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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6701 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Scramuzza, presso il cui studio a Palermo, piazzale Ungheria n. 73, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27/04/1996 e di non aver generato prole, ha chiesto la Controparte_2 pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio.
La resistente , ritualmente avvisata, è rimasta contumace. Controparte_2
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, il tenore dell'atto introduttivo e le dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha affermato che la convivenza con la moglie è cessata nel 2016 circa, inducono a ritenere che tra i coniugi si
1 sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio;
ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., nella contumacia della resistente, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 18/05/1952 ( e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 24/05/1955 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 27/04/1996.
2) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
3) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6701 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Scramuzza, presso il cui studio a Palermo, piazzale Ungheria n. 73, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27/04/1996 e di non aver generato prole, ha chiesto la Controparte_2 pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio.
La resistente , ritualmente avvisata, è rimasta contumace. Controparte_2
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, il tenore dell'atto introduttivo e le dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha affermato che la convivenza con la moglie è cessata nel 2016 circa, inducono a ritenere che tra i coniugi si
1 sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio;
ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., nella contumacia della resistente, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 18/05/1952 ( e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 24/05/1955 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 27/04/1996.
2) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
3) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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