale del d.i. opposto, condannare il Sig.
[...]
quale titolare dell'omonima Impresa Individuale (Ditta), a pagare Parte_1
alla , la somma di €. 137.500,44 di cui al Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi commerciali di mora ex artt. 3,
4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in €. 406,50 per esborsi ed €. 2.135,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa ove dovuti come per legge (...) 5) condannare il Sig. quale Parte_1
titolare dell'omonima Impresa Individuale (Ditta), a rifondere alla
[...]
[...
[...] le spese e i compensi del presente procedimento, oltre Controparte_2
iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% come da D.M.
n. 55 del 2014”.
All'udienza di prima comparizione del 3-05-2021, il Giudice si riservava;
quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 6-05-
2021 “rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Concede alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza e rinvia per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 23-11-2021”.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva, allora, istruita sia documentalmente sia mediante le prove orali
(interrogatorio formale dell'attore/opponente e prove testimoniali)
ammesse giusta ordinanze dell'1-12-2021 e del 18-11-2022.
Esaurita l'attività istruttoria, con ordinanza del 18-4-2023, la causa –
ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 13 gennaio 2025, svoltasi,
giusta decreto del 14-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anzitutto, si impone una premessa.
Com'è noto “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto emesso nella fase sommaria, bensì l'accertamento dei fatti
4 costitutivi del diritto in contestazione. Pertanto nella fase a cognizione piena vale il principio probatorio generale in forza del quale il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve solo provare il titolo dal quale deriva la sua pretesa e non anche il mancato pagamento, poiché il pagamento è causa estintiva la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca;
soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore” (vedi
Corte d'Appello Salerno sez. I, 16/12/2022, n.1706).
E ancora “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta un procedimento che si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Quindi l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso: si tratta un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione dove il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte” (Tribunale
Roma sez. VI, 12/12/2022, n.18377).
E inoltre “L'opposizione a decreto ingiuntivo non è finalizzata ad impugnare la validità del decreto stesso, ma è volta ad introdurre un giudizio di cognizione per accertare la fondatezza della pretesa dell'ingiungente opposto, il quale, assumendo il ruolo di attore sostanziale, sarà
tenuto a fornire prova concreta del proprio diritto vantato” (Tribunale Napoli
sez. II, 29/11/2022, n.10700).
Ciò significa che il giudice, investito dell'opposizione, non è chiamato a vagliare la validità del provvedimento monitorio, poiché - è opportuno
5 ribadirlo- “l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà
luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Tribunale Asti sez. I, 21/12/2021, n.1028).
Tali principi sono stati, di recente, ribaditi dalla S.C. a tenore della quale “Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass.
15 luglio 2005, n. 15037)” (Cassazione civile sez. I, 13/11/2024, n.29294).
3. Fornita questa premessa, occorre partitamente vagliare i motivi di opposizione sollevati da . Parte_1
Anzitutto, con il primo motivo, rubricato “Insussistenza del credito così
come reclamato e portato dal D.I. opposto”, l'opponente ha assunto che “...In
6 dipendenza del superiore pagamento, quindi, parte del credito vantato dalla Soc.
Coop. opposta, pari ad €.20.934,13, quale indicato in una parte delle fatture azionate con il D.I. opposto, è stato, quindi, sicuramente corrisposto alla medesima Società Cooperativa ed il medesimo importo non potrà, pertanto, che essere decurtato dalla complessiva somma indicata nel D.I. opposto”.
La censura è infondata e va rigettata.
Come già sommariamente valutato nell'ordinanza del 6-5-2021
“...l'importo indicato nel primo motivo di opposizione appare essere stato già
decurtato dal ricorrente in sede monitoria, mentre, per altro verso, parte opponente, pur non negando la sussistenza del rapporto di fornitura, ha contestato quantità e prezzi dei prodotti ittici indicati nelle fatture poste a base del provvedimento monitorio...”.
Invero, come correttamente controdedotto in comparsa da
“...Il suddetto atto di riconoscimento di debito Controparte_3
del 25.02.2019 era stato già prodotto, quale Allegato 4 del ricorso per d.i., dalla
, che ovviamente aveva già decurtato, dai crediti vantati nei Controparte_1
confronti del Sig. l'importo di €. 20.934,13. Ciò lo si Parte_1
poteva evincere (e lo si evinceva) già dall'Allegato 3 del ricorso per d.i., riepilogo fatture insolute, laddove, sub fatture sospese 2019, subito dopo la voce
“31/12/2018 TOTALE 81.423,74”, vi era la voce “Da Dare 60.489,61”.
Sottraendo all'importo di €. 81.423,74 l'importo di €. 20.934,13, si ottiene appunto l'importo di €. 60.489,61 indicato nell'Allegato 3 del ricorso per d.i., riepilogo fatture insolute, fatture sospese 2019. A maggior riprova si produce comunque oggi, in allegato alla presente Comparsa di risposta, l'estratto conto al 27.12.2019 dei crediti della e dei pagamenti del Sig. Controparte_1
7 da cui si evince che l'importo di €. 20.934,13, pagato dalla Pt_1 CP_4
con bonifico dell'1.3.2019, era stato già decurtato (Allegato 2 alla presente comparsa, estratto conto al 27.12.2019 dei crediti della e dei Controparte_1
pagamenti del Sig. ...”. Pt_1
Di talché, nel caso specifico, trattasi di una mera operazione aritmetica dalla quale emerge la predetta decurtazione o- se visto da altra prospettiva – la mancata inclusione di tale credito nel montante oggetto di ingiunzione, mentre l'eccezione secondo cui “...i documenti cui fa riferimento l'opposta e segnatamente il riepilogo fatture insolute e l'estratto conto al 27/12/2019 non possono avere alcun valore probatorio in quanto di formazione unilaterale del medesimo creditore” (vedi comparsa conclusionale del del 17-3-2025) attiene alla prova del quantum Pt_1
complessivamente ingiunto e non alla prova della decurtazione dell'importo di € 20.934,13, che emerge, all'evidenza, dal criterio di calcolo illustrato sopra dal creditore (“...Ciò lo si poteva evincere (e lo si evinceva) già dall'Allegato 3 del ricorso per d.i., riepilogo fatture insolute,
laddove, sub fatture sospese 2019, subito dopo la voce “31/12/2018 TOTALE
81.423,74”, vi era la voce “Da Dare 60.489,61”. Sottraendo all'importo di €.
81.423,74 l'importo di €. 20.934,13, si ottiene appunto l'importo di €. 60.489,61
indicato nell'Allegato 3 del ricorso per d.i.…).
4. Con la seconda doglianza, il ha eccepito l'insufficienza Pt_1
della prova documentale sulla scorta del consolidato orientamento secondo cui le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'
emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre, nel giudizio di opposizione
8 all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per se, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. di recente
Tribunale Bari sez. II, 12/09/2024, n.3803).
Invero, “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta al creditore che agisce in monitorio dimostrare i fatti costitutivi posti a base della sua pretesa, a tal fine non rilevando né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto. In sostanza, dunque, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”
(Tribunale Bologna sez. II, 10/09/2024, n.2413).
Ora, rilevato che, nella vicenda de qua, non è in contestazione la sussistenza del rapporto di fornitura ma sono contestati unicamente quantità e prezzi dei prodotti ittici indicati nelle fatture poste a base del provvedimento monitorio, occorre verificare se, dalle risultanze dell'istruttoria espletata, la società cooperativa opposta ha dimostrato -
con gli ordinari mezzi di prova- l'esistenza del credito complessivamente vantato, pari ad € 137.500,44, tenendo anche a mente che le fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
assumono, comunque, un limitato valore indiziario, atteso che “È ormai notorio, di modo che non occorre spendere molte parole sul punto, che l'onere
9 di provare la fonte del credito e dunque la sua esistenza ed entità incombe,
nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla parte opposta, quale attore in senso sostanziale. È altresì notorio che a tal fine non sono sufficienti le fatture commerciali le quali, pur sufficienti al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo, assumono nell'ambito del giudizio di opposizione una mera valenza indiziaria (Cfr., tra le tantissime, Cass. n.
5071/2009; Cass. n. 17371/ 2003)” (Tribunale Firenze sez. III, 06/04/2023,
n.1062).
Tanto premesso, all'esito dell'escussione dei testi si ritiene raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito complessivo oggetto di ingiunzione.
Con ordinanza del 18-11-2022, il G.I. aveva valutato “ammissibili e rilevanti – con il limite massimo di tre testi a scelta fra quelli indicati - le prove testimoniali chieste da parte opposta su tutti i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata il 29/06/2021 dalla
[...]
, ad eccezione di quello di cui al numero c.5 su Controparte_1
cui l'interpellato si è già pronunciato con risposta affermativa” e segnatamente sui seguenti capitoli di prova: “c.1) Vero che la Controparte_1
ha consegnato, al Sig. tutte le n. 107 fatture,
[...] Parte_1
inerenti gli anni 2018, 2019 e 2020, che vanno dalla n.4225 del 3.7.2018 di €.
1.252,57 fino alla n. 130 del 15.2.2020 di €. 5.565,45, fatture cartacee quelle emesse nell'anno 2018 e fatture elettroniche quelle emesse negli anni 2019 e
2020, emesse dalla per forniture di Controparte_1
pesce eseguite in favore della Ditta Mancuso Gianfranco, che mi vengono mostrate, per un totale complessivo non pagato di €. 137.500,44; c.2) Vero che la ha consegnato, al Sig. Controparte_1 Pt_1
10 tutte le quantità e le specie dei prodotti ittici indicate nelle n. 107 Parte_1
fatture sopra indicate sub lettera c.1, che mi vengono mostrate;
c.3) Vero che la ha indicato, nelle n. Controparte_1
107 fatture sopra indicate sub lettera c.1, che mi vengono mostrate, i prezzi concordati con il Sig. e praticati dalla Parte_1 Controparte_1
ai propri clienti;
c.4) Vero che la ha Controparte_1
consegnato, al Sig. le quantità e le specie dei prodotti ittici Parte_1
indicati nelle n. 107 fatture sopra indicate sub lettera c.1, che mi vengono mostrate, a seguito del fatto che il Sig. aveva Parte_1
commissionato detti prodotti ittici alla c.6) Vero che il Controparte_1
rapporto commerciale tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1
era iniziato da molti anni prima degli anni 2018, 2019 e 2020, e si è attuato con modalità che prevedevano la consegna, da parte della , al Sig. Controparte_1
con frequenza pressoché giornaliera, di ingenti Parte_1
quantitativi di prodotti ittici dallo stesso commissionati alla Controparte_1
e il pagamento, da parte del Sig. in favore della Parte_1
, con frequenza di circa una o due volte al mese, di cospicui Controparte_1
importi spesso superiori ad €. 20.000,00 ciascuno;
c.7) Vero che il Sig.
[...]
non ha mai contestato, alla , Parte_1 Controparte_1
né ha mai restituito, alla , nessuna delle Controparte_1
n. 107 fatture sopra indicate sub lettera c.1; c.8) Vero che il Sig.
[...]
non ha mai rifiutato di riceversi in consegna, dalla Parte_1 [...]
, le quantità e delle specie dei prodotti ittici indicate Controparte_1
nelle n. 107 fatture sopra indicate sub lettera c.1; c.9) Vero che il Sig.
[...]
non ha mai restituito, alla , Parte_1 Controparte_1
11 nessuna delle quantità e delle specie dei prodotti ittici indicate nelle n. 107
fatture sopra indicate sub lettera c.1.”.
In particolare, , dipendente del dal Controparte_5 Pt_1
mese di marzo del 2019 all'ottobre del 2020, sentita all'udienza del 9-12-
2022, ha riferito che:
12 E, inoltre, , dipendente della dal Testimone_1 Controparte_1
2011, ha dichiarato quanto si riporta:
13 E ancora Testimone_2
, sentito il 17-3-2023, ha riferito che:
14 Di talché, nell'ottica dell' avvenuto assolvimento degli oneri probatori gravanti sul creditore, vanno valorizzati:
i) il precitato valore indiziario delle fatture commerciali;
ii) il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi - della cui attendibilità
non vi è motivo di dubitare- i quali hanno confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla società opposta;
iii) la valenza probatoria dell'atto di riconoscimento di debito del 25-
02-2019 nel quale è dato leggere che: “Il debitore delegante (
[...]
intende corrispondere alla r.l. Parte_1 Controparte_6
le somme oggetto del presente accordo a parziale soddisfacimento della esposizione debitoria nei confronti del creditore delegatario ( ) Controparte_1
nei termini di cui alla presente scrittura e che qui di seguito si convengono
Articolo 1 Il debitore delegante ( riconosce ed accetta di Parte_1
dovere corrispondere e di essere debitore alla data odierna nei confronti del creditore – delegatario ( della somma di € 20.934,13 per le Controparte_1
causali indicate in premessa (gli €. 20.934,13 erano infatti solo la differenza tra gli € 24.889,37 dovuti dalla al e gli € 3.955,24 dovuti dal CP_4 Pt_1
alla , oltre maggiori crediti di cui alle forniture eseguite dal Pt_1 CP_4
creditore delegatario (la …”) e da cui risulta, quindi, Controparte_1
l'esistenza di un maggior credito rispetto a quello riconosciuto.
Ne discende il rigetto del secondo motivo di opposizione.
5. ha eccepito anche il “concorso del fatto colposo” Parte_1
del creditore ex art. 1227 c.c. “per cui, in ogni caso, non possono essere riconosciuti interessi tesi a risarcire il danno per il ritardo nel pagamento;
15 infatti, se un fornitore non viene pagato da un anno, non può continuare a fornire merce al compratore ma deve diligentemente, interrompere le forniture...” (pag. 6 atto di opposizione).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, rileva notare che la disposizione richiamata dall'opponente non è pertinente al caso di specie in quanto la stessa si riferisce al “danno”, al cui verificarsi abbia concorso la condotta colposa del creditore/danneggiato, aggravandolo o determinandolo, mentre quivi l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D.Lg.vo 231/2022 costituisce un diritto del creditore che discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale sul presupposto del ritardo del debitore nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, atteso che “Con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 si e',
tuttavia, condivisibilmente affermato che "nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del
2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti" (Cass. n. 14911 del
2019). La Corte, con quest'ultima pronuncia, ha, in effetti, rilevato come l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, art. 5 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
16 "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore" e che ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: "a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3 infatti, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che
"gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"..., poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre
"senza che sia necessaria la costituzione in mora". Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 c.c.. Quest'ultimo, giova rammentare,
dispone, al comma 1: "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali...". L'art. 1219
c.c. a sua volta dispone al comma 1 che "il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto". Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231
del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte
17 creditrice, che ne indichi la fonte e la natura.... Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (Cassazione civile sez. II, 13/12/2022, n.36246).
In secondo luogo, a tutto concedere, si ritiene che, in ossequio ad un elementare principio di autoresponsabilità, lo stesso debitore avrebbe dovuto, diligentemente, richiedere alla controparte la sospensione della fornitura di pesce al raggiungimento di un ammontare del debito stimato come di entità superiore rispetto alle proprie risorse e ai propri mezzi necessari per adempiere, anziché ribaltare, sulla sfera del creditore, le conseguenze del perdurare e dell'accrescimento dell'esposizione debitoria.
6. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma e dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.
18 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, salvo che per la fase istruttoria per la quale vanno applicati i parametri medi, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia,
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.887,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1653/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2020 emesso dal Tribunale
di Patti il 21-09-2020 e depositato il 22-09-2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
19 9.887,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e alla somma di € 32,75 per esborsi (notifica intimazione testi).
Così deciso in Patti, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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