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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 560/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Mascalucia (CT), via Giarre n. 18/B ed elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco
Riso n. 42, presso lo studio dell'avv. Annamaria Mascali e dell'avv. Roberta Arena, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del suo rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, ed elettivamente domiciliata in Catania, v.le XX
Settembre n. 45, presso studio dell'avv. Antonino Lanza, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti e;
Appellate contumaci Controparte_2 Controparte_3
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 119/2021 RG, resa in data 7 giugno 2021, il Giudice di Pace di
Mascalucia ha rigettato la domanda con cui , proprietario e conducente Parte_1 dell'autoveicolo Fiat Punto, tg. DR151KR, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 15 novembre 2018 a Mascalucia, la responsabilità esclusiva del conducente della vettura SK ET, tg EH495EJ, ed al contempo condannarsi e Controparte_2
, in qualità di proprietarie, in solido con , compagnia di Controparte_3 Controparte_1
assicurazioni tenuta alla RCA, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data Parte_1
occasione, si era trovato a percorrere la via Roma, in direzione San Pietro Clarenza, allorché, rallentata la propria andatura secondo il traffico veicolare, era stato improvvisamente urtato, all'altezza del civico 214, dall'autovettura SK, la quale, provenendo da tergo, aveva mancato di rispettare la prescritta distanza di sicurezza, sì finendo per impattare, per l'appunto, sul veicolo che la precedeva. Aveva riferito, inoltre, che, effettuata la stima dei danni in conseguenza riportati, la compagnia assicurativa aveva digià provveduto, in via stragiudiziale, al pagamento di euro 525,00, cioè della metà dell'importo pattuito mediante il verbale di accordo conservativo del 27 novembre 2018.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi dichiarando il diritto dell'assicurazione a ripetere la somma offerta;
ha condannato, pertanto, al pagamento delle spese vive e di lite. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluto, nella specie, con l'unico complesso motivo di gravame, della valutazione dei mezzi istruttori, all'uopo sostenendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio. In particolare, ha rilevato, con riguardo alle informazioni assunte per il tramite della espletata prova per testi, che il GDP avrebbe erroneamente reputato,
pagina 2 di 8 quanto all'una, l'inattendibilità della teste - giacché fidanzata di e Testimone_1 Per_1 trasportata sul veicolo coinvolto - ed avrebbe incomprensibilmente valorizzato l'altra testimonianza, quella resa da , benché contraddittoria e inattendibile. Sul Testimone_2
punto, dipoi, ha anche lamentato il disconoscimento degli ulteriori elementi di giudizio, cioè la documentazione fotografica fornita in atti e le perizie tecniche prodotte da ambedue le parti.
Ha contestato, in subordine, la mancata applicazione del principio di presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2° cc, sì affermando, senza determinare il quantum debeatur, il diritto di a ripetere le somme già versate in fase Controparte_1
stragiudiziale ed addirittura condannando esso attore, perché soccombente, al pagamento delle spese processuali e di quelle vive. Ha riproposto la domanda di risarcimento del danno da fermi tecnico e da svalutazione commerciale. Ha ribadito, in ultimo, la richiesta di condanna della società convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , all'uopo asserendo Controparte_1
l'infondatezza dell'interposto appello e chiedendone, dunque, il rigetto.
e , seppur ritualmente citate, non curavano di Controparte_2 Controparte_3
costituirsi.
Con l'ordinanza del 12 febbraio 2024 l'adito Giudice ha disposto CTU tecnico-cinematica, espletata la quale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, le quali, seppur ritualmente e tempestivamente citate, non hanno curato di costituirsi.
[...]
Venendo al merito della devoluta controversia, l'appellante deduce, con l'unico complesso motivo di gravame, l'erronea statuizione in prime cure quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo assumendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a supporto della decisione.
Lo fa, nella specie, sostenendo, per un verso, la credibilità, oltreché l'attendibilità, della testimonianza resa da e, per altro verso, la contraddittorietà delle Testimone_1
pagina 3 di 8 dichiarazioni fornite dall'altro teste escusso, cioè da : a detta dell'appellante, Testimone_2
mentre la prima, confermando in effetti la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta in citazione, ha riferito una modalità dei fatti compatibile sia con l'ubicazione dei mezzi coinvolti sia con l'entità dei danni subiti, la seconda si sarebbe rivelata, invece, inevitabilmente contrastata dalle ulteriori evidenze in atti.
valorizza, d'altra parte, le perizie tecniche di parte, la documentazione Parte_1 fotografica allo scopo prodotta, e, a seguito dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, le conclusioni della CTU tecnico-modale, con specifico riguardo all'accertamento dei danni materiali insistenti sul veicolo in proprietà esclusiva.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
In effetti, gli elementi di giudizio costituenti il complesso comprato probatorio rendono impossibile la ricostruzione del sinistro de quo, sia pure rimasto incontestato nella sua effettiva verificazione.
La ragione è costituita dalla inutilizzabilità delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e dalla impossibilità di ricostruire altrimenti la dinamica, sì come rimasta incerta pur in esito alla CTU tecnico-modale espletata nel presente giudizio di gravame.
Con riguardo al primo profilo, vi è che la teste giacché ascritta alla Testimone_1
qualità di terza trasportata nel sinistro per cui è causa, è da considerarsi - sì come tempestivamente eccepito da controparte –, per ciò solo, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., sul rilievo che la stessa “potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni
a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento” (Cass. 2022 n. 13501).
Senonchè, altrettanto priva di pregio è la deposizione resa dal teste - Testimone_2 allora datore di lavoro della conducente dell'autovettura SK – per il fatto che non consente di determinare, in ragione di elementi di contraddittorietà, oltreché di incertezza, la condotta di guida tenuta nella data occasione dai soggetti coinvolti.
Si tratta di due distinte circostanze, tra esse connesse: la prima, concerne il dato secondo cui il , se pur ha descritto la dinamica, si è contradetto in ordine all'intervento sui Tes_2
pagina 4 di 8 luoghi, affermando, in un primo momento, di non essersi potuto fermare a causa della sostenuta andatura del traffico e, subito dopo, di averlo fatto, ma solo per quale istante
(…“solo rallentato ma non mi sono potuto soffermare sui luoghi perché non vi era la possibilità in loco ed ero seguito da altri veicoli. (…) Io dopo l'impatto mi sono fermato sul posto per alcuni attimi… indi ho ripreso la marcia anche perché compulsato dai veicoli che mi seguivano”), per tal via legittimando una qualche incertezza in ordine alla ricostruzione offerta.
Ma è la seconda, quella decisiva: essa attiene all'asserita mancanza di danni sui veicoli coinvolti (“Ritengo che non si siano procurati danni materiali ai veicoli coinvolti”), rectius ad una circostanza in effetti, confutata da tutte quante le altre risultanze istruttorie (riproduzioni fotografiche, perizie di parte) ed anche dalla CTU, in seno alla quale è dato di leggere che “il veicolo ha subito un urto diretto, centrato, alla parte posteriore, che ha danneggiato il paraurti posteriore, piegandone pure la traversa ed introflesso lievemente il rivestimento posteriore”.
Nel complesso, la difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro è poi confermata dalle evidenze della relazione peritale che, se pur attesta la compatibilità dei danni con la dinamica portata in citazione dallo , risulta incerta, quanto alla ricostruzione della condotta dei Pt_1 conducenti gli autoveicoli coinvolti: se, cioè, sia da accreditare quella dell'appellante, secondo la quale è stata l'autovettura SK ET che, senza rispettare la prescritta distanza di sicurezza ex art. 149 CdS, ha tamponato, da tergo, il veicolo di proprietà di , Parte_1 oppure se a doversi considerare maggiormente credibile sia, invece, l'altra ricostruzione, cioè quella offerta dalla controparte, per la quale, all'incontro, è quest'ultimo veicolo ad avere, in realtà, urtato, nell'atto di spostarsi in retromarcia per effettuare un sorpasso, contro la CP_4
Sul punto, si legge inequivocabilmente che “anche se la tipologia dell'urto e le deformazioni da compressione, così come accertate, si riscontrano normalmente e siano più probabili con una dinamica da tamponamento, non può tacersi che gli stessi elementi possano riscontrarsi anche nel caso di veicolo che sopraggiunge da tergo mentre il veicolo davanti effettua una retromarcia se ricorrono determinate condizioni, ovvero se la retromarcia viene eseguita a bassa velocità e con scarsa accelerazione” (CTU, cap. VI).
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono del tutto palesi.
pagina 5 di 8 La dedotta vicenda è connotata dalla impossibilità, in concreto, di determinare la colpa di entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi, in accoglimento del motivo di gravame articolato in via subordinata, alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, a tal punto, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, dell'azionata pretesa risarcitoria nella misura del 50% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, sì come stimati dal CTU, in euro 950,50 (iva esclusa, non essendovi prova dell'effettività dell'intervento riparatore).
Ne viene, pertanto, che , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di euro 475,25, oltreché delle spese, anch'esse dimidiate, di patrocinio stragiudiziale (euro 100,00) e - data l'attualità dei detti valori monetari – dei soli interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Ne viene, con essa, la revoca della statuizione di accertamento del diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto da . Controparte_1
Alcunché è da riconoscere a titolo c.d. di danno da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, della documentazione attestante l'avvenuta riparazione del mezzo e/o la presa in noleggio di un mezzo sostitutivo: sul punto, il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Si ritiene, altresì, che nulla vada riconosciuto nemmanco a titolo di danno c.d. da svalutazione commerciale, atteso che, sì come accertato ad opera della CTU, “nel caso
pagina 6 di 8 specifico, per ripristinare il veicolo non si dovrà procedere ad effettuare riparazioni in grado di comprometterne la staticità, la resistenza ed il funzionamento, e pertanto, tenuto conto della vetustà del veicolo, la svalutazione commerciale è da ritenersi nulla”.
Resta la contestata statuizione sulle spese di giudizio, giacché integralmente liquidate in prime cure a carico di parte attrice/appellante.
Ebbene, l'esito del giudizio giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle stesse in favore dell'attore/odierno appellante nella medesima misura percentuale dell'acclarata responsabilità: in solido con Controparte_1 [...]
e , vanno dunque condannati alla refusione delle spese CP_2 Controparte_3
processuali nella misura della metà di quanto liquidato in primo grado, cioè in euro 250,00, oltre accessori di legge.
Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, considerato l'esito complessivo, se ne dispone la compensazione nella misura del 50%, dipoi condannandosi e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro e in favore di , alla refusione del restante 50%. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 1.100 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione, nel complesso € 672,00, la metà del quale, segnatamente € 336,00 vanno riconosciuti ad Pt_1
.
[...]
Restano le spese di CTU, pur esse da disporsi a carico dell'appellante e delle parti convenute/appellate nella misura di metà per ciascuna.
L'oggettiva incertezza degli elementi di giudizio esclude la sussistenza in radice delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, sì come pure formulata ad opera di parte appellante.
Si dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori Annamaria
Mascali e Roberta Arena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 560/2022 RG, nella contumacia di e di , in riforma della sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
119/2021 RG, resa dal Giudice di Pace di Mascalucia in data 7 giugno 2021, così statuisce:
pagina 7 di 8 condanna e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, al pagamento, in favore di , di euro 475,25 (iva esclusa), oltre spese vive Parte_1
(euro 100,00) e accessori;
condanna e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla refusione, in favore di , delle spese processuali di primo grado - nella Parte_1
misura della metà - che si liquidano in euro 250,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti. compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura della metà e condanna e e , in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
favore di , al pagamento della residua metà, cioè della somma di euro 336,00, Parte_1
oltre iva cpa e spese generali come per legge. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti. le spese di CTU sono a carico di e delle parti appellate nella misura di Parte_1
metà per ciascuna. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 560/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Mascalucia (CT), via Giarre n. 18/B ed elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco
Riso n. 42, presso lo studio dell'avv. Annamaria Mascali e dell'avv. Roberta Arena, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellante
Contro
, in persona del suo rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, ed elettivamente domiciliata in Catania, v.le XX
Settembre n. 45, presso studio dell'avv. Antonino Lanza, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
e nei confronti e;
Appellate contumaci Controparte_2 Controparte_3
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Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 119/2021 RG, resa in data 7 giugno 2021, il Giudice di Pace di
Mascalucia ha rigettato la domanda con cui , proprietario e conducente Parte_1 dell'autoveicolo Fiat Punto, tg. DR151KR, chiedeva dichiararsi, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 15 novembre 2018 a Mascalucia, la responsabilità esclusiva del conducente della vettura SK ET, tg EH495EJ, ed al contempo condannarsi e Controparte_2
, in qualità di proprietarie, in solido con , compagnia di Controparte_3 Controparte_1
assicurazioni tenuta alla RCA, al risarcimento dei danni materiali occorsi.
aveva esposto, in seno all'atto introduttivo del giudizio, che, nella data Parte_1
occasione, si era trovato a percorrere la via Roma, in direzione San Pietro Clarenza, allorché, rallentata la propria andatura secondo il traffico veicolare, era stato improvvisamente urtato, all'altezza del civico 214, dall'autovettura SK, la quale, provenendo da tergo, aveva mancato di rispettare la prescritta distanza di sicurezza, sì finendo per impattare, per l'appunto, sul veicolo che la precedeva. Aveva riferito, inoltre, che, effettuata la stima dei danni in conseguenza riportati, la compagnia assicurativa aveva digià provveduto, in via stragiudiziale, al pagamento di euro 525,00, cioè della metà dell'importo pattuito mediante il verbale di accordo conservativo del 27 novembre 2018.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi dichiarando il diritto dell'assicurazione a ripetere la somma offerta;
ha condannato, pertanto, al pagamento delle spese vive e di lite. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Parte_1
Si è doluto, nella specie, con l'unico complesso motivo di gravame, della valutazione dei mezzi istruttori, all'uopo sostenendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa in giudizio. In particolare, ha rilevato, con riguardo alle informazioni assunte per il tramite della espletata prova per testi, che il GDP avrebbe erroneamente reputato,
pagina 2 di 8 quanto all'una, l'inattendibilità della teste - giacché fidanzata di e Testimone_1 Per_1 trasportata sul veicolo coinvolto - ed avrebbe incomprensibilmente valorizzato l'altra testimonianza, quella resa da , benché contraddittoria e inattendibile. Sul Testimone_2
punto, dipoi, ha anche lamentato il disconoscimento degli ulteriori elementi di giudizio, cioè la documentazione fotografica fornita in atti e le perizie tecniche prodotte da ambedue le parti.
Ha contestato, in subordine, la mancata applicazione del principio di presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2° cc, sì affermando, senza determinare il quantum debeatur, il diritto di a ripetere le somme già versate in fase Controparte_1
stragiudiziale ed addirittura condannando esso attore, perché soccombente, al pagamento delle spese processuali e di quelle vive. Ha riproposto la domanda di risarcimento del danno da fermi tecnico e da svalutazione commerciale. Ha ribadito, in ultimo, la richiesta di condanna della società convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , all'uopo asserendo Controparte_1
l'infondatezza dell'interposto appello e chiedendone, dunque, il rigetto.
e , seppur ritualmente citate, non curavano di Controparte_2 Controparte_3
costituirsi.
Con l'ordinanza del 12 febbraio 2024 l'adito Giudice ha disposto CTU tecnico-cinematica, espletata la quale, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, le quali, seppur ritualmente e tempestivamente citate, non hanno curato di costituirsi.
[...]
Venendo al merito della devoluta controversia, l'appellante deduce, con l'unico complesso motivo di gravame, l'erronea statuizione in prime cure quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo assumendo la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a supporto della decisione.
Lo fa, nella specie, sostenendo, per un verso, la credibilità, oltreché l'attendibilità, della testimonianza resa da e, per altro verso, la contraddittorietà delle Testimone_1
pagina 3 di 8 dichiarazioni fornite dall'altro teste escusso, cioè da : a detta dell'appellante, Testimone_2
mentre la prima, confermando in effetti la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta in citazione, ha riferito una modalità dei fatti compatibile sia con l'ubicazione dei mezzi coinvolti sia con l'entità dei danni subiti, la seconda si sarebbe rivelata, invece, inevitabilmente contrastata dalle ulteriori evidenze in atti.
valorizza, d'altra parte, le perizie tecniche di parte, la documentazione Parte_1 fotografica allo scopo prodotta, e, a seguito dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, le conclusioni della CTU tecnico-modale, con specifico riguardo all'accertamento dei danni materiali insistenti sul veicolo in proprietà esclusiva.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
In effetti, gli elementi di giudizio costituenti il complesso comprato probatorio rendono impossibile la ricostruzione del sinistro de quo, sia pure rimasto incontestato nella sua effettiva verificazione.
La ragione è costituita dalla inutilizzabilità delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e dalla impossibilità di ricostruire altrimenti la dinamica, sì come rimasta incerta pur in esito alla CTU tecnico-modale espletata nel presente giudizio di gravame.
Con riguardo al primo profilo, vi è che la teste giacché ascritta alla Testimone_1
qualità di terza trasportata nel sinistro per cui è causa, è da considerarsi - sì come tempestivamente eccepito da controparte –, per ciò solo, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., sul rilievo che la stessa “potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni
a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento” (Cass. 2022 n. 13501).
Senonchè, altrettanto priva di pregio è la deposizione resa dal teste - Testimone_2 allora datore di lavoro della conducente dell'autovettura SK – per il fatto che non consente di determinare, in ragione di elementi di contraddittorietà, oltreché di incertezza, la condotta di guida tenuta nella data occasione dai soggetti coinvolti.
Si tratta di due distinte circostanze, tra esse connesse: la prima, concerne il dato secondo cui il , se pur ha descritto la dinamica, si è contradetto in ordine all'intervento sui Tes_2
pagina 4 di 8 luoghi, affermando, in un primo momento, di non essersi potuto fermare a causa della sostenuta andatura del traffico e, subito dopo, di averlo fatto, ma solo per quale istante
(…“solo rallentato ma non mi sono potuto soffermare sui luoghi perché non vi era la possibilità in loco ed ero seguito da altri veicoli. (…) Io dopo l'impatto mi sono fermato sul posto per alcuni attimi… indi ho ripreso la marcia anche perché compulsato dai veicoli che mi seguivano”), per tal via legittimando una qualche incertezza in ordine alla ricostruzione offerta.
Ma è la seconda, quella decisiva: essa attiene all'asserita mancanza di danni sui veicoli coinvolti (“Ritengo che non si siano procurati danni materiali ai veicoli coinvolti”), rectius ad una circostanza in effetti, confutata da tutte quante le altre risultanze istruttorie (riproduzioni fotografiche, perizie di parte) ed anche dalla CTU, in seno alla quale è dato di leggere che “il veicolo ha subito un urto diretto, centrato, alla parte posteriore, che ha danneggiato il paraurti posteriore, piegandone pure la traversa ed introflesso lievemente il rivestimento posteriore”.
Nel complesso, la difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro è poi confermata dalle evidenze della relazione peritale che, se pur attesta la compatibilità dei danni con la dinamica portata in citazione dallo , risulta incerta, quanto alla ricostruzione della condotta dei Pt_1 conducenti gli autoveicoli coinvolti: se, cioè, sia da accreditare quella dell'appellante, secondo la quale è stata l'autovettura SK ET che, senza rispettare la prescritta distanza di sicurezza ex art. 149 CdS, ha tamponato, da tergo, il veicolo di proprietà di , Parte_1 oppure se a doversi considerare maggiormente credibile sia, invece, l'altra ricostruzione, cioè quella offerta dalla controparte, per la quale, all'incontro, è quest'ultimo veicolo ad avere, in realtà, urtato, nell'atto di spostarsi in retromarcia per effettuare un sorpasso, contro la CP_4
Sul punto, si legge inequivocabilmente che “anche se la tipologia dell'urto e le deformazioni da compressione, così come accertate, si riscontrano normalmente e siano più probabili con una dinamica da tamponamento, non può tacersi che gli stessi elementi possano riscontrarsi anche nel caso di veicolo che sopraggiunge da tergo mentre il veicolo davanti effettua una retromarcia se ricorrono determinate condizioni, ovvero se la retromarcia viene eseguita a bassa velocità e con scarsa accelerazione” (CTU, cap. VI).
Le ricadute delle superiori evidenze processuali sono del tutto palesi.
pagina 5 di 8 La dedotta vicenda è connotata dalla impossibilità, in concreto, di determinare la colpa di entrambi i conducenti gli autoveicoli coinvolti, di talché essa deve necessariamente ricondursi, in accoglimento del motivo di gravame articolato in via subordinata, alla fattispecie normativa dell'art. 2054 c.c., ciò facendosi in ottemperanza al consolidato principio di diritto per il quale l'accertata esistenza dei veicoli coinvolti nel sinistro giustifica il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. 2015 n. 18479).
Il principio di pari responsabilità comporta, a tal punto, il riconoscimento, in riforma dell'impugnata decisione, dell'azionata pretesa risarcitoria nella misura del 50% di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, sì come stimati dal CTU, in euro 950,50 (iva esclusa, non essendovi prova dell'effettività dell'intervento riparatore).
Ne viene, pertanto, che , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di euro 475,25, oltreché delle spese, anch'esse dimidiate, di patrocinio stragiudiziale (euro 100,00) e - data l'attualità dei detti valori monetari – dei soli interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Ne viene, con essa, la revoca della statuizione di accertamento del diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto da . Controparte_1
Alcunché è da riconoscere a titolo c.d. di danno da fermo tecnico, stante la mancanza, in atti, della documentazione attestante l'avvenuta riparazione del mezzo e/o la presa in noleggio di un mezzo sostitutivo: sul punto, il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esso non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro stradale, in quanto l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato (Cass. 2016 n. 18773).
Si ritiene, altresì, che nulla vada riconosciuto nemmanco a titolo di danno c.d. da svalutazione commerciale, atteso che, sì come accertato ad opera della CTU, “nel caso
pagina 6 di 8 specifico, per ripristinare il veicolo non si dovrà procedere ad effettuare riparazioni in grado di comprometterne la staticità, la resistenza ed il funzionamento, e pertanto, tenuto conto della vetustà del veicolo, la svalutazione commerciale è da ritenersi nulla”.
Resta la contestata statuizione sulle spese di giudizio, giacché integralmente liquidate in prime cure a carico di parte attrice/appellante.
Ebbene, l'esito del giudizio giustifica, in riforma del relativo capo della sentenza di primo grado, il riconoscimento delle stesse in favore dell'attore/odierno appellante nella medesima misura percentuale dell'acclarata responsabilità: in solido con Controparte_1 [...]
e , vanno dunque condannati alla refusione delle spese CP_2 Controparte_3
processuali nella misura della metà di quanto liquidato in primo grado, cioè in euro 250,00, oltre accessori di legge.
Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, considerato l'esito complessivo, se ne dispone la compensazione nella misura del 50%, dipoi condannandosi e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro e in favore di , alla refusione del restante 50%. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa, sino ad € 1.100 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione, nel complesso € 672,00, la metà del quale, segnatamente € 336,00 vanno riconosciuti ad Pt_1
.
[...]
Restano le spese di CTU, pur esse da disporsi a carico dell'appellante e delle parti convenute/appellate nella misura di metà per ciascuna.
L'oggettiva incertezza degli elementi di giudizio esclude la sussistenza in radice delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc, sì come pure formulata ad opera di parte appellante.
Si dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori Annamaria
Mascali e Roberta Arena.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 560/2022 RG, nella contumacia di e di , in riforma della sentenza n. Controparte_2 Controparte_3
119/2021 RG, resa dal Giudice di Pace di Mascalucia in data 7 giugno 2021, così statuisce:
pagina 7 di 8 condanna e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, al pagamento, in favore di , di euro 475,25 (iva esclusa), oltre spese vive Parte_1
(euro 100,00) e accessori;
condanna e e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla refusione, in favore di , delle spese processuali di primo grado - nella Parte_1
misura della metà - che si liquidano in euro 250,00, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti. compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura della metà e condanna e e , in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
favore di , al pagamento della residua metà, cioè della somma di euro 336,00, Parte_1
oltre iva cpa e spese generali come per legge. Sono distratte in favore dei procuratori costituiti. le spese di CTU sono a carico di e delle parti appellate nella misura di Parte_1
metà per ciascuna. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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