Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UR EL IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagiovanna Belardinelli, Mario Rampini, Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Azienda Ospedaliera di Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
UC Zingarini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento denominato “esito valutazione colloquio” del 27.2.2024, relativo alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa ospedaliera di “Cardiologia” della durata di 5 anni, a tempo determinato e con rapporto esclusivo;
- del provvedimento denominato “valutazione curriculum” del 27.2.2024;
- del verbale della Commissione di valutazione del 27.2.2024 e dell'allegata relazione sintetica;
- dell'esito delle operazioni di sorteggio della Commissione di valutazione, nonché delle determinazioni dirigenziali n. 164 del 24.1.2024 e n. 404 del 16.2.2024 di nomina della Commissione stessa;
- della deliberazione del Direttore generale n. 1031 del 15.9.2023, recante l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto,
nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del verbale di sorteggio della commissione esaminatrice del 28.11.2023 con i relativi allegati;
- della determinazione dirigenziale n. 1285 del 20.7.2023;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi comprese, per quanto occorrer possa, la deliberazione del Direttore generale n. 304 del 7.3.2024, e la deliberazione del Commissario straordinario n. 683/2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ELiberazione del Direttore generale n. 1031 del 15 settembre 2023, l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa ospedaliera “Cardiologia” per la durata di 5 anni, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, da espletarsi con le modalità di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992: la procedura si articolava nella valutazione dei curricula dei candidati e in un colloquio orale, da cui poteva derivare rispettivamente l’attribuzione di massimo 50 punti e massimo 30 punti, per un totale di complessivi punti 80.
L’art. 6 dell’avviso specificava che il colloquio è “ diretto alla valutazione della capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all’incarico da svolgere.” ed altresì che il superamento di tale prova era subordinato al raggiungimento della valutazione di almeno 21/30.
2. Con Determinazione dirigenziale n. 164 del 24 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione, poi rideterminata nella composizione a seguito della determinazione dirigenziale n. 404 del 16 febbraio 2024, per la rinuncia di una componente. Con deliberazione del Direttore generale n. 41 del 18 gennaio 2024 sono stati ammessi alla selezione il dott. UR EL IN, il dott. UC Zingarini e il dott. Leonardo De Luca.
3. La Commissione di valutazione, riunitasi il 27 febbraio 2024, dopo aver stabilito i criteri di valutazione del curriculum e del colloquio ha valutato i curricula pervenuti, attribuendo il punteggio di 26,00 al Dott. Leonardo De Luca, di 37,20 al Dott. UR del IN e di 39,20 al Dott. UC Zingarini; quindi, preso atto dell’assenza del candidato De Luca, ha proceduto alla formulazione dei quesiti da porre in sede di colloquio, raggruppati in tre prove da estrarsi a sorteggio (al fine di consentire una scelta a ciascun concorrente), ciascuna composta di due quesiti, uno di argomento clinico ed uno diretto a testare le competenze organizzativo- gestionali dei candidati.
4. All’esito del colloquio, tenutosi lo stesso giorno, entrambi i candidati sono stati ritenuti “non idonei”: sia il Dott. EL IN che il Dott. Zingarini sono stati valutati in possesso di “ buone competenze cliniche e documentate esperienze professionali”, tuttavia sono risultati “ampiamente insufficienti sull’argomento gestionale e organizzativo di significativa importanza per la Direzione della Struttura Complessa di un Ospedale di riferimento Regionale.”
5. Il dott. EL IN, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti della selezione, ivi compresi i verbali della Commissione, ha impugnato con atto notificato il 24 aprile 2024 l’esito della selezione, i relativi verbali, e l’avviso di selezione, con cinque motivi di censura.
5.1. Violazione dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 4, comma 10, della D.G.r. n. 70 del 25.1.2023; dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 484/1997. Violazione degli artt. 2 e 6 dell’avviso di selezione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza. Il giudizio di non idoneità del ricorrente è stato reso, con riguardo agli aspetti organizzativo – gestionali, sulla base di un unico quesito, ovvero “ la delega in un’azienda sanitaria ex legge 81/2008 ”, argomento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che non sarebbe pertinente con le mansioni che dovrà svolgere il direttore di una struttura complessa, trattandosi di un potere riservato al Direttore Generale; inoltre tale argomento non sarebbe compreso nell’elenco di quelli oggetto di verifica in sede di prova orale, anche considerato che secondo l’art. 4, comma 10, della D.G.R. n. 70/2023 le capacità da accertare devono essere riferite “ all’incarico da svolgere ”.
5.2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza. La valutazione di idoneità della prova orale del ricorrente è inficiata da difetto di motivazione, dato che ad onta della somministrazione ai candidati di due domande, l’esito negativo è riferito solo a quella a carattere organizzativo-gestionale, senza che tuttavia sia stato attribuito un punteggio né a quella né all’altra, e tale difetto di motivazione è aggravato dall’assenza nel verbale redatto dalla Commissione di criteri di valutazione relativi al colloquio.
5.3. Violazione dell’art. 10, commi 5 e 6, della D.G.R. n. 70/2023. Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere . La Commissione avrebbe proceduto al riconoscimento dei candidati prima di formulare i quesiti da porre al colloquio orale, in violazione dell’art. 5 delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 70/2023, che per fini di tutela dell’imparzialità mira ad evitare che nella formulazione dei quesiti la Commissione sia influenzata dall’identità dei candidati.
5.4. Violazione dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a), del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 4, commi 3 e 6, della D.G.r. n. 70/2023. Violazione dell’art. 9 dell’avviso di selezione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. I membri della Commissione sono stati individuati con una modalità illegittima, sorteggiando da due elenchi diversi, uno composto da sole donne (contenente 26 nominativi) e uno da soli uomini (contenente 227 nominativi), e alternando l’estrazione tra i due, invece che da un unico elenco costituito dalla somma degli elenchi regionali con il correttivo del rispetto della parità di genere se almeno la metà dei membri non è di genere diverso. Ove fossero state rispettate le previsioni dell’avviso di selezione, la composizione della Commissione sarebbe stata del tutto diversa.
5.5. Violazione dell’art. 3, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. In subordine rispetto al rigetto del primo motivo di ricorso, l’avviso di selezione sarebbe comunque illegittimo in considerazione della genericità dell’elencazione degli argomenti oggetto della prova orale, tanto da non consentire ai candidati di approntare un’adeguata preparazione.
Il ricorrente ha formulato altresì un’istanza istruttoria diretta ad accertare il provvedimento di nomina della commissione di sorteggio.
6. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Perugia, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del presente Giudice a conoscere della presente controversia anche dopo la modifica legislativa intervenuta sull’art. 15, comma 7 bis, del D.lgs. 502 del 1992 in virtù dell’art. 20 della l. n. 118 del 5 agosto 2022. In particolare, richiamando le coordinate ermeneutiche da ultimo tracciate dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8344 del 18 ottobre 2024, la difesa di parte pubblica ha sostenuto che la qualificazione della singola controversia quale procedura concorsuale, piuttosto che mera procedura selettiva o di idoneità, vada determinata caso per caso, valorizzando i singoli elementi discretivi, quali il peso specifico del colloquio rispetto alla valutazione del curriculum, e la predisposizione di criteri di selezione rigidi e ben determinati che non lascino spazio a scelte meramente fiduciarie. Nel caso di specie, l’assenza di criteri valutativi per il colloquio e il maggior peso attribuito alla valutazione del curriculum deporrebbe per la natura di selezione idoneativa più che di vera e propria procedura concorsuale
Quanto all’istanza istruttoria, la difesa di parte pubblica ha chiarito che la Commissione di sorteggio è stata nominata con determinazione dirigenziale del 20 luglio 2023 in una composizione da ritenersi valida per la nomina di tutte le successive commissioni di concorso; l’estrazione dei nominativi è avvenuta con modalità matematica tale da garantire l’imparzialità, così da rendere irrilevante la circostanza che l’individuazione dei nominativi sia avvenuta sorteggiando da due elenchi distinti per genere piuttosto che da un elenco unico. Inoltre sarebbero stati estratti 20 nominativi invece dei 6 richiesti per razionalizzare e velocizzare la procedura in caso di potenziali rinunce dei membri già individuati. Quanto infine all’erronea nomina a membro della Dott.ssa Piga, la censura è improcedibile, perché la stessa ha spontaneamente rinunciato, segnalando di essere specializzata in anatomia patologia e di essere stata erroneamente inserita nell’elenco dei direttori di strutture complesse di cardiologia.
7. L’altro concorrente alla selezione, Dott. Giancarlo Zingarini, seppure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. A seguito dell’ostensione dei documenti richiesti, e della produzione in giudizio ad opera dell’Azienda Ospedaliera di ulteriori documenti, il ricorrente ha notificato motivi aggiunti in data 12 agosto 2024 avverso i verbali di sorteggio della Commissione esaminatrice, dell’atto di nomina della Commissione di sorteggio, operata con Determinazione Dirigenziale n. 1285 del 20 luglio 2023, e della deliberazione del Direttore generale n. 304 del 7 marzo 2024, con cui sono stati approvati i verbali e dichiarata conclusa la procedura.
8.1. Nel corpo di tale atto di motivi aggiunti oltre alla proposizione di una nuova censura è stato altresì riformulato ed integrato il quarto motivo del ricorso principale, segnalando che la modalità di nomina dei membri della Commissione - sorteggiando alternativamente un nominativo dall’elenco dei medici di genere femminile e poi da quello di genere maschile invece che attingendo all’unico elenco nazionale, eventualmente correggendo l’esito in caso di mancato rispetto della parità di genere - ha falsato l’esito, individuando membri diversi da quelli che si sarebbero prescelti in caso di rispetto delle modalità indicate dall’avviso di selezione.
8.2. Con un ulteriore motivo si è censurata inoltre la violazione dell’art. 4, comma 4, della DGR n. 70/2023, nonché dell’art. 9 dell’avviso di selezione, oltre che l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste quanto all’avvenuto utilizzo, quale commissione di sorteggio, di un organo individuato con una determina del 20 luglio 2023 in identica composizione per tutte future selezioni, invece che in una composizione ad hoc per ogni selezione.
9. In vista della decisione del giudizio le parti hanno depositato memorie e repliche. L’Azienda Ospedaliera ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti nella parte in cui hanno impugnato la delibera
del Direttore Generale del 7 marzo 2024 n. 304, quale atto terminale della procedura, nel termine decorrente dalla produzione in giudizio invece che dalla pubblicazione nel sito internet dell’Azienda: dalla irricevibilità dell’impugnativa e conseguente omessa impugnazione di tale atto discenderebbe l’inammissibilità dei motivi aggiunti diretti avverso atti ritenuti meramente endoprocedimentali e privi di definitiva lesività. Inoltre è stata contestata partitamente la fondatezza degli altri motivi di ricorso, sostenendo la correttezza dello svolgimento della procedura (che sarebbe integralmente conforme alla lex specialis oltre che alle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 70 del 2023) e comunque il difetto di interesse alle censure avverso la composizione della Commissione di sorteggio e della Commissione esaminatrice, stante comunque il sostanziale rispetto dell’imparzialità e della trasparenza nella nomina delle stesse.
10. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2024, dopo ampia discussione sulla questione di giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
11.1. Con specifico riferimento alla recente modifica legislativa è stato di recente chiarito che “ a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta "secondo criteri fissati preventivamente" e deve mettere capo ad una "graduatoria dei candidati" che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul "candidato che ha conseguito il miglior punteggio " (Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 213): in altri termini, per chiara volontà del legislatore della riforma, si è inteso superare la natura prevalentemente idoneativa della selezione per direttore di struttura complessa, i cui esiti dipendevano in larga parte dal “ placet” del Direttore Generale, per giungere ad una vera e propria valutazione comparativa dei candidati, sia in termini di curriculum pregresso che di colloquio teso a verificare le effettive competenze, i cui esiti individuano il concorrente reputato migliore.
11.2. Più nello specifico, anche sulla base dei criteri enunciati dagli arresti giurisprudenziali più recenti (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8344), nel caso in esame deve ritenersi sussistente la potestas iudicandi del Giudice Amministrativo poiché:
a) la selezione era aperta a soggetti esterni ai ruoli dell’Amministrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 3, lett. b), dell’avviso, non costituiva requisito di ammissione la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario nazionale;
b) il colloquio orale aveva un peso rilevante ai fini dell’esito finale, tanto è vero che oltre al fatto di attribuire quasi la metà del punteggio complessivo della selezione (30 punti su 80) dal solo esito negativo della sola domanda di natura organizzativo- gestionale è derivato il giudizio di non idoneità alla nomina per entrambi i candidati;
c) la predisposizione dei quesiti - individuati in numero superiore al numero dei concorrenti e da somministrarsi tramite estrazione a sorte - era rispettosa dei criteri di imparzialità e trasparenza tipici delle procedure concorsuali.
12. Deve essere parimenti disattesa l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti quanto all’impugnativa della deliberazione n. 304/2024 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di approvazione del verbale del 27 febbraio 2024, recante l’esito di inidoneità del ricorrente, nonché, sotto altro profilo, della conseguente improcedibilità dell’impugnativa promossa con ricorso principale, che secondo la prospettiva di parte ricorrente avrebbe ad oggetto solo atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi.
Innanzitutto, in considerazione del fatto che la delibera n. 304/2024 non è stata comunicata personalmente al ricorrente nonostante fosse un soggetto in essa espressamente contemplato, per il quale non era sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 marzo 2024, n. 734, T.A.R. Firenze, sez. I, 12 aprile 2023 , n. 380), il termine per l’impugnativa decorreva dalla legale conoscenza dell’atto, nel caso in esame avutasi a seguito della produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione; in ogni caso, proprio in virtù della natura vincolata del provvedimento con cui il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D.lgs 502/92 procede alla nomina del candidato individuato all’esito della selezione, il giudizio di inidoneità nascente dai verbali impugnati non aveva natura di atto meramente endoprocedimentale, bensì era direttamente lesivo e quindi immediatamente impugnabile. Infatti una volta che la Commissione si era determinata in tal senso, il Direttore Generale non avrebbe potuto decidere altrimenti.
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui ad essere gravato non è l’atto di nomina conseguente alla redazione di una graduatoria, bensì la mera presa d’atto di una selezione andata deserta, dunque già pienamente emergente dai verbali della Commissione.
13. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito specificati.
14. Non è meritevole di condivisione il primo motivo, laddove sostiene l’estraneità del quesito rivolto al ricorrente nell’ambito organizzativo - gestionale (“la delega in un’azienda sanitaria ex legge 81/2008”) dagli argomenti oggetto di esame come elencati nell’avviso di selezione.
14.1. A parte la formulazione del quesito in maniera non del tutto precisa, appare difficilmente predicabile che i candidati non potessero comprendere che la domanda si riferiva alla delega di funzioni prevista dall’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro: come noto, tale istituto ben può essere utilizzato dal Direttore generale in favore del direttore di struttura complessa quale dirigente responsabile di un organismo con margini di autonomia gestionale, anche se la delega relativa alle responsabilità in materia di igiene e sicurezza in genere non libera da responsabilità il delegante (cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2020, n. 27587).
14.2. Non solo. Quanto alla congruenza di tale argomento rispetto “ al profilo professionale del dirigente da incaricate ”, anche la stessa parte ricorrente ammette che nell’avviso di selezione - nella parte in cui si descrive il profilo soggettivo del candidato e si enumerano “ le competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione, ovvero la leadership e la coerenza negli obiettivi e aspetti manageriali ” - si fa espresso riferimento alla richiesta conoscenza de “ l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento ”, nonché del “ sistema di valutazione e il sistema premiante ”. E’ chiaro che la delega di funzioni da parte del Datore di lavoro pertiene ai rapporti tra il direttore di struttura complessa e il resto della struttura organizzativa, come anche chiarito nell’atto aziendale.
14.3. Quanto poi alla pertinenza con il profilo del candidato di specifiche competenze in materia di salute e sicurezza degli operatori, nel medesimo avviso di selezione si richiede al Direttore da incaricare la capacità di “adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori ”, e di “favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza [..] )”. Ed ancora nel successivo paragrafo denominato “Governo clinico” si richiede al Dirigente “l’adozione di modalità e di procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori,” ovvero si prescrive che il candidato debba assicurare la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti assegnati alla struttura complessa e, di riflesso, debba conoscere la relativa disciplina.
14.4. Una volta acclarato che la delega di funzioni è argomento congruente con il profilo oggetto di selezione perché istituto che può coinvolgere il direttore di Struttura complessa nell’ambito delle sue multiformi competenze manageriali (che si estendono indubitabilmente alla salute e sicurezza dei lavoratori) appare inammissibile la censura di inidoneità di una tale domanda a selezionare un candidato per tale posizione. E’ chiaro che un colloquio in sede di selezione pubblica non consente per sua natura di verificare esaustivamente il possesso di tutte le competenze richieste ai candidati, perciò qualsiasi domanda avrebbe scontato un deficit di completezza nella selezione del miglior direttore perchè diretta ad accertare un tassello infinitesimale delle sue competenze; rispetto a tale scelta il sindacato del Giudice può investire solo la non manifesta estraneità delle domande rispetto al profilo posto a concorso, circostanza su cui si è già detto.
15. Ragioni di connessione con il motivo già disatteso inducono ad esaminare di seguito il quinto motivo (spiegato dalla parte ricorrente in stretto subordine rispetto al mancato accoglimento del primo), che parimenti non può trovare accoglimento. L’avviso di selezione forniva un’elencazione estesa ed anche piuttosto specifica delle competenze richieste al Direttore di struttura complessa sia sotto il profilo degli aspetti manageriali, che del governo clinico, che infine della pratica clinica e gestionale da cui discendeva conseguentemente che i candidati avevano sufficienti ed autorevoli fonti a disposizione per comprendere le materie su cui prepararsi per il colloquio. Tra esse vi era necessariamente anche la delega di funzioni e comunque le competenze del direttore di struttura complessa in punto di salute e sicurezza dei lavoratori.
16. In mancanza di una ulteriore espressa graduazione dei motivi operata dalla parte ricorrente si ritiene logicamente prioritario esaminare i motivi aventi carattere demolitorio dell’intera procedura che, se reputati infondati, consentiranno di esaminare il secondo motivo, che, ove fondato, determinerà il parziale rinnovo della procedura.
17. Il terzo motivo non è meritevole di condivisione.
17.1. L’art. 5 della D.G.R. n. 70 del 2023, recanti le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di struttura complessa prevede che la Commissione prima dello svolgimento del colloquio:
- stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del curriculum dei candidati, da formalizzare nel relativo verbale, e procede ad effettuare la valutazione (comma 4);
- predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte (comma 5).
Sempre prima dell’inizio del colloquio il Segretario procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento personale di identità (comma 6).
Le previsioni dell’avviso di selezione, contenute all’art. 12, ricalcano, seppure in maniera più sintetica, le disposizioni delle linee di indirizzo.
17.2. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità del colloquio in virtù dell’illegittimo modus procedendi osservato dalla Commissione, che prima avrebbe proceduto al riconoscimento dei candidati (prendendo cognizione dei nominativi ed accertando che si erano presentati solo 2 concorrenti) e solo dopo, in violazione dell’imparzialità avrebbe predisposto le domande.
17.3. Dal verbale del 27 febbraio 2024 emerge che in effetti la Commissione prima identificava i candidati (accertando la presenza solo di due di essi) e solo dopo predisponeva i quesiti, ma ciò ad avviso del Collegio non inficia la regolarità della procedura per due ordini di ragioni:
- innanzitutto, come evidenziato dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera, l’art. 5 delle linee di indirizzo non è chiarissimo nell’imporre che l’identificazione dei candidati debba necessariamente avvenire prima della predisposizione dei quesiti, ma solo che entrambi questi adempimenti precedano l’inizio del colloquio: ciò per l’ovvia ragione che, come previsto dal comma 1 del medesimo art. 5, la Commissione aveva già in precedenza preso visione dei nominativi dei concorrenti per accertare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, quindi ai fini del rispetto dell’imparzialità era irrilevante che l’identificazione dei concorrenti (che erano comunque già noti) avvenisse prima o dopo la predisposizione dei quesiti;
- quanto sopra anche in considerazione del fatto che il bando, al comma 4, sembrerebbe ammettere la predisposizione dei criteri di valutazione dei curricula e la loro effettiva valutazione prima della predisposizione delle domande per il colloquio, come in effetti avvenuto secondo il verbale – e né il bando né il verbale è stato gravato dal ricorrente sotto questo profilo - : è chiaro quindi che al momento di predisporre le domande per il colloquio la Commissione era ben consapevole non solo dell’identità, ma dei profili professionali e culturali dei candidati, per averne esaminato i relativi curricula ;
- in ogni caso la trasparenza della procedura e la parità di trattamento dei concorrenti era garantita dalla predisposizione dei quesiti in numero superiore ai presenti e dal sorteggio degli stessi in sede di colloquio, dato che in questo modo era impossibile determinare a priori non solo che determinate domande venissero estratte da un determinato concorrente ma anche che quelle stesse domande venissero effettivamente somministrate ad uno dei candidati.
18. Anche il quarto motivo, come riformulato in sede di motivi aggiunti, riguardante la nomina della Commissione esaminatrice, unitamente alla nuova censura proposta in sede di motivi aggiunti inerente vizi sulla composizione della Commissione di sorteggio, devono essere disattesi.
18.1. E’ incontestato che l’Azienda Ospedaliera non abbia formalmente rispettato le procedure previste:
- da un lato, dall’art. 9 dell’avviso di selezione, quanto alla nomina di una Commissione di sorteggio ad hoc per ciascuna procedura, visto che in concreto l’organo che ha sorteggiato i membri della Commissione esaminatrice era stata nominata con determina dirigenziale n. 1285 del 20.7.2023, anche se, sul punto, la D.G.R. n. 70 del 2023 all’art. 4, comma 4, non sembrava imporre la nomina di un organo apposito;
- dall’altro lato, dall’art. 15, comma 7 bis, del D.lgs. 502/92 e dell’art. 9 dell’avviso di selezione quanto alla modalità di sorteggio dei membri della Commissione operata alternativamente da due elenchi separati per genere invece che da un unico elenco nazionale.
18.2. E tuttavia entrambe le censure appaiono infondate, in quanto le modalità alternative utilizzate dall’Amministrazione appaiono perseguire adeguatamente l’interesse finale tutelato dalle norme, ovvero la trasparenza e l’imparzialità nella nomina dei membri della Commissione, interesse che non sembra maggiormente presidiato dal formalistico rispetto delle prescrizioni sopra citate.
18.2.1. Quanto al primo aspetto, la nomina di una Commissione di sorteggio apposita per ciascuna procedura appare del tutto superflua, dato che, come chiarito dalla difesa di parte pubblica, l’estrazione dei membri della Commissione è avvenuta in virtù di un algoritmo matematico, generatore di numeri casuali, i cui esiti non potevano ovviamente cambiare se ad utilizzarlo fosse stata una Commissione di sorteggio diversa (né la parte ricorrente ha dedotto il contrario). Quindi la costituzione di una Commissione ad hoc per questa procedura costituiva in effetti un inutile appesantimento procedurale, superabile senza conseguenze in termini di regolarità della procedura.
18.2.2. Anche il secondo aspetto della censura appare, se non inammissibile per difetto di interesse, comunque infondato. Non è contestato che i due elenchi separati per genere sorteggiati alternativamente dalla Commissione di sorteggio contenessero esattamente gli identici nominativi dell’elenco unico nazionale: è certamente vero che il sorteggio alternativo da uno dei due poteva in concreto individuare un nominativo differente dal sorteggio sull’elenco unico, anche in termini di genere del Commissario concretamente estratto, ma non si vede quale pregiudizio possa avere avuto tale circostanza nei confronti dei candidati, dato che non è in contestazione un deficit di imparzialità della Commissione (peraltro difficilmente configurabile in presenza di un identico esito per entrambi i concorrenti) o la competenza della stessa, ma solo la potenziale individuazione di un Commissario persona fisica differente, che in assenza di profili di incompatibilità appare del tutto irrilevante.
19. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in cui è incorsa la Commissione esaminatrice in sede di valutazione della prova orale, il cui esito ha determinato l’inidoneità alla selezione di entrambi i candidati.
19.1. A differenza che per la valutazione dei curricula , in riferimento ai quali l’avviso di selezione, all’art. 6 prevedeva criteri di dettagliati (poi ulteriormente specificati dalla Commissione nel verbale del 27 febbraio 2024), in punto di colloquio la lex specialis prevedeva solo che tale prova era diretta “ alla valutazione della capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all’incarico da svolgere ” subordinandone il superamento al raggiungimento del punteggio di almeno 21/30.
19.2. In sede di verbale ed allegata relazione la Commissione ha specificato il numero della prova estratta da ciascun candidato (poi allegata in calce) per poi indicare l’identico esito per entrambi i candidati, individuato in punti 15,00, cui corrispondeva il giudizio “non idoneo” corredato dalla motivazione analitica secondo cui il candidato è risultato “ampiamente insufficiente sull’argomento gestionale e organizzativo di significativa importanza per la Direzione della Struttura Complessa di un Ospedale di riferimento Regionale .” Tale motivazione, lungi dal consentire di comprendere le ragioni di tale esito, costituisce mera ripetizione del punteggio numerico e del giudizio di non idoneità.
19.3. E’ noto che la motivazione tramite punteggio numerico o giudizio sintetico è ammissibile in presenza di criteri di valutazione predeterminati e sufficientemente specifici, che consentano di ricostruire " ab externo " il fondamento di tale giudizio, quindi “ a condizione che ogni voto, aggettivo o giudizio sia giustificato attraverso la descrizione dettagliata del livello di prova o titolo valutato, specificando per ogni criterio la scala di valutazione: a) tramite l'assegnazione di un punteggio (o di un giudizio sintetico come "ottimo", "buono", "molto buono", "discreto", etc.) con riferimento a criteri e indicatori precisi che chiariscano a quale livello corrisponda il voto o il giudizio assegnato; b) oppure attraverso la spiegazione retrospettiva di un giudizio che motivi, per ciascun criterio, le ragioni dietro al voto o al giudizio sintetico assegnato” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 04 settembre 2024, n.385, ma nello stesso senso T.A.R. Toscana, sez. II , 10 ottobre 2024, n. 1148, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 09 luglio 2024 , n. 2176, T.A.R. Marche, sez. I, 02 agosto 2021, n. 636, T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 gennaio 2021, n. 69).
In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi concretamente adoperati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giudiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione.
19.4. Nel caso in esame non solo mancano i criteri di valutazione, tali non potendosi ritenere la formula generica indicata nell’avviso di selezione, ma manca qualsivoglia motivazione analitica che consenta di comprendere le ragioni di tale esito e se questo sia dipeso da una valutazione negativa nella sola domanda di argomento gestionale ovvero se anche l’altro quesito abbia avuto esito insoddisfacente, tale da non poter compensare il giudizio negativo ottenuto nel quesito contestato.
Anche l’identità di punteggio e di giudizio per entrambi i concorrenti aggrava il vizio motivazionale, perché dimostra una valutazione non adeguatamente calata sulle imprescindibili specificità del profilo di ciascun candidato.
19.5. Dall’accoglimento di tale motivo deriva l’annullamento in parte qua della procedura ed il conseguente obbligo per l’Azienda Ospedaliera di rinnovare parzialmente la selezione, riconvocando la Commissione e procedendo ad un nuovo colloquio, all’esito del quale sia analiticamente motivato l’esito con riferimento ad entrambi i quesiti rivolti ai candidati.
20. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra, con il conseguente obbligo a carico dell’Amministrazione di riedizione del potere secondo i criteri sopra specificati.
I motivi aggiunti sono invece integralmente respinti.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Respinge i motivi aggiunti.
Condanna l’Azienda Ospedaliera alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge. Spese compensate con il controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO