Articolo 26 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 26.
Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei beni destinati ai servizi postali ((. . .))

Non possono essere pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ((39))
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
-------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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