TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 384/2020 R.G. avente ad oggetto: cessione di crediti e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in in Milano al Corso Magenta n. 84
Attrice
CONTRO in persona del sindaco e legale rapp. pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giuseppe Pitaro (C.F.: , ed elettivamente domiciliato presso C.F._3 lo il suo studio sito in Catanzaro alla via F. Acri n. 88
Convenuto
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2020 l'attrice conveniva in giudizio il
[...]
ed all'udienza del 21.09.2020, alla luce delle emergenze sanitarie del tempo, l' CP_1 CP_2 disponeva il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto e parte attrice in data 26.10.2020 provvedeva conformemente con la notifica dell'atto introduttivo in rinnovazione.
La chiedeva l'accertamento in via principale e nel merito del Parte_1 rispettivo diritto ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti: € Controparte_1
90.787,54 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi allegati, gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi
1 legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ed infine € 6.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituenti la predetta sorte capitale.
In via subordinata chiedeva l'accertamento del diritto di ad ottenere il Parte_2 pagamento da parte del di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_1 capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione ed infine l' importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
In via ulteriormente subordinata chiedeva, nell'eventualità in cui la parte convenuta avesse mosso contestazioni in merito ai rapporti contrattuali presupposto della somma oggetto di domanda, la condanna del al pagamento in favore dell'attrice di ogni diversa somma che fosse CP_1 ritenuta alla stessa dovuta, per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
L'attrice vanta i suddetti crediti in virtù di contratto di cessione con la società Enel Servizio
Elettrico S.p.A. la cui sorte capitale è portata da n. 162 fatture emesse a titolo di corrispettivo delle prestazioni di fornitura di energia elettrica rese in favore dell'odierno convenuto e rimaste inadempiute.
Si precisa che il contratto di cessione sia stato redatto in forma di scrittura privata autenticata dal notaio e notificato al Comune di che non ha mai contestato le intimazioni di CP_1 pagamento notificategli da parte attrice né sotto il profilo dell'ammontare della somma pretesa né sotto quello dei presupposti della stessa ovvero le prestazioni erogate.
L'attrice ha diritto anche al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale che sono stati ceduti in forza del contrato di cessione e spettanti nella misura prevista
2 ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12, tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
Per quanto riguarda il dies a quo della maturazione deve aversi riguardo al giorno successivo a quello della scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, decorrenza riportata nell'elenco delle fatture prodotto, con il dies ad quem del saldo. Part Alla luce della previsione di cui all'art. 1283 c.c. la ha diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che alla data di notifica risultano scaduti da almeno sei mesi e spettano nella misura degli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs n. 192/12.
Risulta altresì dovuto l'importo di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/02 come novellato dal Dlgs n.
192/12 e pari ad € 6.480,00 ovvero quello di € 40,00 per il mancato pagamento di ciascuna fattura
(in totale 162).
In data 26.04.2023 si costituiva in giudizio il;
preliminarmente occorre Controparte_1 una precisazione evidenziandosi che, all'udienza del 27.06.2022, rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 04.05.2023, fosse stato dato atto della contumacia della convenuta costituitasi per la prima volta solo in data 26.04.2023 con l'avv. Giuseppe Pitaro.
Il procuratore sosteneva di essere subentrato nella difesa della convenuta all'avv. Caterina
Coppoletta, tuttavia, precedentemente alla sua costituzione, il era stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Non solo. La comparsa di costituzione di parte convenuta risulta generica e non articola difesa alcuna, salvo richiamarsi all'attività processuale svolta da un precedente avvocato di fatto mai costituitosi.
Rilevava infine che quanto dedotto dalla nel proprio atto di citazione Parte_3 fosse totalmente destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto per essere il credito azionato sguarnito completamente di allegazione probatoria.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, con ordinanza resa a seguito delle note in sostituzione dell'udienza del 19.06.2025, si disponeva rinvio al
15.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con la presente sentenza che viene depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve precisarsi che il creditore che agisca per far accertare l'altrui inadempimento è tenuto a fornire la prova del titolo negoziale o legale e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01).
3 Nel caso di specie parte attrice ha documentato la titolarità del credito, producendo il contratto di somministrazione intercorso tra la società cedente e l'odierno convenuto datato
16.10.12, in forma scritta, come richiesto a pena di nullità, per i contratti intercorsi con la pubblica amministrazione (Cass. civ. n. 203040 del 21.06.2010).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati a pena di nullità in forma scritta, la quale assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass.
17646/2002).
Nell'ipotesi in cui i contratti con la P.A. siano stati stipulati per corrispondenza con imprese commerciali è previsto che la volontà contrattuale possa risultare anche da distinti atti scritti per i quali è comunque contemplata la forma scritta ad substantiam quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, ragione per la quale le sole fatture non hanno valenza probatoria del rapporto contrattuale alle stesse sotteso.
Parte attrice ha, altresì, provato la qualità di cessionaria del credito nei confronti del convenuto a mezzo produzione del contratto di cessione redatto in forma di scrittura CP_1 privata autenticata dal Notaio e notificato al debitore ceduto.
Il contratto di cessione de quo ha dunque in oggetto la somministrazione di energia elettrica e soggiace agli stessi principi applicabili al contratto di somministrazione di gas naturale nel cui ambito la giurisprudenza converge nel ritenere provato il capitale portato dalle fatture allegate in assenza di contestazione.
Per tale fattispecie, infatti, la giurisprudenza ha affermato che l'onere della prova del somministratore in merito al quantum dei consumi sia assolto con la produzione delle bollette che forniscono attestazione dei consumi in assenza di contestazione che non deve in ogni caso avere i caratteri di genericità ma al contrario dimostrare il consumo reale di energia elettrica da addebitarsi.
Le fatture, non specificamente contestate tra le parti, devono quindi reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi nelle stesse riportati. (Trib. Milano Sez. 11 n.
5934 del 06.07.2021).
Sulle somme portate dalle fatture a titolo di sorte capitale sono altresì dovuti gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento determinati ex artt 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento delle fatture, venendo in considerazione un debito di valuta e derivando gli stessi da transazioni commerciali rispetto alle quali parte attrice
4 ha prodotto anche l'intimazione di pagamento notificata al convenuto. In assenza di diversa previsione contrattuale, che non risulta dagli atti, i predetti interessi sono dovuti, in base al disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo al termine per la scadenza del pagamento, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Spettano altresì gli interessi anatocistici ex art. 1283 e 1284, IV comma, c.c. sugli interessi moratori che siano dovuti per almeno sei mesi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata altresì proposta la domanda giudiziale avente non solo il ruolo di condizione alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (Cass. civ. Sez. I 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04) .
Peraltro, la stessa Corte di Giustizia, nella direttiva 2011/7 stabilisce un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dalla norma e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”. Neppure può ritenersi che sussista la titolarità del diritto al risarcimento in capo a un cessionario poiché non rientra nell'ambito dei soggetti tutelati dalla normativa in esame. In primo luogo, infatti, la cessionaria non ha instaurato col alcun rapporto del tipo considerato CP_1 dalla direttiva 2011/7, che richiama espressamente le transazioni commerciali. Né alcuna precisa attività di recupero è stata allegata e dimostrata oltre all'invio di sole due cumulative messe in mora,
e quindi tantomeno risulta fornita la prova di aver subito un maggior danno. (Trib. Bologna,
Sentenza n. 2177/2023 del 27-10-2023)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 e 260.000,00 con applicazione dei minimi vista la bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 90.787,54 oltre interessi moratori ex artt 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento delle fatture in favore della e sino all'effettivo soddisfo;
Parte_1
5 -Condanna altresì il al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi Controparte_1 degli artt. 1283 e 1284 c.c. a far data dalla domanda giudiziale in favore della Parte_1
[...]
- rigetta ogni altra domanda.
-Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 elle spese legali da liquidarsi nella misura di € 2.540,00 oltre accessori di legge e spese
[...] forfettarie al 15%
Catanzaro 15.7.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
6