Articolo 3 della Legge 6 agosto 1966, n. 644
Articolo 2
Versione
6 settembre 1966
Art. 3.
Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvedera' mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 settembre 1966