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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 14951/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. REY CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 22/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.08.2001 e il 29.06.2006. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28.06.2022.
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ORi
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti, pur divorziati, manterranno come è stato sinora un contegno di reciproco rispetto onde preservare il benessere proprio e dei figli.
DÀ ATTO che il OR continuerà ad abitare con i figli presso la casa coniugale in Torino, Parte_1
Via Mercadante 106.
DÀ ATTO che Il OR , anche nella presente sede divorzile e successivamente alla Parte_1 pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, conferma di accollarsi l'intero mutuo residuo con efficacia liberatoria della ORa da ogni obbligazione dalla medesima assunta, Pt_2 anche in solido, con la sottoscrizione del contratto di mutuo nei confronti dell'istituto di credito mutuante (MELIORBANCA S.P.A.) e dichiara altresì di manlevare la ORa da qualunque Pt_2 responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole possa derivarle dall'omesso pagamento, totale o parziale, delle rate di mutuo residue e fatte oggetto dell'accollo da parte del OR e/o Parte_1 dall'omesso pagamento, totale o parziale, di oneri e/o spese accessorie e/o derivanti dal mancato pagamento, ivi comprese spese di recupero del credito e di esecuzione che siano ulteriormente richieste dall'istituto di credito mutuante, sino alla completa estinzione del mutuo medesimo.
DÀ ATTO che i figli potranno vedere la madre quando lo desiderano, previo accordo con la medesima.
DISPONE che la ORa verserà al OR entro il 5 di ogni mese, a partire dalla Pt_2 Parte_1 data di sottoscrizione del presente ricorso, quale contributo al mantenimento di la somma di Per_2 100 €; nonché quale contributo al mantenimento di la somma di 50 €, importi tutti Persona_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT. DISPONE che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e universitarie e le altre spese indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino) previo accordo sulla scelta degli enti sanitari e/o dei professionisti privati e/o delle attività da svolgersi e previa richiesta anche informale del genitore che ha sostenuto la spesa, purché documentata.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 14951/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. REY CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 22/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06.08.2001 e il 29.06.2006. Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28.06.2022.
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ORi
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i ricorrenti, pur divorziati, manterranno come è stato sinora un contegno di reciproco rispetto onde preservare il benessere proprio e dei figli.
DÀ ATTO che il OR continuerà ad abitare con i figli presso la casa coniugale in Torino, Parte_1
Via Mercadante 106.
DÀ ATTO che Il OR , anche nella presente sede divorzile e successivamente alla Parte_1 pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, conferma di accollarsi l'intero mutuo residuo con efficacia liberatoria della ORa da ogni obbligazione dalla medesima assunta, Pt_2 anche in solido, con la sottoscrizione del contratto di mutuo nei confronti dell'istituto di credito mutuante (MELIORBANCA S.P.A.) e dichiara altresì di manlevare la ORa da qualunque Pt_2 responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole possa derivarle dall'omesso pagamento, totale o parziale, delle rate di mutuo residue e fatte oggetto dell'accollo da parte del OR e/o Parte_1 dall'omesso pagamento, totale o parziale, di oneri e/o spese accessorie e/o derivanti dal mancato pagamento, ivi comprese spese di recupero del credito e di esecuzione che siano ulteriormente richieste dall'istituto di credito mutuante, sino alla completa estinzione del mutuo medesimo.
DÀ ATTO che i figli potranno vedere la madre quando lo desiderano, previo accordo con la medesima.
DISPONE che la ORa verserà al OR entro il 5 di ogni mese, a partire dalla Pt_2 Parte_1 data di sottoscrizione del presente ricorso, quale contributo al mantenimento di la somma di Per_2 100 €; nonché quale contributo al mantenimento di la somma di 50 €, importi tutti Persona_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT. DISPONE che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e universitarie e le altre spese indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino) previo accordo sulla scelta degli enti sanitari e/o dei professionisti privati e/o delle attività da svolgersi e previa richiesta anche informale del genitore che ha sostenuto la spesa, purché documentata.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.