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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19367/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAITERI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 06/03/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 21/07/1991. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 955 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/11/1995 e il 30/12/1999. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa coniugale – già acquistata dai coniugi in comproprietà – sita in Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano terzo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub
62, sarà assegnata alla SI , in quanto collocataria dei figli, unitamente agli Parte_1 Per_3 arredi. Il marito lascerà la casa coniugale entro la data dell'udienza presidenziale, portando seco i propri effetti personali
Dà ATTO che l'unità immobiliare sita in Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano primo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub. 59 – già acquistata dai coniugi in comproprietà
– per comune accordo, rimane a disposizione della figlia in quanto Ella Vi risiede con le CP_1
proprie figlie, a titolo gratuito e senza il versamento di contributo alcuno per la relativa occupazione.
DÀ ATTO che i predetti immobili – meglio identificati ai punti 2 e 3 - saranno totalmente acquisiti dalla SI , unitamente ai beni mobili ad essi annessi. Tale operazione dovrà Parte_3 avvenire entro quindici giorni dall'omologa della presente separazione e sarà per gli effetti esente da imposte ai sensi di legge. In ragione di quanto sopra il signor si impegna a trasferire alla Parte_2
SI i suddetti immobili siti nel Comune di Torino (TO), Corso Giulio Parte_3
Cesare n. 19, piano terzo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub 62 e in Comune di Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano primo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub. 59, , unicamente al fine della composizione della crisi familiare (“causa familiae”), dando atto che trattasi di disponibilità dell'immobile alla SI in luogo del Parte_3
pagamento in capo alla stessa di tutti gli oneri derivanti quali spese condominiali e di riscaldamento e pagina 2 di 3 IMU.
DISPONE che i coniugi, preso atto delle rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio, dichiarano di aver raggiunto accordo circa il versamento di idoneo assegno di mantenimento da parte del signor alla SI , concordato nella misura di € 300,00 Parte_2 Parte_1 Per_3
(trecento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre ad € 100,00 (cento/00) quale contributo al mantenimento del figlio quest'ultimo sino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_4
economica, importi che saranno versati entro il giorno 05 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla SI acceso presso Unicredit S.p.A. - IBAN Parte_1 Per_3
[...].
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19367/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAITERI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 06/03/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 21/07/1991. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 955 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/11/1995 e il 30/12/1999. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa coniugale – già acquistata dai coniugi in comproprietà – sita in Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano terzo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub
62, sarà assegnata alla SI , in quanto collocataria dei figli, unitamente agli Parte_1 Per_3 arredi. Il marito lascerà la casa coniugale entro la data dell'udienza presidenziale, portando seco i propri effetti personali
Dà ATTO che l'unità immobiliare sita in Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano primo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub. 59 – già acquistata dai coniugi in comproprietà
– per comune accordo, rimane a disposizione della figlia in quanto Ella Vi risiede con le CP_1
proprie figlie, a titolo gratuito e senza il versamento di contributo alcuno per la relativa occupazione.
DÀ ATTO che i predetti immobili – meglio identificati ai punti 2 e 3 - saranno totalmente acquisiti dalla SI , unitamente ai beni mobili ad essi annessi. Tale operazione dovrà Parte_3 avvenire entro quindici giorni dall'omologa della presente separazione e sarà per gli effetti esente da imposte ai sensi di legge. In ragione di quanto sopra il signor si impegna a trasferire alla Parte_2
SI i suddetti immobili siti nel Comune di Torino (TO), Corso Giulio Parte_3
Cesare n. 19, piano terzo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub 62 e in Comune di Torino (TO), Corso Giulio Cesare n. 19, piano primo, meglio identificata al Catasto al Foglio 1214, particella 69, sub. 59, , unicamente al fine della composizione della crisi familiare (“causa familiae”), dando atto che trattasi di disponibilità dell'immobile alla SI in luogo del Parte_3
pagamento in capo alla stessa di tutti gli oneri derivanti quali spese condominiali e di riscaldamento e pagina 2 di 3 IMU.
DISPONE che i coniugi, preso atto delle rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio, dichiarano di aver raggiunto accordo circa il versamento di idoneo assegno di mantenimento da parte del signor alla SI , concordato nella misura di € 300,00 Parte_2 Parte_1 Per_3
(trecento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, oltre ad € 100,00 (cento/00) quale contributo al mantenimento del figlio quest'ultimo sino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_4
economica, importi che saranno versati entro il giorno 05 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla SI acceso presso Unicredit S.p.A. - IBAN Parte_1 Per_3
[...].
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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