Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 532 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FIAMMANTI MANUELA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FIAMMANTI MANUELA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) la casa coniugale, sita in Ferrara, via G. Accorsi n. 21, sarà assegnata alla sig.ra in ragione della convivenza con i figli minori, che si farà carico per intero del CP_1 canone di locazione, mentre il sig trasferirà altrove la propria residenza;
2) i Pt_1 figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3 genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso la madre, in Ferrara, via G. Accorsi n. 21. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. 3) Il sig. terrà con sé i figli Pt_1 almeno due giorni a settimana, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino all'ora di cena, quando li accompagnerà a casa;
nei giorni in cui i minori non frequentano la scuola, li terrà con sé per l'intera giornata ovvero parte di essa.
Quanto all'eventuale pernottamento dei minori presso il padre, le parti si impegnano fin d'ora a concordarlo nel momento in cui il sig. disporrà di una sistemazione Pt_1 abitativa adeguata. Ulteriori giorni di visita/frequentazione, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà e predisposizione degli stessi. 4) Durante le vacanze natalizie pagina 1 di 3
(indicativamente dal 24 al 31) e quella del capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01); in ogni caso, la sera della vigilia di Natale ed il pranzo di Natale verranno trascorsi alternativamente ogni anno con ciascun genitore a prescindere da quale genitore avrà con sé i figli la prima settimana di festività natalizie. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I ricorrenti concorderanno le ferie estive da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno, obbligandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si troveranno i figli. 5) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà alla Parte_1 sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 18 di ogni mese, la somma mensile CP_1 di € 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT. 6) I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
7) Le parti provvederanno entro il giorno 10 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco. 8) Sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto dei figli ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tali documenti verranno conservati presso la residenza dei minori.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
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ritenuto che
le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Codigoro.
Ferrara, 15 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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