Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa).
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21500/2004 proposto da:
LM OK MA SRL 05737180787, in persona dell'Amministratore Unico RO SA in qualità di cedente il credito assicurativo in contestazione, RO RL [...], in qualità di cessionario del credito, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato D'ELIA Edoardo, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FABIO ORLANDI in ROMA 24/10/2008 rep. 425;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, TORO ASSIC SPA;
- intimati -
sul ricorso 24566/2004 proposto da:
ASSITALIA SPA 00924321003, Le Assicurazioni d'Italia S.P.A. in persona del suo procuratore Avv. CHINI SIMONE, TORO ASSICURAZIONI SPA 00810180018, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante Rag. TORRI FRANCESCO, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 pal. A int. 13 presso lo studio dell'avvocato DE MARTINO SIMONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GHELARDI MARCELLO;
- ricorrenti -
e contro
LM OK MAR SRL, RO RL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1032/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 04/02/2004, depositata il 26/02/2004; R.G.N. 5910/2002 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/04/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito l'Avvocato EDOARDO D'ELIA;
udito l'Avvocato FRANCESCO VANNI per delega dell'Avv. MARCELLO GHELARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8.1.87 la AR KE NEr s.r.l., premesso che aveva assicurato per l'importo di L. 668.165.510 con le compagnie assicuratrici SI e RO il trasporto di un container caricato a Napoli sulla nave Export Freedom del vettore AR IN Inc. e che all'arrivo a destinazione in Florida il medesimo era risultato manomesso, con totale sottrazione della merce ivi contenuta, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina le compagnie suddette chiedendone la condanna al pagamento della somma suddetta, oltre rivalutazione ed interessi.
Le convenute contestavano la domanda, eccependo in particolare che l'attrice aveva pregiudicato il diritto di rivalsa loro spettante ex art. 1916 c.c.. L'attrice chiedeva a sua volta di potersi surrogare ex art. 2900 c.c., ai diritti delle convenute contro il vettore responsabile ex recepto e chiamava in causa la AR, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in favore delle società surrogate o comunque ad indennizzare direttamente essa istante della perdita subita.
La AR si costituiva contestando l'avversa domanda. All'udienza collegiale del 17.12.96, alla quale il procuratore dell'attrice, avv. Michienzi, non partecipava, il Tribunale adito, rilevato il decesso del procuratore delle convenute, dichiarava interrotto il processo.
Quest'ultimo era riassunto dall'attrice con ricorso 18.2.99, in cui si rilevava che l'avv. Michienzi si era cancellato dall'albo professionale - a sua domanda - il 20.1.94 e che da tale data il processo doveva considerarsi interrotto, mentre di tale evento interruttivo essa riassumente aveva avuto notizia dallo stesso professionista solo in data 11.2.99.
Le controparti eccepivano la tardività della riassunzione: l'adito Tribunale, ritenuto che l'interruzione del processo era stata correttamente dichiarata il 17.12.96 e che, rispetto a tale data, il ricorso in riassunzione era stato depositato oltre il semestre utile ex art. 305 c.p.c., accoglieva l'eccezione d'estinzione del processo sollevata dalle convenute.
Proposto appello avverso detta sentenza da parte della società attrice, le convenute e la chiamata in causa si costituivano chiedendo il rigetto del gravame.
Interveniva poi nel giudizio d'appello ER NC quale cessionario del credito litigioso da parte della AR. Con sentenza depositata il 26.2.04 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda spiegata nei confronti della AR IN Inc., mentre respingeva le altre domande. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la AR KE NE ed il ER, con tre motivi, mentre hanno resistito con controricorso l'SI e la RO, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato, fondato su di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Ricorso Principale.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.307, 354 e 383 c.p.c., ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la sentenza impugnata erroneamente escluso la mancata rimessione della causa al giudice di primo grado.
Con il secondo motivo deducono la violazione delle norme sulla costituzione in appello, il difetto di procura e carenza dello ius postulandi, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo. Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., nonché insufficiente od omessa motivazione nel merito e violazione dell'art. 132 c.p.c., n.
4. Ricorso Incidentale.
Con l'unico motivo le resistenti denunciano la violazione dell'art.301 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nonché omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte territoriale erroneamente esteso il disposto del comma 1, del suddetto art. 301, anche all'ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore costituito dall'albo professionale. In ordine di pregiudizialità logico-giuridica, va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, che risulta invero fondato. La Corte di merito, infatti, aderendo al dictum di un arresto di questa Corte Suprema che aveva immutato un suo consolidato indirizzo in senso del tutto contrario (Cass. n. 12294/01), ha ritenuto che la cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito dell'odierna ricorrente principale AR KE NEr, avv. Giuseppe Michienzi, anche se volontaria, abbia determinato - al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore - l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., comma 1, a decorrere dal 20.1.94, con la conseguente nullità di tutta l'attività processuale successiva a tale data e la revoca della declaratoria d'estinzione del processo di primo grado. Giustamente le resistenti si dolgono di questa interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 301 c.p.c., comma 1, in quanto - come ha correttamente rilevato la successiva sentenza di questa Corte Suprema (n. 8054 del 27.4.2004), che, ricollegandosi alle pronunce anteriori a quella n. 12294/01 (come quelle n.ri 8783/93;
10693/94 e 13282/99) ha disatteso tale interpretazione - "la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non da luogo all'applicazione dell'art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l'interruzione del processo, in quanto,
mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa)". Infatti, la cancellazione volontaria dall'albo del difensore non può assolutamente essere equiparata alla morte o radiazione o sospensione del medesimo, essendo all'evidenza quest'ultimi eventi, a differenza del primo, indipendenti dalla volontà dell'interessato, che non può affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale.
L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'assorbimento di quello principale, con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Si ravvisano giusti motivi, stante l'ondivago orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema in tema di interpretazione del primo comma dell'art. 301 c.p.c., in relazione alla questione della volontaria cancellazione dall'albo del difensore in primo grado dell'odierna ricorrente in via principale AR KE NEr, per la compensazione tra le parti sia delle spese del giudizio di appello che di quelle del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009