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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di EN (c.f.: ADS94026160278), domiciliato in EN, Piazza San
Marco, n. 63 (fax: 0415224105, Pec: ai fini del giudizio Email_1
telematico: Email_2
Parte appellante contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Brescia, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Giuseppe Limblici ( ) e Francesca Palumbo ( ), anche C.F._2 C.F._3
disgiunti del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori. Si indicano per
1 comunicazioni e notificazioni fax 0922.5098037 - pec Email_3
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Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 43/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: valutazione del servizio militare ex D.M. 50/2021
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima sentenza e conseguentemente:
Rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto e condannare parte appellata alle restituzione di quanto eventualmente percepito, anche dal procuratore antistatario, per effetto della sentenza impugnata;
spese di lite rifuse con riferimento ai due gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello per i motivi illustrati nella presente memoria, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore,
accertandone il diritto al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina e la conseguente valutazione come servizio specifico. Ha, altresì, condannato il Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
A seguito del D.M. 50/2021 il sig. , con domanda prot. n. 5256734 del 21.04.2021, CP_1
chiedeva all di l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di Controparte_2 Pt_2
circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 relativamente ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
indicava fra i titoli il
“servizio militare” svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) dal 04.09.2017
al 22.04.2021 per complessivi 3 anni e 8 mesi. L'I.C. “ ” valutava la domanda e attribuiva: CP_2
2 9,4 punti per il profilo di Assistente Amministrativo;
8,4 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico;
8,4 punti per il profilo di Assistente Tecnico. Il lavoratore ha instaurato la presente causa al fine di ottenere il riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico e quindi l'attribuzione di 6 punti per ogni anno e
0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, così motivando:
CP_
“Si osserva che la prospettazione del corroborata dall'interpretazione fatta propria dalla C.A.EN (s.69/23) si basa su una elaborata differenziazione tra servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica e servizio militare prestato in precedenza del sorgere del rapporto lavorativo. Soltanto il primo, secondo la citata giurisprudenza, rientrerebbe nel concetto di 'servizio militare valido a tutti gli effetti' della carriera ex art.485/7 del d.lvo 297/94.
Questa interpretazione non è condivisibile.
Premesso che la Corte di Cassazione (s.29322/2011) ha da tempo ritenuto equiparabili ai fini del punteggio il servizio militare di leva obbligatorio ed il servizio militare presto quale VFP1 si osserva che l'art.485/7 del d.lvo 297/94 non è altro che una norma di settore in applicazione del principio per cui l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (art.52 COST.).
L'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare i cui primi due commi vanno letti complessivamente non pregiudica la posizione di chi presta servizio militare prima dell'impiego e chi lo presta durante lo stesso. Ed infatti esso recita 'I periodi di effettivo servizio militare,
prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici' (art.2050 cit.).
Infatti il secondo comma dell'articolo interviene proprio per non discriminare chi presta servizio militare in costanza di rapporto d'impiego rispetto a chi lo ha già prestato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici.
Quindi non si capisce perché, come ha fatto l'amministrazione convenuta attraverso l'emanazione del d.m.55/2021, debba attribuirsi un punteggio maggiore ai primi rispetto ai secondi.
La diversa valutazione discrimina ai fini dell'attribuzione di punteggi un servizio di identico contenuto e durata ma prestato in tempi diversi.
Sia l'art.52 della Cost. che l'art. 2050/1 C.O.M. considerano il servizio militare prestato valido a tutti gli effetti, senza distinzione alcuna.
Il secondo comma dell'art.2050 si riferisce soltanto a coloro che prestano servizio militare in costanza di rapporto di lavoro per non discriminarli nei confronti degli altri pubblici dipendenti non soggetti all'obbligo militare.
Senza tralasciare la considerazione che sarebbe del tutto illogico e discriminatorio favorire, con l'illegittimo d.m. 55/21, chi ha già un impiego pubblico e chi dovendo obbligatoriamente prestare servizio militare non ha potuto partecipare ai concorsi pubblici, non riconoscendogli nemmeno successivamente una parità di trattamento, prevista dalla Costituzione, nella attribuzione del punteggio per la
3 partecipazione (successiva al termine del servizio obbligatorio) ai concorsi stessi.
Pertanto il d.m. 55/21 nella parte in cui prevede una simile distinzione discriminatoria e senza logica è illegittimo e va disapplicato perché in contrasto con la normativa costituzionale e ordinaria citata.
Di recente il Consiglio di Stato ha sposato questa impostazione ritenendo che 'a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di
Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, ″in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050,
che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio)
nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi″.
È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs.
297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)' (Consiglio di
Stato sez. VII sent.266/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte corroborate dal rilevante precedente giurisprudenziale citato si ritiene pertanto di discostarsi dall'orientamento della Corte distrettuale con conseguente accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.” (pagg. 3-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Parte_1
sulla base di tre motivi di appello.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver disapplicato Parte_1
il D.M. 50/2021 ritenendolo in contrasto con l'art. 52 Cost..
L'appellante ribadisce che la normativa di cui al D.M. 50/2021 è compatibile sia con il quadro legislativo vigente sia con i principi costituzionali.
2.2. Con il secondo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per violazione Parte_1
e/o falsa interpretazione del D.M. 50/2021, avendo ritenuto il servizio militare prestato nel ruolo di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) equiparabile al servizio militare di leva obbligatorio non in costanza di nomina ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria.
4 L'appellante lamenta che il primo giudice fa riferimento ad una presunta disparità di trattamento per chi ha svolto il servizio di leva obbligatoria ma il caso di specie riguarda un volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). Evidenzia che la decisione del primo giudice è fondata su un erroneo presupposto di fatto, oltre che su una erronea interpretazione del D.M. 50/2021.
L'appellante richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione”
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni (sent. n. 11602/2022, n. 2743/2020). Richiama,
altresì, giurisprudenza di merito circa la valutazione operata dal D.M. 50/2021 ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria (CdA Brescia del 31.10.2023; CdA EN nn.
445/2023, 815/2023, 816/2023).
2.3. Con il terzo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver attribuito il Parte_1
punteggio del servizio specifico in tutti i profili per i quali il lavoratore aveva presentato domanda.
L'appellante rileva che – ai sensi dell'allegato A, lettera A, D.M. 50/2021 – il punteggio può
essere attribuito in una sola qualifica ossia quella in cui il lavoratore stava prestando la propria attività
quando si è assentato per svolgere il servizio militare. Osserva pertanto che la sentenza impugnata,
riconoscendo il punteggio in tutti i profili per i quali era stata presentata domanda, risulta discriminatoria nei confronti di coloro che hanno svolto il servizio militare di leva in costanza di rapporto di lavoro.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, il lavoratore sostiene la correttezza della decisione del primo giudice pronunciata sulla base della lettura coordinata delle norme primarie di riferimento (artt.
485 e 569 T.U. Scuola e art. 2050 D.Lgs. 66/2000) e dell'art. 52 Cost.. Richiama giurisprudenza del
Consiglio di Stato (sent. n. 07383/2022, n. 00266/2023) e ribadisce che la ratio sottesa alla normativa è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui è stato assolto il servizio militare.
Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore ne afferma l'infondatezza stante la piena equivalenza tra servizio svolto in qualità di VFP1 e servizio militare di leva alla luce dell'art. 699
D.Lgs. 66/2010. A sostegno delle argomentazioni espresse dal primo giudice, richiama recente
5 giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 9864/2024, n. 3955/2024) e ampia giurisprudenza di merito.
Evidenzia che l'interpretazione restrittiva fatta propria dal D.M. 50/2021 determina un'arbitraria disparità di trattamento, non considerando la portata generale dell'art. 2050 D.Lgs. 66/2010 come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, e contrasta con la normativa comunitaria (clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE).
Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore afferma che il richiamato allegato A, lettera A,
D.M. 50/2021 è inconferente e comunque privo di riscontri con riguardo alla tesi sostenuta da controparte.
Infine il lavoratore osserva che la discriminazione di cui al D.M. 50/2021 viola anche l'obbligo di allineare le valutazioni ex art. 62 L. 312/1980.
4. All'udienza del 13.2.2025 le parti hanno discusso la causa e, all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. La Corte d'appello di EN si è già pronunciata sulla legittimità della differenziazione,
ai fini del punteggio per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie, tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio svolto presso enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, da considerarsi come effettivo servizio svolto alle dipendenze della stessa amministrazione (v. CdA
EN sub RG 69/2023; RG 60/2023; RG 332/22).
Recentemente sul punto è intervenuta, in senso confermativo dell'orientamento già adottato dalla CdA EN, anche Cass. 22432/2024, con orientamento, per quanto precede, condiviso anche da questo Collegio ex art. 118 disp. att. c.p.c. e rispetto al quale, in questa sede, non sono stati addotti argomenti tali da indurre a discostarsene.
Così la Suprema Corte: “3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del
6 servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale
limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2
marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050
del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso,
coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1),
ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione dal punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti. 5.1
Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485,
co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie,
quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021 che riguarda il personale ATA e che qui
7 viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza,
secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.),
se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A.,
attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei
8 «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal
D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “ a tutti gli effetti” con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale
regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti,
il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co.
2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più
genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato
9 dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co.,
4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé
necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. ……….
…………. 11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica
10 del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
7. Tali principi sono applicabili anche nel caso di specie, ove viene in rilievo il medesimo DM
50/2021 in ordine al quale ha statuito la Suprema Corte.
8. Per quanto precede, quindi, l'appello del deve essere accolto e le domande Parte_1
accolte in primo grado devono essere rigettate, con assorbimento di ogni altra questione.
Non essendovi in atti prova di pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza, non vi è
luogo a provvedere sulla richiesta di restituzioni, ma la presente sentenza costituisce titolo per le eventuali restituzioni.
9. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di . Controparte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di parte appellante Controparte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al rimborso spese forfetario di legge, in considerazione dei profili di serialità
della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande accolte in primo grado;
2) condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida in euro 3.689,00 quanto al primo grado ed in euro 3.473,00
quanto al presente grado, oltre, per entrambi i gradi, a rimborso forfettario come per legge.
EN, il giorno 13.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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