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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale
Il Consigliere, all'esito della camera di consiglio seguente all'odierna udienza di cui al verbale depositato, osserva quanto segue.
È stata richiesta dalla Questura la convalida del trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015 nei confronti del sig. nato/a il 14/05/1997 in Tunisia. Controparte_1
Il trattenimento è stato adottato il 26/03/2025 (notificato in pari data alle ore 19.30) e motivato in relazione al co. 2 lett. b) dell'art. 6., trovandosi nella situazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultando tra le persone che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, sulla base degli elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il Questore ha motivato l'assunto richiamando allo scopo i numerosi pregiudizi penali e di polizia del trattenuto per spaccio di sostanze stupefacenti;
La convalida è stata tempestivamente richiesta, con gli allegati depositati nel fascicolo processuale.
Si è proceduto all'udizione del trattenuto, come da verbale, qui da intendersi integralmente richiamato.
La Questura ha insistito per la convalida.
La difesa del trattenuto si è opposta alla convalida del trattenimento poiché la pericolosità sociale del richiedente non è stata dichiarata da un giudice penale con provvedimento impugnabile e, quindi, vi sarebbe stata evidente lesione del suo diritto di difesa. La sua richiesta di protezione è sub judice e non ha condanne definitive.
Preliminarmente, occorre dare atto che il trattenuto, entrato in Italia il 7.05.2024, insieme alla moglie, ha prontamente formalizzato la domanda di protezione internazionale, che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza provenendo il richiedente da un paese designato come sicuro ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Proposto il ricorso avverso la decisione, il giudizio risulta tuttora pendente: erra però il Questore nell'interpretazione che si dà nel provvedimento di trattenimento in base alla quale il decreto di fissazione di udienza e di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione adottato dal Tribunale di Palermo nel luglio del 2024 equivarrebbe a un rigetto dell'istanza di sospensiva. Leggendo la parte motiva del suddetto provvedimento, infatti, emerge che il Tribunale ha preso atto che, non essendo stato i rispettati i termini della procedura accelerata per l'adozione della decisione di manifesta infondatezza per la provenienza da Paese sicuro, in conformità al principio di diritto espresso dalle SS.UU. (ordinanza n.
11399/2024), si è ripristinata la procedura ordinaria con conseguente automatico effetto sospensivo del provvedimento di diniego, in forza della mera presentazione dell'impugnazione. Il richiedente ha dunque diritto a permanere sul territorio in quanto richiedente asilo per la durata dello svolgimento della procedura, ivi compresa la fase giurisdizionale.
Per quanto concerne il motivo addotto a giustificazione del trattenimento, ossia per essere il richiedente asilo nella situazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, deve rilevarsi, da un lato, che i reati allo scopo menzionati non risultano accertati con sentenza e, dall'altro, che manca il provvedimento richiamato nel menzionato art. 13 al comma 2 lett. c da parte del Prefetto (comma 2: “L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:… c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.
E' stato, inoltre, richiesto alla Questura in urgenza il deposito del certificato del casellario giudiziale e l'elenco dei precedenti dattiloscopici. In riscontro la Questura ha depositato solo il secondo, dal quale risultano un arresto in flagranza di reato in data 7 febbraio 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e un fermo in data 17.03.2025 per il medesimo reato. Evidentemente, si tratta di elementi insufficienti nell'ottica della prospettata abitualità.
In conclusione, non sono rilevabili all'attualità elementi a supporto della legittimità del trattenimento, per i motivi addotti nel decreto di trattenimento.
P.Q.M.
Non convalida il trattenimento oggetto del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva competenza.
Roma, 28.03.2025 Il Consigliere
Maria Rosaria Ciuffi
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale
Il Consigliere, all'esito della camera di consiglio seguente all'odierna udienza di cui al verbale depositato, osserva quanto segue.
È stata richiesta dalla Questura la convalida del trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015 nei confronti del sig. nato/a il 14/05/1997 in Tunisia. Controparte_1
Il trattenimento è stato adottato il 26/03/2025 (notificato in pari data alle ore 19.30) e motivato in relazione al co. 2 lett. b) dell'art. 6., trovandosi nella situazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultando tra le persone che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, sulla base degli elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il Questore ha motivato l'assunto richiamando allo scopo i numerosi pregiudizi penali e di polizia del trattenuto per spaccio di sostanze stupefacenti;
La convalida è stata tempestivamente richiesta, con gli allegati depositati nel fascicolo processuale.
Si è proceduto all'udizione del trattenuto, come da verbale, qui da intendersi integralmente richiamato.
La Questura ha insistito per la convalida.
La difesa del trattenuto si è opposta alla convalida del trattenimento poiché la pericolosità sociale del richiedente non è stata dichiarata da un giudice penale con provvedimento impugnabile e, quindi, vi sarebbe stata evidente lesione del suo diritto di difesa. La sua richiesta di protezione è sub judice e non ha condanne definitive.
Preliminarmente, occorre dare atto che il trattenuto, entrato in Italia il 7.05.2024, insieme alla moglie, ha prontamente formalizzato la domanda di protezione internazionale, che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza provenendo il richiedente da un paese designato come sicuro ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Proposto il ricorso avverso la decisione, il giudizio risulta tuttora pendente: erra però il Questore nell'interpretazione che si dà nel provvedimento di trattenimento in base alla quale il decreto di fissazione di udienza e di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione adottato dal Tribunale di Palermo nel luglio del 2024 equivarrebbe a un rigetto dell'istanza di sospensiva. Leggendo la parte motiva del suddetto provvedimento, infatti, emerge che il Tribunale ha preso atto che, non essendo stato i rispettati i termini della procedura accelerata per l'adozione della decisione di manifesta infondatezza per la provenienza da Paese sicuro, in conformità al principio di diritto espresso dalle SS.UU. (ordinanza n.
11399/2024), si è ripristinata la procedura ordinaria con conseguente automatico effetto sospensivo del provvedimento di diniego, in forza della mera presentazione dell'impugnazione. Il richiedente ha dunque diritto a permanere sul territorio in quanto richiedente asilo per la durata dello svolgimento della procedura, ivi compresa la fase giurisdizionale.
Per quanto concerne il motivo addotto a giustificazione del trattenimento, ossia per essere il richiedente asilo nella situazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, deve rilevarsi, da un lato, che i reati allo scopo menzionati non risultano accertati con sentenza e, dall'altro, che manca il provvedimento richiamato nel menzionato art. 13 al comma 2 lett. c da parte del Prefetto (comma 2: “L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:… c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.
E' stato, inoltre, richiesto alla Questura in urgenza il deposito del certificato del casellario giudiziale e l'elenco dei precedenti dattiloscopici. In riscontro la Questura ha depositato solo il secondo, dal quale risultano un arresto in flagranza di reato in data 7 febbraio 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e un fermo in data 17.03.2025 per il medesimo reato. Evidentemente, si tratta di elementi insufficienti nell'ottica della prospettata abitualità.
In conclusione, non sono rilevabili all'attualità elementi a supporto della legittimità del trattenimento, per i motivi addotti nel decreto di trattenimento.
P.Q.M.
Non convalida il trattenimento oggetto del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva competenza.
Roma, 28.03.2025 Il Consigliere
Maria Rosaria Ciuffi