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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa NN NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4996/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Stazzi, in forza di procura generale alle liti in atti
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 15643/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data
16.5.2022, (poi citò Parte_2 Controparte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Torino chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 3.700,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso (da BA OP di VA con cui aveva sottoscritto una convenzione di assegno) all'ordine di che fu negoziato dalla società convenuta Persona_1 pagandolo a persona diversa dalla legittima beneficiaria, attraverso un'asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge assegni;
accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , il Tribunale di Torino dichiarò la propria incompetenza Parte_1 territoriale, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite;
pertanto, Parte_2 riassunse il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, il quale accolse la sua domanda e condannò la convenuta al pagamento di € 3.700,00, oltre interessi e rivalutazione dal febbraio
2003; il gravame proposto da quest'ultima è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2019, n. 3827, che ha ritenuto responsabile l'appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., negando, inoltre, la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., della compagnia per l'avvenuta spedizione dell'assegno alla beneficiaria mediante il servizio postale ordinario;
ha infine qualificato il debito dell'appellante come di valore, riconoscendo all'appellata la invocata rivalutazione monetaria;
avverso questa sentenza ha fatto ricorso , affidandosi a tre motivi;
ha resistito, con Parte_1 controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,
[...]
Controparte_1
***
Fatta questa premessa e sintetizzati i motivi di ricorso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, formatasi sulla responsabilità di natura contrattuale (anche) della banca negoziatrice, e, sul primo motivo, ha così statuito:
‹‹… 2.2. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass.,
SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto pagina 2 di 11 sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita da - consistita Parte_1 nell'aver documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità
e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado e non messo in discussione nel grado d'appello) - non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore.
2.3. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047 del 2019). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr.
Cass. n. 5095 del 2011).
2.4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui ha Parte_1 censurato il contrasto dell'interpretazione della corte d'appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), sia sufficientemente specifica.
2.4.1. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuta l'inidoneità - la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n.
773/1931; dall'art. 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall'art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge.
2.5. Questo Collegio condivide tale impostazione.
2.5.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli pagina 3 di 11 organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
2.5.2. Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
2.5.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
2.5.4. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. n.
3649 del 2021; Cass. n. 12573 del 2021; Cass. n. 3078 del 2022; Cass. n. 6356 del 2022).
2.5.5. Né, in contrario, appaiono decisive le “particolari circostanze” contrarie dalla stessa valorizzate
(l'essere il portatore dell'assegno sconosciuto alla banca e l'avere aperto appositamente un libretto di deposito), che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l'essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); ii) l'apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria).
2.5.6. Infine, va precisato, comunque, che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla corte d'appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinché venga esaminato anche tale aspetto.››. pagina 4 di 11 ***
Dopo aver premesso che l'assenza in giudizio della BA OP di VA (che avrebbe materialmente spedito l'assegno su incarico di con cui intratteneva una Parte_2 convenzione di assegno), come eccepito nel controricorso, non risultava essere stata dedotta in appello e/o in primo grado, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione, la
Corte di legittimità ha ritenuto fondato anche il secondo motivo.
Ha affermato, in particolare, che l'assunto della corte capitolina che aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore, non era coerente con quanto recentemente affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020.
Ha dunque cassato, sul punto, la sentenza impugnata, al fine di consentire al giudice di rinvio di procedere a un nuovo esame del corrispondente motivo di appello di alla Parte_1 luce del suddetto principio, considerando assorbito il terzo motivo del ricorso e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., , già appellante, ha Parte_1 formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 15643/22, nel merito, previo accoglimento della domanda di riformare la sentenza Parte_1 emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3827/2019 per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza cassata oltre interessi ed accessori per legge.
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 21.2.2023, già appellata, formulando le seguenti CP_1 conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare l'atto di citazione in riassunzione proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase nonché di quella relativa al giudizio di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario››.
***
pagina 5 di 11 All'udienza del 23.2.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 24.7.2024 è stato disposto il rinvio d'ufficio della causa all'udienza al
6.11.2025.
***
In data 31.1.2025 si è costituito il nuovo difensore di avv.to Fabio Alberici, in CP_1 sostituzione dell'avv.to Paolo Garau.
***
Alla suddetta udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa, come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei pagina 6 di 11 capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Alla luce dei suddetti consolidati principi, devono essere del tutto disattese, in quanto da essi prescindono, le argomentazioni di dirette a criticare l'ordinanza di rinvio (in CP_1 particolare, secondo la normativa anti riciclaggio richiamata nell'ordinanza di rinvio CP_1 perseguirebbe fini diversi da quelli perseguiti dalla Legge Assegni e l'ordinanza di rinvio si porrebbe in contrasto con i principi della stessa Corte regolatrice, secondo i quali era raccomandato alle banche di procedere all'identificazione mediante l'esame di almeno due documenti di identità dotati di fotografia e di effettuare puntuali indagini in caso di notevole pagina 7 di 11 distanza tra il luogo di emissione e di pagamento dell'assegno e tra il luogo di rilascio del documento identificativo e il luogo della filiale presso cui il titolo era stato presentato).
Infondata è dunque la richiesta (basata sulle ragioni esposte nella comparsa di costituzione depositata in questa fase del giudizio) della Compagnia di confermare la sentenza di primo grado e di ritenere non applicabili al caso concreto i contenuti e le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rinvio.
***
Venendo al merito, è pacifico e documentato che il portatore dell'assegno è stato identificato a mezzo documento d'identità e codice fiscale e che al momento della presentazione ha acceso un conto corrente, sul quale ha versato l'assegno, che ha poi contestualmente incassato.
Non è stato allegato e dedotto in giudizio da in maniera chiara e specifica, che CP_1
l'assegno presentasse alterazioni o contraffazioni evidenti, che avrebbero potuto o dovuto insospettire l'operatore di , né, tanto meno, che i documenti esibiti allo sportello Parte_1 per l'identificazione fossero visibilmente alterati o contraffatti (elementi, questi, mai posti a fondamento della sentenza di primo grado e di quella di appello). si è infatti limitata genericamente, nella memoria istruttoria, a chiedere che fosse CP_1 disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti d'identità al fine di verificare se questi presentassero “caratteristiche divergenti da quelli di formazione e provenienza genuina”, e a chiedere c.t.u.
Tali richieste, in difetto di allegazione del fatto sotteso alle stesse, non sono certo sufficienti a far ritenere che la parte abbia dedotto, a sostegno delle proprie pretese, l'alterazione o la contraffazione, evidenti e visibili ictu oculi, dei documenti in questione, dovendosi evidenziare che la Compagnia ha allegato, a fondamento della domanda, solo quegli elementi indiziari che non sono stati ritenuti sufficienti dalla Suprema Corte (cfr. anche comparsa di costituzione in appello, in cui la parte si limita a richiamare le descritte istanze istruttorie e ad affermare laconicamente che comunque “anche l'assenza di palesi contraffazioni non escluderebbe la responsabilità della stessa”).
Chiarito questo punto, va detto che la carta d'identità costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, sicché l'operatore non era tenuto a richiedere altri documenti né
a svolgere accertamenti.
La banca negoziatrice ha pertanto dimostrato di aver agito con la diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dal momento che alla Parte_1
pagina 8 di 11 raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia) non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. sul punto anche Cass. n.
26866/2022 e Cass. n. 34107/2019 già citata nell'ordinanza di rinvio).
Deve, inoltre, escludersi che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta - ma individuata con documento di identità apparentemente autentico - per il sol fatto che questa sia residente in altra regione;
in un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato, deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto ad adottare particolari cautele, ove il possessore del documento, che intenda accendere un conto corrente e negoziare l'assegno di cui risulta beneficiario, sia anagraficamente residente in luogo diverso da quello in cui queste ultime operazioni debbano compiersi e ciò in quanto la distanza tra i due luoghi è priva di attitudine inferenziale ai fini che qui interessano (cfr. anche Cass. n. 16782 del 24/05/2022).
In sostanza, una volta identificato il portatore (persona fisica) a mezzo di documento di identità non scaduto, in assenza di elementi di sospetto, non può esigersi che l'operatore compia indagini, non richieste neppure dalla legge antiriciclaggio.
Né costituiscono elemento di sospetto l'essere il portatore sconosciuto alla banca e l'avere aperto appositamente un libretto di deposito, circostanze che, come statuito nell'ordinanza di rinvio, si rivelano del tutto “neutre” (cfr. anche Cass. n. 15934/2022).
In conclusione, per i motivi sin qui esposti, ritiene il Collegio che abbia fornito la Parte_1 prova liberatoria, dimostrando di aver correttamente identificato il soggetto che si è presentato allo sportello per l'apertura del conto e per l'incasso dell'assegno e di aver agito con la richiesta diligenza, sicché la domanda proposta da eve essere rigettata. CP_1
***
Il secondo motivo, sul concorso di colpa di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., è assorbito, al pari del terzo motivo, concernente la natura risarcitoria dell'obbligazione e il maggior danno. pagina 9 di 11 ***
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
***
Nella specie, la sentenza è stata riformata nei termini di cui sopra si è detto.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto la soccombenza di CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima le spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando per tutti i gradi il D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.147/2022 e, in particolare:
1. i valori medi per il primo grado di giudizio per le quattro fasi;
2. i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, stante la ridotta attività processuale svolta in detta fase;
3. i valori medi per il giudizio di legittimità per le tre fasi.
UnipolSai va dunque condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti Parte_1 somme:
- € 2.552,00 per compensi per il giudizio di primo grado;
- € 135,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di appello;
- € 223,00 per esborsi ed € 1.875,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
- € 125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di rinvio.
***
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, nulla può essere disposto, non avendo documentato l'effettivo Parte_1 versamento delle somme di cui invoca la restituzione. pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 15643/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data 16.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compensi per il giudizio di
[...] primo grado, € 135,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di appello, € 223,00 per esborsi ed € 1.875,00 per compensi per il giudizio di legittimità, €
125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN NI LE LD
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa NN NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4996/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Stazzi, in forza di procura generale alle liti in atti
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 15643/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data
16.5.2022, (poi citò Parte_2 Controparte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Torino chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 3.700,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso (da BA OP di VA con cui aveva sottoscritto una convenzione di assegno) all'ordine di che fu negoziato dalla società convenuta Persona_1 pagandolo a persona diversa dalla legittima beneficiaria, attraverso un'asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge assegni;
accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da , il Tribunale di Torino dichiarò la propria incompetenza Parte_1 territoriale, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite;
pertanto, Parte_2 riassunse il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, il quale accolse la sua domanda e condannò la convenuta al pagamento di € 3.700,00, oltre interessi e rivalutazione dal febbraio
2003; il gravame proposto da quest'ultima è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2019, n. 3827, che ha ritenuto responsabile l'appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., negando, inoltre, la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., della compagnia per l'avvenuta spedizione dell'assegno alla beneficiaria mediante il servizio postale ordinario;
ha infine qualificato il debito dell'appellante come di valore, riconoscendo all'appellata la invocata rivalutazione monetaria;
avverso questa sentenza ha fatto ricorso , affidandosi a tre motivi;
ha resistito, con Parte_1 controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,
[...]
Controparte_1
***
Fatta questa premessa e sintetizzati i motivi di ricorso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, formatasi sulla responsabilità di natura contrattuale (anche) della banca negoziatrice, e, sul primo motivo, ha così statuito:
‹‹… 2.2. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass.,
SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto pagina 2 di 11 sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita da - consistita Parte_1 nell'aver documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità
e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado e non messo in discussione nel grado d'appello) - non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore.
2.3. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047 del 2019). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr.
Cass. n. 5095 del 2011).
2.4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui ha Parte_1 censurato il contrasto dell'interpretazione della corte d'appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), sia sufficientemente specifica.
2.4.1. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuta l'inidoneità - la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n.
773/1931; dall'art. 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall'art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge.
2.5. Questo Collegio condivide tale impostazione.
2.5.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli pagina 3 di 11 organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
2.5.2. Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
2.5.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
2.5.4. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. n.
3649 del 2021; Cass. n. 12573 del 2021; Cass. n. 3078 del 2022; Cass. n. 6356 del 2022).
2.5.5. Né, in contrario, appaiono decisive le “particolari circostanze” contrarie dalla stessa valorizzate
(l'essere il portatore dell'assegno sconosciuto alla banca e l'avere aperto appositamente un libretto di deposito), che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l'essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); ii) l'apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria).
2.5.6. Infine, va precisato, comunque, che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla corte d'appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinché venga esaminato anche tale aspetto.››. pagina 4 di 11 ***
Dopo aver premesso che l'assenza in giudizio della BA OP di VA (che avrebbe materialmente spedito l'assegno su incarico di con cui intratteneva una Parte_2 convenzione di assegno), come eccepito nel controricorso, non risultava essere stata dedotta in appello e/o in primo grado, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione, la
Corte di legittimità ha ritenuto fondato anche il secondo motivo.
Ha affermato, in particolare, che l'assunto della corte capitolina che aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore, non era coerente con quanto recentemente affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020.
Ha dunque cassato, sul punto, la sentenza impugnata, al fine di consentire al giudice di rinvio di procedere a un nuovo esame del corrispondente motivo di appello di alla Parte_1 luce del suddetto principio, considerando assorbito il terzo motivo del ricorso e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., , già appellante, ha Parte_1 formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 15643/22, nel merito, previo accoglimento della domanda di riformare la sentenza Parte_1 emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3827/2019 per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza cassata oltre interessi ed accessori per legge.
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 21.2.2023, già appellata, formulando le seguenti CP_1 conclusioni:
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare l'atto di citazione in riassunzione proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase nonché di quella relativa al giudizio di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario››.
***
pagina 5 di 11 All'udienza del 23.2.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 24.7.2024 è stato disposto il rinvio d'ufficio della causa all'udienza al
6.11.2025.
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In data 31.1.2025 si è costituito il nuovo difensore di avv.to Fabio Alberici, in CP_1 sostituzione dell'avv.to Paolo Garau.
***
Alla suddetta udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa, come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei pagina 6 di 11 capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Alla luce dei suddetti consolidati principi, devono essere del tutto disattese, in quanto da essi prescindono, le argomentazioni di dirette a criticare l'ordinanza di rinvio (in CP_1 particolare, secondo la normativa anti riciclaggio richiamata nell'ordinanza di rinvio CP_1 perseguirebbe fini diversi da quelli perseguiti dalla Legge Assegni e l'ordinanza di rinvio si porrebbe in contrasto con i principi della stessa Corte regolatrice, secondo i quali era raccomandato alle banche di procedere all'identificazione mediante l'esame di almeno due documenti di identità dotati di fotografia e di effettuare puntuali indagini in caso di notevole pagina 7 di 11 distanza tra il luogo di emissione e di pagamento dell'assegno e tra il luogo di rilascio del documento identificativo e il luogo della filiale presso cui il titolo era stato presentato).
Infondata è dunque la richiesta (basata sulle ragioni esposte nella comparsa di costituzione depositata in questa fase del giudizio) della Compagnia di confermare la sentenza di primo grado e di ritenere non applicabili al caso concreto i contenuti e le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rinvio.
***
Venendo al merito, è pacifico e documentato che il portatore dell'assegno è stato identificato a mezzo documento d'identità e codice fiscale e che al momento della presentazione ha acceso un conto corrente, sul quale ha versato l'assegno, che ha poi contestualmente incassato.
Non è stato allegato e dedotto in giudizio da in maniera chiara e specifica, che CP_1
l'assegno presentasse alterazioni o contraffazioni evidenti, che avrebbero potuto o dovuto insospettire l'operatore di , né, tanto meno, che i documenti esibiti allo sportello Parte_1 per l'identificazione fossero visibilmente alterati o contraffatti (elementi, questi, mai posti a fondamento della sentenza di primo grado e di quella di appello). si è infatti limitata genericamente, nella memoria istruttoria, a chiedere che fosse CP_1 disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti d'identità al fine di verificare se questi presentassero “caratteristiche divergenti da quelli di formazione e provenienza genuina”, e a chiedere c.t.u.
Tali richieste, in difetto di allegazione del fatto sotteso alle stesse, non sono certo sufficienti a far ritenere che la parte abbia dedotto, a sostegno delle proprie pretese, l'alterazione o la contraffazione, evidenti e visibili ictu oculi, dei documenti in questione, dovendosi evidenziare che la Compagnia ha allegato, a fondamento della domanda, solo quegli elementi indiziari che non sono stati ritenuti sufficienti dalla Suprema Corte (cfr. anche comparsa di costituzione in appello, in cui la parte si limita a richiamare le descritte istanze istruttorie e ad affermare laconicamente che comunque “anche l'assenza di palesi contraffazioni non escluderebbe la responsabilità della stessa”).
Chiarito questo punto, va detto che la carta d'identità costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, sicché l'operatore non era tenuto a richiedere altri documenti né
a svolgere accertamenti.
La banca negoziatrice ha pertanto dimostrato di aver agito con la diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dal momento che alla Parte_1
pagina 8 di 11 raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia) non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. sul punto anche Cass. n.
26866/2022 e Cass. n. 34107/2019 già citata nell'ordinanza di rinvio).
Deve, inoltre, escludersi che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta - ma individuata con documento di identità apparentemente autentico - per il sol fatto che questa sia residente in altra regione;
in un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato, deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto ad adottare particolari cautele, ove il possessore del documento, che intenda accendere un conto corrente e negoziare l'assegno di cui risulta beneficiario, sia anagraficamente residente in luogo diverso da quello in cui queste ultime operazioni debbano compiersi e ciò in quanto la distanza tra i due luoghi è priva di attitudine inferenziale ai fini che qui interessano (cfr. anche Cass. n. 16782 del 24/05/2022).
In sostanza, una volta identificato il portatore (persona fisica) a mezzo di documento di identità non scaduto, in assenza di elementi di sospetto, non può esigersi che l'operatore compia indagini, non richieste neppure dalla legge antiriciclaggio.
Né costituiscono elemento di sospetto l'essere il portatore sconosciuto alla banca e l'avere aperto appositamente un libretto di deposito, circostanze che, come statuito nell'ordinanza di rinvio, si rivelano del tutto “neutre” (cfr. anche Cass. n. 15934/2022).
In conclusione, per i motivi sin qui esposti, ritiene il Collegio che abbia fornito la Parte_1 prova liberatoria, dimostrando di aver correttamente identificato il soggetto che si è presentato allo sportello per l'apertura del conto e per l'incasso dell'assegno e di aver agito con la richiesta diligenza, sicché la domanda proposta da eve essere rigettata. CP_1
***
Il secondo motivo, sul concorso di colpa di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., è assorbito, al pari del terzo motivo, concernente la natura risarcitoria dell'obbligazione e il maggior danno. pagina 9 di 11 ***
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
***
Nella specie, la sentenza è stata riformata nei termini di cui sopra si è detto.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto la soccombenza di CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima le spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando per tutti i gradi il D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.147/2022 e, in particolare:
1. i valori medi per il primo grado di giudizio per le quattro fasi;
2. i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, stante la ridotta attività processuale svolta in detta fase;
3. i valori medi per il giudizio di legittimità per le tre fasi.
UnipolSai va dunque condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti Parte_1 somme:
- € 2.552,00 per compensi per il giudizio di primo grado;
- € 135,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di appello;
- € 223,00 per esborsi ed € 1.875,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
- € 125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di rinvio.
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Quanto alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, nulla può essere disposto, non avendo documentato l'effettivo Parte_1 versamento delle somme di cui invoca la restituzione. pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 15643/2022 della Corte di cassazione, pubblicata in data 16.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compensi per il giudizio di
[...] primo grado, € 135,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il giudizio di appello, € 223,00 per esborsi ed € 1.875,00 per compensi per il giudizio di legittimità, €
125,00 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN NI LE LD
pagina 11 di 11