Articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
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Art. 78. 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992 A decorrere dal 1 gennaio 1994 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.
8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
11. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
12. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
13-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 , trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (37) (40)
25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonche' gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico. (37) (40)
25-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 .
26. PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni. Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 25 e 25-bis si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall' articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.(32) (33)
27. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
29. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
30. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
31. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
32. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
33. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
34. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
35. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
36. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
37. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
38. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)) .
39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:
a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati "iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:
1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate presente articolo.
40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(34)

--------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all' articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 4) che "La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all' articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , nonche' dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 16 marzo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 1, comma 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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