Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 590 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
113, C.F. elettivamente domiciliata in Messina via C.F._1
dei Mille n. 134 presso e nello studio dell'Avv. ALDO LOMBARDO (C.F.
– indirizzo di posta certificata C.F._2
– telefax n. 0907386165) che la rappresenta Email_1
e difende giusto mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], residente ad Controparte_1
Alessandria via Strada Bolla n. 1; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Filiazione legittima
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
09.02.2024, quale genitore esercente la responsabilità Parte_1
1
28.03.2008, adiva questo Tribunale chiedendo che Controparte_1
nato a [...] il [...], fosse dichiarato padre nel predetto minore A sostegno della domanda evidenziava che le Persona_1
parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale successivamente interrotta, durante la quale era nato il minore , che non era stato, Per_1
però, riconosciuto dal padre. Chiedeva che fosse disposta indagine ematologica per accertare il rapporto biologico di filiazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06/07.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva e Controparte_1
all'udienza del 04.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice delegato dichiarava la sua contumacia.
Alla medesima udienza il Giudice delegato interpellava il minore presente in udienza, il quale, ai fini di quanto Persona_1
prescritto dall'art. 273 c.c., dichiarava di prestare il proprio consenso alla promozione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, nel suo interesse, da parte della madre Il Giudice delegato, Parte_1
esaminate, quindi, le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente e ritenuto che l'esame sul DNA delle parti e del minore fosse ammissibile e conducente al fine di accertare l'asserito rapporto di filiazione, disponeva
C.T.U. al fine di accertare, sulla base di una indagine del DNA se il resistente nato a [...] il [...] fosse Controparte_1
padre del minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
In data 30.09.2024 il nominato C.T.U., dott. , Persona_2
depositava la relazione, nella quale riferiva che non aveva potuto espletare l'indagine richiesta, in quanto il non era comparso, benché gli CP_1
fosse stata trasmessa la comunicazione della data di inizio delle operazioni
2 peritali, mediante raccomandata inviata sia all'indirizzo risultante nei registri dell'Anagrafe al momento della instaurazione del giudizio, sia all'indirizzo risultante nei registri dell'Anagrafe al momento dell'espletamento della C.T.U..
All'udienza del 13.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il procuratore della ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa con l'accoglimento della domanda ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla ricorrente meriti accoglimento.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 273 c.c., l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all'esercizio di detto potere. L'art. 273, 2° comma, c.c., stabilisce, nondimeno, che per il promuovimento e la prosecuzione di detta azione da parte del genitore esercente la responsabilità, sia necessario il consenso del figlio che abbia compiuto i quattordici anni e ciò comporta che tale consenso costituisce un elemento integratore della capacità processuale del genitore, ma in ogni caso esso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione. Con riferimento alle modalità di prestazione del consenso del figlio minore ultraquattordicenne la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso non è validamente prestato fuori dal procedimento, ma può validamente esprimersi in udienza, come è avvenuto nella specie.
3 Come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto il diritto a conseguire lo status di figlio nei confronti del genitore che non ha effettuato un riconoscimento spontaneo.
Ciò non significa, però, che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4° comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I
21.09.2001 n. 11934). L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento.
Nel merito, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che
4 permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99%.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007). La parte resta, naturalmente, libera di sottrarsi ai prelievi necessari per l'esperimento probatorio, ma dalle motivazioni di tale rifiuto il giudice potrà trarre elementi di prova, essendo pacifico che, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di rifiutare il consenso al prelievo stesso è lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio (Cass. civ. 05.06.2018 n. 14458; Cass. civ. 21.12.2015 n. 25675;
Cass. civ. sez. I 27.02.2002 n. 2907; Cass. civ. sez. I 25.02.2002 n. 2749).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che il rifiuto ingiustificato dell'asserito padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l'uso dei dati nell'ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l'accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. civ. 25.03.2015 n.
5 6025; Cass. civ. 27.07.2017 n. 18626; Cass. civ. 08.11.2019 n. 28886;
Cass. civ. 03.03.2022 n. 7092).
Nella fattispecie in esame è stato disposto l'espletamento di indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto figlio, della ricorrente presunta madre e del resistente presunto padre, ma quest'ultimo non si è presentato davanti al C.T.U. per consentire sulla sua persona il prelievo di materiale biologico indispensabile per effettuare l'accertamento. Non vale,
d'altronde, osservare che il ha omesso persino di ritirare la CP_1
raccomandata contenente la convocazione davanti al C.T.U.. Infatti, quando un atto venga inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale, la presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo (Cass. civ. 26.03.2002 n. 4310). Non può, d'altronde, configurarsi nella fattispecie in esame una inammissibile presunzione di secondo grado, per effetto dell'innestarsi sulla presunzione di ricezione della presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che l'inammissibilità di una praesumptio de praesumpto va riferita alle presunzioni semplici nelle quali l'argomentazione che conduce al riconoscimento del fatto ignoto deve muovere da un fatto pacifico tra le parti o accertato dal giudice e, quindi, non può derivare da un fatto a sua volta desunto in via congetturale da altri fatti, mentre la cosiddetta presunzione legale, quale è quella dettata dall'art. 1335 c.c., si traduce in una regola di diritto in forza della quale ad un fatto idoneo a produrre effetti giuridici si sostituisce un fatto diverso, accertabile con tutti i mezzi probatori, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass.
2612/01; Cass. 3194/80).
6 La circostanza che il convenuto si sia sottratto all'esame del DNA assume, allora, un decisivo valore indiziario, tenuto conto del fatto che tale rifiuto è privo di qualsiasi valida giustificazione.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra nato a [...] il Controparte_1
25.11.1980 e nato a [...] il [...]. Persona_1
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 277 c.c., produce gli effetti del riconoscimento spontaneo, determinando il sorgere dello stato di figlio nei confronti del convenuto. Orbene, in base all'art. 262 c.c., novellato dal D.
Lgs. N. 154/2013, il figlio, a seguito del riconoscimento successivo
(nonché a seguito della sentenza dichiarativa dello status filiationis) può conservare il cognome materno oppure può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. La possibilità di conservare il cognome materno costituisce un diritto del figlio, il quale potrebbe preferire tale opzione allorquando già da tempo si identifichi con quel cognome. Nondimeno, nel caso in esame, l'attrice non ha chiesto di mantenere il cognome della madre ed appare opportuno, pertanto, stabilire che il minore assuma il cognome del padre, posponendolo a quello della madre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Inoltre, vanno poste a carico del resistente le spese di C.T.U. che sono state liquidate in € 999,13 di cui €
7 985,53 per competenze e € 13,60 per spese, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale;
essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di tali spese e compensi va posto a favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 09.02.2024, da quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul figlio minore nei confronti di Persona_1 CP_1
così provvede: 1) dichiara che nato a [...]
[...] Controparte_1
(ME) il 25.11.1980 è padre di nato a [...] il Persona_1
28.03.2008; 2) dispone che assuma il cognome del Persona_1
padre, posponendolo a quello della madre;
3) condanna CP_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €
[...]
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; pone, altresì, a carico del resistente le spese di C.T.U. che sono state liquidate in € 999,13 di cui € 985,53 per competenze e € 13,60 per spese, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale;
dispone che il pagamento di tali spese e compensi sia effettuato a favore dell'erario.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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