Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12261
CASS
Sentenza 27 maggio 2009

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Massime1

La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa).

Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12261
Data del deposito : 27 maggio 2009

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