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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 181/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
ORDINANZA
Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/02/2025; letti gli atti di causa;
sentite le parti;
Premesso che:
• Con ricorso depositato in data 05/02/2025, la – premesso di aver concesso in Parte_1
godimento (con contratto di locazione ad uso commerciale del 06/10/2022, registrato il 07/10/2022) al
“ Parte_2
l'immobile sito in Ripalimosani (CB), alla via Fratelli Potito n. 1, distinto al NCEU di Campobasso al foglio 26, particella 73, sub. 68, rispetto al quale la società conduttrice era, tuttavia, inadempiente all'obbligazione di pagamento di n. 4 mensilità e premesso, altresì, che, a fronte di tale inadempimento, l'odierna ricorrente, da un lato, risolveva il contratto e, dall'altro lato, richiedeva ed otteneva, in data 03/02/2025, un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo – ha chiesto di sottoporre a sequestro conservativo: 1) i beni mobili della società resistente, esistenti sia presso i locali oggetto di locazione, sia presso la sua sede legale, sita in Rocca Priora, via dei Castelli Romani n. 18; 2) i beni mobili registrati presso i pubblici registri;
3) le somme presenti sui conti correnti accesi dalla società resistente presso qualsiasi istituto di credito, ivi compresa nonché presso eventuali terzi Controparte_1
debitori;
• L'odierna ricorrente, in particolare, ha dedotto, quale periculum in mora, la circostanza per cui la società resistente avrebbe posto in essere un'operazione di “svuotamento” della sede commerciale condotta in locazione dai beni mobili (arredi) ivi presenti che, ad avviso della società ricorrente, costituirebbero gli unici beni sui quali la stessa potrebbe agire esecutivamente, onde vedere soddisfatto il proprio credito;
• Ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del sequestro inaudita altera parte, il giudice ha fissato l'udienza del 26/02/2025 per la comparizione delle parti;
• Si è costituito in giudizio il resistente, riconoscendo il proprio debito e deducendo, Parte_2
tuttavia, a sostegno del rigetto della domanda cautelare formulata dal ricorrente: o l'inammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c., in quanto proposto durante la pendenza dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, quantomeno in mancanza di circostanze sopravvenute rispetto a quelle esaminate o esaminabili dal giudice del monitorio;
o l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. per la concessione della specifica tutelare cautelare prevista dalla norma;
o la circostanza per cui il ricorrente è, in ogni caso, in possesso della somma pari ad €
20.400,00 versata dal resistente a titolo di caparra confirmatoria in sede di stipulazione del contratto, che potrebbe essere imputata alla sorte capitale;
• il ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, con condanna Parte_2
del ricorrente alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Osserva.
Preliminarmente, appare opportuno chiarire i rapporti tra la tutela cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. – che, qui, viene in considerazione – e la tutela monitoria con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c., onde valutare i possibili profili di interferenza tra i due istituti.
In primo luogo, si osserva, infatti, che, in base all'art. 642, co. 2, c.p.c., “l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;
il giudice può imporre una cauzione”.
Come chiaramente ricostruito dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Prato del 04/01/2012), dal tenore letterale della norma in esame emergono due ipotesi di concessione della provvisoria esecuzione.
Mentre la seconda ipotesi (documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere) non involge profili di natura cautelare, ma solo di prova del fatto costitutivo della domanda di pagamento (che, se particolarmente evidente, al punto da fare presagire l'assenza di contestazioni da parte del debitore può – ma non deve – dare luogo alla immediata formazione del titolo esecutivo), la prima ipotesi presa in considerazione dalla norma (pericolo di grave pregiudizio nel ritardo) implica una valutazione discrezionale del giudice di carattere essenzialmente cautelare, in quanto legata al pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
Tale grave pregiudizio, peraltro, non può che essere connesso alla probabile infruttuosità dell'azione esecutiva, riconducibile ad iniziative di altri creditori che aggrediscano il patrimonio del debitore o al compimento di atti di disposizione del patrimonio da parte di quest'ultimo. L'esecuzione provvisoria per ragioni “cautelari”, dunque, può essere concessa solo in presenza di un pericolo di realizzazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, in conseguenza di iniziative del terzo creditore o di atti di disposizione da parte del debitore.
Se ciò non avviene, l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso senza clausola di provvisoria esecutività può essere concessa:
- o ai sensi dell'art. 647 c.p.c., da parte dello stesso giudice del monitorio, in mancanza di opposizione;
- o ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dal parte del giudice della cognizione piena, in pendenza di opposizione, laddove la prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria sia adeguata, tale, cioè, da valere quale piena prova anche nell'ambito di un processo a cognizione piena, e non solo quale “prova scritta” necessaria ai fini della cognizione sommaria richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, la valutazione effettuata dal giudice del monitorio in merito alla sussistenza o alla insussistenza del grave pregiudizio nel ritardo, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione
(valutazione, come visto, non suscettibile di “riesame”), crea possibili interferenze con la valutazione che il giudice della cautela è chiamato ad effettuare ai sensi dell'art. 671 c.p.c., ai fini della concessione del sequestro conservativo.
In base a tale ultima norma, infatti, “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Da un punto di vista sistematico emerge, quindi, che, nel lasso temporale intercorrente tra la valutazione operata dal giudice che emette il decreto ingiuntivo ex art. 642, co. 2, c.p.c. e quella effettuata dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c., il possibile spazio che si apre alla tutela cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. può essere costituito, esclusivamente, da “fatti nuovi e sopravvenuti che, nello spazio di tempo tra l'emissione del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di opposizione, possano consentire una valutazione differente in punto di periculum” (così: Trib. Prato,
04/01/2012 cit.).
Opinare diversamente, del resto, significherebbe introdurre, surrettiziamente, una forma di riesame – non previsto dall'ordinamento – della valutazione già latamente cautelare, effettuata dal giudice del monitorio al momento dell'esame dell'istanza ex art. 642, co. 2, c.p.c.
In conclusione, in caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
è sì possibile emanare un provvedimento di natura cautelare, volto alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito azionato, ma solo in caso di sopravvenienze in punto di periculum, tali da imporre una nuova valutazione delle circostanze di fatto, ulteriore e diversa rispetto a quella già compiuta dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso in via generale, nel caso di specie si osserva, in primo luogo, che il decreto ingiuntivo (emesso dalla scrivente quale giudice del monitorio) era stato chiesto provvisoriamente esecutivo in ragione del “grave pregiudizio nel ritardo avuto riguardo all'importo della morosità”, nonché alla ulteriore circostanza per cui, nella missiva del 16/01/2025, la debitrice aveva rappresentato, tra le altre cose, “lo stato di sofferenza economica finanziaria in cui ad oggi, versa la conduttrice” (cfr. pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, introduttivo del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 170/2025).
Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha allegato – quale profilo di periculum ulteriore e diverso rispetto a quello già oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c. – l'attività, posta in essere dal resistente, di Parte_2
“svuotamento” della sede oggetto del contratto di locazione dai beni mobili (arredi) ivi presenti e che costituirebbero, ad avviso del ricorrente, gli unici beni del . Parte_2
Ebbene, l'allegazione di tale periculum – pur essendo diverso da quello oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio, il che rende ammissibile la tutela ex art. 671 c.p.c. – non è, tuttavia, tale da fondare l'emissione del sequestro richiesto, atteso che lo “svuotamento” posto in essere dal resistente appare, invero, funzionale al trasloco del stesso presso altra sede Parte_2 Parte_2
operativa, trasloco che appare essere, a sua volta, una mera conseguenza della risoluzione del contratto di locazione da parte del ricorrente, con invito al rilascio del bene immobile locato, senza che tale circostanza – di per sé sola – nulla possa provare circa l'intenzione del di sottrarre Parte_2
tali beni alla garanzia del credito.
Non può non evidenziarsi, in ogni caso, in negativo, circa l'insussistenza del periculum, la circostanza per cui la società ricorrente non ha in alcun modo prodotto visure catastali tali da provare l'asserita insussistenza del patrimonio immobiliare del (e/o la sussistenza di iscrizioni e/o Parte_2
trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili di proprietà del stesso), considerazione che Parte_2
assume particolare rilievo alla luce del regime di pubblicità che caratterizza i beni immobili (e non essendo, a tal fine, sufficiente la mera visura camerale depositata dalla società ricorrente).
È, dunque, evidente che, in assenza della prova circa la sussistenza di elementi oggettivi (concernenti la capacità patrimoniale del debitore) o soggettivi (concernenti il compimento, da parte del debitore, di atti propriamente dispositivi, da cui poter desumere l'intenzione del debitore medesimo di sottrarre i propri beni alla garanzia del credito), il ricorso dovrà essere rigettato, per la mancata prova del requisito del periculum (così, ex multis: Cass. civ. n. 902/1990, secondo cui “in tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata”).
Ne deriva il rigetto del ricorso ex art. 671 c.p.c.
Ritiene, tuttavia, lo scrivente giudice che – nonostante la soccombenza della parte ricorrente – le spese di lite debbano essere, nel caso di specie, integralmente compensate tra le parti, stante la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., ravvisabili, nel caso di specie, nella fondatezza del ricorso cautelare in punto di fumus boni iuris (stante la stessa ammissione, da parte del resistente stesso, di non aver adempiuto l'obbligazione oggetto del ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
ORDINANZA
Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/02/2025; letti gli atti di causa;
sentite le parti;
Premesso che:
• Con ricorso depositato in data 05/02/2025, la – premesso di aver concesso in Parte_1
godimento (con contratto di locazione ad uso commerciale del 06/10/2022, registrato il 07/10/2022) al
“ Parte_2
l'immobile sito in Ripalimosani (CB), alla via Fratelli Potito n. 1, distinto al NCEU di Campobasso al foglio 26, particella 73, sub. 68, rispetto al quale la società conduttrice era, tuttavia, inadempiente all'obbligazione di pagamento di n. 4 mensilità e premesso, altresì, che, a fronte di tale inadempimento, l'odierna ricorrente, da un lato, risolveva il contratto e, dall'altro lato, richiedeva ed otteneva, in data 03/02/2025, un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo – ha chiesto di sottoporre a sequestro conservativo: 1) i beni mobili della società resistente, esistenti sia presso i locali oggetto di locazione, sia presso la sua sede legale, sita in Rocca Priora, via dei Castelli Romani n. 18; 2) i beni mobili registrati presso i pubblici registri;
3) le somme presenti sui conti correnti accesi dalla società resistente presso qualsiasi istituto di credito, ivi compresa nonché presso eventuali terzi Controparte_1
debitori;
• L'odierna ricorrente, in particolare, ha dedotto, quale periculum in mora, la circostanza per cui la società resistente avrebbe posto in essere un'operazione di “svuotamento” della sede commerciale condotta in locazione dai beni mobili (arredi) ivi presenti che, ad avviso della società ricorrente, costituirebbero gli unici beni sui quali la stessa potrebbe agire esecutivamente, onde vedere soddisfatto il proprio credito;
• Ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del sequestro inaudita altera parte, il giudice ha fissato l'udienza del 26/02/2025 per la comparizione delle parti;
• Si è costituito in giudizio il resistente, riconoscendo il proprio debito e deducendo, Parte_2
tuttavia, a sostegno del rigetto della domanda cautelare formulata dal ricorrente: o l'inammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c., in quanto proposto durante la pendenza dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, quantomeno in mancanza di circostanze sopravvenute rispetto a quelle esaminate o esaminabili dal giudice del monitorio;
o l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. per la concessione della specifica tutelare cautelare prevista dalla norma;
o la circostanza per cui il ricorrente è, in ogni caso, in possesso della somma pari ad €
20.400,00 versata dal resistente a titolo di caparra confirmatoria in sede di stipulazione del contratto, che potrebbe essere imputata alla sorte capitale;
• il ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, con condanna Parte_2
del ricorrente alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Osserva.
Preliminarmente, appare opportuno chiarire i rapporti tra la tutela cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. – che, qui, viene in considerazione – e la tutela monitoria con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c., onde valutare i possibili profili di interferenza tra i due istituti.
In primo luogo, si osserva, infatti, che, in base all'art. 642, co. 2, c.p.c., “l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;
il giudice può imporre una cauzione”.
Come chiaramente ricostruito dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Prato del 04/01/2012), dal tenore letterale della norma in esame emergono due ipotesi di concessione della provvisoria esecuzione.
Mentre la seconda ipotesi (documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere) non involge profili di natura cautelare, ma solo di prova del fatto costitutivo della domanda di pagamento (che, se particolarmente evidente, al punto da fare presagire l'assenza di contestazioni da parte del debitore può – ma non deve – dare luogo alla immediata formazione del titolo esecutivo), la prima ipotesi presa in considerazione dalla norma (pericolo di grave pregiudizio nel ritardo) implica una valutazione discrezionale del giudice di carattere essenzialmente cautelare, in quanto legata al pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
Tale grave pregiudizio, peraltro, non può che essere connesso alla probabile infruttuosità dell'azione esecutiva, riconducibile ad iniziative di altri creditori che aggrediscano il patrimonio del debitore o al compimento di atti di disposizione del patrimonio da parte di quest'ultimo. L'esecuzione provvisoria per ragioni “cautelari”, dunque, può essere concessa solo in presenza di un pericolo di realizzazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, in conseguenza di iniziative del terzo creditore o di atti di disposizione da parte del debitore.
Se ciò non avviene, l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso senza clausola di provvisoria esecutività può essere concessa:
- o ai sensi dell'art. 647 c.p.c., da parte dello stesso giudice del monitorio, in mancanza di opposizione;
- o ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dal parte del giudice della cognizione piena, in pendenza di opposizione, laddove la prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria sia adeguata, tale, cioè, da valere quale piena prova anche nell'ambito di un processo a cognizione piena, e non solo quale “prova scritta” necessaria ai fini della cognizione sommaria richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, la valutazione effettuata dal giudice del monitorio in merito alla sussistenza o alla insussistenza del grave pregiudizio nel ritardo, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione
(valutazione, come visto, non suscettibile di “riesame”), crea possibili interferenze con la valutazione che il giudice della cautela è chiamato ad effettuare ai sensi dell'art. 671 c.p.c., ai fini della concessione del sequestro conservativo.
In base a tale ultima norma, infatti, “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Da un punto di vista sistematico emerge, quindi, che, nel lasso temporale intercorrente tra la valutazione operata dal giudice che emette il decreto ingiuntivo ex art. 642, co. 2, c.p.c. e quella effettuata dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c., il possibile spazio che si apre alla tutela cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. può essere costituito, esclusivamente, da “fatti nuovi e sopravvenuti che, nello spazio di tempo tra l'emissione del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di opposizione, possano consentire una valutazione differente in punto di periculum” (così: Trib. Prato,
04/01/2012 cit.).
Opinare diversamente, del resto, significherebbe introdurre, surrettiziamente, una forma di riesame – non previsto dall'ordinamento – della valutazione già latamente cautelare, effettuata dal giudice del monitorio al momento dell'esame dell'istanza ex art. 642, co. 2, c.p.c.
In conclusione, in caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
è sì possibile emanare un provvedimento di natura cautelare, volto alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito azionato, ma solo in caso di sopravvenienze in punto di periculum, tali da imporre una nuova valutazione delle circostanze di fatto, ulteriore e diversa rispetto a quella già compiuta dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso in via generale, nel caso di specie si osserva, in primo luogo, che il decreto ingiuntivo (emesso dalla scrivente quale giudice del monitorio) era stato chiesto provvisoriamente esecutivo in ragione del “grave pregiudizio nel ritardo avuto riguardo all'importo della morosità”, nonché alla ulteriore circostanza per cui, nella missiva del 16/01/2025, la debitrice aveva rappresentato, tra le altre cose, “lo stato di sofferenza economica finanziaria in cui ad oggi, versa la conduttrice” (cfr. pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, introduttivo del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 170/2025).
Ebbene, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha allegato – quale profilo di periculum ulteriore e diverso rispetto a quello già oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c. – l'attività, posta in essere dal resistente, di Parte_2
“svuotamento” della sede oggetto del contratto di locazione dai beni mobili (arredi) ivi presenti e che costituirebbero, ad avviso del ricorrente, gli unici beni del . Parte_2
Ebbene, l'allegazione di tale periculum – pur essendo diverso da quello oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio, il che rende ammissibile la tutela ex art. 671 c.p.c. – non è, tuttavia, tale da fondare l'emissione del sequestro richiesto, atteso che lo “svuotamento” posto in essere dal resistente appare, invero, funzionale al trasloco del stesso presso altra sede Parte_2 Parte_2
operativa, trasloco che appare essere, a sua volta, una mera conseguenza della risoluzione del contratto di locazione da parte del ricorrente, con invito al rilascio del bene immobile locato, senza che tale circostanza – di per sé sola – nulla possa provare circa l'intenzione del di sottrarre Parte_2
tali beni alla garanzia del credito.
Non può non evidenziarsi, in ogni caso, in negativo, circa l'insussistenza del periculum, la circostanza per cui la società ricorrente non ha in alcun modo prodotto visure catastali tali da provare l'asserita insussistenza del patrimonio immobiliare del (e/o la sussistenza di iscrizioni e/o Parte_2
trascrizioni pregiudizievoli sui beni immobili di proprietà del stesso), considerazione che Parte_2
assume particolare rilievo alla luce del regime di pubblicità che caratterizza i beni immobili (e non essendo, a tal fine, sufficiente la mera visura camerale depositata dalla società ricorrente).
È, dunque, evidente che, in assenza della prova circa la sussistenza di elementi oggettivi (concernenti la capacità patrimoniale del debitore) o soggettivi (concernenti il compimento, da parte del debitore, di atti propriamente dispositivi, da cui poter desumere l'intenzione del debitore medesimo di sottrarre i propri beni alla garanzia del credito), il ricorso dovrà essere rigettato, per la mancata prova del requisito del periculum (così, ex multis: Cass. civ. n. 902/1990, secondo cui “in tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata”).
Ne deriva il rigetto del ricorso ex art. 671 c.p.c.
Ritiene, tuttavia, lo scrivente giudice che – nonostante la soccombenza della parte ricorrente – le spese di lite debbano essere, nel caso di specie, integralmente compensate tra le parti, stante la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., ravvisabili, nel caso di specie, nella fondatezza del ricorso cautelare in punto di fumus boni iuris (stante la stessa ammissione, da parte del resistente stesso, di non aver adempiuto l'obbligazione oggetto del ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo