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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41191/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41191/2020
tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Pt_2 Pt_2
INTERVENUTO
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per e Per Per Parte_2 Parte_6 Persona_1
con l'avv. RODOLFI MARCO Parte_5
Per l'avv. Controparte_1
SALVINI PAOLO
I difensori precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e dichiarano di non accettare il contradditorio su domande nuove o diverse;
procedono alla discussione orale
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 12 N. R.G. 41191/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41191/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_5 C.F._1
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. _7 C.F._3
RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliati in IL, largo Augusto n.3 presso il difensore avv.
RODOLFI MARCO
ATTORI (C.F. ) Parte_6 C.F._4
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. RODOLFI Parte_2 C.F._5
MARCO, elettivamente domiciliati in IL, Largo Augusto n.3 presso il difensore avv. RODOLFI
MARCO
INTERVENIENTI VOLONTARI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALVINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
PIETRO PIFFETTI, 47 TORINO presso il difensore avv. SALVINI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 febbraio 2025
pagina2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente giudizio è stato instaurato nei confronti della Controparte_2
da amministratore di
[...] Controparte_3 Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'amministrata
(LI) e (genero) – in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_2 Persona_1 LI minorenne -- nonché (nipote) hanno invece _7 Parte_5 chiesto la condanna della al risarcimento dei danni subiti iure proprio (danni riflessi) CP_1
-dopo il decesso di , sopraggiunto il 28 ottobre 2024, sono intervenuti volontariamente Parte_1 nel giudizio iglio) nonché (LI) chiedendo la condanna della Parte_6 Parte_2 al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditario CP_1
-prima di esaminare le eccezioni preliminari processuali e di merito sollevate dalla difesa dell CP_1
è opportuno valutare le risultanze della consulenza medico-legale d'ufficio espletata in
[...] giudizio
, nata il [...], era stata ricoverata presso l' e sottoposta il Parte_1 Controparte_1
30 settembre 2015 ad un intervento di asportazione del meningioma posteriore
-il 5 ottobre 2015 i sanitari avevano accertato la presenza di un'emorragia intraparenchimale temporale destra nonché di fratture in sede temporale e parietale a destra
-queste lesioni erano state ricondotte dai sanitari ad una caduta accidentale della paziente verificatasi la mattina del 5 ottobre 2015 nel bagno della stanza di ricovero
-la paziente era stata allora sottoposta alle ore 16,30 del medesimo giorno ad intervento di craniotomia temporale destra e toilette della contusione temporale
-i familiari di hanno pertanto chiesto la condanna dell al Controparte_4 Controparte_1 risarcimento dei imoniali e patrimoniali subiti iure proprio e iure lle lesioni riportate dalla paziente a causa della carente vigilanza del personale della struttura convenuta
-i consulenti d'ufficio hanno premesso che:
“…nel protocollo prodotto dall'ospedale di IL, l'età del paziente risulta essere di 75 CP_1 anni, tuttavia per i pazienti del reparto di e Neurochirurgia, la valutazione è estesa a tutti i pazienti, indipendentemente dall'età (pg 7 del Protocollo prime righe).
In tale protocollo è altresì specificato che “la valutazione tramite dovrà essere effettuata nei CP_5 seguenti momenti principali:
- ingresso in reparto (entro 24 ore)
- trasferimento di reparto
-dimissione - ad ogni cambiamento delle condizioni cliniche del paziente
- ad ogni cambiamento dei fattori di rischio
- immediatamente dopo una eventuale caduta (anche nei pazienti fuori target)”.
Nel caso in esame si premette, che l'evento “caduta”, non è stato immediatamente rilevato ed anzi è stato successivamente riferito dalla paziente come occorso in bagno con contusione diretta del capo contro il bidet (un trauma cranico, in qualsiasi modo occorso, è testimoniato dalla presenza della frattura cranica, non presente nei precedenti controlli TAC).
pagina3 di 12 Non avendolo riferito subito (alla comparsa di vomito aveva negato l'occorrere di un trauma cranico) e non essendo stata trovata la signora per terra, non si hanno elementi per poter affermare quale sia stata la causa della caduta, potendo essere stata cagionata da una sincope (come indicato nella richiesta di ECG), ovvero accidentale per un inciampo o scivolamento …”
-nel merito, i consulenti hanno accertato che:
“…la signora , all'epoca dei fatti di 72 anni, era soggetto con anamnesi positiva per Parte_8 ipertensione arteriosa, esiti di frattura omero destro in seguito a caduta, trattato chirurgicamente nell'aprile 2014 ed esiti di asportazione di meningioma frontale (WHO I) sempre ad aprile 2014. In occasione di tale ricovero era segnalato “Decadimento cognitivo da 4-5 mesi”.
I controlli RM encefalo dimostravano incremento di meningioma temporale destro con edema perilesionale e per tale motivo il 29.9.2015 la signora era ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di IL per essere sottoposta a nuovo intervento. Controparte_1
Al momento del ricovero la signora era in terapia antiepilettica con PP 500 mg x 2 (dal precedente ricovero), con calcio-antagonista per l'ipertensione e gastroprotettore.
L'obiettività neurologica all'ingresso era normale come gli esami di routine preoperatoria (ECG, Rx torace e scintigrafia polmonare che escludeva embolie polmonari) ed il 30/9/2015 la signora Parte_8 era sottoposta a craniotomia temporale e asportazione del meningioma.
La TC postoperatoria documentava normali esiti post-chirurgici ed escludeva complicanze.
Era aggiunta alla terapia paracetamolo (antidolorifico), desametasone (cortisonico) e seleparina. Dal foglio di terapia sembra che tale ulteriore terapia (ad eccezione della seleparina che era mantenuta anche nei giorni seguenti), sia stata sospesa il 2.10.15.
Nella prima giornata post-operatoria la signora si mostrava sveglia, collaborante senza comparsa di nuovi deficit, il giorno successivo era neurologicamente invariata e deambulante autonomamente. Alle Contr ore 10.00 del 2.10.15 era segnalato: “prosegue osservazioni” ed alle 17.40 indicato ssenti.
Il 3 e 4.10.15 il quadro clinico è registrato come invariato, sia dal medico che dall'infermiere. In queste due date, in cartella non risulta compilazione della tabella dei BAI, comunque annotati come assenti nel diario clinico.
Il 5.10.2015 al giro notturno dell'infermiere, alle ore 4.30 la signora era “invariata neurologicamente” con “BAI assenti”.
Alle 9,00 il medico rilevava ipertensione (180/80 mmHg), neurologicamente invariata e quindi confermava la previsione delle dimissioni di tale data.
Alle 9.30 il medico era chiamato dagli infermieri per un episodio di vomito. Risulta specificato occorso
“durante l'igiene personale”, ma non è indicato eseguita da chi (oss, la persona stessa..), e dove (in bagno, al letto…).
La signora negava l'occorrere di un trauma cranico per cui venne sospettata una origine cardiaca del quadro clinico: nel modulo di richiesta dell'ECG era segnalata “sincope”.
Al verificarsi di un secondo episodio di emesi alla variazione posturale da supina a seduta (ore 10.30) era richiesta TC encefalo, che acquisiva caratteristiche di urgenza alla comparsa di un terzo episodio (h 12.00).
La TAC evidenziava la presenza di una frattura temporo-parietale destra con ematoma sottodurale acuto ed ematoma intraparenchimale temprale con effetto massa.
Ad un ulteriore episodio di vomito si manifestava anche rilascio sfinterico per cui nel pomeriggio la signora era sottoposta ad intervento chirurgico di evacuazione e quindi trasferita in neurorianimazione dove, alla riduzione del sedativo, avrebbe ricordato una caduta in bagno con contusione cranica contro il bidet. (Nella lettera di dimissioni sarà specificato “Nella mattinata del 05/10/2015, durante l'attesa pagina4 di 12 per le dimissioni la paziente ha riportato un trauma cranico da caduta accidentale in bagno (trauma riferito a posteriori)”).
Successivamente si verificò ipertensione neurologica e cardiopatia neurogena nonché episodio infettivo alla risoluzione dei quali si rendeva necessaria tracheotomia. Il 17.10.2015 la signora era trasferita nel reparto di Neurochirurgia, vigile, collaborante, con mobilizzazione spontanea dei 4 arti per cui iniziava FKT. Una TAC del 21.10.15 documentava la regressione delle componenti ematiche, dell'edema e dell'effetto massa.
Dalla relazione di parte si apprende che la signora era trasferita presso la Riabilitazione Neuromotoria Villa Beretta, da dove veniva dimessa il 24/11/2015, con un progressivo recupero dell'autonomia motoria e della deglutizione, ma alla dimissione era consigliato accompagnatore in ambienti esterni per neglect sinistro, migliorato ma ancora presente;
inoltre si evidenziava grave deficit cognitivo per il quale la paziente necessitava di assistenza continua in tutte le attività quotidiane, di cura e igiene personale.
Era quindi trasferita presso RSA Monsignor Auxologico ove rimase ospite fino al 26.10.16 …”
-con riguardo alle precauzioni che il personale sanitario ospedaliero avrebbe dovuto adottare per salvaguardare l'incolumità della paziente dopo l'intervento del 30 settembre 2015, i consulenti d'ufficio hanno affermato che:
“…esistono delle Raccomandazioni ministeriali e dei protocolli interni, sostanzialmente aderenti alle prime che prevedono, per la prevenzione delle cadute, l'esame dei fattori di rischio del paziente per l'identificazione di quelli a maggior rischio di caduta, attraverso l'utilizzo di strumenti per la valutazione.
Nel caso in esame è stata utilizzata la scala di Stratify che correttamente è stata compilata all'ingresso della paziente in reparto, come previsto dalle indicazioni ministeriali.
Sebbene in cartella clinica risulti compilata unicamente la valutazione all'ingresso e non al variare delle condizioni cliniche (la signora, entrata il 29.9.15 è stata sottoposta ad intervento neurochirurgico di asportazione di meningioma il giorno successivo, con modifica delle condizioni cliniche, dei farmaci assunti che quindi avrebbero dovuto comportare una nuova compilazione della scala), tuttavia nel diario clinico risulta indicata la necessità o meno dei bisogni assistenziali infermieristici, ad ogni valutazione infermieristica, con riferimento alla specifica scheda di pianificazione assistenza infermieristica allegata alla cartella clinica.
I bisogni assistenziali infermieristici risultano presenti fino alla mattina del 2.10.15 e poi annotati assenti.
Non vi è compilazione della relativa scheda di pianificazione assistenza infermieristica nei giorni 3 e 4 ottobre.
Si osserva che secondo le Raccomandazioni Ministeriali, i pazienti quando assumono “associazioni di 4
o più farmaci, indipendentemente dal tipo, debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute”; altresì il protocollo interno nella valutazione del rischio caduta inserisce quale fattore di rischio l'“assunzione di più farmaci contemporaneamente” …”
“…Nel caso in esame non risulta una particolare sorveglianza, e invero l'obiettività neurologica nella norma, non lo richiedeva.
È tuttavia da rilevare come l'evento che ha prodotto la frattura cranica non è stato in alcun modo intercettato ed è rimasto oscuro fino alla comparsa di un ricordo della paziente, che in un primo momento aveva negato l'occorrere di un trauma cranico.
Stando al racconto la signora è caduta in bagno colpendo con il capo il bidet.
Sul punto è da precisare che l'attendibilità di questa informazione è discutibile: in seguito ad un trauma con perdita di coscienza è poco probabile che lo stesso possa essere ricordato a posteriori, a maggior ragione nel postoperatorio in terapia intensiva;
non è infatti compatibile con il quadro neurologico complessivo una risposta congrua e affidabile (è piuttosto prospettabile che la signora abbia dato una pagina5 di 12 generica risposta affermativa ad una domanda specifica, ad esempio “ma è caduta in bagno?” senza una reale comprensione della domanda).
Se da un lato l'obiettività neurologica era tranquillizzante, la signora, in relazione all'età e all'assunzione dei farmaci- di cui uno ipotensivante (nella lettera di dimissione specificato che all'ingresso assumeva quattro diversi farmaci lansoprazolo, LO, Desametasone, Levetiracetam cui si è aggiunta la Seleparina), a rigore doveva essere considerata paziente a rischio caduta …”
-in ordine, poi, alla presenza di un nesso causale tra la caduta della paziente e le fratture e l'emorragia riscontrate nella mattina del 5 ottobre 2015, i consulenti d'ufficio hanno affermato che:
“…il riscontro strumentale di fratture della teca cranica è da ritenersi dimostrativo di una loro genesi traumatico-contusiva che può essere stata conseguenza di una caduta ovvero di altre modalità che non è possibile identificare in quanto l'evento non è stato testimoniato.
L'analisi della documentazione e dei fatti dimostra che la signora tra le ore 4.30 del 5.10.15 Parte_8
(ultima valutazione infermieristica) e le ore 9.30 (primo episodio di vomito) ha riportato un trauma cranico maggiore con frattura della teca cranica, ematoma extraparenchimale e focolaio lacero- contusivo temporo-paritale destro.
La signora non ha riferito alcun tipo di traumatismo e nessuno era presente o ha colto l'evento traumatico, tanto che nonostante sia stata indagata la possibilità di un trauma (“nega trauma cranico” riportato in cartella) il primo accertamento si focalizza su una patologia cardiaca (ECG), considerando per l'età il distretto cardiovascolare come secondo fattore di rischio dopo il trauma (indagato per primo).
Il motivo per cui la signora non ha riferito il trauma potrebbe anche essere che non lo ricordava;
in effetti un trauma cranico che provoca un danno diretto da impatto (frattura, ematoma extradurale e contusione cerebrale) indica una forza considerevole, idonea a provocare una perdita di coscienza immediata di alcuni minuti con una conseguente amnesia.
Se da un lato il quadro neurologico post-operatorio non faceva presagire la possibilità di un evento
“caduta”, si ricorda che vi sono anche i fattori ambientali che possono cagionarla.
Quello che rimane singolare è che un trauma maggiore come quello occorso alla signora non Parte_8 sia stato in alcun modo rilevato dal personale.
Le cadute con danno maggiore, come quello riportato dalla signora , devono essere segnalate Parte_8 attraverso una apposita scheda ad uso interno, che secondo il regol ottato in Policlinico non va inserita in cartella clinica, dove invece devono essere riportati gli eventi, le decisioni diagnostiche e terapeutiche e le conseguenze del trauma. Non avendo nessuno assistito al trauma, la compilazione della cartella non può che riportare i fatti per come sono avvenuti, ossia una ricostruzione a posteriori dell'evento, partendo dall'analisi dei sintomi e del referto TC.
Una volta identificate le conseguenze del trauma, queste sono state gestite prima con un approccio conservativo poi, data l'evoluzione clinica e radiologica in senso peggiorativo, con intervento neurochirurgico e gestione dell'ipertensione endocranica in terapia intensiva.
La gestione medica e chirurgica delle conseguenze del trauma (ematoma extradurale, sottodurale e contusione parenchimale) sono state adeguate e tempestive.
pagina6 di 12 Sebbene vi stato un evidente ritardo dovuto all'assenza di testimoni e alla mancata segnalazione da parte della paziente dell'evento traumatico, la sequenza delle scelte terapeutiche e i tempi non sarebbero cambiati anche qualora il trauma fosse stato rilevato immediatamente …”
“…risulta dalla cartella clinica che, successivamente alla rimozione del meningioma, le condizioni neurologiche della paziente si sono rapidamente stabilizzate (in terza giornata la signora era già deambulante).
Per quanto è stato possibile rilevare dalla cartella clinica la valutazione del rischio caduta non è stata perfettamente aderente a quanto raccomandato dal Ministero della Salute e da quanto previsto dai protocolli, benché da quanto desumibile e da quanto affermato dalla LI11 la signora stesse fondamentalmente bene.
Tuttavia, si ricorda che oltre ai fattori intrinseci del paziente, sono da considerare anche quelli ambientali (condizioni di luce dell'ambiente, di pavimentazione, di possibili ostacoli…) relativamente ai quali questo collegio non può esprimersi non avendo alcun elemento per farlo.
Tuttavia, quello che è certo è che un trauma cranico dell'entità di quello occorso alla signora Parte_8 indica una forza di impatto notevole, idonea a cagionare una perdita di coscienza anche di alcuni minuti con una conseguente amnesia e rimane poco comprensibile, indipendentemente dalle scale di valutazione del rischio di caduta, che lo stesso non sia stato rilevato dal personale …”
-infine, quanto alle lesioni subite dalla paziente, i consulenti d'ufficio hanno riferito che:
“…il traumatismo contusivo cranico ha cagionato fratture della teca cranica, ematoma extraparenchimale e focolaio lacero-contusivo temporo-paritale destro che ha richiesto intervento chirurgico di evacuazione.
L'entità del danno neurologico secondario ad un trauma cranico con lesione cerebrale è variabile, dipende dalla sede, dall'entità dell'ematoma e dall'età della paziente, ma complessivamente la mortalità è del 30% e la disabilità permanente è del 66% nei traumi cranici moderati e del 100% in quelli gravi, con il 50% dei pazienti che necessitano di supervisione 24 ore/24 ore a lungo termine12,13
Le conseguenze del trauma cranico che la signora ha riportato vanno considerate ad un anno Parte_8 di distanza.
Successivamente infatti, come parrebbe nel caso in esame, possono subentrare anche aspetti degenerativi (atrofia e microischemie su base vascolare).
Come si evincerebbe dalla TC del 2016 richiamata nella relazione del Prof. , è evidenziato esito Per_2 poroencefalico in sede del trauma (parieto-temporale destra), cavità bifrontale (sede del primo meningioma) ma anche atrofia cerebrale diffusa con esito ischemico dei nuclei della base di sinistra e ampliamento del sistema ventricolare. Questo spiegherebbe perché dopo un danno neurologico si assiste prima ad un miglioramento, nei primi 6-12 mesi, poi ad una stabilizzazione dello stesso e successivamente un peggioramento globale su base polifattoriale, dovuto sia al danno primitivo (meningiomi e trauma) ma anche all'esaurimento delle riserve funzionali per il subentrare di fenomeni degenerativi, parafisiologici e patologici.
Gli esiti neurologici secondari al trauma valutati estesamente con plurimi test neuropsicologici nel 2016 sono deficit cognitivo lieve caratterizzato da emi-inattenzione sinistra, lieve deficit attentivo ed esecutivo con anosognosia …”
“…In conseguenza dell'evento per cui è causa ha avuto un prolungamento della degenza ospedaliera presso il Policlinico fino al 22.10.15 e quindi trasferita presso Riabilitazione Neuromotoria Villa Beretta, fino al 24/11/2015. Tale periodo di 47 (quarantasette) giorni è da considerarsi quale inabilità temporanea in forma assoluta, seguita da un periodo, secondo criterio clinico e medico legale- in mancanza di documentazione, di due mesi in forma parziale al 75% e un mese al 66% fino alla stabilizzazione del quadro clinico (nel frattempo la signora era stata trasferita presso la RSA Monsignor Bicchierai Auxologico fino al 26.10.16).
pagina7 di 12 In tale periodo in cui non aveva recuperato l'autonomia motoria e la piena efficienza della deglutizione, presentava neglect sinistro e grave deficit cognitivo, erano precluse pressoché tutte le attività della vita quotidiana …”
“…come sopra specificato il quadro obiettivo odierno ha un'origine polifattoriale conseguenza sia dell'esito del trauma in discussione che all'esaurimento delle riserve funzionali per subentranti fenomeni degenerativi parafisiologici e patologici.
Per poter formulare una valutazione dei postumi derivati dal trauma per cui è causa si può fare riferimento alla valutazione, attraverso test neuropsicologici nel 2016, degli esiti neurologici secondari al trauma rappresentati da deficit cognitivo lieve caratterizzato da emi-inattenzione sinistra, lieve deficit attentivo ed esecutivo con anosognosia tale da giustificare un danno biologico permanente nell'ordine del 45-46% …”
“…La signora era già stata sottoposta alla rimozione di un meningioma frontale nel 2014 e Parte_8 quindi nel 2015 asportazione di meningioma in sede temporale.
Al di là degli esiti anatomici, tuttavia dal punto di vista funzionale, la signora era indenne, avendo recuperato la mobilità e non presentando deficit dal punto di vista neurologico e cognitivo …”
“…atteso il lungo tempo trascorso una patologia non è suscettibile di alcuna ulteriore modificazione nel senso migliorativo né peggiorativo …”
“…non sono documentate spese di mediche e di cura né ne sono prevedibili per il futuro …”
-a seguito delle conclusioni peritali non sono state sollevate dai consulenti tecnici di parte significative osservazioni critiche
-la relazione dei consulenti d'ufficio è puntuale, esauriente e priva di vizi logici e, pertanto, è pienamente condivisa da questo Tribunale
-ora, l'analisi dei risultati della consulenza medico-legale va condotta alla luce della natura delle azioni risarcitorie promosse dai familiari sopravvissuti
-l'azione originariamente promossa dal legale rappresentante di per le lesioni subite da Parte_9 quest'ultima a seguito del trauma cranico muove dalla natura ella responsabilità della in base al contratto di spedalità CP_1
-pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base a tale contratto va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
-le conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio sono note
-incombe sulla danneggiata l'onere di fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari
-resta invece a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
-la circostanza che la paziente sia deceduta nelle more del presente giudizio non altera la natura contrattuale del diritto azionato iure hereditario dai successibili ex art.565 c.c. e, cioè, dai figli Parte_6
e
[...] Parte_2
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti (Cass. sent. n. 14615 del 9 luglio 2020)
pagina8 di 12 -ai figli di deve pertanto applicarsi il regime probatorio sopra descritto in ordine Parte_9 all'azione c edesimi proseguita per i danni non patrimoniali subiti dalla paziente in conseguenza delle fratture e dell'emorragia verificatesi nella mattina del 5 ottobre 2025
-nella specie, dato per pacifico il rapporto di spedalità intercorso tra la madre e la i figli CP_1 hanno dimostrato sia l'insorgenza delle nuove patologie a carico della paziente durante il ricovero ospedaliero e la necessità del conseguente intervento riparativo sia il nesso di causalità tra tali patologie e la violazione degli obblighi di protezione gravanti sul personale sanitario
-va infatti applicato l'orientamento giurisprudenziale che, configurando un obbligo di protezione a carico della struttura ospedaliera, ha statuito che
Il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (ord. n. 25288 del 11 novembre 2020; cfr. anche Cass. sent. n.13037 del 12 maggio 2023)
-in quest'ottica, è necessario sottolineare che:
• non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro che, nell'intervallo tra le ore 4,30 del 5 ottobre 2015 (ultima valutazione infermieristica) e le ore 9,30 del 5 ottobre 2015 (primo episodio di vomito), ha cagionato alla paziente le fratture della teca cranica, l'ematoma extraparenchimale e il focolaio lacero-contusivo temporo-paritale destro e la necessità dell'intervento chirurgico di evacuazione del 5 ottobre 2015
• in particolare, non è stato possibile accertare se il trauma si sia verificato per una caduta della paziente ovvero per altra causa (in ipotesi, un'eventuale patologia cardiaca come ipotizzato dai medici durante i primi accertamenti)
• l'evento che ha prodotto la fattura non è stato rilevato dal personale sanitario in tempo ragionevole
• in cartella clinica risulta è annotata la valutazione del rischio cadute secondo le raccomandazioni ministeriali all'atto del ricovero, ma non a seguito della modifica delle condizioni cliniche della paziente e dell'assunzione di più di quattro farmaci dopo l'intervento di asportazione del meningioma del 30 settembre 2015
• non è stata compilata alcuna scheda di pianificazione dell'assistenza infermieristica per i giorni 3 e 4 ottobre 2015
• pertanto, nonostante la natura non problematica dell'obiettività neurologica, accertata dal medico alle ore 9,00 del 5 ottobre 2015 in vista delle imminenti dimissioni della paziente, quest'ultima, in relazione all'età e all'assunzione dei farmaci (di cui uno ipotensivante), doveva considerarsi a rischio caduta
-in base alle superiori circostanze, deve ritenersi che si sia effettivamente verificata una colpevole violazione degli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sul personale sanitario della struttura ospedaliera
-la non ha dimostrato l'esatto adempimento di tali obblighi o, in alternativa, che il danno CP_1 sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile
-in particolare, l'impossibilità di ricostruire la dinamica della lesione (frattura ed emorragia) impedisce in radice alla struttura ospedaliera di soddisfare l'onere probatorio a suo carico, non potendo la stessa allegare e provare l'azione delle idonee precauzioni rispetto a un evento rimasto oscuro nelle modalità con le quali si è verificato pagina9 di 12 -in ogni caso, a monte, la struttura non ha dimostrato di aver adottato idonee precauzioni al fine di evitare che la paziente riportasse traumi, omettendo inoltre di effettuare nei giorni successivi all'intervento del 30 settembre 2015 una nuova valutazione del rischio di cadute
-la convenuta deve pertanto essere condannata, in favore dei figli ed al Pt_2 Parte_6 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla madre, pari al 45-46% di invalidità permanente e a 137 giorni di invalidità temporanea (di cui 47 gg. al 100%, 60 gg. al 75% e 30 gg. al 66%)
-la paziente è deceduta il 28 ottobre 2024 e, cioè, a nove anni dalla lesione subita all'età di 72 anni
-il risarcimento dei danni iure hereditario va liquidato secondo i criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di IL per il caso di premorienza, giacché il decesso è sopraggiunto per cause diverse dalla lesione subita
-le Tabelle definiscono infatti specificatamente i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita
-pertanto, non può farsi luogo alla liquidazione secondo i criteri ordinari, nonostante che la paziente avesse approssimativamente raggiunto alla data del decesso l'aspettativa di vita media (cfr. relazione del 4 giugno 2024 esplicativa delle Tabelle, pagg.49 ss.)
-deve pertanto adottarsi un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di IL e che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media
-in definitiva, spetta ai figli la somma complessiva di € 112.439,00 (€ 12.857,00 per invalidità temporanea + € 99.582,00 (€ 33.194,00 per i primi due anni + € 9.484,00 per ciascuno dei successivi sette anni, per invalidità permanente con premorienza)
-le somme sopra indicate sono comprensive sia del “danno biologico” statico e relazionale sia del
“danno da sofferenza morale”
-non sono state allegate e provate circostanze specifiche idonee a giustificare la “personalizzazione” del danno
-la somma di € 112.439,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (19 febbraio 2016 = 137 giorni dal 5 ottobre 2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 19 febbraio 2016 a quella della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della nei confronti dell'interveniente CP_1
è infondata Parte_6
-il trauma subito dalla paziente si è verificato il 5 ottobre 2015 e, pertanto, non è maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione contrattuale per il risarcimento dei danni iure hereditario
°°°
-le domande proposte dagli attori e dall'interveniente per il risarcimento dei danni subiti iure proprio (danni riflessi) non meritano accoglimento
-l'eccezione di prescrizione sollevata al riguardo dalla difesa della nei confronti CP_1 dell'interveniente è fondata Parte_6
-il diritto al risarcimento dei danni subiti iure proprio è di natura extracontrattuale e, pertanto, deve applicarsi il termine prescrizionale previsto dall'art.2947, secondo comma, c.c.
pagina10 di 12 -infatti, le lesioni subite da sono astrattamente riconducibili al reato di lesioni colpose, Parte_1 per il quale il termine presc anni
-ora, il sinistro si è verificato il 5 ottobre 2015 e l'interveniente ha inviato il 20 settembre 2020 la raccomandata interruttiva della prescrizione (doc.3)
-senonché tale raccomandata è stata prodotta con l'atto di intervento del 16 dicembre 2024, quando, cioè, erano già scaduti i termini istruttori previsti dall'art.183, sesto comma, c.p.c.
-l'inammissibilità della (tardiva) produzione documentale rende pertanto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della CP_1
-per quanto concerne, invece, i danni riflessi allegati dagli originari attori, l'esame delle domande risarcitorie va innanzitutto ristretto a e a , rispettivamente LI e Parte_2 Persona_1 genero dell'infortunata
-infatti, tenuto conto della giovanissima età delle PO , nata nel 2003, e _7
, nata nel 2001, all'epoca del sinis 015), deve Parte_5 Parte_9 ritenersi, in assenza di specifici indizi, che le stesse non abbiamo subito un danno da sofferenza morale superiore a quello normalmente riveniente dalle condizioni di salute di una parente anziana
-invece, per quanto concerne la LI e il genero , non appare Parte_2 Persona_1 essere stato allegato alcun elemento probatorio, o quanto meno indiziario, idoneo a comprovare una seria e perdurante sofferenza psicologica connessa alle gravi condizioni di Parte_9
-la gravità delle lesioni permanenti subite da quest'ultima (pari al 45-46%) potrebbe in ipotesi associarsi ad una compromissione della serenità psicologica dei familiari più stretti
-nella specie, però, non è stata allegata alcuna circostanza specifica -- ovvero un quadro indiziario di apprezzabile consistenza -- sintomatica di una seria e perdurante sofferenza psicologica dei familiari dell'infortunata quale diretta conseguenza delle lesioni subite da quest'ultima
-anche le prove dedotte al riguardo della memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. (cfr. cap. w), sono generiche e, pertanto, idonee a dimostrare la presenza di un danno riflesso di natura psicologica
-in sintesi, in assenza di specifici indizi, non può giungersi ad una prova presuntiva del danno morale (cfr. Cass. n. n. 11001 del 14 luglio 2003)
-analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno riflesso nella sua componente oggettiva costituita dall'alterazione dell'organizzazione della vita familiare a causa delle lesioni subite dall'infortunata
-al riguardo, non è stata allegata alcuna circostanza idonea a comprovare la natura e l'importanza degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione della vita familiare, ad esempio in termini di assistenza all'infortunata (domestica o in struttura esterna), dell'interruzione o di modifica dell'attività lavorativa dei familiari, ecc.
-in conclusione, le domande proposte dagli attori per il risarcimento dei danni subiti iure proprio non meritano accoglimento
°°°
pagina11 di 12 -le spese processuali – comprensive di quelle della consulenza medico-legale d'ufficio e delle CTP -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) condanna la di IL al risarcimento dei danni Controparte_2 non patrimoniali subiti iure hereditario da e da pari complessivamente a Parte_2 Parte_6
€ 112.439,00
2) la somma di € 112.439,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 19 febbraio 2016, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 19 febbraio 2016 a quella della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) dichiara prescritto il diritto di al risarcimento dei danni iure proprio Parte_6
4) rigetta le domande proposte da e , anche quali legali Parte_2 Persona_1 rappresentanti delle figlie minorenni e per il _7 Parte_5 risarcimento dei danni iure proprio
5) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di e di delle spese Parte_2 Parte_6 processuali che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compenso, oltre alle spese della CTU e di CTP, a CPA, alle spese generali e all'IVA se dovuta.
IL, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41191/2020
tra
Parte_1 [...]
Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Pt_2 Pt_2
INTERVENUTO
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per e Per Per Parte_2 Parte_6 Persona_1
con l'avv. RODOLFI MARCO Parte_5
Per l'avv. Controparte_1
SALVINI PAOLO
I difensori precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e dichiarano di non accettare il contradditorio su domande nuove o diverse;
procedono alla discussione orale
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 12 N. R.G. 41191/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41191/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_5 C.F._1
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
(C.F. , tutti con il patrocinio dell'avv. _7 C.F._3
RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliati in IL, largo Augusto n.3 presso il difensore avv.
RODOLFI MARCO
ATTORI (C.F. ) Parte_6 C.F._4
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. RODOLFI Parte_2 C.F._5
MARCO, elettivamente domiciliati in IL, Largo Augusto n.3 presso il difensore avv. RODOLFI
MARCO
INTERVENIENTI VOLONTARI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALVINI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
PIETRO PIFFETTI, 47 TORINO presso il difensore avv. SALVINI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 febbraio 2025
pagina2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente giudizio è stato instaurato nei confronti della Controparte_2
da amministratore di
[...] Controparte_3 Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'amministrata
(LI) e (genero) – in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_2 Persona_1 LI minorenne -- nonché (nipote) hanno invece _7 Parte_5 chiesto la condanna della al risarcimento dei danni subiti iure proprio (danni riflessi) CP_1
-dopo il decesso di , sopraggiunto il 28 ottobre 2024, sono intervenuti volontariamente Parte_1 nel giudizio iglio) nonché (LI) chiedendo la condanna della Parte_6 Parte_2 al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditario CP_1
-prima di esaminare le eccezioni preliminari processuali e di merito sollevate dalla difesa dell CP_1
è opportuno valutare le risultanze della consulenza medico-legale d'ufficio espletata in
[...] giudizio
, nata il [...], era stata ricoverata presso l' e sottoposta il Parte_1 Controparte_1
30 settembre 2015 ad un intervento di asportazione del meningioma posteriore
-il 5 ottobre 2015 i sanitari avevano accertato la presenza di un'emorragia intraparenchimale temporale destra nonché di fratture in sede temporale e parietale a destra
-queste lesioni erano state ricondotte dai sanitari ad una caduta accidentale della paziente verificatasi la mattina del 5 ottobre 2015 nel bagno della stanza di ricovero
-la paziente era stata allora sottoposta alle ore 16,30 del medesimo giorno ad intervento di craniotomia temporale destra e toilette della contusione temporale
-i familiari di hanno pertanto chiesto la condanna dell al Controparte_4 Controparte_1 risarcimento dei imoniali e patrimoniali subiti iure proprio e iure lle lesioni riportate dalla paziente a causa della carente vigilanza del personale della struttura convenuta
-i consulenti d'ufficio hanno premesso che:
“…nel protocollo prodotto dall'ospedale di IL, l'età del paziente risulta essere di 75 CP_1 anni, tuttavia per i pazienti del reparto di e Neurochirurgia, la valutazione è estesa a tutti i pazienti, indipendentemente dall'età (pg 7 del Protocollo prime righe).
In tale protocollo è altresì specificato che “la valutazione tramite dovrà essere effettuata nei CP_5 seguenti momenti principali:
- ingresso in reparto (entro 24 ore)
- trasferimento di reparto
-dimissione - ad ogni cambiamento delle condizioni cliniche del paziente
- ad ogni cambiamento dei fattori di rischio
- immediatamente dopo una eventuale caduta (anche nei pazienti fuori target)”.
Nel caso in esame si premette, che l'evento “caduta”, non è stato immediatamente rilevato ed anzi è stato successivamente riferito dalla paziente come occorso in bagno con contusione diretta del capo contro il bidet (un trauma cranico, in qualsiasi modo occorso, è testimoniato dalla presenza della frattura cranica, non presente nei precedenti controlli TAC).
pagina3 di 12 Non avendolo riferito subito (alla comparsa di vomito aveva negato l'occorrere di un trauma cranico) e non essendo stata trovata la signora per terra, non si hanno elementi per poter affermare quale sia stata la causa della caduta, potendo essere stata cagionata da una sincope (come indicato nella richiesta di ECG), ovvero accidentale per un inciampo o scivolamento …”
-nel merito, i consulenti hanno accertato che:
“…la signora , all'epoca dei fatti di 72 anni, era soggetto con anamnesi positiva per Parte_8 ipertensione arteriosa, esiti di frattura omero destro in seguito a caduta, trattato chirurgicamente nell'aprile 2014 ed esiti di asportazione di meningioma frontale (WHO I) sempre ad aprile 2014. In occasione di tale ricovero era segnalato “Decadimento cognitivo da 4-5 mesi”.
I controlli RM encefalo dimostravano incremento di meningioma temporale destro con edema perilesionale e per tale motivo il 29.9.2015 la signora era ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di IL per essere sottoposta a nuovo intervento. Controparte_1
Al momento del ricovero la signora era in terapia antiepilettica con PP 500 mg x 2 (dal precedente ricovero), con calcio-antagonista per l'ipertensione e gastroprotettore.
L'obiettività neurologica all'ingresso era normale come gli esami di routine preoperatoria (ECG, Rx torace e scintigrafia polmonare che escludeva embolie polmonari) ed il 30/9/2015 la signora Parte_8 era sottoposta a craniotomia temporale e asportazione del meningioma.
La TC postoperatoria documentava normali esiti post-chirurgici ed escludeva complicanze.
Era aggiunta alla terapia paracetamolo (antidolorifico), desametasone (cortisonico) e seleparina. Dal foglio di terapia sembra che tale ulteriore terapia (ad eccezione della seleparina che era mantenuta anche nei giorni seguenti), sia stata sospesa il 2.10.15.
Nella prima giornata post-operatoria la signora si mostrava sveglia, collaborante senza comparsa di nuovi deficit, il giorno successivo era neurologicamente invariata e deambulante autonomamente. Alle Contr ore 10.00 del 2.10.15 era segnalato: “prosegue osservazioni” ed alle 17.40 indicato ssenti.
Il 3 e 4.10.15 il quadro clinico è registrato come invariato, sia dal medico che dall'infermiere. In queste due date, in cartella non risulta compilazione della tabella dei BAI, comunque annotati come assenti nel diario clinico.
Il 5.10.2015 al giro notturno dell'infermiere, alle ore 4.30 la signora era “invariata neurologicamente” con “BAI assenti”.
Alle 9,00 il medico rilevava ipertensione (180/80 mmHg), neurologicamente invariata e quindi confermava la previsione delle dimissioni di tale data.
Alle 9.30 il medico era chiamato dagli infermieri per un episodio di vomito. Risulta specificato occorso
“durante l'igiene personale”, ma non è indicato eseguita da chi (oss, la persona stessa..), e dove (in bagno, al letto…).
La signora negava l'occorrere di un trauma cranico per cui venne sospettata una origine cardiaca del quadro clinico: nel modulo di richiesta dell'ECG era segnalata “sincope”.
Al verificarsi di un secondo episodio di emesi alla variazione posturale da supina a seduta (ore 10.30) era richiesta TC encefalo, che acquisiva caratteristiche di urgenza alla comparsa di un terzo episodio (h 12.00).
La TAC evidenziava la presenza di una frattura temporo-parietale destra con ematoma sottodurale acuto ed ematoma intraparenchimale temprale con effetto massa.
Ad un ulteriore episodio di vomito si manifestava anche rilascio sfinterico per cui nel pomeriggio la signora era sottoposta ad intervento chirurgico di evacuazione e quindi trasferita in neurorianimazione dove, alla riduzione del sedativo, avrebbe ricordato una caduta in bagno con contusione cranica contro il bidet. (Nella lettera di dimissioni sarà specificato “Nella mattinata del 05/10/2015, durante l'attesa pagina4 di 12 per le dimissioni la paziente ha riportato un trauma cranico da caduta accidentale in bagno (trauma riferito a posteriori)”).
Successivamente si verificò ipertensione neurologica e cardiopatia neurogena nonché episodio infettivo alla risoluzione dei quali si rendeva necessaria tracheotomia. Il 17.10.2015 la signora era trasferita nel reparto di Neurochirurgia, vigile, collaborante, con mobilizzazione spontanea dei 4 arti per cui iniziava FKT. Una TAC del 21.10.15 documentava la regressione delle componenti ematiche, dell'edema e dell'effetto massa.
Dalla relazione di parte si apprende che la signora era trasferita presso la Riabilitazione Neuromotoria Villa Beretta, da dove veniva dimessa il 24/11/2015, con un progressivo recupero dell'autonomia motoria e della deglutizione, ma alla dimissione era consigliato accompagnatore in ambienti esterni per neglect sinistro, migliorato ma ancora presente;
inoltre si evidenziava grave deficit cognitivo per il quale la paziente necessitava di assistenza continua in tutte le attività quotidiane, di cura e igiene personale.
Era quindi trasferita presso RSA Monsignor Auxologico ove rimase ospite fino al 26.10.16 …”
-con riguardo alle precauzioni che il personale sanitario ospedaliero avrebbe dovuto adottare per salvaguardare l'incolumità della paziente dopo l'intervento del 30 settembre 2015, i consulenti d'ufficio hanno affermato che:
“…esistono delle Raccomandazioni ministeriali e dei protocolli interni, sostanzialmente aderenti alle prime che prevedono, per la prevenzione delle cadute, l'esame dei fattori di rischio del paziente per l'identificazione di quelli a maggior rischio di caduta, attraverso l'utilizzo di strumenti per la valutazione.
Nel caso in esame è stata utilizzata la scala di Stratify che correttamente è stata compilata all'ingresso della paziente in reparto, come previsto dalle indicazioni ministeriali.
Sebbene in cartella clinica risulti compilata unicamente la valutazione all'ingresso e non al variare delle condizioni cliniche (la signora, entrata il 29.9.15 è stata sottoposta ad intervento neurochirurgico di asportazione di meningioma il giorno successivo, con modifica delle condizioni cliniche, dei farmaci assunti che quindi avrebbero dovuto comportare una nuova compilazione della scala), tuttavia nel diario clinico risulta indicata la necessità o meno dei bisogni assistenziali infermieristici, ad ogni valutazione infermieristica, con riferimento alla specifica scheda di pianificazione assistenza infermieristica allegata alla cartella clinica.
I bisogni assistenziali infermieristici risultano presenti fino alla mattina del 2.10.15 e poi annotati assenti.
Non vi è compilazione della relativa scheda di pianificazione assistenza infermieristica nei giorni 3 e 4 ottobre.
Si osserva che secondo le Raccomandazioni Ministeriali, i pazienti quando assumono “associazioni di 4
o più farmaci, indipendentemente dal tipo, debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute”; altresì il protocollo interno nella valutazione del rischio caduta inserisce quale fattore di rischio l'“assunzione di più farmaci contemporaneamente” …”
“…Nel caso in esame non risulta una particolare sorveglianza, e invero l'obiettività neurologica nella norma, non lo richiedeva.
È tuttavia da rilevare come l'evento che ha prodotto la frattura cranica non è stato in alcun modo intercettato ed è rimasto oscuro fino alla comparsa di un ricordo della paziente, che in un primo momento aveva negato l'occorrere di un trauma cranico.
Stando al racconto la signora è caduta in bagno colpendo con il capo il bidet.
Sul punto è da precisare che l'attendibilità di questa informazione è discutibile: in seguito ad un trauma con perdita di coscienza è poco probabile che lo stesso possa essere ricordato a posteriori, a maggior ragione nel postoperatorio in terapia intensiva;
non è infatti compatibile con il quadro neurologico complessivo una risposta congrua e affidabile (è piuttosto prospettabile che la signora abbia dato una pagina5 di 12 generica risposta affermativa ad una domanda specifica, ad esempio “ma è caduta in bagno?” senza una reale comprensione della domanda).
Se da un lato l'obiettività neurologica era tranquillizzante, la signora, in relazione all'età e all'assunzione dei farmaci- di cui uno ipotensivante (nella lettera di dimissione specificato che all'ingresso assumeva quattro diversi farmaci lansoprazolo, LO, Desametasone, Levetiracetam cui si è aggiunta la Seleparina), a rigore doveva essere considerata paziente a rischio caduta …”
-in ordine, poi, alla presenza di un nesso causale tra la caduta della paziente e le fratture e l'emorragia riscontrate nella mattina del 5 ottobre 2015, i consulenti d'ufficio hanno affermato che:
“…il riscontro strumentale di fratture della teca cranica è da ritenersi dimostrativo di una loro genesi traumatico-contusiva che può essere stata conseguenza di una caduta ovvero di altre modalità che non è possibile identificare in quanto l'evento non è stato testimoniato.
L'analisi della documentazione e dei fatti dimostra che la signora tra le ore 4.30 del 5.10.15 Parte_8
(ultima valutazione infermieristica) e le ore 9.30 (primo episodio di vomito) ha riportato un trauma cranico maggiore con frattura della teca cranica, ematoma extraparenchimale e focolaio lacero- contusivo temporo-paritale destro.
La signora non ha riferito alcun tipo di traumatismo e nessuno era presente o ha colto l'evento traumatico, tanto che nonostante sia stata indagata la possibilità di un trauma (“nega trauma cranico” riportato in cartella) il primo accertamento si focalizza su una patologia cardiaca (ECG), considerando per l'età il distretto cardiovascolare come secondo fattore di rischio dopo il trauma (indagato per primo).
Il motivo per cui la signora non ha riferito il trauma potrebbe anche essere che non lo ricordava;
in effetti un trauma cranico che provoca un danno diretto da impatto (frattura, ematoma extradurale e contusione cerebrale) indica una forza considerevole, idonea a provocare una perdita di coscienza immediata di alcuni minuti con una conseguente amnesia.
Se da un lato il quadro neurologico post-operatorio non faceva presagire la possibilità di un evento
“caduta”, si ricorda che vi sono anche i fattori ambientali che possono cagionarla.
Quello che rimane singolare è che un trauma maggiore come quello occorso alla signora non Parte_8 sia stato in alcun modo rilevato dal personale.
Le cadute con danno maggiore, come quello riportato dalla signora , devono essere segnalate Parte_8 attraverso una apposita scheda ad uso interno, che secondo il regol ottato in Policlinico non va inserita in cartella clinica, dove invece devono essere riportati gli eventi, le decisioni diagnostiche e terapeutiche e le conseguenze del trauma. Non avendo nessuno assistito al trauma, la compilazione della cartella non può che riportare i fatti per come sono avvenuti, ossia una ricostruzione a posteriori dell'evento, partendo dall'analisi dei sintomi e del referto TC.
Una volta identificate le conseguenze del trauma, queste sono state gestite prima con un approccio conservativo poi, data l'evoluzione clinica e radiologica in senso peggiorativo, con intervento neurochirurgico e gestione dell'ipertensione endocranica in terapia intensiva.
La gestione medica e chirurgica delle conseguenze del trauma (ematoma extradurale, sottodurale e contusione parenchimale) sono state adeguate e tempestive.
pagina6 di 12 Sebbene vi stato un evidente ritardo dovuto all'assenza di testimoni e alla mancata segnalazione da parte della paziente dell'evento traumatico, la sequenza delle scelte terapeutiche e i tempi non sarebbero cambiati anche qualora il trauma fosse stato rilevato immediatamente …”
“…risulta dalla cartella clinica che, successivamente alla rimozione del meningioma, le condizioni neurologiche della paziente si sono rapidamente stabilizzate (in terza giornata la signora era già deambulante).
Per quanto è stato possibile rilevare dalla cartella clinica la valutazione del rischio caduta non è stata perfettamente aderente a quanto raccomandato dal Ministero della Salute e da quanto previsto dai protocolli, benché da quanto desumibile e da quanto affermato dalla LI11 la signora stesse fondamentalmente bene.
Tuttavia, si ricorda che oltre ai fattori intrinseci del paziente, sono da considerare anche quelli ambientali (condizioni di luce dell'ambiente, di pavimentazione, di possibili ostacoli…) relativamente ai quali questo collegio non può esprimersi non avendo alcun elemento per farlo.
Tuttavia, quello che è certo è che un trauma cranico dell'entità di quello occorso alla signora Parte_8 indica una forza di impatto notevole, idonea a cagionare una perdita di coscienza anche di alcuni minuti con una conseguente amnesia e rimane poco comprensibile, indipendentemente dalle scale di valutazione del rischio di caduta, che lo stesso non sia stato rilevato dal personale …”
-infine, quanto alle lesioni subite dalla paziente, i consulenti d'ufficio hanno riferito che:
“…il traumatismo contusivo cranico ha cagionato fratture della teca cranica, ematoma extraparenchimale e focolaio lacero-contusivo temporo-paritale destro che ha richiesto intervento chirurgico di evacuazione.
L'entità del danno neurologico secondario ad un trauma cranico con lesione cerebrale è variabile, dipende dalla sede, dall'entità dell'ematoma e dall'età della paziente, ma complessivamente la mortalità è del 30% e la disabilità permanente è del 66% nei traumi cranici moderati e del 100% in quelli gravi, con il 50% dei pazienti che necessitano di supervisione 24 ore/24 ore a lungo termine12,13
Le conseguenze del trauma cranico che la signora ha riportato vanno considerate ad un anno Parte_8 di distanza.
Successivamente infatti, come parrebbe nel caso in esame, possono subentrare anche aspetti degenerativi (atrofia e microischemie su base vascolare).
Come si evincerebbe dalla TC del 2016 richiamata nella relazione del Prof. , è evidenziato esito Per_2 poroencefalico in sede del trauma (parieto-temporale destra), cavità bifrontale (sede del primo meningioma) ma anche atrofia cerebrale diffusa con esito ischemico dei nuclei della base di sinistra e ampliamento del sistema ventricolare. Questo spiegherebbe perché dopo un danno neurologico si assiste prima ad un miglioramento, nei primi 6-12 mesi, poi ad una stabilizzazione dello stesso e successivamente un peggioramento globale su base polifattoriale, dovuto sia al danno primitivo (meningiomi e trauma) ma anche all'esaurimento delle riserve funzionali per il subentrare di fenomeni degenerativi, parafisiologici e patologici.
Gli esiti neurologici secondari al trauma valutati estesamente con plurimi test neuropsicologici nel 2016 sono deficit cognitivo lieve caratterizzato da emi-inattenzione sinistra, lieve deficit attentivo ed esecutivo con anosognosia …”
“…In conseguenza dell'evento per cui è causa ha avuto un prolungamento della degenza ospedaliera presso il Policlinico fino al 22.10.15 e quindi trasferita presso Riabilitazione Neuromotoria Villa Beretta, fino al 24/11/2015. Tale periodo di 47 (quarantasette) giorni è da considerarsi quale inabilità temporanea in forma assoluta, seguita da un periodo, secondo criterio clinico e medico legale- in mancanza di documentazione, di due mesi in forma parziale al 75% e un mese al 66% fino alla stabilizzazione del quadro clinico (nel frattempo la signora era stata trasferita presso la RSA Monsignor Bicchierai Auxologico fino al 26.10.16).
pagina7 di 12 In tale periodo in cui non aveva recuperato l'autonomia motoria e la piena efficienza della deglutizione, presentava neglect sinistro e grave deficit cognitivo, erano precluse pressoché tutte le attività della vita quotidiana …”
“…come sopra specificato il quadro obiettivo odierno ha un'origine polifattoriale conseguenza sia dell'esito del trauma in discussione che all'esaurimento delle riserve funzionali per subentranti fenomeni degenerativi parafisiologici e patologici.
Per poter formulare una valutazione dei postumi derivati dal trauma per cui è causa si può fare riferimento alla valutazione, attraverso test neuropsicologici nel 2016, degli esiti neurologici secondari al trauma rappresentati da deficit cognitivo lieve caratterizzato da emi-inattenzione sinistra, lieve deficit attentivo ed esecutivo con anosognosia tale da giustificare un danno biologico permanente nell'ordine del 45-46% …”
“…La signora era già stata sottoposta alla rimozione di un meningioma frontale nel 2014 e Parte_8 quindi nel 2015 asportazione di meningioma in sede temporale.
Al di là degli esiti anatomici, tuttavia dal punto di vista funzionale, la signora era indenne, avendo recuperato la mobilità e non presentando deficit dal punto di vista neurologico e cognitivo …”
“…atteso il lungo tempo trascorso una patologia non è suscettibile di alcuna ulteriore modificazione nel senso migliorativo né peggiorativo …”
“…non sono documentate spese di mediche e di cura né ne sono prevedibili per il futuro …”
-a seguito delle conclusioni peritali non sono state sollevate dai consulenti tecnici di parte significative osservazioni critiche
-la relazione dei consulenti d'ufficio è puntuale, esauriente e priva di vizi logici e, pertanto, è pienamente condivisa da questo Tribunale
-ora, l'analisi dei risultati della consulenza medico-legale va condotta alla luce della natura delle azioni risarcitorie promosse dai familiari sopravvissuti
-l'azione originariamente promossa dal legale rappresentante di per le lesioni subite da Parte_9 quest'ultima a seguito del trauma cranico muove dalla natura ella responsabilità della in base al contratto di spedalità CP_1
-pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base a tale contratto va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
-le conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio sono note
-incombe sulla danneggiata l'onere di fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari
-resta invece a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
-la circostanza che la paziente sia deceduta nelle more del presente giudizio non altera la natura contrattuale del diritto azionato iure hereditario dai successibili ex art.565 c.c. e, cioè, dai figli Parte_6
e
[...] Parte_2
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti (Cass. sent. n. 14615 del 9 luglio 2020)
pagina8 di 12 -ai figli di deve pertanto applicarsi il regime probatorio sopra descritto in ordine Parte_9 all'azione c edesimi proseguita per i danni non patrimoniali subiti dalla paziente in conseguenza delle fratture e dell'emorragia verificatesi nella mattina del 5 ottobre 2025
-nella specie, dato per pacifico il rapporto di spedalità intercorso tra la madre e la i figli CP_1 hanno dimostrato sia l'insorgenza delle nuove patologie a carico della paziente durante il ricovero ospedaliero e la necessità del conseguente intervento riparativo sia il nesso di causalità tra tali patologie e la violazione degli obblighi di protezione gravanti sul personale sanitario
-va infatti applicato l'orientamento giurisprudenziale che, configurando un obbligo di protezione a carico della struttura ospedaliera, ha statuito che
Il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (ord. n. 25288 del 11 novembre 2020; cfr. anche Cass. sent. n.13037 del 12 maggio 2023)
-in quest'ottica, è necessario sottolineare che:
• non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro che, nell'intervallo tra le ore 4,30 del 5 ottobre 2015 (ultima valutazione infermieristica) e le ore 9,30 del 5 ottobre 2015 (primo episodio di vomito), ha cagionato alla paziente le fratture della teca cranica, l'ematoma extraparenchimale e il focolaio lacero-contusivo temporo-paritale destro e la necessità dell'intervento chirurgico di evacuazione del 5 ottobre 2015
• in particolare, non è stato possibile accertare se il trauma si sia verificato per una caduta della paziente ovvero per altra causa (in ipotesi, un'eventuale patologia cardiaca come ipotizzato dai medici durante i primi accertamenti)
• l'evento che ha prodotto la fattura non è stato rilevato dal personale sanitario in tempo ragionevole
• in cartella clinica risulta è annotata la valutazione del rischio cadute secondo le raccomandazioni ministeriali all'atto del ricovero, ma non a seguito della modifica delle condizioni cliniche della paziente e dell'assunzione di più di quattro farmaci dopo l'intervento di asportazione del meningioma del 30 settembre 2015
• non è stata compilata alcuna scheda di pianificazione dell'assistenza infermieristica per i giorni 3 e 4 ottobre 2015
• pertanto, nonostante la natura non problematica dell'obiettività neurologica, accertata dal medico alle ore 9,00 del 5 ottobre 2015 in vista delle imminenti dimissioni della paziente, quest'ultima, in relazione all'età e all'assunzione dei farmaci (di cui uno ipotensivante), doveva considerarsi a rischio caduta
-in base alle superiori circostanze, deve ritenersi che si sia effettivamente verificata una colpevole violazione degli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sul personale sanitario della struttura ospedaliera
-la non ha dimostrato l'esatto adempimento di tali obblighi o, in alternativa, che il danno CP_1 sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile
-in particolare, l'impossibilità di ricostruire la dinamica della lesione (frattura ed emorragia) impedisce in radice alla struttura ospedaliera di soddisfare l'onere probatorio a suo carico, non potendo la stessa allegare e provare l'azione delle idonee precauzioni rispetto a un evento rimasto oscuro nelle modalità con le quali si è verificato pagina9 di 12 -in ogni caso, a monte, la struttura non ha dimostrato di aver adottato idonee precauzioni al fine di evitare che la paziente riportasse traumi, omettendo inoltre di effettuare nei giorni successivi all'intervento del 30 settembre 2015 una nuova valutazione del rischio di cadute
-la convenuta deve pertanto essere condannata, in favore dei figli ed al Pt_2 Parte_6 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla madre, pari al 45-46% di invalidità permanente e a 137 giorni di invalidità temporanea (di cui 47 gg. al 100%, 60 gg. al 75% e 30 gg. al 66%)
-la paziente è deceduta il 28 ottobre 2024 e, cioè, a nove anni dalla lesione subita all'età di 72 anni
-il risarcimento dei danni iure hereditario va liquidato secondo i criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di IL per il caso di premorienza, giacché il decesso è sopraggiunto per cause diverse dalla lesione subita
-le Tabelle definiscono infatti specificatamente i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita
-pertanto, non può farsi luogo alla liquidazione secondo i criteri ordinari, nonostante che la paziente avesse approssimativamente raggiunto alla data del decesso l'aspettativa di vita media (cfr. relazione del 4 giugno 2024 esplicativa delle Tabelle, pagg.49 ss.)
-deve pertanto adottarsi un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di IL e che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media
-in definitiva, spetta ai figli la somma complessiva di € 112.439,00 (€ 12.857,00 per invalidità temporanea + € 99.582,00 (€ 33.194,00 per i primi due anni + € 9.484,00 per ciascuno dei successivi sette anni, per invalidità permanente con premorienza)
-le somme sopra indicate sono comprensive sia del “danno biologico” statico e relazionale sia del
“danno da sofferenza morale”
-non sono state allegate e provate circostanze specifiche idonee a giustificare la “personalizzazione” del danno
-la somma di € 112.439,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (19 febbraio 2016 = 137 giorni dal 5 ottobre 2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 19 febbraio 2016 a quella della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
-l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della nei confronti dell'interveniente CP_1
è infondata Parte_6
-il trauma subito dalla paziente si è verificato il 5 ottobre 2015 e, pertanto, non è maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione contrattuale per il risarcimento dei danni iure hereditario
°°°
-le domande proposte dagli attori e dall'interveniente per il risarcimento dei danni subiti iure proprio (danni riflessi) non meritano accoglimento
-l'eccezione di prescrizione sollevata al riguardo dalla difesa della nei confronti CP_1 dell'interveniente è fondata Parte_6
-il diritto al risarcimento dei danni subiti iure proprio è di natura extracontrattuale e, pertanto, deve applicarsi il termine prescrizionale previsto dall'art.2947, secondo comma, c.c.
pagina10 di 12 -infatti, le lesioni subite da sono astrattamente riconducibili al reato di lesioni colpose, Parte_1 per il quale il termine presc anni
-ora, il sinistro si è verificato il 5 ottobre 2015 e l'interveniente ha inviato il 20 settembre 2020 la raccomandata interruttiva della prescrizione (doc.3)
-senonché tale raccomandata è stata prodotta con l'atto di intervento del 16 dicembre 2024, quando, cioè, erano già scaduti i termini istruttori previsti dall'art.183, sesto comma, c.p.c.
-l'inammissibilità della (tardiva) produzione documentale rende pertanto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della CP_1
-per quanto concerne, invece, i danni riflessi allegati dagli originari attori, l'esame delle domande risarcitorie va innanzitutto ristretto a e a , rispettivamente LI e Parte_2 Persona_1 genero dell'infortunata
-infatti, tenuto conto della giovanissima età delle PO , nata nel 2003, e _7
, nata nel 2001, all'epoca del sinis 015), deve Parte_5 Parte_9 ritenersi, in assenza di specifici indizi, che le stesse non abbiamo subito un danno da sofferenza morale superiore a quello normalmente riveniente dalle condizioni di salute di una parente anziana
-invece, per quanto concerne la LI e il genero , non appare Parte_2 Persona_1 essere stato allegato alcun elemento probatorio, o quanto meno indiziario, idoneo a comprovare una seria e perdurante sofferenza psicologica connessa alle gravi condizioni di Parte_9
-la gravità delle lesioni permanenti subite da quest'ultima (pari al 45-46%) potrebbe in ipotesi associarsi ad una compromissione della serenità psicologica dei familiari più stretti
-nella specie, però, non è stata allegata alcuna circostanza specifica -- ovvero un quadro indiziario di apprezzabile consistenza -- sintomatica di una seria e perdurante sofferenza psicologica dei familiari dell'infortunata quale diretta conseguenza delle lesioni subite da quest'ultima
-anche le prove dedotte al riguardo della memoria n.2 ex art.183, sesto comma, c.p.c. (cfr. cap. w), sono generiche e, pertanto, idonee a dimostrare la presenza di un danno riflesso di natura psicologica
-in sintesi, in assenza di specifici indizi, non può giungersi ad una prova presuntiva del danno morale (cfr. Cass. n. n. 11001 del 14 luglio 2003)
-analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno riflesso nella sua componente oggettiva costituita dall'alterazione dell'organizzazione della vita familiare a causa delle lesioni subite dall'infortunata
-al riguardo, non è stata allegata alcuna circostanza idonea a comprovare la natura e l'importanza degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione della vita familiare, ad esempio in termini di assistenza all'infortunata (domestica o in struttura esterna), dell'interruzione o di modifica dell'attività lavorativa dei familiari, ecc.
-in conclusione, le domande proposte dagli attori per il risarcimento dei danni subiti iure proprio non meritano accoglimento
°°°
pagina11 di 12 -le spese processuali – comprensive di quelle della consulenza medico-legale d'ufficio e delle CTP -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) condanna la di IL al risarcimento dei danni Controparte_2 non patrimoniali subiti iure hereditario da e da pari complessivamente a Parte_2 Parte_6
€ 112.439,00
2) la somma di € 112.439,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata al 19 febbraio 2016, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 19 febbraio 2016 a quella della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) dichiara prescritto il diritto di al risarcimento dei danni iure proprio Parte_6
4) rigetta le domande proposte da e , anche quali legali Parte_2 Persona_1 rappresentanti delle figlie minorenni e per il _7 Parte_5 risarcimento dei danni iure proprio
5) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di e di delle spese Parte_2 Parte_6 processuali che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compenso, oltre alle spese della CTU e di CTP, a CPA, alle spese generali e all'IVA se dovuta.
IL, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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