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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18583 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36716/2023 , introdotta da
(LATINA, 03/02/1964), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LIDIA MARIA PALATIELLO e dell'avv. MARIA PIA PALOMBI e
LA DE IS (ROMA, 29/05/1972), con il patrocinio dell'avv. LIDIA MARIA PALATIELLO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e LA DE IS, hanno proposto Parte_1
domanda cumulativa di separazione e divorzio;
il 31. 1. 2024 è stata depositata la sentenza non definitiva che ha pronunciato la loro separazione;
da allora riferiscono di non avere mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. 2
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l!obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in via Giacomo Dina 41, di proprietà della Sig.ra De
IS rimane assegnata alla stessa, ivi la stessa resterà con le due figlie.
Il Sig. percepisce quale dipendente della società ENI, uno stipendio Parte_1
mensile di circa 2400,00 € netti, mentre la Sig.ra De IS percepisce dal mese in corso la somma di 950,00 euro mensili dalla società Risorse per Roma
con qualifica operaia, ed inoltre percepisce un affitto per una parte del proprio appartamento.
3. Il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Parte_1
maggiorenni ma studentesse non economicamente autosufficienti, su accordo delle parti si impegna a versare direttamente alle stesse, mediante bonifico, la somma mensile di Euro 375,00 (Euro trecentosettantacinque/00) per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024,
che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Per le spese straordinarie delle figlie, il padre se ne farà integralmente carico.
5. Il verserà alla De IS un assegno divorzile di € 50,00 mensili, Parte_1
perequativo, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, espressamente dichiarandosi favorevole al riconoscimento della quota di TFR in favore della moglie nella liquidazione prevista nella legge divorzile, moglie che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla propria carriera.
6. Le ragazze, considerata l'età, trascorreranno con il padre il tempo che sarà
tra loro organizzato, considerati i notevoli impegni universitari delle ragazze, 3
e di lavoro paterni”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/07/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36721/2023 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 15.6.1996 da (LATINA, 03/02/1964) e Parte_1
LA DE IS (ROMA (RM), 29/05/1972), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma atto 00605, parte 2,
serie A02, anno 1996 alle condizioni di cui al ricorso congiunto trascritte in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22.11.2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36716/2023 , introdotta da
(LATINA, 03/02/1964), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LIDIA MARIA PALATIELLO e dell'avv. MARIA PIA PALOMBI e
LA DE IS (ROMA, 29/05/1972), con il patrocinio dell'avv. LIDIA MARIA PALATIELLO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e LA DE IS, hanno proposto Parte_1
domanda cumulativa di separazione e divorzio;
il 31. 1. 2024 è stata depositata la sentenza non definitiva che ha pronunciato la loro separazione;
da allora riferiscono di non avere mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. 2
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l!obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in via Giacomo Dina 41, di proprietà della Sig.ra De
IS rimane assegnata alla stessa, ivi la stessa resterà con le due figlie.
Il Sig. percepisce quale dipendente della società ENI, uno stipendio Parte_1
mensile di circa 2400,00 € netti, mentre la Sig.ra De IS percepisce dal mese in corso la somma di 950,00 euro mensili dalla società Risorse per Roma
con qualifica operaia, ed inoltre percepisce un affitto per una parte del proprio appartamento.
3. Il Sig. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Parte_1
maggiorenni ma studentesse non economicamente autosufficienti, su accordo delle parti si impegna a versare direttamente alle stesse, mediante bonifico, la somma mensile di Euro 375,00 (Euro trecentosettantacinque/00) per ciascuna figlia entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024,
che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Per le spese straordinarie delle figlie, il padre se ne farà integralmente carico.
5. Il verserà alla De IS un assegno divorzile di € 50,00 mensili, Parte_1
perequativo, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, espressamente dichiarandosi favorevole al riconoscimento della quota di TFR in favore della moglie nella liquidazione prevista nella legge divorzile, moglie che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla propria carriera.
6. Le ragazze, considerata l'età, trascorreranno con il padre il tempo che sarà
tra loro organizzato, considerati i notevoli impegni universitari delle ragazze, 3
e di lavoro paterni”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/07/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36721/2023 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 15.6.1996 da (LATINA, 03/02/1964) e Parte_1
LA DE IS (ROMA (RM), 29/05/1972), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma atto 00605, parte 2,
serie A02, anno 1996 alle condizioni di cui al ricorso congiunto trascritte in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22.11.2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi