Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2024, proposto dalla società Ecolio 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Pellegrino e Antonio Micolani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valeria Pellegrino, in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
- il Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore e il Comune di Morciano di Leuca, in persona del Sindaco pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
- la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Annamaria Nicoletta Murciano, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- il Comune di Presicce-Acquarica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Baldassarre e Michele Macrì, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre, in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
per l’annullamento
- della determina n. 432 del 10.04.2024 con la quale il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica della Provincia di Lecce, a valle del riesame ex art. 29- octies, d.lgs. n. 152/06 dell’AIA già rilasciata a Ecolio 2 srl con DD Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18.05.11 per l’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, sito nel Comune di Presicce-Acquarica alla località Spiggiano Canale, ha opposto il “diniego alla prosecuzione di attività” e prescritto “la messa in sicurezza dell’impianto con il corretto smaltimento fuori dal sito dei rifiuti in giacenza” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso ed ove occorra, il preavviso di rigetto comunicato dal medesimo dirigente provinciale con nota prot. 8571 del 28.02.24; - la nota prot. n. 24057 del 10.07.2020, con cui la Provincia di Lecce ha chiesto al Comune di Presicce-Acquarica di formulare il parere di sua competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto ed il parere dell’Avvocatura Provinciale del 01.07.2020; i pareri negativi del Comune di Presicce-Acquarica, in particolare la nota del Responsabile UTC prot. n. 1778 del 02.12.2020, la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2021 ed il parere del Responsabile del IV Settore prot. n. 2485 del 23.03.2023; il parere negativo del Comune di Salve espresso con nota del Sindaco prot. n. 4126 del 24.03.23; il parere negativo espresso dal Comune di Morciano di Leuca nel corso delle sedute della Conferenza dei servizi del 17.11.22 e del 05.05.23;
- per l’accertamento
del diritto della ricorrente a conseguire il rinnovo dell’AIA;
- nonché, per la condanna della Provincia di Lecce e del Comune di Acquarica-Presicce al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e del Comune di Presicce-Acquarica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 719 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 10.06.2024 e depositato il 14.06.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensione, - della determina n. 432 del 10.04.2024 con la quale il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica della Provincia di Lecce, a valle del riesame ex art. 29-octies del d.lgs. n. 152/06 dell’AIA, già rilasciata a Ecolio 2 s.r.l., con DD Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18.05.11 per l’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, sito nel Comune di Presicce-Acquarica alla località Spiggiano Canale, ha opposto il “diniego alla prosecuzione di attività” e prescritto “la messa in sicurezza dell’impianto con il corretto smaltimento fuori dal sito dei rifiuti in giacenza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso ed ove occorra, il preavviso di rigetto comunicato dal medesimo dirigente provinciale con nota 2 prot. 8571 del 28.02.24; la nota prot. n. 24057 del 10.07.2020, con cui la Provincia di Lecce ha chiesto al Comune di Presicce-Acquarica di formulare il parere di sua competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto ed il parere dell’Avvocatura Provinciale del 01.07.2020; i pareri negativi del Comune di Presicce – Acquarica, in particolare la nota del Responsabile UTC prot. n. 1778 del 02.12.2020, la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2021 ed il parere del Responsabile del IV Settore prot. n. 2485 del 23.03.2023; il parere negativo del Comune di Salve espresso con nota del Sindaco prot. n. 4126 del 24.03.23; il parere negativo espresso dal Comune di Morciano di Leuca nel corso delle sedute della Conferenza dei servizi del 17.11.22 e del 05.05.23; e per l’accertamento del diritto della parte ricorrente a conseguire il rinnovo dell’AIA; nonché, per la condanna della Provincia di Lecce e del Comune di Acquarica -Presicce al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa degli atti impugnati ”.
2. Con il predetto atto di impugnazione, la parte ricorrente propone tre doglianze: con la prima censura, si lamenta della violazione del decisum di cui alla sentenza del T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22 (la quale si è pronunciata nell’ambito di un giudizio avverso atti endoprocedimentali relativi proprio al procedimento amministrativo esitato nel diniego di revisione di AIA qui impugnato), sostenendo come non si tratti di una sentenza in rito in senso stretto, ma processuale (o meglio solo apparentemente processuale) e come, pertanto, la stessa esplichi un effetto conformativo a cui l’Amministrazione si doveva adeguare; con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della motivazione del diniego impugnato (da qualificarsi più che altro come una illegittima autotutela mascherata) e dei pareri dallo stesso presupposti, sotto molteplici profili, evidenziando – in sostanza – come lo stabilimento in questione non abbia subito alcuna presunta trasformazione e come dalla ricostruzione dei provvedimenti di autorizzazione dal 1991 in poi, risultanti agli atti di causa, emerga che l’impianto di trattamento rifiuti proposto, realizzato e gestito dalla società ECOLIO 2 S.r.l., abbia ottenuto negli anni tutti i titoli necessari per essere costruito ed esercitato in base alle normative di settore vigenti all’epoca dei fatti, e che l’opera quindi fosse conforme alle prescrizioni pianificatorie; con la terza censura lamenta la violazione dell’art. 6- bis della legge n. 241/90, sostenendo la sussistenza del conflitto di interessi, posto che la Provincia di Lecce si è costituita parte civile nel procedimento penale pendente a carico – tra gli altri – del legale rappresentante e del direttore tecnico della società ricorrente chiedendo il risarcimento del danno.
3. In data 20.06.2024, con atto di mero stile, si è costituita la Provincia di Lecce la quale, in data 05.07.2024, ha depositato una memoria ove, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem (con riguardo alla sentenza T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22) , nonché l’inammissibilità del deposito della relazione del verificatore, espletata nell’ambito del giudizio pendente in Consiglio di Stato (r.g. n. 5548/2022) avverso la sentenza T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22; nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. In data 05.07.2024, in vista dell’udienza camerale, si è costituito in giudizio anche il Comune di Presicce-Acquarica che, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in esame evidenziando come la sentenza del T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22 sia priva di una pronuncia di rito in senso stretto e come sia indispensabile attendere l’esito del giudizio pendente in appello e comunque, evidenziando, come – seguendo la prospettiva della parte ricorrente – trovi applicazione il rito per l’ottemperanza e non il rito ordinario; nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza camerale del 09.07.2024, i legali della parte ricorrente hanno rinunciato all’istanza cautelare e hanno preannunciato il deposito di una istanza di prelievo ai fini di una sollecita fissazione nel merito.
6. In vista dell’udienza pubblica, più volte rinviata in attesa del deposito della pronuncia del Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio – strettamente connesso al presente – di cui all’r.g. n. 5548/2022, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
7. In data 28.03.2025, è stata depositata la sentenza n. 2348 del 2025 del Consiglio di Stato, la quale ha rigettato l’appello interposto dalla Provincia di Lecce e ha riformato la sentenza di rito del T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22, accogliendo il ricorso di primo grado proposto dalla società Ecolio 2 s.r.l. (odierna parte ricorrente) con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati (“nota prot. n. 24057 del 10 luglio 2020 della Provincia di Lecce; parere rilasciato dall'Ufficio Avvocatura provinciale il 1° luglio 2020; nota prot. n. 1778 del 02.12.2020 del Responsabile UTC del Comune di Presicce-Acquarica; delibera del Consiglio Comunale di Presicce-Acquarica n. 6 del 05.03.2021, non comunicata o notificata, pubblicata sul sito dell’A.C. il 30.03.2021, recante “Ecolio 2 srl – impianto trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non – procedimento di riesame AIA ex art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 – Contrarietà all’interesse pubblico” ), tutti presupposti al diniego qui impugnato (e facenti parte della medesima “sequenza procedimentale” ).
8. All’udienza pubblica del 12.05.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto l’eccezione di rito sollevata dalle Amministrazioni resistenti di violazione del divieto di ne bis in idem; eccezione tuttavia da attualizzare alla luce della sopravvenuta sentenza n. 2348 del 2025 del Consiglio di Stato che ha riformato e si è sostituita, dunque, alla sentenza del T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22.
9.1. L’eccezione – così attualizzata – è fondata limitatamente agli atti definitivamente annullati dalla sentenza n. 2348 del 2025 del Consiglio di Stato ( “nota prot. n. 24057 del 10 luglio 2020 della Provincia di Lecce; parere rilasciato dall'Ufficio Avvocatura provinciale il 1° luglio 2020; nota prot. n. 1778 del 02.12.2020 del Responsabile UTC del Comune di Presicce-Acquarica; delibera del Consiglio Comunale di Presicce-Acquarica n. 6 del 05.03.2021, non comunicata o notificata, pubblicata sul sito dell’A.C. il 30.03.2021, recante “Ecolio 2 srl – impianto trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non – procedimento di riesame AIA ex art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 – Contrarietà all’interesse pubblico” ), che non corrispondono a tutti gli atti impugnati nel presente giudizio ( rectius , cfr. la determina n. 432 del 10.04.2024 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica della Provincia di Lecce di “diniego alla prosecuzione di attività” , di diniego di rinnovo dell’AIA e con cui è stata prescritta “la messa in sicurezza dell’impianto con il corretto smaltimento fuori dal sito dei rifiuti in giacenza” ; il preavviso di rigetto comunicato dal medesimo dirigente provinciale con nota 2 prot. 8571 del 28.02.24; il parere del Responsabile del IV Settore del Comune di Presicce-Acquarica prot. n. 2485 del 23.03.2023; il parere negativo del Comune di Salve espresso con nota del Sindaco prot. n. 4126 del 24.03.23; il parere negativo espresso dal Comune di Morciano di Leuca nel corso delle sedute della Conferenza dei servizi del 17.11.22 e del 05.05.23) in relazione ai quali permane evidentemente l’interesse al ricorso, essendo peraltro inficiati – come si vedrà meglio nel prosieguo – da invalidità derivata ad effetto viziante.
9.2. Com’è noto, tradizionalmente la res iudicata si forma solo in relazione ai motivi esaminati dal giudice e ritenuti fondati in quanto da essi scaturisce il vincolo conformativo all’ulteriore attività amministrativa.
Il giudicato che si forma sulla pronuncia di annullamento del giudice amministrativo trova infatti la propria ragion d’essere, congiuntamente al termine di decadenza previsto per la domanda demolitoria, nel particolare settore sul quale si riverbera, cioè i rapporti di diritto pubblico.
La pronuncia si riverbera sulla (futura) porzione di potere che deve essere riesercitato in conformità con la regola dettata, ma solo nei limiti in cui essa è stata pronunciata. L’effetto conformativo sulla futura azione dell’Amministrazione è tipico del giudicato amministrativo, attribuendo ad esso una portata pro futuro che lo caratterizza rispetto alla pronuncia costitutiva di annullamento del giudicato civile, seppur nei limiti dei soli motivi accolti, posto che altrimenti verrebbe superato il limite del thema decidendum sul quale si è pronunciato il giudice amministrativo, così vanificando la ratio dei termini di impugnazione e del principio di continuità dell’azione amministrativa.
Sicché l’esigenza di certezza e di superamento della res controversa che è sottesa alla regola per la quale il giudicato civile copre il dedotto e il deducibile deve essere contemperata, nel settore de quo , con i principi di continuità dell’attività amministrativa.
Coerentemente il giudicato amministrativo si forma solamente sui motivi accolti, così da dare continuità all’azione amministrativa.
Nel caso di specie ciò è reso evidente dal fatto che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2348 del 2025, come già precisato, ha riformato la sentenza di rito del T.A.R., Lecce, sez. II, n. 479/22 e ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società Ecolio 2 s.r.l. (odierna parte ricorrente) con conseguente annullamento degli atti endoprocedimentali – ritenuti immediatamente lesivi (cfr. punto 14 della sentenza n. 2348 del 2025 del Consiglio di Stato) – con esso impugnati.
9.3. Di qui la parziale fondatezza della predetta eccezione di rito.
10. Ciò chiarito, occorre ora passare all’esame del merito e, in particolare, anche alla luce della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025, possono essere assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso e può essere scrutinato il secondo motivo dell’impugnazione proposta.
11. Il ricorso, con riguardo al secondo motivo, va accolto, essendo la predetta censura fondata anche alla luce della predetta pronuncia del giudice d’appello.
11.1. Orbene, l’annullamento della determina n. 432 del 10.04.2024 emanata dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica della Provincia di Lecce, a valle del riesame ex art. 29- octies, d.lgs. n. 152/06 dell’AIA consegue necessariamente al fatto che, non solo sono stati annullati con efficacia ex tunc gli atti endoprocedimentali presupposti al provvedimento finale impugnato e posti alla base della stessa motivazione del diniego in questione, ma altresì (anche invocando solo l’autorità di mero fatto della predetta decisione del Consiglio di Stato, ai fini dell’autonoma valutazione degli accertamenti in essa contenuti), viene a configurarsi un’invalidità derivata idonea a giustificare comunque l’annullamento dei provvedimenti per i quali è causa.
11.2. Il Collegio, infatti, ritiene di aderire e far propria la ricostruzione offerta dal Consiglio di Stato fondata sulla verificazione espletata nell’ambito del predetto giudizio.
11.3. Peraltro, la relazione dell’organo verificatore è ammissibile e pienamente utilizzabile ai fini della decisione, essendo stata redatta nell’ambito di un giudizio tra le stesse parti e avente la medesima causa petendi e, dunque, avente alla base il medesimo rapporto giuridico (gli atti impugnati sono solo in parte gli stessi; quelli in precedenza non impugnati sono consequenziali a quelli impugnati nel precedente giudizio e annullati dal Consiglio di Stato). La verificazione è stata, peraltro, espletata nel contraddittorio tra le parti e, dunque, è pienamente utilizzabile ai fini probatori nel presente giudizio. È noto, infatti, che i mezzi probatori derivanti da un altro processo rientrano nell’ampio genus della prova documentale, in quanto prove formate e assunte, ove costituende (come nella specie), nel contraddittorio di quel diverso processo, col che la loro utilizzazione in un nuovo giudizio viene a tradursi necessariamente nell’acquisizione del documento processuale da cui è ufficialmente consacrata, con i limiti di efficacia probatoria dell’atto pubblico. La giustificazione razionale di tale ampia utilizzazione viene individuata dalla giurisprudenza prevalente nel principio del libero convincimento del giudice e nel principio di economia processuale (v. ex plurimis , Cass. 13 maggio 2009, sentenza n. 11141; Cass. 5 dicembre 2008 sentenza n. 28855; Cass. 9 settembre 2004 sentenza n. 18131; Cass. 1° marzo 2004 sentenza n. 4118; Cass. 13 gennaio 2004 sentenza n. 260; Cass. 15 settembre 2003 sentenza n. 13528; Cass. 28 novembre 2001 sentenza n. 15131; Cass. 19 settembre 2000 sentenza n. 12422; Cass. 4 gennaio 2000 sentenza n. 8; Cass. 11 agosto 1999 sentenza n. 8585; Cass. 1° aprile 1997 sentenza n. 2839; Cass. 30 maggio 1996 sentenza n. 5013; Cass. 20 gennaio 1995 sentenza n. 623).
11.4. Dunque, ritenuta pienamente utilizzabile la verificazione, dall’esame della stessa nonché dall’esame della motivazione della sentenza n. 2348 del 2025 del Consiglio di Stato che l’ha fatta propria, emerge la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
11.5. Invero, l’organo verificatore ha accertato che “ dalla ricostruzione dei provvedimenti di autorizzazione dal 1991 in poi, risultanti agli atti di causa, emerge che l’impianto di trattamento rifiuti proposto, realizzato e gestito dalla ECOLIO 2 srl, ha ottenuto negli anni tutti i titoli necessari per essere costruito ed esercito in base alle normative di settore vigenti all’epoca dei fatti.
Dall’esame del Piano Regolatore Generale del Comune di Presicce si evince che l’impianto di trattamento oggetto di attenzione è ubicato in un’area classificata come zone destinate ad impianti tecnologici di interesse comune (F1) - sottocategoria della più ampia Zona Territoriale Omogenea: zone per servizi di interesse generale (F) - per la quale non sono definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione standards urbanistici.
In particolare tra le varie autorizzazioni rilasciate dal Comune evidenzia che “durante la conferenza di servizi del 21.12.2010 per il rilascio dell’AIA, chiamato ad esprimersi ordinariamente sulla conformità edilizio-urbanistica per l’impianto di trattamento rifiuti, rilasciava parere favorevole senza ulteriori prescrizioni (difatti, il D.D.R. n. 117/2011 al paragrafo 4 dell’allegato tecnico specifica che la destinazione d’uso urbanistica per l’impianto ECOLIO 2 autorizzato al trattamento rifiuti liquidi è: Zona F1 - Impianti tecnologici). Non essendo intervenuto nessun cambiamento negli strumenti di pianificazione urbanistica del comune di Presicce negli anni, si conferma la coerenza dei titoli rilasciati con le previsioni urbanistiche e la loro idoneità per l’utilizzo delle opere/impianti realizzati. Pertanto, con riferimento alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Presicce, non emergono motivi ostativi ai fini della localizzazione e dell’utilizzo dell’impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali”.
Inoltre, le caratteristiche funzionali dell’impianto ECOLIO 2 risultano adeguate, anche in relazione alle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) vigenti nel periodo di attività dell’impianto, al trattamento di rifiuti liquidi (sia non pericolosi che pericolosi) di diversa natura, a titolo non esaustivo: liquami provenienti da fosse settiche, acque di vegetazione e percolati di discarica”.
11.6. Nella specie il procedimento di riesame, come emerge dalla nota del 30.10.2018 del Servizio provinciale (cfr. doc. 34 della parte ricorrente), è stato avviato per la revisione “AIA” ai sensi dell’art. 29- octies , co. 3, lett. a), co. 4, lett. d) e co. 5, d.lgs. n. 152/06.
11.7. Il riesame viene, dunque, attivato ex 29- octies, co 3, lett. a), del d.lgs. cit., ossia laddove vengano pubblicate nuove conclusioni sulle BAT a livello comunitario con riferimento all’attività principale esercitata presso l’installazione. E poi viene attivato nell’ipotesi di cui al 29- octies , co 4, lett. d) ossia quando sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono. Dunque, le ipotesi richiedono sopravvenienze e non rivalutazione dell’assenza di titoli originari come intervenuto nella specie.
11.8. Il procedimento di riesame previsto dall’art. 29- octies , comma 4, lett. d), d.lgs. n. 152 del 2006, peraltro, ha natura speciale rispetto agli ordinari poteri di autotutela, potendo condurre alla modifica delle prescrizioni ove sia necessario per garantire un livello di protezione ambientale adeguato alla normativa o alle conoscenze tecniche sopravvenute, o comunque, si evidenzi l’inadeguatezza sotto tale profilo delle condizioni imposte (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, data ud. 26/09/2019) 04/02/2020, sentenza n. 124).
11.9. Nondimeno, nella specie, la motivazione del provvedimento impugnato non poggia sulla necessità di modificare le prescrizioni alla luce di sopravvenienze o di mutamenti delle previe condizioni imposte, ma si fonda esclusivamente sull’illegittimità dei titoli autorizzatori originari e sulla modifica sostanziale subita dall’impianto nel 1999.
11.10. Tali circostanze sono tutte puntualmente smentite dalla relazione dell’organo verificatore depositata nel giudizio di appello e dalla stessa motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025 (cfr. punto 16 della parte in diritto).
11.11. Tale motivazione, dunque, a seguito di quanto riscontrato dallo stesso organo verificatore, appare viziata, non solo per invalidità viziante derivante dall’annullamento di alcuni atti presupposti dalla stessa, ma anche per eccesso di potere posto che è contraddittoria e perplessa e vi è un travisamento dei fatti.
11.12. Il verificatore ha accertato “la sussistenza di validi titoli autorizzatori e la compatibilità con le prescrizioni del P.R.G. e l’adeguatezza delle caratteristiche funzionali dell’impianto ECOLIO 2 anche in relazione alle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) vigenti nel periodo di attività dell’impianto, al trattamento di rifiuti liquidi (sia non pericolosi che pericolosi) di diversa natura, a titolo non esaustivo: liquami provenienti da fosse settiche, acque di vegetazione e percolati di discarica”.
11.13. Peraltro, in sede di Conferenza dei servizi, sono stati conseguiti i pareri favorevoli sia dell’ASL che dell’ARPA.
11.14. Di qui la fondatezza del secondo motivo del ricorso che porta al parziale accoglimento dell’impugnazione (limitatamente agli atti non annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025) con assorbimento del primo e del terzo motivo di impugnazione.
12. Ciò chiarito, quanto alla domanda di accertamento, la stessa non può essere accolta posto che si è pur sempre in presenza di un procedimento – quello di riesame ex art. 29- octies del d.lgs. n. 152/2006 – connotato da discrezionalità-tecnica allorquando l’Amministrazione perviene alle proprie determinazioni sulla base dell’applicazione di nozioni tecnico-specialistiche appartenenti a quelle discipline che – per il loro margine di opinabilità – vengono considerate “scienze non esatte” .
12.1. Dunque, il sindacato che può operare nella specie il Giudicante è un sindacato non sostitutivo, ma di mera attendibilità. In sostanza il Giudicante può censurare le valutazioni tecniche che risultino inattendibili non solo agli occhi del profano, ma anche a quelli dell’esperto, attraverso il controllo dell’attendibilità del criterio tecnico utilizzato e del suo esito applicativo.
12.2. Nella specie, il suddetto controllo – operato mediante la verificazione prodotta in atti e attraverso la motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025 – conduce il Collegio a ritenere che la valutazione tecnica operata dall’Amministrazione sia inattendibile e quindi vada annullata.
12.3. Nondimeno, com’è noto, il Giudicante, non può certo sostituirsi all’Amministrazione, e far conseguire un provvedimento favorevole di rinnovo dell’AIA anelata proprio poiché siamo pur sempre nell’ambito della discrezionalità tecnica (T.A.R., Roma, sez. III, 03/04/2023, sentenza n. 5581) e, dunque, tale spazio valutativo spetta pur sempre all’Amministrazione competente.
Tuttavia il predetto spazio di discrezionalità non potrà certo condurre ad un nuovo diniego la cui motivazione sia fondata sulle medesime argomentazioni già vagliate sia nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025, che nella presente sentenza; invero, l’Amministrazione dovrà partire dall’assetto fattuale cristallizzato dalla verificazione prodotta in atti, pena la violazione del giudicato.
12.4. Dunque, sulla base delle predette considerazioni, la domanda di accertamento deve essere rigettata.
13. Ciò posto, anche la domanda di risarcimento del danno, non può essere accolta.
13.1. Com’è noto, la giurisprudenza amministrativa si è, infatti, consolidata nel senso di ritenere che il risarcimento del danno richieda, oltre all’illegittimità, la c.d. spettanza del bene della vita (secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza) e la colpa dell’Amministrazione, nonché la prova dei danni richiesti (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 19/12/2024, (ud. 12/12/2024, dep. 19/12/2024), sentenza n. 10205).
13.2. Nella specie, quanto al requisito della c.d. spettanza del bene della vita, lo stesso – come già anticipato – non può essere vagliato posto che a seguito dell’annullamento del diniego impugnato, sopravvivono in capo all’Amministrazione spazi di discrezionalità-tecnica, con impossibilità del Giudicante di sostituirsi alla stessa.
13.3. Inoltre, nel caso in questione, come ben evidenziato dal Consiglio di Stato, “ la ricorrente non ha dimostrato alcuna colpevolezza dell’amministrazione stante che comunque la indubbia complessità della fattispecie rappresentata – come emerge con evidenza dalla verificazione – impedisce di individuare un atteggiamento colpevole della stessa, tenuto anche conto che era intervenuta una iniziativa giudiziaria della Procura della Repubblica che aveva portato al sequestro dell’impianto ed all’emissione di alcuni avvisi di garanzia come emerge dalla delibera del Consiglio del Comune di Presicce-Acquarica n. 6 del 5 marzo 2021. Ne consegue che manca una violazione grave della normativa applicativa dall’Amministrazione, con conseguente errore scusabile dell’amministrazione stessa”.
13.4. Dunque, sotto tali profili, la domanda risarcitoria formulata deve essere respinta.
13.5. Peraltro, sul piano dei danni richiesti, va evidenziato come il danno emergente sia inattuale posto che la parte ricorrente può pur sempre, a seguito della rivalutazione dell’Amministrazione, conseguire il bene della vita anelato; di contro, il danno da lucro cessante non dipende, invece, dal provvedimento impugnato posto che lo stabilimento è sottoposto a sequestro preventivo penale fin dal 24.11.2020, e il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro dell’08.04.2021 (cfr. documento 5 prodotto dalla parte ricorrente in data 08.11.2024) è motivato per relationem con riferimento al parere del pubblico ministero ed è, dunque, plurimotivato, non fondandosi esclusivamente sulla sussistenza degli atti impugnati, ma sulle risultanze delle indagini complessive.
13.6. Dunque, anche sotto tale profilo, la pretesa risarcitoria deve essere rigettata.
14. Ciò chiarito, sulla base delle predette considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
15. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, stante la particolare natura e la peculiarità della controversia. Dichiara non ripetibili le spese di lite con riguardo agli enti locali non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati (non annullati dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2348 del 2025) nei termini specificati in motivazione.
2) respinge la domanda di accertamento e la domanda risarcitoria.
3) compensa le spese di lite tra le parti costituite.
4) dichiara non ripetibili le spese di lite con riguardo agli enti locali non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO