Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 14579 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Villafrati, giusta procura agli atti
- ricorrente –
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo e dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio , rep.n. Persona_1
37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024
- resistente -
O g g e t t o: Maggiorazione sociale – Indebito assegno sociale
All'esito dell'udienza del 23.01.2025 alle ore 16.15 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 24.11.2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 02.11.2020 con la quale l' comunicava che dal ricalcolo d'ufficio della maggiorazione CP_2 ne era derivato un debito per la ricorrente, pari ad € 10.964,08 .
Avverso detta comunicazione la ricorrente promuoveva tempestivamente ricorso al Comitato competente che veniva rigettato con nota del
04.04.2023.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il CP_1 rigetto.
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di 1
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass. n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza .
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" " per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
2 assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che CP_1 risultino “integralmente” dichiarati all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione finalizzato a CP_1 fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Tra questi redditi va annoverata anche la pensione estera che non risulta essere stata dichiarata dalla ricorrente.
L'assegno sociale ai soggetti coniugati viene erogato sulla base del reddito cumulato del titolare e del coniuge. A nulla rileva che il titolare della pensione estera sia il coniuge e non la titolare della prestazione perché concorre comunque a determinare l'importo dell'assegno sociale.
Tale comportamento omissivo, alla stregua dei sopra ricordati principi, va considerato doloso, in quanto idoneo ad occultare dati reddituali (anche qualitativi) non altrimenti conoscibili dall , consentendo la CP_2 ripetibilità di quanto indebitamente pagato dall' CP_1
Inoltre controparte non ha provato di aver diritto a trattenere la somma indebitamente percepita, prova che la controparte avrebbe dovuto fornire, trattandosi in fattispecie de qua di un' azione di accertamento negativo
Il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 23.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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