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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1380/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 1380/2025, promossa con atto di citazione da:
) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. NARDELOTTO MARZIA
- ricorrente -
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO
- interventore ex lege -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “NEL MERITO
Voglia il Tribunale disporre l'autorizzazione a favore di (c.f. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] e residente in [...], agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili (operazione di riassegnazione chirurgica del sesso- RCS).
Voglia il Tribunale disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
e l'attribuzione del nome di voglia disporre la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...]_1
Palermo il 17/07/1995, ordinando che l'atto di nascita venga così corretto: ove è scritto deve essere corretto Pt_1
dove è scritto sesso femminile deve essere corretto in sesso maschile. Per_1
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le rettificazioni nei relativi registri”.
Per il Pubblico Ministero: “visto, il PM AR TA esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi Parte_1 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'articolo 31 D.lgs n. 150/2011, prospettando che è sua intenzione sottoporsi a breve termine al trattamento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili e di aver intrapreso trattamenti ormonali diretti a trasformare in modo irreversibile il proprio aspetto esteriore.
L'attrice è nubile e non ha figli, come si ricava dalla documentazione anagrafica prodotta e come confermato dalla stessa nel corso dell'udienza.
La domanda è stata pertanto correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò posto, le domande formulate meritano accoglimento.
In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 221/15, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost.,
e 8 CEDU in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
La Corte ha affermato che “tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Cassazione n 15138/2015: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha maturato nel corso degli anni la piena consapevolezza della propria condizione di transgender e la sua vita si è dipanata verso una sempre maggiore definizione di sé al maschile, rivelando la sua condizione interiore, gradualmente a coloro che le erano più vicini e che riteneva in grado di comprenderla e accoglierla senza pregiudizi.
La ricorrente ha intrapreso nel tempo un percorso di sostegno e supporto nonché di affermazione verso il genere maschile. In primo luogo, con un adeguamento del proprio vestiario, con la richiesta di essere identificata con il suo nome di elezione e con l'utilizzo del genere maschile da parte delle persone che frequentava quotidianamente.
Inoltre, la ricorrente ha iniziato ad affrontare la tematica relativa alla propria identità di genere con la dott.ssa la quale ha rilasciato specifiche relazioni (docc. 3 e 6). Persona_2
Nella relazione del 16.2.2025 (doc. 6), in particolare, a seguito di specifici test, la dott.ssa Per_2 ha dato atto che “ è, quindi, persona transgender con identificazione al maschile, consapevole e in Persona_3 grado di prendere decisioni autonome sulla propria persona, al fine di raggiungere un livello di benessere psicoemotivo e sociale atto a consentirgli di vivere secondo la sua intima identità”.
La dott.ssa inoltre, ha formulato specifica diagnosi di Disforia di Genere DSM 5-TR, Per_2 specificando che il percorso intrapreso da parte ricorrente “è una scelta personale, maturata nel corso del tempo, con precise definizioni della propria volontà di affermazione di genere irreversibile e radicale. Non vi sono controindicazioni
e non si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficino il proseguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale, anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo”.
Parte ricorrente ha poi documentato che alla diagnosi iniziale, è seguito l'avvio della cura ormonale con la supervisione dell'endocrinologo dott. (doc. 4). Persona_4
Dalla relazione del 18.6.2024 redatta dallo stesso professionista (doc. 5) risulta “Dopo un anno di terapia, il paziente riferisce di sentirsi bene e, nonostante alcune perdite intermestruali siano ancora presenti (motivo per il quale oggi si modifica leggermente la terapia passando a Nebid 1000 mg, 1 fiala ogni 12 settimane), presenta livelli ormonali nel range maschile. Una valutazione psicologica eseguita il 15/06/2024 dalla dott.ssa onferma che dopo una terapia Per_2 ormonale il paziente è in ottimo equilibrio psico-sociale. Attualmente presenta buono stato fisico e le caratteristiche Per_1 di androgenizzazione sono tali da consentire di intraprendere il percorso legale di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici che rientrano nelle sue aspettative”.
All'esito di tale processo, parte ricorrente ha scelto il nome di elezione di “ , decidendo di vivere Per_1 quotidianamente nelle relazioni sociali secondo il suo genere di elezione maschile.
Dall'esame effettuato dal Giudice relatore nel corso dell'udienza del 27.5.2025, è emerso che parte ricorrente veste abiti e si presenta con tratti e caratteristiche marcatamente maschili.
Parte ricorrente appare lucida e determinata nella sua scelta, sostenuta in questo percorso dalla famiglia di origine e dalla partner, come dichiarato nel corso dell'udienza suddetta.
Anche in ambito sociale e lavorativo, parte ricorrente è conosciuta con il suo prenome di elezione e i colleghi– rispettando e conoscendo il suo percorso di transizione – si rivolgono a lei in termini maschili.
Deve, inoltre, concedersi l'autorizzazione richiesta da parte ricorrente all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, a completamento del percorso di transizione già in essere.
Le domande attoree, per tutte queste ragioni, meritano quindi integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982 e 31 D.Lgs n.
150/2011, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
− dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
17.7.1995 e residente a [...], int. 2 (CF:
), mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome “ in C.F._1 Per_1 sostituzione di quello di;
Pt_1
− ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di Palermo (PA) negli atti e documenti riguardanti , nata il [...] a [...], atto n. 899, P. Parte_1
I, Serie A, Vol. 4474, anno 1995;
− dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
− autorizza parte ricorrente ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
− nulla per le spese.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera