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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6571/2024 promossa da:
con sede in Roma, Via della Giustiniana 401 (p.iva Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Massimiliano Sciortino per delega in atti opponente
Contro
(c.f. e p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, contumace opposta
Oggetto: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 1 di 2 Il ha impugnato ai sensi dell'art. 827 c.p.c. il lodo arbitrale emesso Parte_1
in suo danno in data 26.9.2024.
La società seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, notificato alla controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 14.5.2025, senza assegnazione di termini per scritti difensivi.
A seguito della rinuncia all'impugnazione da parte del deve essere Parte_1
dichiarata l'estinzione del processo, pronuncia che va essere adottata con sentenza, vigendo nel giudizio di secondo grado davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità
(sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
La suddetta rinuncia all'impugnazione, ritualmente formulata dal difensore dell'opponente munito dei relativi poteri, non necessita di accettazione della controparte, peraltro contumace, alla quale l'atto è stato comunque notificato.
Nulla è a statuire sulle spese del giudizio, stante la contumacia di CP_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 6571/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 14 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6571/2024 promossa da:
con sede in Roma, Via della Giustiniana 401 (p.iva Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Massimiliano Sciortino per delega in atti opponente
Contro
(c.f. e p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, contumace opposta
Oggetto: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 1 di 2 Il ha impugnato ai sensi dell'art. 827 c.p.c. il lodo arbitrale emesso Parte_1
in suo danno in data 26.9.2024.
La società seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, notificato alla controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 14.5.2025, senza assegnazione di termini per scritti difensivi.
A seguito della rinuncia all'impugnazione da parte del deve essere Parte_1
dichiarata l'estinzione del processo, pronuncia che va essere adottata con sentenza, vigendo nel giudizio di secondo grado davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità
(sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
La suddetta rinuncia all'impugnazione, ritualmente formulata dal difensore dell'opponente munito dei relativi poteri, non necessita di accettazione della controparte, peraltro contumace, alla quale l'atto è stato comunque notificato.
Nulla è a statuire sulle spese del giudizio, stante la contumacia di CP_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 6571/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 14 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 2 di 2